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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/11/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 278/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il Giudice designato, dott. Davide De Leo, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 27 novembre 2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione, nel procedimento n. di RG 278/2022 avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito promosso
tra
, con l'avv. M. Malavenda;
Parte_1
-ricorrente–
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. C. Lo Scalzo CP_1
-resistente-
conclusioni dalle parti: come dai rispettivi atti e scritti difensivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/01/2022 parte ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 394202100010790000 notificato dall CP_1
in data 29.12.2021 per l'importo di euro 3.289,94 relativo all'omesso versamento di contributi fissi dovuti alla Gestione Artigiani, per il periodo dal gennaio a dicembre
2019. Ha eccepito l'insussistenza dell'obbligo contributivo posto a suo carico,
dichiarando che l'attività era cessata definitivamente in data 19/12/2018. Ha, dunque,
concluso chiedendo dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito impugnato.
Si è costituito l contestando le avverse deduzioni e precisando che parte CP_1
ricorrente quale esercente attività d'impresa incorre nell'obbligo assicurativo e contributivo. Deduceva, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, che entrambe le condizioni -in riferimento all'anno 2019- risultano verificate. E precisamente che il ricorrente era attivamente iscritto alla CCIA (allegazione doc. 2) e che aveva prodotto redditi artigiani (allegazione doc. 3) nell'anno 2019. Ciò risultava provato poiché lo stesso ricorrente, nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 per il periodo di imposta 2019 aveva, in autoliquidazione, dichiarato i contributi dovuti per tale anno. I
contributi che costituiscono l'odierno atto impugnato.
La domanda non è fondata e pertanto dovrà essere rigettata.
La cartella impugnata ha ad oggetto contributi fissi relativi alla Gestione Artigiani per l'anno 2019.
La sentenza n. 8651/2010 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ha affermato che, in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione.
Invero il ricorrente ha documentato la cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane il
31/12/2018 (ma non anche la cancellazione della partita Iva).
Tuttavia se l'iscrizione/cancellazione nella gestione artigiani del ricorrente può solo costituire una presunzione semplice di continuazione/interruzione dell'attività
lavorativa, per altro vi sono chiari indizi di svolgimento della corrispondente attività
professionale non smentiti da una prova contraria.
Infatti, il resistente ha provato, con documentazione proveniente dal ricorrente, che i contributi sono dovuti e sono stati dichiarati dallo stesso ricorrente. Nella dichiarazione dei redditi 2020 per l'anno 2019 (allegazione ) il ricorrente ha dichiarato un CP_1
reddito da partita Iva e per l'effetto, in autoliquidazione, ha determinato i contributi
IVS che, invece, con il presente ricorso ritiene non dovuti per cessazione dell'attività
lavorativa. Vale a dire che risulta, in atti, lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività lavorativa che ha generato il credito contestato.
Sicchè, il credito dovuto con l'avviso di addebito impugnato è dovuto.
Dunque, il ricorso va rigettato. Le spese seguono il principio della soccombenza e tenuto conto della tenuità della controversia vengono liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell , CP_1
liquidate complessivamente in € 500,00, oltre accessori come per legge.
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 27/11/2025 ore
13:33
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il Giudice designato, dott. Davide De Leo, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 27 novembre 2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione, nel procedimento n. di RG 278/2022 avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito promosso
tra
, con l'avv. M. Malavenda;
Parte_1
-ricorrente–
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. C. Lo Scalzo CP_1
-resistente-
conclusioni dalle parti: come dai rispettivi atti e scritti difensivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/01/2022 parte ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 394202100010790000 notificato dall CP_1
in data 29.12.2021 per l'importo di euro 3.289,94 relativo all'omesso versamento di contributi fissi dovuti alla Gestione Artigiani, per il periodo dal gennaio a dicembre
2019. Ha eccepito l'insussistenza dell'obbligo contributivo posto a suo carico,
dichiarando che l'attività era cessata definitivamente in data 19/12/2018. Ha, dunque,
concluso chiedendo dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito impugnato.
Si è costituito l contestando le avverse deduzioni e precisando che parte CP_1
ricorrente quale esercente attività d'impresa incorre nell'obbligo assicurativo e contributivo. Deduceva, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, che entrambe le condizioni -in riferimento all'anno 2019- risultano verificate. E precisamente che il ricorrente era attivamente iscritto alla CCIA (allegazione doc. 2) e che aveva prodotto redditi artigiani (allegazione doc. 3) nell'anno 2019. Ciò risultava provato poiché lo stesso ricorrente, nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 per il periodo di imposta 2019 aveva, in autoliquidazione, dichiarato i contributi dovuti per tale anno. I
contributi che costituiscono l'odierno atto impugnato.
La domanda non è fondata e pertanto dovrà essere rigettata.
La cartella impugnata ha ad oggetto contributi fissi relativi alla Gestione Artigiani per l'anno 2019.
La sentenza n. 8651/2010 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ha affermato che, in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione.
Invero il ricorrente ha documentato la cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane il
31/12/2018 (ma non anche la cancellazione della partita Iva).
Tuttavia se l'iscrizione/cancellazione nella gestione artigiani del ricorrente può solo costituire una presunzione semplice di continuazione/interruzione dell'attività
lavorativa, per altro vi sono chiari indizi di svolgimento della corrispondente attività
professionale non smentiti da una prova contraria.
Infatti, il resistente ha provato, con documentazione proveniente dal ricorrente, che i contributi sono dovuti e sono stati dichiarati dallo stesso ricorrente. Nella dichiarazione dei redditi 2020 per l'anno 2019 (allegazione ) il ricorrente ha dichiarato un CP_1
reddito da partita Iva e per l'effetto, in autoliquidazione, ha determinato i contributi
IVS che, invece, con il presente ricorso ritiene non dovuti per cessazione dell'attività
lavorativa. Vale a dire che risulta, in atti, lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività lavorativa che ha generato il credito contestato.
Sicchè, il credito dovuto con l'avviso di addebito impugnato è dovuto.
Dunque, il ricorso va rigettato. Le spese seguono il principio della soccombenza e tenuto conto della tenuità della controversia vengono liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell , CP_1
liquidate complessivamente in € 500,00, oltre accessori come per legge.
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 27/11/2025 ore
13:33
IL GIUDICE dott. Davide De Leo