Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3250/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 3250 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: Servitù
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'Avv. GHIONE DAVIDE (c.f. ) C.F._2
e dall'Avv. GHIONE DARIO ( ed elettivamente domiciliato C.F._3
presso il loro studio legale in Saluzzo (CN), alla Via Martiri Della Liberazione n. 5;
ATTORE/CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._4 procura in atti, dall'Avv. BARBERO ANNA (c.f. ) ed C.F._5
elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Savigliano (CN), p.zza del
Popolo n. 20;
CONVENUTO/ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 24/07/2024 . In particolare:
- Per IA TE:
1
- contraris reiectis;
- previa convocazione del CTU a chiarimenti come richiesto all'udienza del
25/07/2023;
- previa ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi dedotti nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c. del 10/07/2020 e nella memoria ex art. 183 6° comma n. 3 c.p.c. del 30/07/2020 e non ammessi;
- accertare l'esistenza delle servitù attive e passive di passaggio e di acquedotto gravanti ed a favore rispettivamente dei fondi componenti i lotti attribuiti a
[...]
e nella sentenza n.334/01 del Tribunale di Saluzzo citata Parte_1 Controparte_1 nella premessa dell'atto di citazione, e costituite per destinazione del padre di famiglia, regolando le stesse in modo tale da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio per il fondo servente ai sensi dell'art. 1065 c.c., tenuto altresì conto dell'impegno assunto col verbale del 23/7/2002 di cui in premessa di atto di citazione, di rendere per quanto possibile liberi i fondi dalle reciproche servitù, con dichiarazione di estinzione di quelle non indispensabili;
- in particolare regolamentare la servitù di accesso e recesso alla stalla di proprietà
, individuata in mappa al F. 85 mappale 162, sull'area di proprietà Parte_1
di antistante alla stalla stessa sul lato est indicata in mappa oltre Controparte_1
che con parte del medesimo mappale 162, per la maggior porzione su parte del mappale n.70;
- estinguere e/o dichiarare estinta e/o inesistente la servitù di passaggio a favore del magazzino di , censito col n. 162 sub 5 del Foglio 85, sotto il Controparte_1
porticato di proprietà del sig. , censito a Catasto Fabbricati con Parte_1
parte del mappale n. 162 sub 7 del foglio 75, ordinando la chiusura della porta che ne permette l'esercizio;
- regolare l'utilizzo del pozzo posto a servizio delle rispettive proprietà sulla base delle superfici irrigabili, stabilendo il calendario;
- dichiarare tenuto e condannare a sistemare il sifone/pozzetto di cui Controparte_1 in premessa di atto di citazione a regola d'arte, onde permettere correttamente
l'irrigazione ai terreni di , siti oltre il pozzetto stesso;
Parte_1
2 - dichiarare infondate in fatto e in diritto e quindi respingere le domande tutte del convenuto;
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”;
- Per Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Cuneo, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione:
- in via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, in parziale riforma delle ordinanze pronunciate il 10.8.2023 e 23.2.2024, con le quali il Giudice ha limitato
l'ammissione delle prove orali ad alcuni capitoli di prova ed a soli quattro testi, ammettere tutte le prove per testi dedotte nella comparsa di costituzione e risposta (ai numeri da 1 a 20), nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (ai numeri da 1 a
56) e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. (ai numeri da 57 a 76), da intendersi come qui integralmente trascritti e riproposti;
- in via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o comunque la non fondatezza delle pretese avversarie, in fatto ed in diritto;
e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dal signor Parte_1
- in via riconvenzionale:
-a) accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio – costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in esito alla divisione dei fondi – gravante sui fondi di cui al Foglio 85, mappali 63, 65, 66, 155 e
157, di proprietà del signor attraverso la strada interpoderale Parte_1
che muove dalla strada di LE e situata lungo il confine nord di tali terreni, a favore dei fondi di cui al Foglio 85, mappali n. 31, 36, 55, 70, 113, 115, 118, 119,
127, 149, 153, 159, 162, di esclusiva proprietà del signor e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il signor a cessare ogni Parte_1
impedimento e turbativa posti in essere al riguardo;
-b) accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio – costituita con atto pubblico rogito Notaio del 7.5.1987 e/o comunque Per_1
acquistata per usucapione – gravante sui fondi di cui al Foglio 85, mappali 63, 65,
66, 155 e 157, di proprietà del signor attraverso la strada Parte_1
interpoderale che muove dalla strada di LE e situata lungo il confine nord di
3 tali terreni, a favore dei fondi di cui al Foglio 85, mappali n. 59 e 60, di esclusiva proprietà del signor e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare Controparte_1
il signor a cessare ogni impedimento e turbativa posti in essere al Parte_1
riguardo;
-c) accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio – costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in esito alla divisione dei fondi – gravante (fino al 2017 sul fosso, ed ora) sulla tubazione interrata posta sul mappale 63 del Foglio 85, di proprietà del signor Parte_1
in favore dei terreni di cui al Foglio 85, mappali n. 8, 9, 10, 16, 22, 23, 24,
[...]
25, 70, 92, 147, 159, di proprietà del signor per accedere anche Controparte_1 con mezzi agricoli alla chiusa ed al pozzo irriguo;
e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il signor a cessare ogni impedimento e turbativa posti Parte_1
in essere al riguardo;
-d) accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio – costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in esito alla divisione dei fondi – gravante sui mappali 61, 62, 63 e 155, attraverso la stradina posta al confine sud di tali terreni, di proprietà del signor in Parte_1
favore dei terreni di cui al Foglio 85, mappali n. 8, 9, 10, 16, 22, 23, 24, 25, 70, 92,
147, 159, di proprietà del signor per consentire la pulizia del fosso Controparte_1 irriguo consortile e la presa d'acqua dallo stesso;
e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il signor a cessare ogni impedimento e turbativa posti Parte_1
in essere;
al riguardo
-e) accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio – costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in esito alla divisione dei fondi – gravante sul porticato censito al Foglio 85, particella 162, subalterno 7, di proprietà del signor in favore della stalla, del Parte_1 soprastante fienile e dell'adiacente soppalco posto sopra la sala mungitura, censiti al
Foglio 85, particella 162, subalterno 5, di proprietà del signor e, Controparte_1 per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il signor a rimuovere Parte_1
materiali e mezzi ivi posizionati, oltre che a cessare ogni impedimento e turbativa posti in essere al riguardo;
4 -f) accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di acquedotto e/o presa d'acqua e/o scolo – costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in esito alla divisione dei fondi – gravante sul confine sud dei mappali 61, 62, 63, 155, sul mappale 63 (al confine est con il mappale 157) e sul confine nord dei mappali 63, 65,
66, 157, del Foglio 85, tutti di proprietà del signor ed in favore Parte_1
dei terreni di cui al Foglio 85, mappali n. 8, 9, 10, 16, 22, 23, 24, 25, 70, 92, 147,
159, di proprietà del signor e, per l'effetto, dichiarare tenuto e Controparte_1
condannare il signor a cessare ogni impedimento e turbativa posti Parte_1
in essere al riguardo;
-g) accertare e dichiarare l'esistenza del diritto del signor – in esito Controparte_1
alla divisione dei fondi ed anche per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062
c.c. – di utilizzare le acque del pozzo irriguo (ubicato sul Foglio 85, mappale 156), posto a servizio dei terreni di sua proprietà, nei termini e modalità stabiliti nell'accordo del 7.6.2004 e per l'intera estensione di Ha 10,50 per cui la Provincia di Cuneo ha concesso la derivazione di acque ad uso agricolo con la concessione preferenziale 28.5.2007 n. 3678, nonché di utilizzare le acque del fontanile (ubicato sul Foglio 85, mappale 131); e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il signor
a cessare ogni impedimento, turbativa e molestia posti in essere al Parte_1
riguardo;
-h) accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun diritto del signor Parte_1
di mantenere sul piazzale di proprietà comune (censito al Foglio 85, particella 162, subalterno 3) il silos imbullonato al suolo, il macchinario per il trasporto letame ed i materiali ivi abbandonati;
e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il signor
a rimuovere tali manufatti ed ogni opera lesiva del diritto di Parte_1
proprietà del signor oltre che a cessare ogni turbativa e molestia Controparte_1
poste in essere al riguardo;
-i) accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun diritto del signor Parte_1 di mantenere occupata l'intera vasca dei liquami di proprietà comune (censita alla particella 162, subalterno 3); e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il signor
a liberare la metà della vasca stessa di proprietà del signor Parte_1
oltre che a cessare ogni turbativa e molestia poste in essere al Controparte_1
5 riguardo;
-l) accertare e dichiarare il dovere del signor quale proprietario, Parte_1
di contribuire in egual misura con il convenuto (per la quota di loro spettanza) alle spese di manutenzione della strada interpoderale che muove dalla strada di
LE e corre lungo il confine nord dei terreni di cui al Foglio 85, mappali 63,
65, 66, 155 e 157, di proprietà dello stesso, ed il conseguente dovere del signor di rifondere e corrispondere al signor per tale Parte_1 Controparte_1
titolo un terzo delle spese da egli anticipate, pari ad euro 200,00 annui o nella veriore somma determinata in corso di causa (in esito a c.t.u. o, in difetto, in via equitativa ex art. 1226 c.c.), per ciascun anno a decorrere dall'anno 2010, oltre interessi legali fino al soddisfo;
e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il signor al pagamento in favore del signor dei Parte_1 Controparte_1
relativi importi risultanti;
-m) accertare e dichiarare il dovere del signor quale proprietario Parte_1
e/o comproprietario, di contribuire in egual misura con il convenuto alle spese di manutenzione sia del fosso consortile che scorre dal pozzo irriguo (ubicato sul
Foglio 85, mappale 156) sul confine sud dei terreni di cui ai mappali 155, 61, 62, 63, di proprietà dello stesso;
sia della tubazione e dei pozzetti insistenti sul mappale 63
(al confine con il mappale 157) e sul confine nord dei terreni di cui ai mappali 63,
157, 65 e 66 del foglio 85; nonché alle spese per il canone annuo di derivazione
d'acqua da versarsi all'ente competente, ed il conseguente dovere del signor di rifondere e corrispondere al signor per tale Parte_1 Controparte_1
titolo la metà delle spese da egli anticipate, pari ad euro 200,00 annui o nella veriore somma determinata in corso di causa (in esito a c.t.u. o, in difetto, in via equitativa ex art. 1226 c.c.), per ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, oltre interessi legali fino al soddisfo;
e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il signor Parte_1
al pagamento in favore del signor dei relativi importi
[...] Controparte_1
risultanti;
-n) accertare e dichiarare il dovere del signor quale proprietario, Parte_1
di eseguire le necessarie opere di manutenzione della sua stalla, in modo da impedire infiltrazioni e percolamenti d'acqua a carico del confinanti beni immobili di
6 proprietà del signor (sala mungitura, soprastante soppalco e muro Controparte_1
della stalla vecchia, tutti censiti alla particella 162, subalterno 5), ed il conseguente dovere del signor di risarcire i danni procurati agli immobili del Parte_1 signor che sin d'ora si quantificano in euro 5.000,00 o nella veriore Controparte_1
somma determinata in corso di causa (in esito a c.t.u. o, in difetto, in via equitativa ex art. 1226 c.c.), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il signor ad eseguire Parte_1
le opere di manutenzione necessarie ed a corrispondere al signor i Controparte_1
relativi importi risarcitori risultanti;
- in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare l'attore al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio, oltre spese generali, c.p.a. e iva come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio deducendo, in sintesi, che: Controparte_1
- con sentenza del Tribunale di Saluzzo n. 334/2001, era stata disposta la divisione della cascina originariamente al padre delle odierne parti processuali mediante assegnazione all'attore del lotto 1 ed al germano convenuto del lotto 2 individuati dal
CTU, senza tuttavia alcuna individuazione e regolamentazione delle servitù esistenti tra i rispettivi fondi;
- in ossequio a quanto convenuto in un successivo verbale di conciliazione del
23.7.2002 gli originari condividenti avevano dato incarico ad un tecnico di procedere al frazionamento ed all'apposizione dei termini, stabilendo che ogni lotto fosse, nei limiti del possibile, reso autonomo e privo di servitù;
- tuttavia, le servitù preesistenti non sono state regolate ed il convenuto CP_1
ha continuato ad esercitare pretese servitù di passaggio, pedonale e carraio, e
[...]
di acquedotto sul fondo dell'attore;
7 - il Tribunale di Saluzzo, con sentenza n. 606/2010 (confermata in appello), ha dichiarato che i fondi attorei sono gravati da servitù di passaggio pedonale e carraio, senza nulla disporre in merito alle altre servitù costituite per destinazione del padre di famiglia;
- con scrittura transattiva datata 23.2.2017 l'attore ed il convenuto si sono accordati per eseguire una tubazione interrata (in sostituzione dei preesistenti fossi irrigui) a confine tra i mappali nn. 63 e 157, prevenendo altresì il posizionamento di due pozzetti;
tuttavia, nel dare esecuzione a tale accordo, un sifone/pozzetto è stato posizionato erroneamente in modo tale da non consentire lo scorrimento dell'acqua nella proprietà attorea;
- permane l'incertezza in merito ad alcune servitù attive e passive di passaggio ed acquedotto e la loro regolamentazione, come pure andrebbero regolate le modalità di utilizzo del pozzo comune (per le quali le parti avevano sottoscritto in data 7.6.2004 un accordo “provvisorio”);
- non risulta in alcun modo regolata la divisione dei fabbricati e delle aree di pertinenza.
Sulla scorta di tali premesse ha chiesto di (1) accertare l'esistenza delle servitù attive e passive di passaggio e di acquedotto gravanti ed a favore rispettivamente dei fondi componenti i lotti attribuiti a e nella sentenza n. Parte_1 Controparte_1
334/2001 del Tribunale di Saluzzo e sorte ex art. 1062 c.c. regolando le stesse in modo tale da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio per il fondo servente ed, in particolare (1a) regolamentando la servitù di accesso e recesso alla stalla di proprietà del sig. e (1b) dichiarando altresì estinta e/o Parte_1
inesistente la servitù di passaggio a favore del magazzino del sig. Controparte_1 sotto il porticato di proprietà del sig. , per l'effetto ordinando la Parte_1 chiusura della porta che ne permette l'esercizio. Inoltre, l'attore ha chiesto di (2) regolare l'utilizzo del pozzo posto a servizio delle rispettive proprietà stabilendo il calendario e le superfici irrigabili nonché di (3) condannare il sig. a Controparte_1 sistemare il sifone/pozzetto a regola d'arte onde permettere correttamente l'irrigazione ai terreni di , siti oltre il pozzetto stesso. Parte_1
8 Con comparsa depositata in data 5.2.2020 si è costituito il convenuto, contestando le domande attoree e formulando, a sua volta, le plurime domande riconvenzionali riportate nelle conclusioni (così meglio precisate in sede di memoria ex art. 183 co. 6
n. 1 c.p.c.).
Espletata l'istruttoria, anche a mezzo di CTU, e tentata inutilmente la conciliazione tra le parti, all'udienza del 24.7.2024 lo scrivente magistrato (subentrato nella titolarità del fascicolo a far data dal 18.11.2020), sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assunto la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Diritto
1. Preliminarmente, va sottolineato che la complessità dell'odierno giudizio è resa tale non tanto e non già per le questioni giuridiche ad esso sottese, quanto piuttosto per l'elevata conflittualità tra le parti (che ne ha ostacolato la conciliazione secondo regole di buon senso), stratificata da decenni di liti giudiziarie (di cui il presente giudizio non è altro che un ulteriore tassello), e dalle obiettive difficoltà di qualificazione giuridica delle domande complessivamente formulate.
In particolare, l'attore – sul presupposto dell'esistenza di (non meglio precisate) servitù attive e passive a carico dei fondi oggi di proprietà dei germani e Parte_1
originariamente appartenuti al comune dante causa ( Controparte_1 Per_2
padre) – ha chiesto di provvedere alla relativa regolamentazione.
[...]
Diversamente, il convenuto ha chiesto specificamente di accertare l'esistenza di talune specifiche servitù sorte per destinazione del padre di famiglia (a, c, d, e, f) ovvero per via convenzionale e/o per usucapione (b), con conseguente condanna dell'attore alla cessazione delle relative turbative, contestualmente proponendo domande volte all'accertamento dell'esistenza/inesistenza dei diritti/doveri dei proprietari correlati all'esistenza delle predette servitù o comunque alla perdurante esistenza di proprietà comune (g-n).
Occorre, dunque, procedere ad un inquadramento sistematico della disciplina in tema di servitù, per poi affrontare le domande proposte secondo un ordine logico di priorità.
2. Com'è noto, il diritto di servitù, oltre a poter essere costituito per testamento,
9 può avere origine dalla legge mediante servitù coattiva (art. 1051 c.c.), nel caso di fondi interclusi, allo scopo di permettere l'accesso alla pubblica via, oppure a titolo derivativo - per contratto (art. 1058 c.c.) - o a titolo originario - per usucapione (in special modo, per le servitù apparenti, cioè che si manifestano con opere visibili, come una stradina o un sentiero) - ovvero per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.).
2.1. Quest'ultima ipotesi si verifica quando il fondo, originariamente appartenente allo stesso proprietario, è utilizzato in modo tale da creare una relazione tra due parti astrattamente riconducibile a una servitù, e successivamente ne viene scissa la titolarità, mediante frazionamento e successivo atto traslativo di una parte di esso a terzi.
In particolare, l'art. 1062 c.c., dispone che “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.
Come emerge dalla norma, affinché possa configurarsi un acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia è necessaria la contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti: 1) l'esistenza di due fondi attualmente divisi ed un tempo posseduti dallo stesso proprietario;
2) la presenza di cose poste o lasciate dal proprietario in uno stato dal quale risulta la servitù; 3) la separazione tra i due fondi;
4) l'assenza di una disposizione (contraria) relativa alla servitù.
Per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è, quindi, necessaria l'“apparenza” della stessa che si identifica nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se in concreto, non conosciute) dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (cfr. Cass. civ. n. 2290/2004; Cass. civ. n. 321/1998).
10 Tali elementi devono essere provati da colui che deduce la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (Cass civ., n.
3773/1996).
Sotto tale profilo è stato affermato, con riferimento proprio all'ipotesi di divisione ereditaria, che qualora un unico fondo pervenga in successione a due eredi, per quote indivise, e poi da questi ultimi in sede di divisione, sia frazionato in porzioni distinte, la situazione di assoggettamento di fatto dell'una all'altra porzione non può determinare la costituzione di servitù prediale per destinazione del padre di famiglia
(art. 1062 c.c.), con riferimento al momento della successione, tenuto conto che la cessazione dell'appartenenza dell'immobile ad un unico proprietario si è verificata solo posteriormente, con la divisione della comunione ereditaria (Cass. civ. II, n.
7476/2001) e che, inoltre, la retroattività della divisione medesima, se implica che ciascun condividente, per i beni assegnatigli, deve essere considerato come avente causa direttamente del de cuius, non vale ad escludere la carenza, alla data della successione, dei requisiti necessari per il perfezionarsi di detta fattispecie costitutiva del diritto di servitù (Cass. civ. n. 2930/1986; in senso conforme, v. Cass. civ. n.
12113/2018).
2.2. L'individuazione del titolo da cui nasce la servitù rileva per individuare modalità ed estensione del diritto (ed esempio, nel caso di servitù pattizia, sarà
l'accordo delle parti a stabilire in concreto le modalità di esercizio) che devono essere improntate a garantire l'utilità diretta e oggettiva per il fondo dominante e “il minimo mezzo” per il fondo servente, in modo da non renderlo inutilizzabile o eccessivamente gravato.
Sotto tale ultimo aspetto, viene in rilievo l'art 1065 c.c., il quale espressamente dispone che colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso.
Ne deriva che nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente, fermo restando che un pregiudizio e/o sacrificio, sia pure minimo, è connaturato all'esistenza delle servitù prediali, sicché non ci potrebbe essere servitù senza l'imposizione di un peso a carico del fondo servente.
11 A tal riguardo non si può far a meno di evidenziare che la pretesa attorea di regolare le servitù attoree estinguendo quelle preesistenti asseritamente non essenziali non trovi giuridico fondamento nell'invocato art. 1065 c.c. né potrebbe ricavarsi dall'impegno assunto dai sig.ri , e Controparte_1 Parte_1 CP_2
nel verbale di conciliazione del 23.7.2002 (doc. 2 produzione attore e doc. 6 produzione convenuto) di rendere “ogni lotto...nel limite del possibile...autonomo e privo di reciproche servitù” trattandosi di mera dichiarazione di intenti (in ogni caso afferente ad eventuali e future obbligazioni di natura personale) che, oltre a non rivestire natura di rinuncia alle servitù esistenti (come già accertato dalla sentenza n. 606/2010 del Tribunale di
Saluzzo), ha un contenuto indefinito tale da provocare la nullità/inefficacia della menzionata disposizione negoziale per indeterminatezza/impossibilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c.
Né, per vero, la presente sede è deputata a dirimere aspetti che potevano e dovevano essere oggetto di valutazione in sede di divisione giudiziale.
3. Ebbene, nella specie, rappresenta circostanza pacifica e documentale che il titolo in forza del quale le odierne parti in causa hanno acquisito la proprietà dei rispettivi fondi sia costituita dalla sentenza di divisione ereditaria n. 334/2001 del
Tribunale di Saluzzo, passata in giudicato, la quale nulla ha disposto in merito alle servitù esistenti sui fondi.
Parimenti incontroversa è l'originaria apparenza di detti fondi ad unico proprietario padre delle odierne parti processuali). Persona_2
In particolare, si tratta di immobili ubicati in Località Case Vecchie - Frazione
Cavallotta di Savigliano, costituenti parte di una più ampia ex azienda agricola unica
(denominata “Case Vecchie”) appartenuta al padre e successivamente, a seguito di divisione giudiziale con sentenza n. 334/01 del Tribunale di Saluzzo del 21/03/2001, suddivisa in tre porzioni rispettivamente ai figli , (estraneo Parte_1 CP_2
al presente giudizio) e . CP_1
Più in dettaglio, rientrano nella proprietà di : Parte_1
- terreni agricoli contigui in unico appezzamento su fg. 85 e identificati (in ordine
12 progressivo) dai mappali 61, 62, 63, 65, 66, 155 e 157;
- porzione di azienda agricola cat. D/10 ad uso stalla, magazzino e tettoia
(porticato), costituita dal mappale 162 sub. 7.
Diversamente, sono di proprietà di : Controparte_1
- terreni agricoli su fg. 85 particelle (in ordine progressivo): 8, 9, 10, 16, 22, 23, 24,
25, 31, 36, 55, 59, 60, 70, 92, 113, 115, 118, 119, 127, 147, 149, 151, 153 e 159;
- porzione di azienda agricola cat. D/10 ad uso ex stalla, sala mungitura con sovrastanti fienile e soppalco, identificata dal mappale 162 sub. 5.
Tra le rispettive proprietà sussistono, inoltre, una corte comune identificata con il mappale 162 sub 3 ed un'area cortilizia comune individuata con il sub 1 stesso mappale.
4. Parimenti non è contestata e risulta sufficientemente provata dall'istruttoria svolta in atti, l'esistenza a favore e a carico dei predetti fondi di servitù di passaggio ed acquedotto sorte per destinazione del padre di famiglia.
Tenuto conto, tuttavia, che nel proporre l'azione non ha Parte_1
specificamente indicato dette servitù, occorre preliminarmente accertare quali esse siano tra quelle oggetto di espressa domanda.
4.1. Ebbene, nella specie, nulla questio in merito alla servitù di passaggio, pedonale e carraio, sulla strada interpoderale che muove dalla strada di LE e situata lungo il confine nord dei fondi di proprietà di di cui al Parte_2
foglio n. 85 mappali nn. 155, 63, 64 (oggi 157), 65 e 66 a favore dei fondi di cui al
Foglio 85, mappali n. 31, 36, 55, 70, 113, 115, 118, 119, 127, 149, 153, 159, 162 di proprietà di di cui alla domanda riconvenzionale sub a). Controparte_1
Tale servitù, infatti, oltre ad essere già stata accertata in favore dei fondi dell'ulteriore germano nella sentenza n. 606/2010 del Tribunale di Saluzzo, risulta esistente CP_2
da tempo immemore (v. deposizioni testimoniali di , , Testimone_1 Testimone_2
e sui capi 2, 3 e 4 della seconda memoria istruttoria del CP_3 Testimone_3
convenuto), tutt'ora visibile (v. CTU) ed i relativi fatti costitutivi non sono stati specificamente contestati dall'attore, il quale ha piuttosto contestato la relativa perdurante necessità, deducendo che il convenuto “può agevolmente esercitarlo utilizzando una strada di uso pubblico, dipartentesi dalla … strada comunale di
13 LE … indicata in mappa al F. 85 confinante a nord con i mappali 13, 14, 15, diramandosi poi in due rami di cui un tratto tra i mappali n. 70 (ad est) e n. 23 e 25
(ad ovest) e l'altro tratto, per l'accesso ai terreni, individuata tra i mappali 92, 9, 8
(a nord) e 23, 147, 148 e 152 (a sud)” (v. atto di citazione, pag. 4 e 5), circostanza che risulta inconferente, non vertendosi in ipotesi di servitù coattiva ed, in ogni caso, trattandosi di servitù di passaggio ad uso agricolo, necessaria a garantire l'utilità del fondo dominante già apparentemente a minor danno (cfr. pag. 8 relazione CTU del
15.12.2021).
4.2. Parimenti deve ritenersi sussistente la servitù di passaggio, pedonale e carraio, sulla medesima strada interpoderale anche in favore di quelli del convenuto contraddistinti al foglio n. 85 mappale 59 e 60, acquistati dal convenuto con rogito
Notaio del 7.5.1987 (domanda riconvenzionale sub b). La predetta servitù di Per_1 passaggio, pur non potendosi evincere dall'atto notarile di acquisto (il quale, si limita, con mera clausola di stile ad affermare che il trasferimento comprende le “servitù attive e passive come fin'ora praticate”: v. doc. 22 produzione convenuto, pag. 4) può ritenersi costituita per usucapione, tenuto conto da un lato dell'assenza di specifica contestazione sul punto e, dall'altro, delle plurime e collimanti dichiarazioni testimoniali (v. in particolare, deposizioni di , Testimone_1 Testimone_4
e , dalle quali è dato evincere che, fin dall'acquisto e quantomeno per CP_3
i successivi 20 anni, il sig. ha praticato detto passaggio con possesso Controparte_1
conforme al diritto di servitù per accedere ai mappali nn. 59 e 60 per la relativa coltivazione ed irrigazione, senza contestazione alcuna (passaggio, per vero, già praticato dal suo dante causa . Persona_3
4.3. Sotto tale profilo, quindi, le domande riconvenzionali sub a) e b) meritano accoglimento, fermo restando, da un lato, che non può essere accolta l'ulteriore richiesta del convenuto di “dichiarare tenuto e condannare il signor Parte_1
a cessare ogni impedimento e turbativa posti in essere al riguardo”
[...]
trattandosi di domanda generica e priva di concreto riscontro probatorio (i testimoni e escussi sui capi 28, 36 e 44 della seconda memoria Testimone_1 Testimone_3
istruttoria del convenuto, infatti, pur confermando la presenza del mais sulla strada, nulla hanno saputo riferire in merito all'autore della semina) e, dall'altro che,
14 essendosi il convenuto limitato a chiedere il riconoscimento di detta servitù ex art. 1602 c.c. non è possibile disporne l'estensione secondo le modalità descritte dal CTU
(“a parere dello scrivente sarebbe opportuno destinare uno spazio a banchina pari ad almeno 1 mt. da entrambi i bordi strada;
su tali porzioni non potranno pertanto sussistere coltivazioni erbacee il cui sviluppo vegetativo possa rendere difficoltoso o impedire in parte il passaggio con mezzi agricoli lungo le percorrenze suddette da parte convenuta. Inoltre non dovranno permanere a lungo tubazioni per l'irrigazione che possano provocare danni ai mezzi in transito./La parte attrice Parte_1
dovrà pertanto rispettare lo spazio a banchina suddetto lasciandolo libero da coltivazioni (in particolare erbacee di alto fusto) per consentire al meglio l'esercizio di tale servitù da parte convenuta ”: v. pag. 6 perizia depositata il Controparte_1
15.12.2021), stante il superiore principio della domanda (art. 112 c.p.c.).
4.4. Quanto alla domanda riconvenzionale sub c), con cui il convenuto ha chiesto l'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio – costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in esito alla divisione dei fondi
– gravante (fino al 2017 sul fosso, ed ora) sulla tubazione interrata posta sul mappale
63 del Foglio 85, di proprietà del signor in favore dei terreni di Parte_1
cui al Foglio 85, mappali n. 8, 9, 10, 16, 22, 23, 24, 25, 70, 92, 147, 159, di proprietà del signor per accedere anche con mezzi agricoli ai pozzetti, alla Controparte_1
chiusa ed al pozzo irriguo, la stessa si reputa debba essere rigettata.
Ed infatti, va evidenziato come il convenuto abbia chiesto accertarsi che detta servitù sarebbe sorta per destinazione del padre di famiglia.
In via dirimente nel senso dell'infondatezza di tale domanda depone l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi per opera e volontà concorde delle stesse odierne parti processuali. Infatti, rappresenta circostanza pacifica e provata per tabulas (v. anche
CTU) che e in esecuzione di quanto concordato nella Parte_1 Controparte_1
scrittura transattiva del 2017 (v. doc. 16 produzione convenuto), hanno provveduto all'intubazione del fosso originariamente posto in superficie sul mappale 63 del foglio 85, talché difetta a monte il requisito della preesistenza delle opere permanenti e visibili (fosso interrato) alla divisione conseguente il decesso del de cuius e, dunque, la possibilità di dichiarare costituita una servitù di tal fatta ex art. 1062 c.c.
15 4.5. Analoghe considerazioni valgono per la domanda riconvenzionale sub d) la quale parimenti dev'essere rigettata, anche tenuto conto di quanto a breve si dirà in merito all'infondatezza delle domande di acquedotto/presa d'acqua (v. infra).
4.6. Si reputa, invece, parzialmente fondata la domanda riconvenzionale sub e), volta all'accertamento della servitù di passaggio – costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in esito alla divisione dei fondi – gravante sul porticato censito al Foglio 85, particella 162, subalterno 7, di proprietà del signor in favore della (ex) stalla, del soprastante fienile e dell'adiacente Parte_1
soppalco posto sopra la sala mungitura, censiti al Foglio 85, particella 162, subalterno
5, di proprietà del signor Controparte_1
L'esistenza di detta servitù è implicitamente confermata dallo stesso attore, il quale a sua volta a formulato apposita domanda volta alla relativa dichiarazione di estinzione/inesistenza mediante chiusura della porta (“estinguere e/o dichiarare estinta e/o inesistente la servitù di passaggio a favore del magazzino di CP_1
, censito col n. 162 sub 5 del Foglio 85, sotto il porticato di proprietà del sig.
[...]
, censito a Catasto Fabbricati con parte del mappale n. 162 sub 7 Parte_1 del foglio 75, ordinando la chiusura della porta che ne permette l'esercizio”) sulla base dell'assunto che il convenuto avrebbe a disposizione altri tre diversi accessi e che si tratterebbe di passaggio “assolutamente superfluo” (v. pagg. 5 e 6 citazione).
La preesistenza di detto passaggio alla divisione giudiziale è stata confermata dal
CTU (v. pag. 8 relazione del 15.12.2021).
Quanto alla relativa estensione non si reputa di riconoscere la possibilità di esercizio anche tramite accesso con mezzi agricoli, posto che le prove offerte sul punto concernono unicamente condotte del convenuto in epoca relativamente prossima e non già la dimostrazione dell'effettivo passaggio carraio originariamente praticato dal comune dante causa.
Neppure si reputa che possa trovare accoglimento la richiesta, contenuta nella domanda riconvenzionale sub e), di “dichiarare tenuto e condannare il signor
a rimuovere materiali e mezzi ivi posizionati, oltre che a cessare Parte_1 ogni impedimento e turbativa posti in essere al riguardo” trattandosi, anche in tal caso di domanda generica e priva di supporto probatorio.
16 Dall'accoglimento della riconvenzionale sub c) discende il rigetto della domanda attorea in premessa indicata in grassetto col numero 1b e su riportata in parentesi, la quale in ogni caso non merita accoglimento considerato, da un lato, che - come evidenziato dal convenuto e confermato dal CTU - gli ulteriori accessi esistenti conducono alla tettoia (non già alla ex stalla) e, dall'altro, che chiudendo la porta l'unica possibilità di accesso del convenuto al fienile sarebbe rappresentata dall'utilizzo di scala esterna in ferro (v. pag. 8 relazione peritale del 15.12.2021 e chiarimenti udienza del 12.4.2022), possibilità evidentemente incomoda e pericolosa.
4.7. Reputa, inoltre, il Tribunale che debba accogliersi la domanda attorea volta ad accertare l'esistenza della servitù di accesso alla stalla di proprietà
[...]
, individuata in mappa al F. 85 mappale 162, sull'area di proprietà di Parte_1
antistante alla stalla stessa sul lato est indicata in mappa oltre che Controparte_1
con parte del medesimo mappale 162, per la maggior porzione su parte del mappale n.70, cui è connessa l'ulteriore pretesa di “regolamentazione” di detta servitù
(domande in premessa indicate in grassetto con i numeri 1 e 1a) che, come già detto, non rinviene giuridico fondamento.
Sebbene le indicazioni svolte dall'attore in merito all'individuazione di detta servitù e del relativo titolo costitutivo siano scarne (“Il sig. è proprietario Parte_1 di una stalla con un portone di accesso posto a filo con un'area di proprietà del sig.
, ovviamente gravata di servitù per il passaggio dei mezzi agricoli e Controparte_1 per le necessarie operazioni relative all'allevamento. Il sig. spesso Controparte_1 posiziona attrezzi e/o macchinari su detta area rendendo disagevole l'accesso alla citata stalla. E' necessario quindi in particolare che venga regolamentata la servitù di passaggio ivi esistente./ Il sedime di accesso alla stalla di è Parte_1
individuato in mappa al F. 85 in minima parte sul mappale 162, e con maggior consistenza, sull'adiacente mappale n. 70 del medesimo foglio 85”: v. pag. 5 atto di citazione), è pur vero che, da un lato, considerato il tenore complessivo dell'azione la stessa appare qualificabile come postulante l'accertamento dell'intervenuta costituzione della predetta servitù sempre per destinazione del padre di famiglia e che, dall'altro, il convenuto, nel costituirsi ha preso espressa posizione sul punto, meglio specificando l'estensione della predetta servitù e contestandone la necessità
17 per la sussistenza di ulteriori accessi (“
2. In secondo luogo, l'attore lamenta che il convenuto renderebbe disagevole l'accesso alla stalla di sua proprietà (individuata catastalmente alla particella 162, subalterno 7, ed indicata con il n. 1 nel progetto divisionale del c.t.u.: v. doc. 3, allegato D e doc. 25), posizionando attrezzi e/o macchinari sull'area frontistante “gravata da servitù per il passaggio dei mezzi agricoli e per le necessarie operazioni relative all'allevamento” e chiede “che venga regolamentata la servitù di passaggio ivi esistente” (v. atto di citazione, pag. 5).
La pretesa è infondata.
2.1. Per un verso, contrariamente a quanto ex adverso affermato, il convenuto non ha mai ostacolato o reso difficoltoso l'accesso alla stalla dal lato est, avendo sempre lasciato un passaggio della larghezza di almeno tre/quattro metri, più che sufficiente per accedere e recedere dalla stalla con i mezzi agricoli.
Per altro verso, occorre precisare che detta stalla è dotata altresì di tre portoni di accesso sul lato opposto, a ovest (v. doc. 3, allegato D e doc. 4 avversario), dai quali
l'attore può agevolmente passare anche con i mezzi agricoli, attraverso il piazzale di proprietà comune (censito alla particella 162, subalterno 3: v. doc. 25).
A ciò si aggiunga che tale stalla è rimasta inutilizzata dal 1988 sino al 2014, allorché il signor l'ha modificata (trasformandola in stalla a stabulazione Parte_1 libera, anziché fissa com'era in precedenza) e poi affittata a terzi. L'esigenza di accedere al fabbricato con mezzi agricoli è quindi sorta soltanto successivamente alla realizzazione delle opere, che hanno modificato lo stato dei luoghi come esistenti all'epoca della divisione giudiziale”: v. pagg. 21-22 comparsa di costituzione, grassetto aggiunto).
Tenuto conto della specifica contestazione circa l'utilizzo di detto accesso con mezzi agricoli prima della divisione giudiziale e dell'assenza di replica sul punto, e considerato che la prova dell'estensione della servitù di passaggio grava pur sempre sull'attore, reputa quindi il Tribunale che possa riconoscersi l'avvenuta costituzione ex art. 1062 c.c. unicamente di servitù di passaggio pedonale sul fondo del convenuto per accedere al portone di accesso lato est della stalla di proprietà dell'attore.
5. Con la domanda riconvenzionale sub f) il convenuto ha chiesto di “accertare
e dichiarare l'esistenza della servitù di acquedotto e/o presa d'acqua e/o scolo –
18 costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in esito alla divisione dei fondi – gravante sul confine sud dei mappali 61, 62, 63, 155, sul mappale 63 (al confine est con il mappale 157) e sul confine nord dei mappali 63, 65,
66, 157, del Foglio 85, tutti di proprietà del signor ed in favore Parte_1
dei terreni di cui al Foglio 85, mappali n. 8, 9, 10, 16, 22, 23, 24, 25, 70, 92, 147,
159, di proprietà del signor e, per l'effetto, dichiarare tenuto e Controparte_1
condannare il signor a cessare ogni impedimento e turbativa posti Parte_1 in essere al riguardo”.
5.1. Al fine di poter deliberare in ordine a tale domanda, è opportuno svolgere dei brevi chiarimenti preliminari, involgendo la domanda diritti aventi diverso oggetto.
Com'è noto, la servitù di acquedotto consiste nel diritto di condurre al proprio immobile l'acqua necessaria ai bisogni della vita o per usi agrari o industriali, facendola passare attraverso il fondo servente mediante stabili condutture;
si tratta, quindi, di una servitù “continua” ed “apparente” (per la presenza di stabili opere di conduzione dell'acqua), che - proprio per queste caratteristiche - può essere acquistata anche per usucapione e per destinazione del padre di famiglia.
Accanto al diritto di far passare l'acqua, il proprietario del fondo dominante gode anche di tutte quelle facoltà strettamente necessarie all'esercizio della servitù, come quella di passare sul fondo per compiere le ispezioni, eseguire gli spurghi e tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie.
La servitù di acquedotto va distinta dalla servitù di attingere acqua (anche detta “di attingimento”), che consiste invece nella facoltà del proprietario del fondo dominante di prelevare l'acqua da un pozzo (o una fonte o sorgente) esistente sul fondo servente senza bisogno di canalizzazioni, in ciò differenziandosi dalla servitù di presa d'acqua, che svolge la stessa funzione (estrarre acqua dalla sorgente situata nel fondo servente) ma attraverso delle opere stabili di derivazione dell'acqua (come canali o tubature) e risulta pertanto “continua” (perché non viene esercitata occasionalmente come quella di attingimento) ed “apparente” (perché a differenza della prima richiede la presenza di opere stabili di canalizzazione), talché a differenza della servitù di attingimento
(discontinua e non apparente), può essere acquistata anche per usucapione e per destinazione del padre di famiglia.
19 5.2. Ebbene, nella specie, l'esistenza di una pregressa servitù di acquedotto, costituita per destinazione dall'originario dante causa in favore dei fondi ora di proprietà delle odierne parti è incontroversa.
Tuttavia, come già visto, parimenti pacifico è che e CP_4 Controparte_1
abbiano, successivamente alla divisione, provveduto a regolare pattiziamente detta servitù con atto scritto del 23.2.2017 (doc. 16 produzione convenuto), dichiarando che – una volta data esecuzione a quanto concordato – non avrebbero avuto nulla più
a pretendere l'una dall'altra in relazione alla servitù di acquedotto tra i rispettivi fondi.
Dall'intervenuta volontaria modifica della predetta servitù, ne discende l'inaccoglibilità della domanda riconvenzionale del convenuto sub f) nella parte in cui è volta, di fatto, a far rivere la servitù di acquedotto originaria, andando contra factum proprium.
5.2.1. Proprio in relazione alla servitù risultante dall'accordo del 23.2.2017 l'attore ha chiesto (domanda in premessa indicata con il numero 3) di “dichiarare tenuto e condannare a sistemare il sifone/pozzetto di cui in premessa di atto Controparte_1 di citazione a regola d'arte, onde permettere correttamente l'irrigazione ai terreni di
, siti oltre il pozzetto stesso”. Parte_1
Tale domanda dev'essere rigettata per la sua evidente genericità.
Le allegazioni svolte dall'attore in citazione sono del seguente tenore: “Interveniva soltanto in data 23/02/2017 un unico accordo transattivo tra i sigg.
[...]
e riguardante l'intubazione di un fosso contestato. Parte_1 Controparte_1
Con riferimento a detto accordo sono stati apposti due pozzetti in corrispondenza dell'inizio e della fine della suddetta tubazione. Nel luogo dove è stato posizionato il nuovo sifone, a sud dell'appezzamento, vi sono dei preesistenti manufatti in cemento che fungevano da saracinesca per regolare il passaggio dell'acqua irrigua in modo da permettere anche l'irrigazione della porzione di terreno di posta oltre Parte_1
l'attuale sifone, che è stato posizionato erroneamente tra tali saracinesche non permettendone più l'utilizzo.
Tale sifone/pozzetto dovrà dunque essere rivisto e/o modificato in modo da permettere lo scorrimento dell'acqua nella proprietà ” (v. pagg. 3 Parte_1
20 -4 citazione).
In sede di prima memoria istruttoria, pur a fronte delle specifiche contestazioni formulate sul punto dal convenuto in sede di comparsa (“1.
1. In primo luogo, in base all'accordo del 23.2.2017 il pozzetto/sifone oggetto delle contestazioni attoree era specificamente destinato ad immettere acqua nella nuova tubazione, posizionata nel fosso preesistente, al fine di convogliarle verso nord per irrigare esclusivamente i terreni del signor Pertanto, il signor non aveva Controparte_1 Parte_1
– né avrebbe dovuto avere – alcuna esigenza di servirsene./Tale esigenza è sorta soltanto successivamente alla realizzazione delle opere, in quanto nel marzo 2018, per la prima volta, l'attore ha invertito il senso di semina del mais coltivato sui propri terreni (da est verso ovest, anziché come sempre storicamente seminato da sud verso nord), andando così a modificare le condizioni dei luoghi come esistenti all'epoca dell'accordo del 23.2.2017 ed in base alle quali erano stati posizionati la tubazione ed il pozzetto/sifone.
1.2. In secondo luogo, va segnalato ed eccepito come il posizionamento del pozzetto/sifone in questione sia stato effettuato sotto la vigilanza e secondo le indicazioni del geom. (tecnico incarico dal signor , CP_5 Parte_1
presente in loco nel corso di tali lavori./Pertanto, se il posizionamento del nuovo pozzetto/sifone non permette la corretta irrigazione di una parte dei terreni di proprietà dell'attore (come da questi lamentato), si ribadisce che ciò è dipeso semplicemente dal fatto che quest'ultimo nel 2018 (dunque dopo il posizionamento della tubazione interrata e dei pozzetti sotto la vigilanza e secondo le indicazioni date dal proprio tecnico) ha poi invertito il senso di semina dei propri campi./ Ne deriva
l'assenza di alcuna responsabilità ascrivibile al convenuto, con conseguente infondatezza della domanda attorea”: v. pagg. 14-15) – si è Parte_1
limitato a precisare che “Si osserva al momento come il posizionamento del pozzetto realizzato in ottemperanza agli impegni assunti nella scrittura del 2017 sia stata realizzato da parte dei tecnici a seguito di un'errata valutazione e/o non sufficiente esame dello stato dei luoghi;
gli stessi non rilevavano la presenza sul terreno di proprietà del sig. di una chiusa adiacente il cui utilizzo veniva impedito Parte_1 dalla realizzazione del sifone/pozzetto così come posizionato”, con allegazioni
21 altrettanto generiche sia in punto di erroneo posizionamento sia in punto di individuazione dei necessari lavori da eseguire.
5.3. Quanto alla servitù di “presa d'acqua”, per quanto – come riscontrato anche dal CTU (v. pagg.
6-7 relazione del 15.12.2021) – ne sussistono tratti visibili, che ne comprovano l'esercizio (pacificamente ricondotto dalle parti al comune dante causa) tramite fosso irriguo agricolo, sito in prossimità del confine sud dei terreni di parte attrice, in ogni caso si tratta di diritto che coinvolge l'acqua proveniente dal pozzo sito su mappale (fg. 85 n. 156) di proprietà di terzi, non evocati nel presente giudizio.
Talché la domanda riconvenzionale sub f), anche sotto tale aspetto, non può essere accolta essendo rivolta nei confronti di soggetto privo di titolarità passiva.
5.4. Del tutto improprio ed avulso dal thema decidendum come cristallizzato dalle parti nei propri atti è il riferimento alla servitù di scolo, come tale normalmente intendendosi la servitù che ha ad oggetto le acque di rifiuto che derivano dal fondo superiore (v. art. 1094 del c.c.), che costituisce il fondo servente, e sono ricevute ed utilizzate dal fondo inferiore, che è il fondo dominante.
6. La domanda riconvenzionale sub g) con cui si chiede di “accertare e dichiarare l'esistenza del diritto del signor – in esito alla divisione Controparte_1
dei fondi ed anche per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. – di utilizzare le acque del pozzo irriguo (ubicato sul Foglio 85, mappale 156), posto a servizio dei terreni di sua proprietà, nei termini e modalità stabiliti nell'accordo del
7.6.2004 e per l'intera estensione di Ha 10,50 per cui la Provincia di Cuneo ha concesso la derivazione di acque ad uso agricolo con la concessione preferenziale
28.5.2007 n. 3678, nonché di utilizzare le acque del fontanile (ubicato sul Foglio 85, mappale 131); e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il signor Parte_1
a cessare ogni impedimento, turbativa e molestia posti in essere al riguardo”
[...]
e la domanda attorea, in premessa indicata con il numero 2, volta a “regolare
l'utilizzo del pozzo posto a servizio delle rispettive proprietà sulla base delle superfici irrigabili, stabilendo il calendario” – analogamente a quanto evidenziato in merito alla servitù di presa d'acqua (punto 5.3.) – devono essere rigettate per l'assorbente difetto di titolarità passiva delle odierne parti in ordine alle questioni involgenti il pozzo irriguo, essendo lo stesso insistente su mappale (Foglio n. 85 mappale 156) di
22 proprietà di terzi soggetti non evocati in giudizio.
Sotto tale profilo vale la pena evidenziare, oltre all'inconferenza delle determine provinciali nei rapporti tra privati ed all'ardua qualificazione giuridica delle azioni promosse dalle parti (che paiono fondate sull'asserita esistenza di servitù di presa d'acqua ma che poi tendono ad ottenere una pronuncia di natura obbligatoria anziché reale), che la stessa scrittura del 7.6.2004 – contenente una prima regolamentazione delle acque irrigatoria provenienti dal pozzo e dal fontanile (di carattere “provvisorio” secondo la prospettazione attorea mentre, secondo il convenuto, di fatto osservato anche per tutte le annate successive) – era stata stipulata anche con l'ulteriore germano (che dunque avrebbe certamente diritto di interloquire sul CP_2
punto) e che, in ogni caso, in difetto di diverso accordo, le modalità di esercizio di presa d'acqua sono regolate dagli “usi locali” o, in mancanza, dalle regole specificamente dettate dagli artt. 1085, 1086 e 1087 c.c. (v. art. 1804 c.c.).
7. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale sub h), volta a dichiarare l'inesistenza del diritto dell'attore di mantenere sul piazzale di proprietà comune il silos va evidenziata l'intervenuta cessata materia del contendere, avendo il sig. provveduto spontaneamente, nelle more del giudizio, alla Parte_1
rimozione del manufatto in questione. Ai fini della soccombenza virtuale valgono le medesime considerazioni di cui alla riconvenzionale sub i), su cui subito infra.
8. Con la domanda riconvenzionale sub i), il convenuto ha chiesto di “accertare
e dichiarare l'inesistenza di alcun diritto del signor di mantenere Parte_1 occupata l'intera vasca dei liquami di proprietà comune (censita alla particella 162, subalterno 3); e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il signor Parte_1
a liberare la metà della vasca stessa di proprietà del signor
[...] CP_1
oltre che a cessare ogni turbativa e molestia poste in essere al riguardo”.
[...]
Tenuto conto pure dei chiarimenti offerti da parte convenuta a seguito della contestazione attorea circa la sussistenza di tale vasca (al pari del silos) da tempo immemorabile (“la stalla censita al Foglio 85, particella 162, subalterno 7, di proprietà del signor (da cui discende l'utilizzo del silos, del Parte_1
macchinario per il trasporto del letame e della vasca dei liquami), è rimasta vuota ed in totale disuso dal 1988 sino al 2014, allorquando il signor l'ha Parte_1
23 modificata, trasformandola in stalla a stabulazione libera (anziché fissa com'era in precedenza) e poi affittata a terzi. Sicchè, l'utilizzo autonomo del piazzale e dell'intera vasca dei liquami da parte dell'attore ha avuto inizio “soltanto” nel
2014./Il che esclude che si sia consolidato alcun diritto in capo al signor Parte_1 di poter occupare in modo permanente il piazzale e l'intera vasca dei
[...]
liquami, entrambi di proprietà comune, impedendone il pari utilizzo al signor
: v. pag. 4 seconda memoria istruttoria parte convenuta, grassetto Controparte_1
aggiunto), la stessa sembrerebbe qualificabile come azione ex art. 1102 c.c.
Com'è noto, infatti, quando un bene è comune a più corpi di fabbrica e manca una disciplina contrattuale vincolante per i comproprietari al riguardo, il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all'art. 1102 c.c., in base al quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Nel merito, tuttavia, non si reputa che tale domanda possa essere accolta.
Ed infatti, al fine dell'accoglimento dell'azione ex art. 1102 c.c. è necessario dimostrare non solo l'utilizzo esclusivo o più intenso da parte del comproprietario della cosa comune ma, altresì, che lo stesso abbia alterato la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte degli altri comunisti. Ciascun condomino, infatti, è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità (Cass. civ. n. 6458/2019). Nello specifico, per stabilire se l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., deve aversi riguardo non già all'uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno;
l'uso deve in ogni caso ritenersi permesso se l'utilità aggiuntiva ricavata dal singolo comproprietario non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene, sempre che tale uso non dia luogo ad una servitù a carico del suddetto bene comune (Cass. civ. n.
9278/2018).
24 Nella specie, – oltre a non aver specificamente contestato che la Controparte_1 vasca di liquidami sia posta “a servizio della stalla del sig. ” (v. Parte_1
pag. 5 prima memoria istruttoria attorea) – non ha neppure allegato l'utilità che intenderebbe ricavare dall'utilizzo della stessa, talché anche tale domanda dev'essere rigettata per la sua evidente genericità.
9. La domanda riconvenzionale sub l) non merita accoglimento posto che, per un verso, nella parte in cui è chiesto di dichiarare il dovere dell'attore di contribuire alle spese di manutenzione, oltre ad apparire generica, neppure appare conforme al generale dettato normativo dell'art. 1069 c.c. e, per altro verso, nella parte in cui è volta alla condanna dell'attore alla ripetizione delle spese anticipate dal convenuto, è sfornita di prova in merito agli asseriti esborsi.
10. La domanda riconvenzionale sub m) deve ritenersi assorbita dal rigetto delle domande d), f), g).
11. Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale sub n), si reputa che con la stessa sostanzialmente il convenuto abbia inteso chiedere la condanna dell'attore al risarcimento, in forma specifica e per equivalente, dei danni subiti a causa delle infiltrazioni e percolamenti d'acqua a carico dalla sala mungitura, soprastante soppalco e muro della stalla vecchia, censiti alla particella 162, subalterno 5), in quanto ricondotti al difetto di manutenzione, da parte dell'attore, della confinante stalla.
Tale azione, alla luce del tenore complessivo delle allegazioni svolte dal convenuto, appare qualificabile come fondata sull'art. 2051 c.c.
Ed infatti, la responsabilità ex 2051 c.c. può ritenersi configurabile non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità ma anche in relazione a cose inerti
(danni da caduta da scale con gradini sdrucciolevoli o su pavimenti scivolosi o in ambienti scarsamente illuminati), prive di pericolo (danni da incendio in un'abitazione) e non aventi alcuna dinamicità, quali danni da incendio o, come in specie, da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile in cui è insorto un agente dannoso.
11.1. Tanto chiarito, la domanda è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c.
25 sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cass. civ. n. 5741/2009).
Ebbene, nella specie, proprio al fine di permettere di risalire alle cause delle allegate infiltrazioni, l'attore ha provveduto, nelle more dell'espletamento della CTU a sostituire la grondaia ammalorata, il che ha consentito al consulente di appurare, con elevato grado di certezza, che la causa di detti fenomeni è riconducibile, oltre che al percolamento d'acqua piovana proveniente dalla grondaia ammalorata (oggi non più esistente), anche ad umidità di risalita proveniente dal sottosuolo che, per essere completamente eliminata, richiederebbe di eseguire i seguenti interventi sul porticato di proprietà dell'attore: “- splateamento e posa di idoneo pacchetto di drenaggio;
- sottomurazione e posa di guaina idrorepellente;
- successivo ripristino del piano di calpestio con stesura di battuto in cls con idonee pendenze che convoglino le eventuali acque meteoriche eccezionali all'esterno della struttura o in adeguati pozzetti” (v. pag. 2 relazione integrativa depositata il 21.11.2022).
Ne discende che le infiltrazioni denunciate dal convenuto sono ascrivibili indubbiamente a responsabilità dell'attore, in qualità di proprietario dei locali da cui hanno avuto origine, per i riscontrati difetti di impermeabilizzazione e della originaria grondaia oltre che di pendenza, le infiltrazioni d'acqua lamentate dal convenuto.
11.2. Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale sub n), Parte_1
dovrà essere condannato ad eseguire le opere indicate dal CTU come
[...]
necessarie per scongiurare il ripetersi dei fenomeni infiltrativi nel rispetto della normativa di legge, nessuna esclusa.
26 11.3. Inoltre, il medesimo dovrà essere condannato al Parte_1
risarcimento per equivalente dei costi che dovrà sostenere per la eliminazione delle manifestazioni umide derivate dalle infiltrazioni, che, in difetto di diverso possibile elemento di confronto offerto dall'attore (il quale si è semplicemente limitato a contestare il valore probatorio del preventivo prodotto), possono in via equitativa stimarsi pari ad Euro 5.000,00 (tenuto conto del preventivo prodotto dal convenuto sub doc. 33 e della effettiva superficie interessata).
Si tratta, infatti, di una forma di risarcimento per equivalente, perfettamente ammissibile ex art. 2058 c.c. (Cass. civ., n. 4744/2014, in motivazione;
cfr. anche
Cass. civ. n. 14449/1999).
Trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno da illecito e, dunque, “di valore” e stante l'espressa richiesta svolta (“oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo”) deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario subito dal danneggiato per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro in questa sede liquidata quale equivalente pecuniario del danno subito che, se tempestivamente corrisposta, sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario (c.d. danno da lucro cessante per ritardo nell'adempimento).
Ritenuto, in particolare, che tale danno da ritardo debba essere risarcito secondo la tecnica degli interessi e posto che la liquidazione è stata già effettuata all'attualità, devono ulteriormente corrispondersi in favore di gli interessi al Controparte_1
tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla “devalutazione” della somma sopraindicata (Euro 5.000,00) al momento di insorgenza del danno (da ricondursi, in difetto di specifica indicazione, alla data di proposizione della domanda riconvenzionale, ovvero al 5.2.2020) della somma testé liquidata all'attualità e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata a partire dal 5.2.2021 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. civ. Sez. Un. sent. n.
1712/1995), utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti
27 gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, in ogni caso prevalente, dell'attore e
– in assenza di nota spese – si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (“indeterminabile- complessità media”), tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
In applicazione del medesimo principio, peraltro, devono essere definitivamente poste a carico di le spese della compiuta CTU, già liquidate in Parte_1 favore del nominato consulente d'ufficio con decreto del 7.2.2023 e provvisoriamente poste -in detta circostanza- a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali sub a) e b), accerta che i fondi situati nei Comune di Savigliano contraddistinti al foglio n. 85 mappali nn.
63, 65, 66, 155 e 157, di proprietà di sono gravati da servitù Parte_1
di passaggio pedonale e carraio attraverso la strada interpoderale che muove dalla strada di LE e situata lungo il confine nord di tali terreni, a favore dei fondi di cui al Foglio 85, mappali nn. 31, 36, 55, 70, 113, 115, 118, 119, 127, 149,
153, 159, 162, di proprietà di nonché in favore dei fondi di cui al Controparte_1
Foglio 85, mappali nn. 59 e 60 di proprietà di Controparte_1
2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale sub e) accerta che il porticato censito al Foglio 85, particella 162, subalterno 7, di proprietà del signor
è gravato da servitù di passaggio pedonale in favore della (ex) Parte_1 stalla, del soprastante fienile e dell'adiacente soppalco posto sopra la sala mungitura, censiti al Foglio 85, particella 162, subalterno 5, di proprietà del signor Controparte_1
3. in parziale accoglimento della prima domanda attorea, accerta che l'area di proprietà di sita al Foglio 85, mappale n. 70 antistante al portone Controparte_1
di accesso lato est della stalla censita al Foglio 85, particella 162, subalterno 7 è
28 gravata da servitù di passaggio pedonale in favore della predetta stalla, di proprietà del signor per accedere al portone lato est;
Parte_1
4. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda riconvenzionale sub h);
5. in accoglimento della domanda riconvenzionale sub n):
5a) condanna all'esecuzione dei lavori necessari per eliminare Parte_1
le cause delle infiltrazioni, come descritti alla pagina 2 della relazione peritale integrativa depositata dal CTU in data 21.11.2022, il tutto nel rispetto della normativa di legge, nessuna esclusa;
5b) condanna al pagamento – a titolo di risarcimento per Parte_1
equivalente ex art. 1226 c.c. – in favore di della somma di Euro Controparte_1
5.000,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
6. rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
7. pone definitivamente a carico di le spese della CTU, già Parte_1 liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio;
8. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione Parte_1
ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. Controparte_1
55/2014 in € 545,00 per esborsi ed € 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 12/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
29