TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/12/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1644/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
TE EI Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1644/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANIA PAPPANI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di col patrocinio dell'avv. MARIA SPERANZA BENENATI Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “I sottoscritti procuratori, nell'interesse di ricorrenti, confermano le condizioni già formulate relative al divorzio;
confermano che i ricorrenti non intendono riconciliarsi;
dichiarano di rinunciare al deposto dei documenti di cui all'art.473 bis 12 c.p.c. e di rinunciare all'appello della sentenza di divorzio che accolga le conclusioni già indicate”. Conclusioni già recepite nella sentenza di separazione e concordemente confermate dalle parti: “1) (…) A titolo di mantenimento, verserà, direttamente al figlio , maggiorenne ma non CP_1 Per_1 economicamente indipendente – presso il C.c. a lui intestato, IBAN [...] l'importo di €. 400,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
3) Il CP_1 parteciperà inoltre alle spese straordinarie secondo le linee guida del Cnf del 14.07.2017 per il figlio medesimo. 4) Spese compensate.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 Va premesso che con sentenza del 13/17 marzo 2025 questo tribunale aveva dichiarato la separazione fra i coniugi che avevano proposto contestualmente anche domanda di divorzio, da dichiararsi alle medesime condizioni della separazione.
Con note congiunte depositate per l'udienza cartolare del 4 dicembre 2025 le parti confermavano di non volersi riconciliare e insistevano per la pronuncia di divorzio, da dichiararsi alle stesse condizioni disciplinanti la separazione.
Alla medesima udienza tenuta ex art. 127 ter, c.p.c., intervenuto il Pubblico Ministero, la causa era quindi rimessa al collegio per la decisione sulle comuni conclusioni delle parti, riportate in epigrafe.
***
Ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, 1° co., n. 2, lett. b, legge n. 898/1970, essendo indiscusso il venir meno di ogni comunione materiale e morale fra le parti che hanno confermato come non sia mai ripresa la loro convivenza matrimoniale, essendo quindi ampiamente decorso il termine semestrale dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice delegato.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo pacifico che non vi è stata alcuna riconciliazione fra i coniugi dopo la separazione.
Trovano anche conferma le medesime condizioni, sopra riportate, inerenti ai rapporti patrimoniali come già regolamentati in sede di separazione, non emergendo profili di contrarietà a norme imperative che consentano di discostarsene.
Le spese sono compensate, stante il conseguito accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'8 marzo 1998 in Porto Torres (SS) - anno 1998, Atto N. 5, Parte 2, Serie A - fra nata il [...] a [...] e Parte_1
nato l'[...] in [...], alle condizioni riportate in epigrafe Controparte_1 da intendersi qui trascritte. Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Porto Torres per l'annotazione della sentenza.
Sassari 6 dicembre 2025
Il Presidente est.
TE EI
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
TE EI Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1644/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANIA PAPPANI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di col patrocinio dell'avv. MARIA SPERANZA BENENATI Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “I sottoscritti procuratori, nell'interesse di ricorrenti, confermano le condizioni già formulate relative al divorzio;
confermano che i ricorrenti non intendono riconciliarsi;
dichiarano di rinunciare al deposto dei documenti di cui all'art.473 bis 12 c.p.c. e di rinunciare all'appello della sentenza di divorzio che accolga le conclusioni già indicate”. Conclusioni già recepite nella sentenza di separazione e concordemente confermate dalle parti: “1) (…) A titolo di mantenimento, verserà, direttamente al figlio , maggiorenne ma non CP_1 Per_1 economicamente indipendente – presso il C.c. a lui intestato, IBAN [...] l'importo di €. 400,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
3) Il CP_1 parteciperà inoltre alle spese straordinarie secondo le linee guida del Cnf del 14.07.2017 per il figlio medesimo. 4) Spese compensate.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 Va premesso che con sentenza del 13/17 marzo 2025 questo tribunale aveva dichiarato la separazione fra i coniugi che avevano proposto contestualmente anche domanda di divorzio, da dichiararsi alle medesime condizioni della separazione.
Con note congiunte depositate per l'udienza cartolare del 4 dicembre 2025 le parti confermavano di non volersi riconciliare e insistevano per la pronuncia di divorzio, da dichiararsi alle stesse condizioni disciplinanti la separazione.
Alla medesima udienza tenuta ex art. 127 ter, c.p.c., intervenuto il Pubblico Ministero, la causa era quindi rimessa al collegio per la decisione sulle comuni conclusioni delle parti, riportate in epigrafe.
***
Ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, 1° co., n. 2, lett. b, legge n. 898/1970, essendo indiscusso il venir meno di ogni comunione materiale e morale fra le parti che hanno confermato come non sia mai ripresa la loro convivenza matrimoniale, essendo quindi ampiamente decorso il termine semestrale dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice delegato.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo pacifico che non vi è stata alcuna riconciliazione fra i coniugi dopo la separazione.
Trovano anche conferma le medesime condizioni, sopra riportate, inerenti ai rapporti patrimoniali come già regolamentati in sede di separazione, non emergendo profili di contrarietà a norme imperative che consentano di discostarsene.
Le spese sono compensate, stante il conseguito accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'8 marzo 1998 in Porto Torres (SS) - anno 1998, Atto N. 5, Parte 2, Serie A - fra nata il [...] a [...] e Parte_1
nato l'[...] in [...], alle condizioni riportate in epigrafe Controparte_1 da intendersi qui trascritte. Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Porto Torres per l'annotazione della sentenza.
Sassari 6 dicembre 2025
Il Presidente est.
TE EI
pagina 2 di 2