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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/06/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 732/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RICCARDO CAPRARA, come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
FEDERICA GIORGI, unitamente e disgiuntamente all'Avv. SIMONETTA
GIULIANO, come da mandato in atti appellata
e nei confronti di
Controparte_1
appellato contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata decisione, condannare
e , in via solidale tra loro, a corrispondere al Parte_2 Controparte_1
concludente l'indennità di occupazione a far tempo dal 1° maggio 2020 fino luglio
2021 dell'immobile di Via Valle 21 in Arcola nella misura di € 15.750,00 così come determinato dal CTU nel giudizio di primo grado. - in stretto subordine, ritenuti compensabili il credito vantato dalla a titolo di mantenimento per i figli minori, Pt_2
effettuare la compensazione fra i due crediti condannando i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di € 14.550,00. Con vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata Pt_2
“piaccia a codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza reietta e disattesa in via preliminare, accertare la nullità dell'atto di citazione ex adverso notificato, e per
l'effetto dichiarare nullo e/o inammissibile e/o improcedibile il presente procedimento, con conferma della sentenza gravata, per i motivi di cui in premessa;
dichiarare
l''inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'invalidità e/o la nullità del proposto gravame, con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado, per i motivi di cui in premessa, nel merito, nel denegato e non creduto caso di non accoglimento delle eccezioni preliminari, rigettare lo spiegato appello, in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale della Spezia e per sentirli Parte_2 Controparte_1
condannare al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennità per l'illecita occupazione del proprio immobile. I fatti si possono così riassumere sulla base della sentenza impugnata:
“ ha chiesto la condanna di e di in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
via solidale tra loro, a corrispondere ad esso attore l'indennità di occupazione a far tempo dall'1 maggio 2020 fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile sito in
Arcola al civico 21 della Via Valle, meglio identificato in NCEU al fg. 6 mapp. 938 subb. 5 e 6 allegando di:
-essere l'esclusivo proprietario del bene in questione, per il quale ha contratto un mutuo ipotecario con la Banca Popolare di Novara per la somma mensile di 719,51 euro fino al 28.2.2041;
-aver convissuto con la in detto immobile fino al 14.7.2016, quando il Tribunale Pt_2
della Spezia lo ha assegnato a quest'ultima in quanto affidataria dei due figli della coppia;
- aver la continuato a vivere nell'immobile con il nuovo compagno, Pt_2 CP_1
con il figlio nato dalla relazione con quest'ultimo, con i figli avuti dall'attore e
[...]
con la figlia del Figliuolo, nonostante la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla stessa, con termine per il rilascio fissato al 30.4.2020 dalla Corte di Appello di
Genova in data 5.11.2019 in sede di reclamo del provvedimento ex art. 337 bis e segg.
c.c. di questo Tribunale in data 27.6.2019. si è costituita in giudizio, Parte_2
contestando quanto dedotto dall'attore, chiedendo il rigetto della domanda, e in subordine proponendo eccezione di compensazione sino a concorrenza del credito dalla stessa vantato per il mantenimento dei figli, precisando peraltro che proprio a causa del suo inadempimento il avrebbe acconsentito alla permanenza della Pt_1 Pt_2
nella ex casa familiare dopo la data del 30.4.2020, senza richiedere alcunchè; chiedendo di poter rimanere nell'appartamento fino al giugno 2021 per consentire al figlio di finire il ciclo di scuola media inferiore e facendo presente in ogni caso Per_1
di non aver potuto tempestivamente reperire altro idoneo alloggio e traslocare a causa del lockdown per la pandemia Covid-19, terminato il 18.5.2020, comunque comportante difficoltà di movimento anche nei mesi successivi. La ha infine Pt_2
precisato di aver rilasciato spontaneamente l'appartamento in data 27.7.2021 e di vantare un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'attore di 1.200,00 euro a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori, dallo stesso mai corrisposto, oltre ad un credito certo ed esigibile a titolo di rimborso delle spese straordinarie, dalla data del 14.7.2016 (data del provvedimento con cui era stato stabilito il collocamento dei figli presso la madre nella casa familiare ed un contributo a carico del a titolo Pt_1
di mantenimento ordinario di 250,00 euro mensili – contributo che poi fu aumentato a
400,00 euro con provvedimento del 12.10.2018, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie) a quella di instaurazione del presente giudizio. Il non si è CP_1
costituito ed è stato dichiarato contumace. Dato atto dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita espletata in corso di causa, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nonché della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza in data 30.5.2022, è stata disposta
CTU avente ad oggetto la quantificazione del valore locativo medio mensile dell'immobile di cui si discute per il periodo maggio 2020/luglio 2021”.
Con sentenza n. 18/2024 dell'11/01/2024 il Tribunale della Spezia decideva la vertenza e riteneva fondate le domande dell'attore.
In particolare, il Tribunale aderiva alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta e, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass. sez. U sent. n. 33645 del 15.11.2022 e, ancor più di recente, Cass. sez. III ord. n. 14947 del 29.5.2023).
Nel caso di specie, nonostante la fissazione del termine per il rilascio dell'immobile in data 30/04/2020, la SI.ra continuava ad abitare nella ex casa coniugale fino al Pt_2
luglio 2021 con il nuovo compagno , il figlio nato dalla relazione con CP_1 quest'ultimo ed i rispettivi figli;
quindi, il SI. non poteva disporre Pt_1
liberamente del proprio immobile.
Il Tribunale aderiva alle risultanze della CTU per la quantificazione del danno, che era parametrato all'importo mensile del canone locativo dell'immobile, pari ad euro
1.050,00; pertanto, l'indennità di occupazione veniva equitativamente liquidata in euro
15.750,00 per 15 mensilità (tra maggio 2020 e luglio 2021). Ai fini della liquidazione equitativa, il primo giudice considerava la difficoltà di reperire soluzioni abitative differenti a causa della pandemia Covid-19. Rilevava altresì che l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra incideva sulla quantificazione dell'importo dovuto Pt_2
dal SI. per il mantenimento dei figli di minore età e che l'immobile costituiva Pt_1
una forma di mantenimento dei figli della coppia. Pertanto, il Tribunale decideva di ridurre l'importo dell'indennità nella misura di ½, in maniera proporzionale al numero degli abitanti della casa e considerato che veniva occupata altresì dai figli dell'attore stesso.
Infine, accoglieva parzialmente l'eccezione di compensazione dalla SI.ra che Pt_2
aveva maturato un credito pari ad euro 1.200,00 a titolo di mantenimento ordinario, a causa dell'inadempimento dell'attore. Il Tribunale non riconosceva invece il credito a titolo di spese straordinarie, perché oggetto di diverso procedimento in cui il SI. aveva versato un acconto e, ad ogni modo, perché non adeguatamente provato Pt_1
nel presente giudizio.
Il primo giudice condannava i convenuti, in via solidale, al pagamento di euro 7.350,00
a titolo di indennità per illecita occupazione dell'immobile, da cui doveva detrarsi l'importo di euro 1.200,00 in compensazione.
Compensava per metà le spese processuali sostenute dalle parti, ponendo la restante parte delle spese a carico dei convenuti e poneva definitivamente le spese di c.t.u. a carico delle parti metà ciascuna.
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendone la riforma. Parte_1
Con il primo motivo di appello, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui diminuiva l'importo dell'indennità di occupazione a causa della difficoltà della SI.ra di reperire una soluzione abitativa alternativa durante la pandemia Covid-19, Pt_2
senza considerare che il periodo di “lockdown” si estendeva dal 9 marzo al 3 maggio
2020 e che, in ogni caso, le agenzie immobiliari continuavano le proprie attività anche tramite internet.
In secondo luogo, il giudice decideva di ridurre l'importo dell'indennità poiché
l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra incideva sulla quantificazione Pt_2
dell'importo dovuto dal SI. a titolo di mantenimento dei figli di minore età. Pt_1
L'appellante evidenziava che, in realtà, in sede di regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, il Tribunale revocava l'assegnazione della casa familiare in considerazione del fatto che l'appellata aveva costituito un nuovo nucleo familiare con il SI. Figliuolo.
Infine, il primo giudice considerava che l'immobile di proprietà del SI. Pt_1
costituiva un “habitat familiare” e, allo stesso tempo, una forma di mantenimento indiretto dei figli. L'appellante rilevava che durante tutto il periodo di illegittima occupazione aveva sempre continuato a pagare per intero il contributo di mantenimento previsto per i figli minori e, comunque, i figli erano solo due dei sei abitanti dell'immobile atteso che vi abitavano anche la il , il figlio nato dalla Pt_2 CP_1
relazione dei due e la figlia di primo letto di . CP_1
Il Giudice di prime cure non aveva neppure considerato che il era comunque Pt_1
onerato dal mutuo per l'acquisto dell'immobile con rate di € 719,00 mensili.
Pertanto, riteneva irragionevole il dimezzamento operato dal primo giudice.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censurava la compensazione del credito vantato dalla SI.ra che, per di più, era venuto meno per sopravvenuta Pt_2
prescrizione triennale.
Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversario appello e Parte_2
chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, eccepiva la nullità e/o inammissibilità dell'atto appello per violazione degli artt. 342 e 163 c.p.c. in quanto nell'intestazione dell'atto di citazione in appello comparivano solo le generalità dell'appellante, l'indicazione della sentenza gravata e null'altro.
Inoltre, l'appellante non faceva riferimento ai capi della sentenza che intendeva impugnare, ma si limitava ad indicare i motivi dell'impugnazione, riproponendo parti del provvedimento gravato, violando gli artt. 323-359 c.p.c.
Da ciò derivava l''inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'invalidità e/o la nullità del proposto gravame, con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito, quanto al primo motivo di appello, l'appellata evidenziava che, durante la diffusione della pandemia, non era stato possibile reperire una diversa soluzione abitativa a causa delle restrizioni alla libertà di circolazione dettate dalla situazione emergenziale.
Evidenziava che detto immobile rappresentava l'ambiente domestico dei figli, nonché parte del loro mantenimento.
Quanto al secondo motivo di appello, l'appellata rilevava che il versamento del contributo a titolo di mantenimento era soggetto alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. Inoltre, il contributo a titolo di mantenimento pregresso era diventato un debito certo, liquido ed esigibile per l'appellante, ed un credito per l'appellata, potendo pertanto operarsi la compensazione.
In relazione al danno da occupazione di immobile senza titolo, l'appellata richiamava la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di impossibilità di provare il preciso ammontare del risarcimento del danno, questo può essere liquidato equamente dal giudice, secondo i canoni di locazione di mercato.
Qualora invece il proprietario avesse provato uno specifico pregiudizio, il danno sarebbe stato quello concreto.
Nel caso di specie, l'appellante non forniva la prova del danno ed il primo giudice lo liquidava in via equitativa.
Instava quindi per il rigetto dell'appello.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 27/05/2025 veniva trattenuta in decisione. Tanto premesso, vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellata costituita.
Se è vero infatti che nell'intestazione dell'atto di appello compaiono solo le generalità dell'appellante e l'indicazione della sentenza gravata, è altrettanto vero che nelle conclusioni dello stesso atto sono indicate le esatte generalità degli appellati, comprensive del loro codice fiscale;
per quanto riguarda poi la formulazione dei motivi di appello, la stessa, sia pure sintetica, consente di apprezzare le censure che l'appellante muove alla sentenza impugnata.
Quanto al merito, il primo motivo di appello appare parzialmente fondato.
Non è revocabile in dubbio che il primo periodo della pandemia da Covid 19 abbia comportato severe restrizioni alla possibilità di locomozione dei cittadini.
Ciò non soltanto nei primi due mesi del c.d. lock down (dal 9 marzo 2020 al 3 maggio
2020), ma certamente anche per un congruo periodo successivo, con notevoli limitazioni anche alla possibilità di accedere a pubblici esercizi, comprese le agenzie immobiliari e di effettuare le visite agli immobili.
Si ritiene, dunque, che vada scomputato dal quantum dovuto per l'occupazione sine titulo dell'immobile per cui è causa l'importo pari a quattro mesi di indennità.
Viceversa, per quanto riguarda le ulteriori doglianze dell'appellante relativamente al dimezzamento dell'indennità di occupazione, la Corte osserva quanto segue.
L'affermazione del Tribunale per cui "l'assegnazione della casa familiare alla Pt_2
in sede di regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale era stato elemento specificamente considerato al fine della quantificazione dell'importo dovuto dal a titolo di mantenimento della prole minore d'età" non Pt_1
pare condivisibile.
Invero, tale circostanza deve risultare dal titolo, ossia dal provvedimento giudiziale che ha disposto l'assegnazione della casa.
Ora, non è stato prodotto il provvedimento del Tribunale della Spezia del 14/07/2016 col quale, nell'ambito del proc. n. 820/2016 V.G., veniva assegnata la casa alla ex convivente del e che regolava le condizioni di affidamento, collocazione, Pt_1 frequentazione e mantenimento di e , disponendo il collocamento dei Per_1 Per_2
figli presso la madre nella casa familiare ed un contributo a carico del a titolo Pt_1
di mantenimento ordinario di € 250,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Vi sono invece i successivi provvedimenti: quello del 12/10/2018 col quale il contributo a titolo di mantenimento dei due figli minori fu aumentato ad € 400,00 e quello del 27/06/2019 che revocò l'assegnazione della casa familiare alla Pt_2
poiché aveva intrapreso altra stabile convivenza con una terza persona ed avendo essa stessa dichiarato la propria intenzione di reperire altro alloggio ove andare a vivere con il nuovo nucleo familiare, mentre vennero confermate le statuizioni in punto di contributo al mantenimento dei figli a carico del Pt_1
La Corte di Appello di Genova, in seguito a reclamo ex art. 739 c.p.c. proposto dalla avverso il predetto provvedimento del Tribunale della Spezia, in parziale Pt_2
riforma del provvedimento impugnato, concesse alla SI.ra termine sino al 30 Pt_2
aprile 2020 per il rilascio dell'immobile.
Da tali provvedimenti, dunque, non si evince che l'assegnazione della casa sia stata considerata ai fini del contributo al mantenimento dei figli minori.
Con riferimento, poi, alla doglianza dell'appellante concernente il fatto che la casa in questione era destinata ad habitat familiare anche dei figli del si rileva che i Pt_1
figli di costui e della sig.ra erano solo due dei sei abitanti dell'immobile atteso Pt_2
che nell'immobile abitavano anche la il , il figlio nato dalla relazione Pt_2 CP_1
dei due e la figlia di primo letto del . CP_1
Si consideri, altresì, che il era onerato del mutuo per l'acquisto dell'immobile, Pt_1
con rate di € 719,00 mensili.
Il dimezzamento dell'indennità di occupazione effettuato dal Tribunale non è, dunque, fondato su motivazioni corrette, salvo per quanto concerne la difficoltà di reperire altro immobile a motivo della pandemia, tenuto conto che esse in parte contraddicono la documentazione in atti e per tale ragione la sentenza deve essere parzialmente riformata. L'indennità di occupazione va allora liquidata sulla base della CTU in atti, come già fatto dal primo giudice, non essendo stata impugnata la relativa statuizione, che ha quantificato l'importo mensile medio del canone di locazione per un immobile quale quello oggetto di causa in € 1.050,00, e così complessivamente in € 15.750,00 per il periodo compreso tra maggio 2020 e luglio 2021 (15 mensilità).
Tale importo non viene però dimezzato, ma ridotto dell'importo pari a quattro mensilità: si liquida quindi la somma di euro 11.550,00 (euro 15.750,00-euro
4.200,00).
Il secondo motivo di appello non è invece fondato.
Il non aveva sollevato nel grado pregresso l'eccezione di prescrizione Pt_1
triennale del credito per il contributo al mantenimento dei figli minori che il Tribunale ha compensato con il suo credito all'indennità di occupazione dell'immobile.
In tutti i casi si osserva che la prescrizione per i crediti derivanti dalla corresponsione del contributo al mantenimento dei figli minori è di cinque anni e non di tre come eccepito dall'appellante.
Il Tribunale ha quindi correttamente compensato parzialmente il credito maturato a causa dell'inadempimento del nel provvedere al mantenimento dei figli (€ Pt_1
1200,00), in quanto credito certo, liquido ed esigibile, con il credito del Pt_1
Va pertanto operata la compensazione della somma di euro 11.550,00 con l'importo di
€ 1200,00 (pari al credito vantato dalla , come già disposto dal Tribunale, e con Pt_2
gli stessi accessori sui due crediti come stabiliti dal Tribunale.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi del giudizio si compensano nella misura di un terzo.
La restante parte delle spese processuali sostenute dall'appellante deve essere posta a carico degli appellati, in via solidale tra loro, e va liquidata alla stregua del D.M.
55/2014 applicando la tab. 2, tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (fino a 26.000,00 euro).
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico delle parti in misura paritaria.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina l'importo della condanna a titolo di indennità per l'illecita occupazione dell'immobile per cui è causa, da corrispondersi dagli appellati in solido in favore di , nella somma di € 11.550,00, con Parte_1
gli accessori come stabiliti dal primo giudice;
dichiara la compensazione tra il suddetto credito e quello vantato dall'appellata Pt_2
fino alla concorrenza di € 1.200,00 (oltre interessi nella misura di legge dalle singole scadenze al saldo); dichiara compensate per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio sostenute dalle parti;
condanna gli appellati, in solido, alla rifusione della restante parte delle spese processuali sostenute dall'appellante, che liquida, quanto al primo grado, in € 176,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi e, quanto al presente grado, in € 237,00 per esborsi ed € 3.800,00 per compensi oltre, per ambedue i gradi, spese generali, Iva e
Cpa come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico delle parti in misura paritaria.
Genova, 10/6/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno