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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
Procedimento n. 73/2025 VG
Il Giudice, dott.ssa Tiziana Caradonio, designato alla trattazione del procedimento per la conferma delle misure protettive ex art. 18
C.C.I.I. introdotto dalla società Parte_1
con sede in Matera alla via Dell'Artigianato
[...]
n. 4 (C.F. e P. Iva: – N. Rea MT 32932), in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore (C.F.: Parte_1
), nato Ad Altamura (MT) il 4/8/1947 e residente in C.F._1
Matera, alla via dell'Artigianato 4, con l'avv. Vito Meltonese che la rappresenta e difende per delega in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/3/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
La società premettendo di aver Parte_1 depositato istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12 C.C.I.I. con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive e cautelari previste dall'art. 18 del C.C.I.I., pubblicata in data 13/1/2025 nel registro delle imprese, unitamente all'accettazione dell'esperto, ha richiesto a codesto Tribunale la conferma delle misure protettive atte a inibire l'avvio e/o prosecuzione di azioni esecutive,
l'acquisto di diritti di prelazione da parte dei creditori se non concordati con l'imprenditore, l'intimazione di pagamento di somme di denaro o riconsegna dei beni, la proposizione di istanze di liquidazione giudiziale;
il ricorso, unitamente al decreto di fissazione udienza, è stato notificato dal ricorrente a mezzo pec a tutti i creditori destinatari degli effetti delle misure protettive richieste;
all'udienza del 12/2/2025 in cui sono comparsi parte istante,
l'esperto nominato, avv. Giuseppe Tedesco e il creditore Banca di
Credito Cooperativo di Santeramo in Colle, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e l'esperto nominato si è riportato alla relazione depositata ai sensi dell'art. 19 comma 4 C.C.I.I..
Non è comparso l' sebbene con memoria del 1/2/2025 detto Ente CP_1 si sia opposto all'accoglimento del ricorso assumendo errori nell'indicazione, all'interno del piano, del credito per contributi e sanzioni, eccependone l'inadeguatezza, essendo sprovvisto di precisazioni sulle effettive e concrete operazioni di risanamento e privo di fattiva dimostrazione ed allegazione delle finalità di tutela del patrimonio dell'impresa poste a fondamento della conferma delle misure protettive. Ha in particolare evidenziato che la decisione sull'accoglimento o meno della domanda va assunta nell'ottica di un bilanciamento tra l'interesse del debitore alla soluzione negoziale (e non concorsuale) della crisi e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall'applicazione delle misure e di comparazione con il superiore interesse pubblico assistenziale e previdenziale perseguito, nel caso di specie, dall' . CP_1
All'esito dell'udienza il Giudice si è riservato per la decisione.
Con successivo Decreto del 25/2/2025, dopo una più approfondita disamina degli atti, ha rimesso sul ruolo il procedimento ritenendo opportuno acquisire dall'Esperto un'integrazione della relazione depositata. In particolar modo rilevava che la strategia di risanamento prospettata, pur fondandosi sulle risorse rinvenienti dall'intervenuta stipula in data 29/11/2024 di un contratto di fitto di azienda della durata di 3 anni con previsione di un canone annuo di euro 48.000,00 oltre iva e di due contratti di locazione stipulati l'1/12/2024 (uno commerciale, della durata di 6 anni con canone di annuo di euro 24.000,00 oltre iva e l'altro ad uso abitativo della durata di 4 anni con canone annuo di euro 6.000,00) aventi ad oggetto immobili di proprietà della società ricorrente non era tuttavia supportata da alcuna garanzia di solvibilità dei locatari apparentemente riconducibili a parenti di Parte_1
Amministratore della società istante, rendendosi pertanto doveroso estendere l'indagine condotta dall'Esperto anche alla situazione patrimoniale della società AU ST s.r.l. amministrata dal figlio del sig. , e della signora Parte_1 CP_2
affittuaria dell'unità abitativa locata e socia della
[...] ricorrente, onde appurare l'esistenza di un patrimonio facilmente aggredibile nell'ipotesi di omesso pagamento dei canoni previsti.
Veniva, quindi, fissata nuova udienza di comparizione delle parti e richiesto all'Esperto di prendere specifica posizione in ordine alle verifiche effettuate sulla solvibilità dei predetti soggetti, nonché di fornire evidenza sul risultato del test pratico onde poter valutare l'obiettiva perseguibilità del risanamento e scongiurare l'ipotesi che esso fosse manifestamente implausibile, appurando al contempo l'effettivo soddisfacimento del credito previdenziale ed assistenziale . CP_1
All'udienza così celebratasi il 7/3/2025 l'Esperto ha richiesto un brevissimo rinvio per poter relazionare in ordine ad un atto di pignoramento presso terzi nelle more notificato alla società istante da Agenzia delle Entrate per la Riscossione. L'udienza veniva rinviata al 19/3/2025 con concessione di ulteriore termine per integrazioni all'esito della quale, confermato dall'Esperto il parere favorevole alla conferma delle misure protettive, il Giudice si riservava.
*********
Occorre preliminarmente evidenziare che gli artt. 18 e 19 del Codice della crisi non indicano espressamente i presupposti soggettivi e oggettivi la cui sussistenza giustifica la conferma delle misure protettive. Essi, tuttavia, possono essere ricavati in via interpretativa dall'esame complessivo della disciplina in materia di composizione negoziata della crisi.
In particolare, quanto ai presupposti soggettivi, deve ritenersi che le misure protettive possano essere confermate a condizione che l'istanza provenga da un soggetto legittimato ad accedere alla composizione negoziata della crisi, ossia –come si evince dal disposto dell'art. 12, comma 1, C.C.I.I.– da un imprenditore commerciale (anche “minore”) o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza. Quanto ai presupposti oggettivi, deve ritenersi che le misure protettive debbano essere confermate ogniqualvolta risultino funzionali al buon esito delle trattative con i creditori ed al conseguente risanamento dell'impresa, purché le stesse non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori. Ciò si evince, in particolare, dall'art. 19, comma 4, CCII, il quale prevede che l'esperto debba esprimere il proprio parere “sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'art, 12, comma 2”, nonché dal comma sesto del medesimo articolo, il quale prevede che le misure già confermate debbano essere revocate qualora appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, dal che si trae in via interpretativa che qualora tale sproporzione appaia già nella fase di conferma delle misure il giudice dovrà disporre direttamente la revoca. Così argomentando, si perviene alla conclusione che, perché possa il Tribunale assumere una decisione di conferma delle misure protettive, esse devono essere strumentalmente idonee a salvaguardare trattative che siano effettivamente in corso, calate nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non risulti, ad un esame obiettivo, "manifestamente implausibile", in considerazione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento approntato dall'impresa. Ciò implica, quindi, ai fini della conferma, che il Tribunale si convinca in ordine all'esistenza di una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento e che reputi che le misure siano funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento (cfr. Trib. Monza 10/1/2025).
Ebbene, ritiene il Tribunale che nel caso di specie la domanda di conferma delle misure protettive proposta alla società ricorrente non possa essere accolta. Tanto, in ragione sia dell'inidoneità del piano depositato a garantire il risanamento dell'impresa che dell'insussistenza della funzionalità delle misure a garantire il buon esito delle trattative, essendo queste insussistenti, come peraltro confermato dall'avv. Tedesco.
Tra gli elementi sintomatici della funzionalità delle misure al risanamento dell'impresa, possiamo, invero, menzionare a titolo esemplificativo: (i) la dichiarata manifestazione di disponibilità alle trattative pervenuta da una considerevole parte di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto;
(ii) la chiarezza del piano di risanamento, la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni alla sua base, (iii) la prospettazione che la continuità, durante la fase della composizione, non eroda la cassa sottraendo le risorse, così da assicurare ai creditori che l'invocato 'stay' non vada a compromettere le loro aspettative di soddisfazione.
Nella fattispecie in esame, la strategia di intervento delineata nel piano di risanamento dovrebbe consentire all'impresa il soddisfacimento dei creditori nell'arco temporale di 72 mesi, nel seguente modo:
a) sottoscrizione di un contratto di affitto azienda e di due contratti di locazione (commerciale e ad uso abitativo) degli immobili di proprietà della società;
b) gestione del debito privilegiato nei confronti di Agenzia delle
Entrate Riscossione mediante l'istituto della transazione fiscale;
c) pagamento integrale del debito nei confronti dei dipendenti;
d) gestione della debitoria nei confronti di Banche e fornitori mediante la previsione di un pagamento a saldo e stralcio dell'esposizione. Più specificatamente, il piano di risanamento considera un attivo di euro 456.000,00 da incassare nell'arco di 72 mensilità con decorrenza da gennaio 2025 e da utilizzare per il pagamento delle spese in prededuzione per negoziatore e advisor legale della società per un totale stimato approssimativamente in euro 30.000,00; per il pagamento nella misura del 100% dei debiti nei confronti dei dipendenti per euro 12.500,00 e per la restante parte pari ad euro 413.500,00, per il pagamento del 60% dei debiti fiscali attraverso la c.d. “transazione fiscale” da concordare con
Agenzia delle Entrate per un importo di euro 333.00,000 e per il pagamento del 45% dei creditori chirografari (Banche e fornitori) per un importo pari ad euro 83.500,00 a fronte del totale complessivo vantato di euro 190.00,00.
L'esperto, dal suo canto, non ha formulato una prognosi negativa circa l'idoneità del piano rispetto all'obiettivo di risanamento. Ha anzi precisato che l'esito negativo del test pratico non debba ritenersi sintomatico di crisi irreversibile dell'impresa avendo la sola finalità di rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore deve affrontare nel risanamento laddove vanno adottate iniziative di discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa. Ebbene, secondo l'Esperto, la soluzione della continuità indiretta attuata tramite fitto d'azione e locazione commerciale e ad uso abitativo degli immobili di proprietà assicurerebbe alla ditta ricorrente di essere competitiva sul mercato odierno con l'introduzione di nuove risorse, un'entrata fissa mensile e quindi flussi monetari costanti e non da ultimo la garanzia dei posti di lavoro. La ricorrente in effetti versa in uno stato di tensione economico–finanziaria riconducibile ad una drastica riduzione degli incassi negli ultimi due anni dovuta a riduzione delle commesse, eccessivo incremento dei costi di gestione dell'attività economica, incremento esorbitante del debito fiscale che ha determinato un significativo squilibrio tra costi fissi
(locazioni, forniture, costi del personale, costi per utenze) e ricavi, tanto da determinare una esorbitante situazione debitoria nei confronti soprattutto dell'Erario per cui il subentro nella gestione della neocostituita AU ST srl consentirà di avvalersi di “nuove competenze, nuove energie che l'impresa ricorrente (a causa di diversi fattori come l'età dell'imprenditore, la stanchezza aziendale, la difficoltà di organizzarsi con
l'utilizzo delle nuove tecnologie, le nuove competenze manageriali, etc.) non è in grado di padroneggiare”.
Le anzidette asserzioni tuttavia non sono in concreto verificabili: la fornita integrazione, anche documentale, della relazione ha infatti, purtroppo, consentito di appurare che alcuna garanzia allo stato può richiedesti alla AU ST costituita in data 18/10/2024 con capitale sociale di euro 10.000,00 dai figli di che ne è Amministratrice Parte_1 Controparte_3
e socia al 40% e che ne è socio al 60% ed Controparte_4
è preposto alla gestione tecnica dell'azienda. Detta società risulta operativa solo dal 17/1/2025, non ha ancora depositato bilanci alla
Camera di Commercio per cui non può, nell'immediatezza, richiedere fidejussioni bancarie e/o assicurative, sebbene abbia manifestato il suo impegno in tal senso. Potrà, eventualmente, richiederle nell'arco di 12 mesi sulla base di un primo bilancio provvisorio o potrà, eventualmente, rilasciare fideiussione personale. Per quanto attiene invece la conduttrice dell'immobile abitativo, trattasi della coniuge di che avendo un impiego pubblico Parte_1
a tempo indeterminato è in possesso di un reddito certo e constante.
Ebbene date queste premesse di incertezza, appare manifesta l'inadeguatezza, sotto il profilo della garanzia di fattibilità economica -oggi- del piano depositato, della soluzione alla crisi prospettata dalla società. Non ci sono infatti elementi concreti che possano corroborare l'auspicato risanamento posto che la nuova società cui è stata affidata la gestione indiretta dell'azienda e che dovrebbe risollevare le sorti dell'impresa colpita da un calo di commesse e fatturato a far data dalla pandemia covid del 2020, non ha fornito prova di solidità patrimoniale e delle reali potenzialità industriali, né di possedere competenze, Know how, strumenti, tecnologie, pacchetto-clienti, fideiussioni o altri elementi idonei a ricostruirne la potenzialità sotto il profilo del volume d'affari così da ritenere verosimilmente possibile che l'attività economica intrapresa possa ingenerare profitti tali da ottemperare in modo puntuale al pagamento dei canoni. In buona sostanza, il piano di risanamento non è meritevole di positivo apprezzamento stante l'impossibilità di verificare, anche solo con un giudizio a cognizione sommaria, la ragionevolezza e solidità delle assunzioni poste a base della strategia di intervento (cfr. Trib.
Piacenza 22/12/2022).
Occorre altresì evidenziare che l'Esperto è addivenuto alla conclusione di ritenere praticabile il rasamento in via indiretta dell'impresa poiché tanto permetterebbe l'introito di flussi costanti senza spese e costi (essendo ribaltati detti costi sulla società neocostituita). Ha però anche evidenziato che l'accordo per la transazione dei debiti fiscali -aspetto centrale del buon esito della negoziazione- non appare raggiungibile avendo l'Agenzia delle
Entrate, con la notifica del pignoramento, manifestato disinteresse per la composizione negoziata avviata e non avendo, peraltro, fornito alcun riscontro alla espressa successiva richiesta inviata dall'esperto in data 9/3/2025 in merito alla posizione che intendesse assumere in ordine alla proposta di risanamento formulata dalla società ricorrente (v. relazione informativa dell'esperto depositata in data 15/3/2025). Ritiene il Tribunale che nell'adozione del provvedimento richiesto il Giudice sia chiamato a valutare attentamente le conclusioni dell'Esperto unitamente alle dichiarazioni rese dai creditori;
ragion per cui, se la relazione è completa di tutti gli elementi previsti dall'art. 19 n. 4 C.C.I.I., le conclusioni dell'esperto militano favorevolmente alla possibilità di risanamento, i creditori (quantomeno quelli maggiormente rappresentativi) hanno intavolato serie trattative e reputano convincente il piano e soddisfacente la proposta di pagamento formulata, il Giudice non può che confermare le misure ed anzi è tenuto a farlo laddove emerga la concreta possibilità che dette misure siano funzionali ad evitare che determinate azioni “ostili” di singoli creditori possano pregiudicare il fruttuoso svolgimento delle trattive. Laddove però, come nel caso in esame, le valutazioni svolte dall'esperto non convincano né il Giudice, né i creditori maggioritari, che anzi si sono opposti all'accoglimento della domanda e laddove vengano in rilievo trattative di per sé inidonee a produrre alcun frutto (id est a garantire il superamento della crisi) non sussiste alcun pregiudizio antigiuridico che le misure protettive o cautelari debbano prevenire. E' vero che l'audizione dell'esperto rappresenta lo snodo istruttorio privilegiato in seno al procedimento di conferma delle misure protettive e cautelari (se non altro per evitare che il giudice, ”scalzandolo”, si sostituisca, in ultima analisi, al suo ruolo di dominus delle trattative) ma tanto non equivale a ritenere che le valutazioni dell'esperto non siano soggette anch'esse al vaglio del Giudice, quantomeno in termini di completezza ed esaustività delle motivazioni e coerenza con il complesso apparato documentale in atti secondo il generale principio del prudente e libero convincimento (art. 116 c.p.c.). Se, pertanto, il parere dell'eserto non è sorretto da adeguata, completa e logica motivazione, il Giudice non deve fondare la propria decisione sulle sue conclusioni. Ragionando diversamente non si comprenderebbe, invero, la ragione per la quale il legislatore abbia previsto la possibilità di svolgimento di attività istruttoria ulteriore rispetto all'audizione dell'esperto quale, nella prassi,
l'illustrazione in udienza di un motivato parere depositato in forma scritta e la nomina, ove occorra, di un ausiliario ex art 68 c.p.c., dovendo il Giudice sottoporre a puntuale verifica tutto quanto rappresentato dall'Esperto (cfr. in questo sento, Trib. Milano
21/7/2022 “Ciò significa in altri termini, che il giudice investito della decisione di conferma della misura, pur non potendosi spingere sino a sindacare il merito delle trattative, che restano demandate all'autonomina privata, deve terne conto dello sviluppo della composizione negoziata e delle prospettive di successo delle trattative stesse nell'ottica della ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa. Nel compiere tale giudizio, è evidente come assumano una particolar importanza le valutazioni espresse dall'esperto, sempreché risulti coerenti con la documentazione prodotta e siano adeguatamente motivate, poiché provenienti dal soggetto a cui la legge affida il compito di agevolare le trattative necessarie al risanamento dell'impresa”).
Non può sottacersi, per quanto attiene il caso in esame, che l'esposizione debitoria totale dell' Parte_1 ammonta ad euro 782.382,86, con debiti già a ruolo per euro
654.442,54 (come si legge nell'incartamento prodotto, al momento del deposito del ricorso aveva già notificato un preavviso di CP_5 ipoteca giudiziale e un fermo amministrativo). La creditrice maggiore, Agenzia Entrare Riscossioni, non avendo mostrato alcun interesse alle trattative negoziali, non ritenendo, verosimilmente, la proposta di pagamento formulata nel piano soddisfacente, il
28/2/2025 ha notificato atto di pignoramento presso terzi.
Inoltre, nella nota a firma del responsabile del procedimento, dott.
(allegata all'integrazione da ultimo depositata dall'Esperto Per_1 il 15/3/2025) l' ha precisato di Controparte_6 vantare un credito complessivo privilegiato di euro 651.870,74 al netto degli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973 previsti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi e che suddetto credito comprende anche tutti i carichi erariali affidati/iscritti in ruoli consegnati all'Agente della
Riscossione, ricordando che la disciplina normativa in tema di trattamento del credito tributario non prevede la preclusione di ulteriore attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria (giusta disp. art. 41-bis D.P.R. 600/73) e che, comunque, il credito erariale è assistito, a seconda delle specifiche casistiche, dal privilegio sui beni mobili ai sensi degli artt. 2752,
2759, nonché dal privilegio sui beni immobili ai sensi degli artt.
2776 e 2772 del codice civile.
Al contempo l' si è espressamente opposto alla conferma delle CP_1 misure per cui è un dato incontrovertibile quello dell'insussistenza di un concreto interesse alla soluzione negoziale, attualmente
Cont soddisfacente solo per il creditore costituitosi e comparso in udienza per precisare l'importo del proprio credito, di natura chirografaria.
L'intervenuto pignoramento per l'importo di euro 425.771,35 ha di fatto bloccato il conto corrente intestato alla società istante acceso presso Ritiene l'Esperto che tale evento, laddove CP_8 le misure protettive non venissero confermate, comporterebbe una lesione della par condicio creditorum poiché su detti conti transitano i versamenti mensili dei canoni di fitto e locazione che sarebbero destinati al risanamento dell'impresa e, quindi, al pagamento dei debiti;
tuttavia, alla luce di quanto sin qui rappresentato e della circostanza che il creditore principale per tipologia ed ammontare del credito è Agenzia delle Entrate ovvero quello che ha intrapreso l'azione esecutiva che si mira a sospendere per la durata di applicazione delle misure, non vi è dubbio che la conferma delle invocate misure non arreca alcun beneficio ad essa creditrice e non lede la par condicio crediotorum vista la natura di credito privilegiato come sopra riferita per cui, tenuto conto dello sviluppo -in senso negativo- della composizione negoziata e della mancanza di prospettive di successo delle trattive, il ricorso per la conferma delle misure protettive va rigettato, con immediata revoca e perdita di efficacia delle stesse;
P.q.m.
rigetta l'istanza di conferma delle misure protettive richieste dalla , Parte_1 revocandole;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite nei confronti dell' che ne ha fatto Controparte_9 espressa richiesta e che liquida, in considerazione dell'attività espletata e della serialità delle argomentazioni offerte nella memoria di costituzione, in euro 1.168,00, oltre spese generali 15%, iva e cpa se e come per legge dovuti, secondo lo scaglione di valore indeterminabile del D.M. 55/2014, complessità bassa per i procedimenti di volontaria giurisdizione, compensando tra la ricorrente e l'altra parte costituita le spese.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite, all'esperto e al Registro delle Imprese nel termine di cui all'art. 19 comma 7 C.C.I.I.
Matera,1/4/2025
Il GIUDICE DELEGATO
Tiziana Caradonio
Procedimento n. 73/2025 VG
Il Giudice, dott.ssa Tiziana Caradonio, designato alla trattazione del procedimento per la conferma delle misure protettive ex art. 18
C.C.I.I. introdotto dalla società Parte_1
con sede in Matera alla via Dell'Artigianato
[...]
n. 4 (C.F. e P. Iva: – N. Rea MT 32932), in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore (C.F.: Parte_1
), nato Ad Altamura (MT) il 4/8/1947 e residente in C.F._1
Matera, alla via dell'Artigianato 4, con l'avv. Vito Meltonese che la rappresenta e difende per delega in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/3/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
La società premettendo di aver Parte_1 depositato istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12 C.C.I.I. con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive e cautelari previste dall'art. 18 del C.C.I.I., pubblicata in data 13/1/2025 nel registro delle imprese, unitamente all'accettazione dell'esperto, ha richiesto a codesto Tribunale la conferma delle misure protettive atte a inibire l'avvio e/o prosecuzione di azioni esecutive,
l'acquisto di diritti di prelazione da parte dei creditori se non concordati con l'imprenditore, l'intimazione di pagamento di somme di denaro o riconsegna dei beni, la proposizione di istanze di liquidazione giudiziale;
il ricorso, unitamente al decreto di fissazione udienza, è stato notificato dal ricorrente a mezzo pec a tutti i creditori destinatari degli effetti delle misure protettive richieste;
all'udienza del 12/2/2025 in cui sono comparsi parte istante,
l'esperto nominato, avv. Giuseppe Tedesco e il creditore Banca di
Credito Cooperativo di Santeramo in Colle, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e l'esperto nominato si è riportato alla relazione depositata ai sensi dell'art. 19 comma 4 C.C.I.I..
Non è comparso l' sebbene con memoria del 1/2/2025 detto Ente CP_1 si sia opposto all'accoglimento del ricorso assumendo errori nell'indicazione, all'interno del piano, del credito per contributi e sanzioni, eccependone l'inadeguatezza, essendo sprovvisto di precisazioni sulle effettive e concrete operazioni di risanamento e privo di fattiva dimostrazione ed allegazione delle finalità di tutela del patrimonio dell'impresa poste a fondamento della conferma delle misure protettive. Ha in particolare evidenziato che la decisione sull'accoglimento o meno della domanda va assunta nell'ottica di un bilanciamento tra l'interesse del debitore alla soluzione negoziale (e non concorsuale) della crisi e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall'applicazione delle misure e di comparazione con il superiore interesse pubblico assistenziale e previdenziale perseguito, nel caso di specie, dall' . CP_1
All'esito dell'udienza il Giudice si è riservato per la decisione.
Con successivo Decreto del 25/2/2025, dopo una più approfondita disamina degli atti, ha rimesso sul ruolo il procedimento ritenendo opportuno acquisire dall'Esperto un'integrazione della relazione depositata. In particolar modo rilevava che la strategia di risanamento prospettata, pur fondandosi sulle risorse rinvenienti dall'intervenuta stipula in data 29/11/2024 di un contratto di fitto di azienda della durata di 3 anni con previsione di un canone annuo di euro 48.000,00 oltre iva e di due contratti di locazione stipulati l'1/12/2024 (uno commerciale, della durata di 6 anni con canone di annuo di euro 24.000,00 oltre iva e l'altro ad uso abitativo della durata di 4 anni con canone annuo di euro 6.000,00) aventi ad oggetto immobili di proprietà della società ricorrente non era tuttavia supportata da alcuna garanzia di solvibilità dei locatari apparentemente riconducibili a parenti di Parte_1
Amministratore della società istante, rendendosi pertanto doveroso estendere l'indagine condotta dall'Esperto anche alla situazione patrimoniale della società AU ST s.r.l. amministrata dal figlio del sig. , e della signora Parte_1 CP_2
affittuaria dell'unità abitativa locata e socia della
[...] ricorrente, onde appurare l'esistenza di un patrimonio facilmente aggredibile nell'ipotesi di omesso pagamento dei canoni previsti.
Veniva, quindi, fissata nuova udienza di comparizione delle parti e richiesto all'Esperto di prendere specifica posizione in ordine alle verifiche effettuate sulla solvibilità dei predetti soggetti, nonché di fornire evidenza sul risultato del test pratico onde poter valutare l'obiettiva perseguibilità del risanamento e scongiurare l'ipotesi che esso fosse manifestamente implausibile, appurando al contempo l'effettivo soddisfacimento del credito previdenziale ed assistenziale . CP_1
All'udienza così celebratasi il 7/3/2025 l'Esperto ha richiesto un brevissimo rinvio per poter relazionare in ordine ad un atto di pignoramento presso terzi nelle more notificato alla società istante da Agenzia delle Entrate per la Riscossione. L'udienza veniva rinviata al 19/3/2025 con concessione di ulteriore termine per integrazioni all'esito della quale, confermato dall'Esperto il parere favorevole alla conferma delle misure protettive, il Giudice si riservava.
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Occorre preliminarmente evidenziare che gli artt. 18 e 19 del Codice della crisi non indicano espressamente i presupposti soggettivi e oggettivi la cui sussistenza giustifica la conferma delle misure protettive. Essi, tuttavia, possono essere ricavati in via interpretativa dall'esame complessivo della disciplina in materia di composizione negoziata della crisi.
In particolare, quanto ai presupposti soggettivi, deve ritenersi che le misure protettive possano essere confermate a condizione che l'istanza provenga da un soggetto legittimato ad accedere alla composizione negoziata della crisi, ossia –come si evince dal disposto dell'art. 12, comma 1, C.C.I.I.– da un imprenditore commerciale (anche “minore”) o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza. Quanto ai presupposti oggettivi, deve ritenersi che le misure protettive debbano essere confermate ogniqualvolta risultino funzionali al buon esito delle trattative con i creditori ed al conseguente risanamento dell'impresa, purché le stesse non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori. Ciò si evince, in particolare, dall'art. 19, comma 4, CCII, il quale prevede che l'esperto debba esprimere il proprio parere “sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'art, 12, comma 2”, nonché dal comma sesto del medesimo articolo, il quale prevede che le misure già confermate debbano essere revocate qualora appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, dal che si trae in via interpretativa che qualora tale sproporzione appaia già nella fase di conferma delle misure il giudice dovrà disporre direttamente la revoca. Così argomentando, si perviene alla conclusione che, perché possa il Tribunale assumere una decisione di conferma delle misure protettive, esse devono essere strumentalmente idonee a salvaguardare trattative che siano effettivamente in corso, calate nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non risulti, ad un esame obiettivo, "manifestamente implausibile", in considerazione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento approntato dall'impresa. Ciò implica, quindi, ai fini della conferma, che il Tribunale si convinca in ordine all'esistenza di una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento e che reputi che le misure siano funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento (cfr. Trib. Monza 10/1/2025).
Ebbene, ritiene il Tribunale che nel caso di specie la domanda di conferma delle misure protettive proposta alla società ricorrente non possa essere accolta. Tanto, in ragione sia dell'inidoneità del piano depositato a garantire il risanamento dell'impresa che dell'insussistenza della funzionalità delle misure a garantire il buon esito delle trattative, essendo queste insussistenti, come peraltro confermato dall'avv. Tedesco.
Tra gli elementi sintomatici della funzionalità delle misure al risanamento dell'impresa, possiamo, invero, menzionare a titolo esemplificativo: (i) la dichiarata manifestazione di disponibilità alle trattative pervenuta da una considerevole parte di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto;
(ii) la chiarezza del piano di risanamento, la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni alla sua base, (iii) la prospettazione che la continuità, durante la fase della composizione, non eroda la cassa sottraendo le risorse, così da assicurare ai creditori che l'invocato 'stay' non vada a compromettere le loro aspettative di soddisfazione.
Nella fattispecie in esame, la strategia di intervento delineata nel piano di risanamento dovrebbe consentire all'impresa il soddisfacimento dei creditori nell'arco temporale di 72 mesi, nel seguente modo:
a) sottoscrizione di un contratto di affitto azienda e di due contratti di locazione (commerciale e ad uso abitativo) degli immobili di proprietà della società;
b) gestione del debito privilegiato nei confronti di Agenzia delle
Entrate Riscossione mediante l'istituto della transazione fiscale;
c) pagamento integrale del debito nei confronti dei dipendenti;
d) gestione della debitoria nei confronti di Banche e fornitori mediante la previsione di un pagamento a saldo e stralcio dell'esposizione. Più specificatamente, il piano di risanamento considera un attivo di euro 456.000,00 da incassare nell'arco di 72 mensilità con decorrenza da gennaio 2025 e da utilizzare per il pagamento delle spese in prededuzione per negoziatore e advisor legale della società per un totale stimato approssimativamente in euro 30.000,00; per il pagamento nella misura del 100% dei debiti nei confronti dei dipendenti per euro 12.500,00 e per la restante parte pari ad euro 413.500,00, per il pagamento del 60% dei debiti fiscali attraverso la c.d. “transazione fiscale” da concordare con
Agenzia delle Entrate per un importo di euro 333.00,000 e per il pagamento del 45% dei creditori chirografari (Banche e fornitori) per un importo pari ad euro 83.500,00 a fronte del totale complessivo vantato di euro 190.00,00.
L'esperto, dal suo canto, non ha formulato una prognosi negativa circa l'idoneità del piano rispetto all'obiettivo di risanamento. Ha anzi precisato che l'esito negativo del test pratico non debba ritenersi sintomatico di crisi irreversibile dell'impresa avendo la sola finalità di rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore deve affrontare nel risanamento laddove vanno adottate iniziative di discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa. Ebbene, secondo l'Esperto, la soluzione della continuità indiretta attuata tramite fitto d'azione e locazione commerciale e ad uso abitativo degli immobili di proprietà assicurerebbe alla ditta ricorrente di essere competitiva sul mercato odierno con l'introduzione di nuove risorse, un'entrata fissa mensile e quindi flussi monetari costanti e non da ultimo la garanzia dei posti di lavoro. La ricorrente in effetti versa in uno stato di tensione economico–finanziaria riconducibile ad una drastica riduzione degli incassi negli ultimi due anni dovuta a riduzione delle commesse, eccessivo incremento dei costi di gestione dell'attività economica, incremento esorbitante del debito fiscale che ha determinato un significativo squilibrio tra costi fissi
(locazioni, forniture, costi del personale, costi per utenze) e ricavi, tanto da determinare una esorbitante situazione debitoria nei confronti soprattutto dell'Erario per cui il subentro nella gestione della neocostituita AU ST srl consentirà di avvalersi di “nuove competenze, nuove energie che l'impresa ricorrente (a causa di diversi fattori come l'età dell'imprenditore, la stanchezza aziendale, la difficoltà di organizzarsi con
l'utilizzo delle nuove tecnologie, le nuove competenze manageriali, etc.) non è in grado di padroneggiare”.
Le anzidette asserzioni tuttavia non sono in concreto verificabili: la fornita integrazione, anche documentale, della relazione ha infatti, purtroppo, consentito di appurare che alcuna garanzia allo stato può richiedesti alla AU ST costituita in data 18/10/2024 con capitale sociale di euro 10.000,00 dai figli di che ne è Amministratrice Parte_1 Controparte_3
e socia al 40% e che ne è socio al 60% ed Controparte_4
è preposto alla gestione tecnica dell'azienda. Detta società risulta operativa solo dal 17/1/2025, non ha ancora depositato bilanci alla
Camera di Commercio per cui non può, nell'immediatezza, richiedere fidejussioni bancarie e/o assicurative, sebbene abbia manifestato il suo impegno in tal senso. Potrà, eventualmente, richiederle nell'arco di 12 mesi sulla base di un primo bilancio provvisorio o potrà, eventualmente, rilasciare fideiussione personale. Per quanto attiene invece la conduttrice dell'immobile abitativo, trattasi della coniuge di che avendo un impiego pubblico Parte_1
a tempo indeterminato è in possesso di un reddito certo e constante.
Ebbene date queste premesse di incertezza, appare manifesta l'inadeguatezza, sotto il profilo della garanzia di fattibilità economica -oggi- del piano depositato, della soluzione alla crisi prospettata dalla società. Non ci sono infatti elementi concreti che possano corroborare l'auspicato risanamento posto che la nuova società cui è stata affidata la gestione indiretta dell'azienda e che dovrebbe risollevare le sorti dell'impresa colpita da un calo di commesse e fatturato a far data dalla pandemia covid del 2020, non ha fornito prova di solidità patrimoniale e delle reali potenzialità industriali, né di possedere competenze, Know how, strumenti, tecnologie, pacchetto-clienti, fideiussioni o altri elementi idonei a ricostruirne la potenzialità sotto il profilo del volume d'affari così da ritenere verosimilmente possibile che l'attività economica intrapresa possa ingenerare profitti tali da ottemperare in modo puntuale al pagamento dei canoni. In buona sostanza, il piano di risanamento non è meritevole di positivo apprezzamento stante l'impossibilità di verificare, anche solo con un giudizio a cognizione sommaria, la ragionevolezza e solidità delle assunzioni poste a base della strategia di intervento (cfr. Trib.
Piacenza 22/12/2022).
Occorre altresì evidenziare che l'Esperto è addivenuto alla conclusione di ritenere praticabile il rasamento in via indiretta dell'impresa poiché tanto permetterebbe l'introito di flussi costanti senza spese e costi (essendo ribaltati detti costi sulla società neocostituita). Ha però anche evidenziato che l'accordo per la transazione dei debiti fiscali -aspetto centrale del buon esito della negoziazione- non appare raggiungibile avendo l'Agenzia delle
Entrate, con la notifica del pignoramento, manifestato disinteresse per la composizione negoziata avviata e non avendo, peraltro, fornito alcun riscontro alla espressa successiva richiesta inviata dall'esperto in data 9/3/2025 in merito alla posizione che intendesse assumere in ordine alla proposta di risanamento formulata dalla società ricorrente (v. relazione informativa dell'esperto depositata in data 15/3/2025). Ritiene il Tribunale che nell'adozione del provvedimento richiesto il Giudice sia chiamato a valutare attentamente le conclusioni dell'Esperto unitamente alle dichiarazioni rese dai creditori;
ragion per cui, se la relazione è completa di tutti gli elementi previsti dall'art. 19 n. 4 C.C.I.I., le conclusioni dell'esperto militano favorevolmente alla possibilità di risanamento, i creditori (quantomeno quelli maggiormente rappresentativi) hanno intavolato serie trattative e reputano convincente il piano e soddisfacente la proposta di pagamento formulata, il Giudice non può che confermare le misure ed anzi è tenuto a farlo laddove emerga la concreta possibilità che dette misure siano funzionali ad evitare che determinate azioni “ostili” di singoli creditori possano pregiudicare il fruttuoso svolgimento delle trattive. Laddove però, come nel caso in esame, le valutazioni svolte dall'esperto non convincano né il Giudice, né i creditori maggioritari, che anzi si sono opposti all'accoglimento della domanda e laddove vengano in rilievo trattative di per sé inidonee a produrre alcun frutto (id est a garantire il superamento della crisi) non sussiste alcun pregiudizio antigiuridico che le misure protettive o cautelari debbano prevenire. E' vero che l'audizione dell'esperto rappresenta lo snodo istruttorio privilegiato in seno al procedimento di conferma delle misure protettive e cautelari (se non altro per evitare che il giudice, ”scalzandolo”, si sostituisca, in ultima analisi, al suo ruolo di dominus delle trattative) ma tanto non equivale a ritenere che le valutazioni dell'esperto non siano soggette anch'esse al vaglio del Giudice, quantomeno in termini di completezza ed esaustività delle motivazioni e coerenza con il complesso apparato documentale in atti secondo il generale principio del prudente e libero convincimento (art. 116 c.p.c.). Se, pertanto, il parere dell'eserto non è sorretto da adeguata, completa e logica motivazione, il Giudice non deve fondare la propria decisione sulle sue conclusioni. Ragionando diversamente non si comprenderebbe, invero, la ragione per la quale il legislatore abbia previsto la possibilità di svolgimento di attività istruttoria ulteriore rispetto all'audizione dell'esperto quale, nella prassi,
l'illustrazione in udienza di un motivato parere depositato in forma scritta e la nomina, ove occorra, di un ausiliario ex art 68 c.p.c., dovendo il Giudice sottoporre a puntuale verifica tutto quanto rappresentato dall'Esperto (cfr. in questo sento, Trib. Milano
21/7/2022 “Ciò significa in altri termini, che il giudice investito della decisione di conferma della misura, pur non potendosi spingere sino a sindacare il merito delle trattative, che restano demandate all'autonomina privata, deve terne conto dello sviluppo della composizione negoziata e delle prospettive di successo delle trattative stesse nell'ottica della ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa. Nel compiere tale giudizio, è evidente come assumano una particolar importanza le valutazioni espresse dall'esperto, sempreché risulti coerenti con la documentazione prodotta e siano adeguatamente motivate, poiché provenienti dal soggetto a cui la legge affida il compito di agevolare le trattative necessarie al risanamento dell'impresa”).
Non può sottacersi, per quanto attiene il caso in esame, che l'esposizione debitoria totale dell' Parte_1 ammonta ad euro 782.382,86, con debiti già a ruolo per euro
654.442,54 (come si legge nell'incartamento prodotto, al momento del deposito del ricorso aveva già notificato un preavviso di CP_5 ipoteca giudiziale e un fermo amministrativo). La creditrice maggiore, Agenzia Entrare Riscossioni, non avendo mostrato alcun interesse alle trattative negoziali, non ritenendo, verosimilmente, la proposta di pagamento formulata nel piano soddisfacente, il
28/2/2025 ha notificato atto di pignoramento presso terzi.
Inoltre, nella nota a firma del responsabile del procedimento, dott.
(allegata all'integrazione da ultimo depositata dall'Esperto Per_1 il 15/3/2025) l' ha precisato di Controparte_6 vantare un credito complessivo privilegiato di euro 651.870,74 al netto degli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973 previsti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi e che suddetto credito comprende anche tutti i carichi erariali affidati/iscritti in ruoli consegnati all'Agente della
Riscossione, ricordando che la disciplina normativa in tema di trattamento del credito tributario non prevede la preclusione di ulteriore attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria (giusta disp. art. 41-bis D.P.R. 600/73) e che, comunque, il credito erariale è assistito, a seconda delle specifiche casistiche, dal privilegio sui beni mobili ai sensi degli artt. 2752,
2759, nonché dal privilegio sui beni immobili ai sensi degli artt.
2776 e 2772 del codice civile.
Al contempo l' si è espressamente opposto alla conferma delle CP_1 misure per cui è un dato incontrovertibile quello dell'insussistenza di un concreto interesse alla soluzione negoziale, attualmente
Cont soddisfacente solo per il creditore costituitosi e comparso in udienza per precisare l'importo del proprio credito, di natura chirografaria.
L'intervenuto pignoramento per l'importo di euro 425.771,35 ha di fatto bloccato il conto corrente intestato alla società istante acceso presso Ritiene l'Esperto che tale evento, laddove CP_8 le misure protettive non venissero confermate, comporterebbe una lesione della par condicio creditorum poiché su detti conti transitano i versamenti mensili dei canoni di fitto e locazione che sarebbero destinati al risanamento dell'impresa e, quindi, al pagamento dei debiti;
tuttavia, alla luce di quanto sin qui rappresentato e della circostanza che il creditore principale per tipologia ed ammontare del credito è Agenzia delle Entrate ovvero quello che ha intrapreso l'azione esecutiva che si mira a sospendere per la durata di applicazione delle misure, non vi è dubbio che la conferma delle invocate misure non arreca alcun beneficio ad essa creditrice e non lede la par condicio crediotorum vista la natura di credito privilegiato come sopra riferita per cui, tenuto conto dello sviluppo -in senso negativo- della composizione negoziata e della mancanza di prospettive di successo delle trattive, il ricorso per la conferma delle misure protettive va rigettato, con immediata revoca e perdita di efficacia delle stesse;
P.q.m.
rigetta l'istanza di conferma delle misure protettive richieste dalla , Parte_1 revocandole;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite nei confronti dell' che ne ha fatto Controparte_9 espressa richiesta e che liquida, in considerazione dell'attività espletata e della serialità delle argomentazioni offerte nella memoria di costituzione, in euro 1.168,00, oltre spese generali 15%, iva e cpa se e come per legge dovuti, secondo lo scaglione di valore indeterminabile del D.M. 55/2014, complessità bassa per i procedimenti di volontaria giurisdizione, compensando tra la ricorrente e l'altra parte costituita le spese.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite, all'esperto e al Registro delle Imprese nel termine di cui all'art. 19 comma 7 C.C.I.I.
Matera,1/4/2025
Il GIUDICE DELEGATO
Tiziana Caradonio