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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 896/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 896/2025 promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Francesco Savastano del Foro di Taranto e dall'Avv. Raffaella Santoro del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori;
, nata a [...] il giorno 8 settembre 1976, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Elena De Simone e dall'Avv. Daniela Morrone del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il secondo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 29 aprile 2025, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Gavorrano (GR) il giorno 11 dicembre 1994, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 17 maggio 1997, il 29 ottobre 2004, e il 9 marzo 2017) i figli , e Per_1 Per_2
. Per_3
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale e fornendo, altresì, indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso del terzogenito minorenne, alla sua collocazione preferenziale presso la madre, alle visite paterne, al mantenimento dei figli e Per_3
pagina 1 di 2 , all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni, anche di natura Per_2 patrimoniale, a queste accessorie e funzionali), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 29 aprile 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'incontroversa cessazione del legame di coabitazione, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione (da cui il godimento della casa familiare) e di frequentazione con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni illustrate in ricorso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Gavorrano (GR) il giorno 11 dicembre 1994, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 10, p. 1, anno 1994.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 5 dicembre 2024 e depositato il 7 febbraio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 19 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 896/2025 promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Francesco Savastano del Foro di Taranto e dall'Avv. Raffaella Santoro del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori;
, nata a [...] il giorno 8 settembre 1976, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Elena De Simone e dall'Avv. Daniela Morrone del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il secondo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 29 aprile 2025, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Gavorrano (GR) il giorno 11 dicembre 1994, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 17 maggio 1997, il 29 ottobre 2004, e il 9 marzo 2017) i figli , e Per_1 Per_2
. Per_3
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale e fornendo, altresì, indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso del terzogenito minorenne, alla sua collocazione preferenziale presso la madre, alle visite paterne, al mantenimento dei figli e Per_3
pagina 1 di 2 , all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni, anche di natura Per_2 patrimoniale, a queste accessorie e funzionali), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 29 aprile 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'incontroversa cessazione del legame di coabitazione, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione (da cui il godimento della casa familiare) e di frequentazione con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni illustrate in ricorso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Gavorrano (GR) il giorno 11 dicembre 1994, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 10, p. 1, anno 1994.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 5 dicembre 2024 e depositato il 7 febbraio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 19 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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