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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 110/2024 R.G. promossa avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 3140/2023 del 12 dicembre 2023 da
(p.iva ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CO D'OS
APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
RO IL
e
, contumace Controparte_2
APPELLATI
Conclusioni: Il Comune ha concluso come da note ex art. 352 n. 1 c.p.c., coincidenti con quelle formulate in atto di appello;
non ha depositato note ex 352 Controparte_1
n. 1 c.p.c. e pertanto deve tenersi conto delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 giugno 2022 presso il Tribunale di Taranto CP_1 proponeva opposizione, nei confronti del e dell'
[...] Parte_1 [...]
, avverso la cartella di pagamento n. 10620200012732335000 Controparte_3 (ruolo n. 2020/001788) di importo parti ad euro 24.107,88 da versare entro sessanta giorni, notificatagli su istanza dell' di Taranto il 3 marzo 2022, per Controparte_2 il pagamento della sanzione comminata con verbale di contestazione n. 6/2018 dal
Comando di Polizia Municipale di conseguente alla violazione dell'art. 116, co. Pt_1
15, C.d.S. poiché circolava alla guida di veicolo senza aver conseguito la necessaria patente di guida.
Il ricorrente, premesso di aver impugnato la sanzione anzidetta dinanzi al giudice di pace di Taranto chiedendo l'applicazione dell'art. 126, co. 11, C.d.S. riguardante la fattispecie di guida con patente scaduta e che tale giudizio si era concluso con pronuncia di rigetto del ricorso e conferma del verbale contestato (sentenza n. 3468/2018 del 18 ottobre 2018), lamentava: • la mancata notifica di tale sentenza né di altra richiesta di pagamento da parte del prima della cartella di pagamento Parte_1 impugnata in violazione dell'art. 7, co. 11, del d.l.vo n. 150/2011, che impone all'Amministrazione di notificare la sentenza intimando il pagamento entro trenta giorni;
• l'aumento ingiustificato dell'importo preteso a fronte dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicata dalla Polizia Municipale nella misura di euro 5.000,00; • la non reviviscenza dei termini di pagamento indicati nel verbale emesso dal Comando di Polizia Municipale di , in quanto, mancando nella Pt_1 sentenza del giudice di pace l'indicazione dell'importo da pagare, quest'ultimo non potrebbe farsi coincidere automaticamente né con il doppio della sanzione originaria
(come previsto nel caso di ricorso non accolto dal Prefetto), né con l'aumento pari alla metà del massimo edittale (come accade nell'ipotesi di pagamento oltre il termine stabilito per il pagamento in misura ridotta), dovendosi ammettere il pagamento - da parte del trasgressore - dell'importo originario, pari al valore minimo edittale, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza da parte della pubblica amministrazione, notifica mai avvenuta nella vicenda in esame, atteso che è la sentenza a costituire il titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice, e non invece il verbale di accertamento;
sosteneva dunque che, in ipotesi di mancata indicazione dell'importo della sanzione da parte del giudice, vada concesso al trasgressore un ulteriore termine di trenta giorni per pagare lo stesso importo originariamente previsto dalla multa e che solo successivamente alla scadenza di detto pag. 2/9 termine sarebbe possibile procedere alla iscrizione a ruolo ed alla riscossione della sanzione per una somma pari alla metà del massimo edittale;
concludeva chiedendo la declaratoria di nullità della cartella impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Il si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'errata Parte_1 intestazione del ricorso introduttivo (denominato “ricorso istanza di reclamo ai sensi dell'art. 17 bis D.Lgs. 546/92”) che non si attagliava al ricorso proposto;
nel merito, deduceva che: ● la sentenza emessa dal giudice di pace n. 3468/2018, di conferma del verbale di contestazione di infrazione del C.d.S. n. 6/2018 della Polizia Municipale del
, a definizione del giudizio di opposizione non era mai stata oggetto Parte_1 di impugnazione;
● l'art. 7 del d.l.vo n. 150/2011 non prevedeva quanto affermato dalla controparte;
● la cartella di pagamento riportava analiticamente gli importi pretesi (euro
18.000,00 per la infrazione del C.d.S. – importo aumentato a causa del mancato pagamento nei termini, euro 5.400,00 dovuti per le maggiorazioni previste dal C.d.S., oltre agli oneri di riscossione); concludeva chiedendo la declaratoria di improcedibilità della domanda per l'errata indicazione della procedura esperita e, in subordine, la conferma della cartella impugnata, con conseguente condanna di al Controparte_1 pagamento delle somme ingiunte nonché delle spese di lite.
L rimaneva contumace. Controparte_3
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta ed istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 3140/2023 il tribunale adito, in rito, accertava la corretta instaurazione del giudizio innanzi al giudice ordinario competente nonostante l'errata intitolazione del ricorso e, decidendo nel merito, accoglieva l'opposizione annullando la cartella esattoriale impugnata con compensazione delle spese di lite. In particolare, il giudice a quo, nel motivare la sua decisione, richiamava la sentenza della Suprema Corte n. 20983/2014, secondo cui, in caso di rigetto dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza di rigetto dell'opposizione e non già dal verbale di accertamento dell'infrazione posto che, una volta presentato il ricorso avverso di esso, il verbale perde la sua attitudine a divenire titolo esecutivo e tale prerogativa viene acquisita dalla sentenza di merito;
ravvisava, quindi, l'impossibilità pag. 3/9 del di agire esecutivamente sulla scorta di una cartella esattoriale Parte_1 fondata sul verbale di accertamento dell'infrazione impugnato dinanzi al giudice di pace invece che sulla sentenza conclusiva di tale giudizio di impugnazione, facendone conseguire peraltro un aggravamento dell'ammontare della sanzione originariamente comminata;
compensava le spese di lite in ragione della particolarità della controversia.
Il ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più Parte_1 avanti e, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto preliminarmente la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e, in subordine, la riforma della stessa e, in ogni caso, la dichiarazione di validità e legittimità della cartella di pagamento, con conseguente condanna di al pagamento degli importi ivi indicati Controparte_1 nonché di quelli dovuti per il ritardato pagamento con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio contestando il fondamento dell'appello, Controparte_1 riproponendo le questioni sollevate in prime cure e concludendo per il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese di lite.
La causa viene ora in decisione dinanzi al collegio all'esito dell'udienza ex art. 352
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnante con il primo motivo di gravame ha lamentato la violazione dell'art. 101
c.p.c. poiché il giudice a quo aveva deciso la causa valorizzando una questione non investita da alcuna contestazione del né sottoposta all'attenzione delle parti, i.e. CP_1 la questione relativa alla possibilità del di agire sulla base di cartella esattoriale Pt_1 fondata sul verbale di accertamento dell'infrazione del codice della strada impugnato con ricorso definito con la sentenza del giudice di pace indicata in narrativa invece che su detta sentenza e con il secondo motivo ha censurato l'applicazione alla vicenda in esame di disposizione non più vigente in quanto modificata dall'art. 34 d.l.vo n.
150/2011, con la conseguenza che la giurisprudenza di legittimità richiamata non si attagliava al caso di specie.
Il primo motivo è infondato.
Il nel formulare l'opposizione alla cartella di pagamento poneva questioni CP_1 relative al rapporto della cartella di pagamento con il verbale di accertamento della pag. 4/9 violazione e di applicazione della sanzione nonché con la sentenza del giudice di pace con cui era stata rigettata l'impugnazione del verbale e della sanzione comminata.
Ne deriva che la questione sulla cui base il giudice a quo ha deciso la causa, pur non condivisibile per quanto si passa ad esporre, non era estranea alla causa.
Il secondo motivo è invece fondato.
Il principio di diritto valorizzato dal giudice di prime cure, richiamandosi al citato precedente di legittimità, è il seguente: “A norma del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285, articolo 204-bis, comma 6, (Nuovo C.d.S.), la sentenza con cui viene rigettato il ricorso di cui all'articolo 203 costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso. Dunque, nella specie, a seguito del rigetto dell'opposizione, il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza di rigetto e non dal verbale di accertamento. E la p.a. non avrebbe potuto agire esecutivamente vantando un titolo costituito non dalla sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ma dal verbale opposto e mai utilizzato esecutivamente in corso di causa” (Cass. 6 ottobre
2014, n. 20983).
Tale pronuncia si incentrava sul disposto del comma 6 dell'art. 204 bis del C.d.S. applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto della pronuncia della S.C., secondo cui: “La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso”.
Tuttavia, l'art. 204 bis cit. è stato modificato dall'art. 34 del d.l.vo n. 150/2011 nei seguenti termini: “Ricorso in sede giurisdizionale - 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'art. 7 D.L.vo 150/2011”.
Venuta meno la disposizione posta a base della pronuncia di legittimità richiamata,
l'argomento utilizzato dal giudice a quo resta privo del suo appiglio normativo e dunque impone la riforma sul punto della sentenza impugnata e l'esame delle ragioni di opposizione alla cartella di pagamento cartella di pagamento n. pag. 5/9 10620200012732335000 non scrutinate in prime cure poiché ritenute assorbite e qui riproposte dal CP_1
Ebbene, le dette ragioni di opposizione - riportate in narrative - sono infondate.
In primo luogo, non si condivide quanto asserito dall'appellato debba avvenire ove il giudice di pace ometta di determinare la sanzione ai sensi ai sensi dell'art. 7, co. 11,
d.l.vo n. 150/2011. Si richiama al riguardo la sentenza della S.C. 22 luglio 2016 n.
15158 secondo cui, in tale ipotesi, una volta definito il giudizio sulla violazione del codice della strada, la sanzione viene determinata non già con autonoma e nuova valutazione da parte dell'amministrazione bensì in applicazione del meccanismo normativo che disciplina il calcolo della sanzione in relazione al pagamento nei sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione o successivamente, anche a seguito di eventuale controversia, e quindi ai sensi dell'art. 203 C.d.S..
Non può ritenersi quindi che nella sostanza la sanzione debba considerarsi fissata in euro 5.000,00 con facoltà del di pagamento di tale somma nei trenta giorni CP_1 successivi alla notifica della sentenza del giudice di pace da parte del Parte_1
, in tesi legittimato alla iscrizione a ruolo della sanzione solo successivamente
[...] alla vana scadenza di tale termine. Una siffatta soluzione non ha appigli normativi.
Ne deriva che il legittimamente diede impulso alla procedura di Parte_1 recupero iscrivendo le somme pretese al ruolo esattoriale (ruolo n. 2020/001788 reso esecutivo il 9 giugno 2020) con conseguente conferimento dell'incarico di recuperare l'importo all' in data 10 luglio 2020, come si desume CP_3 Controparte_3 dalla cartella da pagamento, la quale provvide a notificare al debitore la detta cartella inevitabile aumento dell'importo inizialmente dovuto per la sanzione amministrativa.
Quanto agli importi indicati nella cartella di pagamento, a fronte della contestazione qui riproposta da parte del si osserva quanto segue. CP_1
Gli importi indicati alla pag. 5 della cartella di pagamento sono solo in parte giustificabili.
Analizzando il verbale del 13 giugno 2018, si osserva che in esso viene indicata la somma di euro 5.000,00 quale “modalità di estinzione” in misura ridotta nell'ipotesi di pagamento effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della pag. 6/9 violazione (con ulteriore riduzione del 30% - pari ad euro 3.500,00 - in caso di pagamento nel termine di 5 giorni).
A mente dell'art. 203 C.d.S., nell'ipotesi di mancato pagamento dell'importo oggetto di infrazione nel predetto termine di sessanta giorni, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.”.
Va ora considerato che la sanzione applicabile al caso di specie, riguardante un'infrazione del codice della strada consistente nella violazione del comma 15 dell'art. 116, ammonta, a seguito della depenalizzazione prevista dall'art. 1, co. 5 lett. b), d.l.vo n. 8/2016, alla misura compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro
30.000,00.
Ne consegue che la sanzione esigibile, in applicazione dell'art. 203 cit., deve determinarsi in euro 15.000,00 mentre è erronea l'iscrizione a ruolo dell'importo di euro
18.000,00 a detto titolo.
Vanno, per l'effetto, rideterminati anche la maggiorazione e gli oneri di riscossione.
Quanto alla maggiorazione, la fonte normativa è nell'art. 27, co. 3, l. n. 689/1981, la cui applicazione alle infrazioni del codice della strada è incontroversa. È stato, infatti, stabilito che “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, come prevista dall'art. 27 della L. n. 689 del 1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché sono legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (cfr.
Cass. 21 novembre 2023, n. 32302, Cass. ord. 23 marzo 2021, n. 8116).
Prevede l'art. 27, co. 3, l. n. 689/1981 che “Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.”. A seguito dell'applicazione di detta disposizione le maggiorazioni, rapportate all'importo della sanzione, ammontano ad euro 4.500,00, pag. 7/9 considerati i semestri pieni intercorrenti tra la scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica del verbale, avvenuta in data 14 giugno 2018 al 10 luglio 2020, dati ricavabili dalla cartella di pagamento.
Restano da quantificare gli oneri di riscossione i quali corrispondono ad 3% calcolato sulle somme dovute “entro le scadenze” ed al 6% calcolato sulle dovute “oltre le scadenze”, come individuati nella cartella di pagamento, e quindi ammontano rispettivamente ad euro 585,00 (euro 450,00 + euro 135,00) e ad euro 1.170,00 (euro
900,00 + euro 270,00), con la notazione che essi, in quanto afferenti a carichi affidati all' anteriore al 31 dicembre 2021, continuano a Controparte_3 trovare applicazione e non sono stati abrogati.
In conclusione, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale accoglimento della opposizione proposta dal deve essere ridotto l'importo CP_1 oggetto di iscrizione a ruolo e, per l'effetto, l'importo della cartella di pagamento impugnata va rideterminato in euro 15.000,00 a titolo di sanzione per l'infrazione del codice della strada, in euro 4.500,00 a titolo di maggiorazione ex art. 27 l. n. 689/1981, ed in euro 585,00 a titolo di oneri di riscossione “entro le scadenze” ed in euro 1.170,00 quelli “oltre le scadenze”, come definiti nella cartella di pagamento.
Si segnala che la cartella di pagamento resta valida per gli importi residui come rideterminati.
Con riguardo alle spese di lite, l'esito del giudizio giustifica la compensazione della metà delle spese di lite di entrambi i gradi tra il ed il mentre CP_1 Parte_1 la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 tenuto conto delle attività espletate e valutato il contenuto iterativo degli atti difensivi, va posta a carico del in Parte_1 ragione della sua maggior soccombenza, con distrazione in favore dell'Avv. RO
IL, dichiaratosi antistatario.
Considerata la sostanziale estraneità dell' alle ragioni Controparte_3 che hanno determinato la riduzione delle somme oggetto della cartella di pagamento, dipendente dall'importo della sanzione e della maggiorazione iscritta a ruolo, si reputano sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra la stessa ed il CP_1
pag. 8/9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Taranto n. 3140/2023 pubblicata il 12 dicembre 2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata e in parziale accoglimento della opposizione alla cartella di pagamento n.
10620200012732335000 proposta da ridetermina il suo importo in Controparte_1 complessivi euro 15.000,00 a titolo di sanzione per l'infrazione del codice della strada, in euro 4.500,00 a titolo di maggiorazione ex art. 27 l. n. 689/1981, in euro 585,00 a titolo di oneri di riscossione “entro le scadenze” ed in euro 1.170,00 a titolo di oneri di riscossione “oltre le scadenze”; dichiara compensata la metà delle spese di lite di entrambi i gradi tra Controparte_1 ed il e condanna quest'ultimo alla rifusione in favore del Parte_1 CP_1 della residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero, quanto al primo grado, in euro 145,50 a titolo di anticipazioni ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, quanto al presente grado, in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
RO IL, dichiaratosi antistatario;
dichiara compensate le spese di entrambi i gradi quanto all' Controparte_2
.
[...]
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 110/2024 R.G. promossa avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 3140/2023 del 12 dicembre 2023 da
(p.iva ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CO D'OS
APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
RO IL
e
, contumace Controparte_2
APPELLATI
Conclusioni: Il Comune ha concluso come da note ex art. 352 n. 1 c.p.c., coincidenti con quelle formulate in atto di appello;
non ha depositato note ex 352 Controparte_1
n. 1 c.p.c. e pertanto deve tenersi conto delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 giugno 2022 presso il Tribunale di Taranto CP_1 proponeva opposizione, nei confronti del e dell'
[...] Parte_1 [...]
, avverso la cartella di pagamento n. 10620200012732335000 Controparte_3 (ruolo n. 2020/001788) di importo parti ad euro 24.107,88 da versare entro sessanta giorni, notificatagli su istanza dell' di Taranto il 3 marzo 2022, per Controparte_2 il pagamento della sanzione comminata con verbale di contestazione n. 6/2018 dal
Comando di Polizia Municipale di conseguente alla violazione dell'art. 116, co. Pt_1
15, C.d.S. poiché circolava alla guida di veicolo senza aver conseguito la necessaria patente di guida.
Il ricorrente, premesso di aver impugnato la sanzione anzidetta dinanzi al giudice di pace di Taranto chiedendo l'applicazione dell'art. 126, co. 11, C.d.S. riguardante la fattispecie di guida con patente scaduta e che tale giudizio si era concluso con pronuncia di rigetto del ricorso e conferma del verbale contestato (sentenza n. 3468/2018 del 18 ottobre 2018), lamentava: • la mancata notifica di tale sentenza né di altra richiesta di pagamento da parte del prima della cartella di pagamento Parte_1 impugnata in violazione dell'art. 7, co. 11, del d.l.vo n. 150/2011, che impone all'Amministrazione di notificare la sentenza intimando il pagamento entro trenta giorni;
• l'aumento ingiustificato dell'importo preteso a fronte dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicata dalla Polizia Municipale nella misura di euro 5.000,00; • la non reviviscenza dei termini di pagamento indicati nel verbale emesso dal Comando di Polizia Municipale di , in quanto, mancando nella Pt_1 sentenza del giudice di pace l'indicazione dell'importo da pagare, quest'ultimo non potrebbe farsi coincidere automaticamente né con il doppio della sanzione originaria
(come previsto nel caso di ricorso non accolto dal Prefetto), né con l'aumento pari alla metà del massimo edittale (come accade nell'ipotesi di pagamento oltre il termine stabilito per il pagamento in misura ridotta), dovendosi ammettere il pagamento - da parte del trasgressore - dell'importo originario, pari al valore minimo edittale, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza da parte della pubblica amministrazione, notifica mai avvenuta nella vicenda in esame, atteso che è la sentenza a costituire il titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice, e non invece il verbale di accertamento;
sosteneva dunque che, in ipotesi di mancata indicazione dell'importo della sanzione da parte del giudice, vada concesso al trasgressore un ulteriore termine di trenta giorni per pagare lo stesso importo originariamente previsto dalla multa e che solo successivamente alla scadenza di detto pag. 2/9 termine sarebbe possibile procedere alla iscrizione a ruolo ed alla riscossione della sanzione per una somma pari alla metà del massimo edittale;
concludeva chiedendo la declaratoria di nullità della cartella impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Il si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'errata Parte_1 intestazione del ricorso introduttivo (denominato “ricorso istanza di reclamo ai sensi dell'art. 17 bis D.Lgs. 546/92”) che non si attagliava al ricorso proposto;
nel merito, deduceva che: ● la sentenza emessa dal giudice di pace n. 3468/2018, di conferma del verbale di contestazione di infrazione del C.d.S. n. 6/2018 della Polizia Municipale del
, a definizione del giudizio di opposizione non era mai stata oggetto Parte_1 di impugnazione;
● l'art. 7 del d.l.vo n. 150/2011 non prevedeva quanto affermato dalla controparte;
● la cartella di pagamento riportava analiticamente gli importi pretesi (euro
18.000,00 per la infrazione del C.d.S. – importo aumentato a causa del mancato pagamento nei termini, euro 5.400,00 dovuti per le maggiorazioni previste dal C.d.S., oltre agli oneri di riscossione); concludeva chiedendo la declaratoria di improcedibilità della domanda per l'errata indicazione della procedura esperita e, in subordine, la conferma della cartella impugnata, con conseguente condanna di al Controparte_1 pagamento delle somme ingiunte nonché delle spese di lite.
L rimaneva contumace. Controparte_3
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta ed istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 3140/2023 il tribunale adito, in rito, accertava la corretta instaurazione del giudizio innanzi al giudice ordinario competente nonostante l'errata intitolazione del ricorso e, decidendo nel merito, accoglieva l'opposizione annullando la cartella esattoriale impugnata con compensazione delle spese di lite. In particolare, il giudice a quo, nel motivare la sua decisione, richiamava la sentenza della Suprema Corte n. 20983/2014, secondo cui, in caso di rigetto dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza di rigetto dell'opposizione e non già dal verbale di accertamento dell'infrazione posto che, una volta presentato il ricorso avverso di esso, il verbale perde la sua attitudine a divenire titolo esecutivo e tale prerogativa viene acquisita dalla sentenza di merito;
ravvisava, quindi, l'impossibilità pag. 3/9 del di agire esecutivamente sulla scorta di una cartella esattoriale Parte_1 fondata sul verbale di accertamento dell'infrazione impugnato dinanzi al giudice di pace invece che sulla sentenza conclusiva di tale giudizio di impugnazione, facendone conseguire peraltro un aggravamento dell'ammontare della sanzione originariamente comminata;
compensava le spese di lite in ragione della particolarità della controversia.
Il ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più Parte_1 avanti e, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto preliminarmente la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e, in subordine, la riforma della stessa e, in ogni caso, la dichiarazione di validità e legittimità della cartella di pagamento, con conseguente condanna di al pagamento degli importi ivi indicati Controparte_1 nonché di quelli dovuti per il ritardato pagamento con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio contestando il fondamento dell'appello, Controparte_1 riproponendo le questioni sollevate in prime cure e concludendo per il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese di lite.
La causa viene ora in decisione dinanzi al collegio all'esito dell'udienza ex art. 352
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnante con il primo motivo di gravame ha lamentato la violazione dell'art. 101
c.p.c. poiché il giudice a quo aveva deciso la causa valorizzando una questione non investita da alcuna contestazione del né sottoposta all'attenzione delle parti, i.e. CP_1 la questione relativa alla possibilità del di agire sulla base di cartella esattoriale Pt_1 fondata sul verbale di accertamento dell'infrazione del codice della strada impugnato con ricorso definito con la sentenza del giudice di pace indicata in narrativa invece che su detta sentenza e con il secondo motivo ha censurato l'applicazione alla vicenda in esame di disposizione non più vigente in quanto modificata dall'art. 34 d.l.vo n.
150/2011, con la conseguenza che la giurisprudenza di legittimità richiamata non si attagliava al caso di specie.
Il primo motivo è infondato.
Il nel formulare l'opposizione alla cartella di pagamento poneva questioni CP_1 relative al rapporto della cartella di pagamento con il verbale di accertamento della pag. 4/9 violazione e di applicazione della sanzione nonché con la sentenza del giudice di pace con cui era stata rigettata l'impugnazione del verbale e della sanzione comminata.
Ne deriva che la questione sulla cui base il giudice a quo ha deciso la causa, pur non condivisibile per quanto si passa ad esporre, non era estranea alla causa.
Il secondo motivo è invece fondato.
Il principio di diritto valorizzato dal giudice di prime cure, richiamandosi al citato precedente di legittimità, è il seguente: “A norma del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285, articolo 204-bis, comma 6, (Nuovo C.d.S.), la sentenza con cui viene rigettato il ricorso di cui all'articolo 203 costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso. Dunque, nella specie, a seguito del rigetto dell'opposizione, il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza di rigetto e non dal verbale di accertamento. E la p.a. non avrebbe potuto agire esecutivamente vantando un titolo costituito non dalla sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ma dal verbale opposto e mai utilizzato esecutivamente in corso di causa” (Cass. 6 ottobre
2014, n. 20983).
Tale pronuncia si incentrava sul disposto del comma 6 dell'art. 204 bis del C.d.S. applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto della pronuncia della S.C., secondo cui: “La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso”.
Tuttavia, l'art. 204 bis cit. è stato modificato dall'art. 34 del d.l.vo n. 150/2011 nei seguenti termini: “Ricorso in sede giurisdizionale - 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'art. 7 D.L.vo 150/2011”.
Venuta meno la disposizione posta a base della pronuncia di legittimità richiamata,
l'argomento utilizzato dal giudice a quo resta privo del suo appiglio normativo e dunque impone la riforma sul punto della sentenza impugnata e l'esame delle ragioni di opposizione alla cartella di pagamento cartella di pagamento n. pag. 5/9 10620200012732335000 non scrutinate in prime cure poiché ritenute assorbite e qui riproposte dal CP_1
Ebbene, le dette ragioni di opposizione - riportate in narrative - sono infondate.
In primo luogo, non si condivide quanto asserito dall'appellato debba avvenire ove il giudice di pace ometta di determinare la sanzione ai sensi ai sensi dell'art. 7, co. 11,
d.l.vo n. 150/2011. Si richiama al riguardo la sentenza della S.C. 22 luglio 2016 n.
15158 secondo cui, in tale ipotesi, una volta definito il giudizio sulla violazione del codice della strada, la sanzione viene determinata non già con autonoma e nuova valutazione da parte dell'amministrazione bensì in applicazione del meccanismo normativo che disciplina il calcolo della sanzione in relazione al pagamento nei sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione o successivamente, anche a seguito di eventuale controversia, e quindi ai sensi dell'art. 203 C.d.S..
Non può ritenersi quindi che nella sostanza la sanzione debba considerarsi fissata in euro 5.000,00 con facoltà del di pagamento di tale somma nei trenta giorni CP_1 successivi alla notifica della sentenza del giudice di pace da parte del Parte_1
, in tesi legittimato alla iscrizione a ruolo della sanzione solo successivamente
[...] alla vana scadenza di tale termine. Una siffatta soluzione non ha appigli normativi.
Ne deriva che il legittimamente diede impulso alla procedura di Parte_1 recupero iscrivendo le somme pretese al ruolo esattoriale (ruolo n. 2020/001788 reso esecutivo il 9 giugno 2020) con conseguente conferimento dell'incarico di recuperare l'importo all' in data 10 luglio 2020, come si desume CP_3 Controparte_3 dalla cartella da pagamento, la quale provvide a notificare al debitore la detta cartella inevitabile aumento dell'importo inizialmente dovuto per la sanzione amministrativa.
Quanto agli importi indicati nella cartella di pagamento, a fronte della contestazione qui riproposta da parte del si osserva quanto segue. CP_1
Gli importi indicati alla pag. 5 della cartella di pagamento sono solo in parte giustificabili.
Analizzando il verbale del 13 giugno 2018, si osserva che in esso viene indicata la somma di euro 5.000,00 quale “modalità di estinzione” in misura ridotta nell'ipotesi di pagamento effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della pag. 6/9 violazione (con ulteriore riduzione del 30% - pari ad euro 3.500,00 - in caso di pagamento nel termine di 5 giorni).
A mente dell'art. 203 C.d.S., nell'ipotesi di mancato pagamento dell'importo oggetto di infrazione nel predetto termine di sessanta giorni, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.”.
Va ora considerato che la sanzione applicabile al caso di specie, riguardante un'infrazione del codice della strada consistente nella violazione del comma 15 dell'art. 116, ammonta, a seguito della depenalizzazione prevista dall'art. 1, co. 5 lett. b), d.l.vo n. 8/2016, alla misura compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro
30.000,00.
Ne consegue che la sanzione esigibile, in applicazione dell'art. 203 cit., deve determinarsi in euro 15.000,00 mentre è erronea l'iscrizione a ruolo dell'importo di euro
18.000,00 a detto titolo.
Vanno, per l'effetto, rideterminati anche la maggiorazione e gli oneri di riscossione.
Quanto alla maggiorazione, la fonte normativa è nell'art. 27, co. 3, l. n. 689/1981, la cui applicazione alle infrazioni del codice della strada è incontroversa. È stato, infatti, stabilito che “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, come prevista dall'art. 27 della L. n. 689 del 1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché sono legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (cfr.
Cass. 21 novembre 2023, n. 32302, Cass. ord. 23 marzo 2021, n. 8116).
Prevede l'art. 27, co. 3, l. n. 689/1981 che “Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.”. A seguito dell'applicazione di detta disposizione le maggiorazioni, rapportate all'importo della sanzione, ammontano ad euro 4.500,00, pag. 7/9 considerati i semestri pieni intercorrenti tra la scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica del verbale, avvenuta in data 14 giugno 2018 al 10 luglio 2020, dati ricavabili dalla cartella di pagamento.
Restano da quantificare gli oneri di riscossione i quali corrispondono ad 3% calcolato sulle somme dovute “entro le scadenze” ed al 6% calcolato sulle dovute “oltre le scadenze”, come individuati nella cartella di pagamento, e quindi ammontano rispettivamente ad euro 585,00 (euro 450,00 + euro 135,00) e ad euro 1.170,00 (euro
900,00 + euro 270,00), con la notazione che essi, in quanto afferenti a carichi affidati all' anteriore al 31 dicembre 2021, continuano a Controparte_3 trovare applicazione e non sono stati abrogati.
In conclusione, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale accoglimento della opposizione proposta dal deve essere ridotto l'importo CP_1 oggetto di iscrizione a ruolo e, per l'effetto, l'importo della cartella di pagamento impugnata va rideterminato in euro 15.000,00 a titolo di sanzione per l'infrazione del codice della strada, in euro 4.500,00 a titolo di maggiorazione ex art. 27 l. n. 689/1981, ed in euro 585,00 a titolo di oneri di riscossione “entro le scadenze” ed in euro 1.170,00 quelli “oltre le scadenze”, come definiti nella cartella di pagamento.
Si segnala che la cartella di pagamento resta valida per gli importi residui come rideterminati.
Con riguardo alle spese di lite, l'esito del giudizio giustifica la compensazione della metà delle spese di lite di entrambi i gradi tra il ed il mentre CP_1 Parte_1 la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 tenuto conto delle attività espletate e valutato il contenuto iterativo degli atti difensivi, va posta a carico del in Parte_1 ragione della sua maggior soccombenza, con distrazione in favore dell'Avv. RO
IL, dichiaratosi antistatario.
Considerata la sostanziale estraneità dell' alle ragioni Controparte_3 che hanno determinato la riduzione delle somme oggetto della cartella di pagamento, dipendente dall'importo della sanzione e della maggiorazione iscritta a ruolo, si reputano sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra la stessa ed il CP_1
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Taranto n. 3140/2023 pubblicata il 12 dicembre 2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata e in parziale accoglimento della opposizione alla cartella di pagamento n.
10620200012732335000 proposta da ridetermina il suo importo in Controparte_1 complessivi euro 15.000,00 a titolo di sanzione per l'infrazione del codice della strada, in euro 4.500,00 a titolo di maggiorazione ex art. 27 l. n. 689/1981, in euro 585,00 a titolo di oneri di riscossione “entro le scadenze” ed in euro 1.170,00 a titolo di oneri di riscossione “oltre le scadenze”; dichiara compensata la metà delle spese di lite di entrambi i gradi tra Controparte_1 ed il e condanna quest'ultimo alla rifusione in favore del Parte_1 CP_1 della residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero, quanto al primo grado, in euro 145,50 a titolo di anticipazioni ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, quanto al presente grado, in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
RO IL, dichiaratosi antistatario;
dichiara compensate le spese di entrambi i gradi quanto all' Controparte_2
.
[...]
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
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