TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1396/2019 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DAL
in persona del Sindaco pro tempore, dott. Parte_1
, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce su foglio separato ed Parte_2
allegata all'atto di citazione, giusta deliberazione di G.M. n° 35 del 15.03.2019, dall' Avv.
Cirino Gallo presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato.
ATTORE – OPPONENTE
CONTRO
, con sede legale ed amministrativa in Milano al Corso Monforte, Controparte_1
20, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante, dott. CP_2 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al decreto ingiuntivo dall'avv. Nino Nigro del foro di Milano elettivamente domiciliata in Agrigento presso lo studio dell'avv. Adriana
Pancamo.
CONVENUTA -OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
IL ha introdotto il presente giudizio in opposizione al Parte_3 decreto ingiuntivo n. 192/2019 emesso per l'importo di € 46.178,11 oltre interessi e spese, su istanza della quale creditrice cessionaria del credito nascente dal contratto per CP_1
l'affidamento della fornitura di energia elettrica e gas naturale stipulato tra il predetto Pt_1
ed Controparte_3
Parte attrice nel chiedere la revoca del D.I. in via preliminare ha dichiarato di non avere mai accettato la cessione del credito e nel merito contestato la sussistenza dei crediti azionati e la relativa quantificazione. Invero, ha eccepito la nullità del contratto di fornitura stipulato il
7.7.2010 e del successivo contratto del 20.03.2014 in quanto avrebbe emesso CP_3
fatture a partire dal gennaio 2012 al mese di aprile 2014 per un totale di € 29.742,54 senza avere installato il misuratore relativo al POD IT001E903325837 (campo sportivo), indi ha contestato “ in toto la fattura n. 4600368277 del 04.06.2015 – Periodo aprile 2015 per CP_3
l'importo di € 45.955,32 depositata dalla parte Opposta nel Giudizio Monitorio in quanto non tiene conto della compensazione delle fatture (importi a credito e debito) effettuata in data 30.06.2014 e dell'importo pagato di € 1.340,80 dal in Parte_3
data 18.06.2015 a titolo di saldo fatt. n. 004600072514 del 14.04.2015 consumo energia elettrica periodo marzo 2015, saldo fatt. n. 004600081162 del 16.04.2015 consumo energia periodo marzo 2015, saldo fatt. n. 004600234856 del 10.05.2015 consumo energia elettrica periodo aprile 2015 come comprovato dal Mandato di Pagamento allegato agli atti.”
Allegata la nullità della richiesta di pagamento in dipendenza della mancata installazione del contatore, ha altresì eccepito l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., per l'avvenuta fatturazione delle somme in violazione delle disposizioni regolanti il rapporto convenzionale sussistente tra il e la società Pt_1 CP_3
A tal uopo, ha dedotto che in violazione dell'art. 9 della Convenzione, che ha ancorato l'aggiornamento della variazione della quota parte dei servizi di base inerente la quota energia alle variazioni delle tariffe per forniture normali di illuminazione pubblica stabilite dalla competente Autorità per l'energia elettrica e il gas, le variazioni non sono mai state parametrate alla tariffe nazionali per le forniture normali di illuminazione pubblica ed eccepito che la disposizione normativa che impone agli enti locali l'adeguamento alle tariffe della Consip integra automaticamente la convenzione, evidenziando altresì di avere già sollevato questa questione nei confronti della creditrice EL SO e per essa alla
[...]
ella qualità di mandante della EL SO s.r.l. (fornitore di Energia), al fine CP_4
di ottenere la corretta quantificazione degli importi di cui alle fatture contestate previo adeguamento dei prezzi di fornitura alla convenzione Consip servizio luce. ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo poiché “le fatture azionate con il CP_5
procedimento monitorio sono frutto di una illegittima applicazione di clausole nulle”.
La banca convenuta nel costituirsi in giudizio ha preliminarmente allegato di essere cessionaria, in virtù dell'atto di cessione del credito stipulato in Roma, a ministero del Notaio
Dott. , in data 25/06/2015, registrato in Roma il 02/07/2015 n. 8952 serie 1T, Persona_1
notificato al debitore ceduto ( , in data 05/08/2016 (allegato Parte_3
al fascicolo del monitorio al n°1) e mai opposta nei 45 giorni successivi alla notifica, dei crediti vantati nei confronti del derivanti dall'affidamento Parte_3
in favore della cedente della fornitura di energia elettrica e gas naturale, in virtù di contratti di fornitura (allegata al fascicolo del monitorio al n°2), indi la legittimità di detta cessione in quanto effettuata conformemente alla normativa di riferimento, prevista anche nelle convenzioni negoziali Consip (ai sensi dell'art. art. 117 co. 2 e 3 del D. Lgs 163/2006).
Indi, ha contestato le allegazioni di parte convenuta, deducendo: a) in ordine alla rappresentata mancata installazione del misuratore di cui all'utenza del campo sportivo, individuata dal POD IT001E90325837 “ che le fatture azionate col monitorio riguardano sostanzialmente le utenze con codice POD IT001E90325835 ed IT001E9774499; b) in ordine all'eccepita effettuata compensazione “riguardante in particolare una fattura a credito emessa da dell'importo di €.29.742,54 con numerose fatture a debito……che tale Controparte_3
ipotetica compensazione oltre a non essere mai stata inviata ad , risulta Controparte_3
intestata ad una società differente denominata pertanto non opponibile Controparte_6
alla c) in ordine all'eccepita erroneità delle fatture e all'insussistenza Controparte_1 del credito ingiunto e dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., ha evidenziato che il “non Pt_1
ha offerto al Tribunale alcuna prova che al momento della conclusione del contratto fossero vigenti convenzioni Consip a cui far riferimento in alternativa al procedimento amministrativo di evidenza pubblica che ha portato alla conclusione della convenzione con la
” Controparte_3
La causa istruita con produzioni documentali è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.- Orbene, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccepita invalidità e inefficacia della cessione del credito atteso che nella fattispecie la stessa è avvenuta conformemente alle previsioni di legge. Invero, la cessione dei crediti verso la PA è soggetta ad una normativa specifica che si discosta dalle regole generali previste dagli artt. 1260 e ss. del Codice Civile. In particolare, la disciplina di cui agli artt. 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440/1923 - che stabilisce che le cessioni di crediti siano valide solo se effettuate con atto pubblico o scrittura privata autenticata, debitamente notificate all'ente debitore con il suo esplicito consenso - è applicabile alle amministrazioni statali. La normativa sulla cessione dei contratti pubblici verso la P.A. è stata integrata con il Codice dei contratti pubblici. L'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016 (ora abrogato dal d.lgs. 36/2023) prevedeva un meccanismo di silenzio- assenso: la cessione era considerata efficace se l'amministrazione non l'avesse espressamente rifiutata entro 45 giorni dalla notifica. Con il d.lgs. 36/2023, la disciplina è stata riformulata nell'art. 120, comma 12, che rimanda all'art. 6 dell'Allegato II.14. Le nuove norme mantengono il requisito della notifica formale e prevedono che:
1. La cessione debba essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'amministrazione.
2. La cessione sia opponibile se non rifiutata entro 45 giorni dalla notifica.
3. Le amministrazioni possano accettare preventivamente la cessione, riservandosi il diritto di opporre al cessionario le stesse eccezioni valide nei confronti del cedente.
Nel caso che ci occupa, la cessione di credito è stata stipulata con atto pubblico, a ministero del Notaio Dott. , in data 25/06/2015, quindi nel rispetto dei requisiti di forma Persona_1
previsti dal comma 2 dell'art. 117, e notificata all'amministrazione comunale che non ha provveduto a rifiutare la cessione nel termine di 45 giorni dalla notifica della cessione medesima. Da ciò consegue la validità e l'efficacia della cessione in argomento.
Quanto alla contestazione della pretesa creditoria, si osserva che l'opponente assume l'insussistenza del credito e segnatamente di quello portato dalla fattura n. 4600368277 del
4.6.2015 dell'importo di 45.995,32, in ragione: 1) della pregressa emissione da parte dell' della fattura di conguaglio n. 2522884368 del 6.6.2014, per l'importo di € CP_3
29.336,33 a favore del in rettifica dei calcoli relativi al consumo da Ottobre 2010 a Pt_1
aprile 2014, e del successivo prospetto di compensazione del 3.0.6.2014 tra le fatture a debito e a credito e della avvenuta liquidazione da parte del del residuo debito a suo carico Pt_1
di € 227,18; 2) dell'avvenuto saldo da parte del della fatture n. 004600072514 del Pt_1
14.04.2015, n. 004600072514 del 14.04.2015, n. 004600081162 del 16.04.2015, n.
004600234856 del 10.05.2015. Ora, va rilevato che la fattura di conguaglio e le fatture che il allega di avere pagato si riferiscono ad utenze diverse rispetto a quelle prodotte in Pt_1
sede monitoria tra cui quella particolarmente contestata dell'importo di € 45.995,32, n.
4600368277 del 4.6.2025 atteso che quest'ultima fattura è relativa all'utenza individuata dal codice pod IT001E90325835 mentre l'utenza cui fa riferimento il è quella relativa Pt_1
al campo sportivo individuata dal codice pod IT001E90325337 ed alla quale si riferisce la comunicazione del 3.7.2014 dell' dell'emissione della fattura di conguaglio. CP_3
Da tanto discende l'infondatezza della eccepita insussistenza del credito.
Parimenti infondata è l'eccepita erroneità della fatturazione in violazione delle clausole contrattuali per quanto di seguito osservato.
L'opponente ha lamentato che in violazione dell'art. 9 della convenzione del 26.06.2002 - che ha ancorato gli aggiornamenti delle variazioni dei canoni per la parte inerente l'energia alle tariffe nazionali per le forniture normali di illuminazione pubblica - le variazioni de quibus non sarebbero state parametrate alle tariffe nazionali di illuminazione pubblica.
Nel caso di specie, la convenzione per l'approvvigionamento dell'energia elettrica per l'illuminazione del centro abitato è stata stipulata il 26.06.2002 - all'esito del procedimento amministrativo di evidenza pubblica - per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del centro abitato mentre la sanzione della nullità dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da è stata CP_7 introdotta successivamente dall'art. 1, comma 1 del D.L. 95/2012.
Inoltre, a tenore del comma 7 del predetto art. 1: “È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità,
a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori (almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento) per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da e dalle centrali di CP_7 committenza regionali…..” In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.”
Nella fattispecie, dunque, non trova applicazione l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012 che statuisce la regola generale della nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da poiché CP_7
il non aveva l'obbligo di fare ricorso alle convenzioni Consip né le tariffe Consip Pt_1 possono ritenersi imperative, come allegato dall'opponente, in dipendenza del fatto che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti autonomi in alcuni casi.
L'amministrazione comunale una volta ravvisata la sopravvenuta antieconomicità delle tariffe di cui alla convenzione rispetto alle migliori condizioni previste dalle convenzioni successivamente stipulate da Consip, nella rilevata indisponibilità dell'appaltatore alla modifica di dette condizioni economiche, avrebbe dovuto esercitare il diritto di recesso dal contratto. (C.G.A. Sicilia, 21 gennaio 2015, n. 49)
“Nell'ambito degli interventi per la revisione della spesa pubblica, con l'art. 1, comma 13 del
DLgs.n. 95/2012 si stabilisce che le amministrazioni pubbliche, che hanno stipulato un contratto di fornitura o di servizi, devono recedere dal medesimo qualora i parametri delle convenzioni successivamente stipulate da risultino migliorative rispetto a CP_7
quelle del contratto in essere, a meno che l'appaltatore non acconsenta ad una modifica di dette condizioni economiche.” (TAR Palermo, III°, 24/03/2014, N.861).
L'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 192/2019 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 2.000,00 per compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1396/2019 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DAL
in persona del Sindaco pro tempore, dott. Parte_1
, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce su foglio separato ed Parte_2
allegata all'atto di citazione, giusta deliberazione di G.M. n° 35 del 15.03.2019, dall' Avv.
Cirino Gallo presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato.
ATTORE – OPPONENTE
CONTRO
, con sede legale ed amministrativa in Milano al Corso Monforte, Controparte_1
20, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante, dott. CP_2 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al decreto ingiuntivo dall'avv. Nino Nigro del foro di Milano elettivamente domiciliata in Agrigento presso lo studio dell'avv. Adriana
Pancamo.
CONVENUTA -OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
IL ha introdotto il presente giudizio in opposizione al Parte_3 decreto ingiuntivo n. 192/2019 emesso per l'importo di € 46.178,11 oltre interessi e spese, su istanza della quale creditrice cessionaria del credito nascente dal contratto per CP_1
l'affidamento della fornitura di energia elettrica e gas naturale stipulato tra il predetto Pt_1
ed Controparte_3
Parte attrice nel chiedere la revoca del D.I. in via preliminare ha dichiarato di non avere mai accettato la cessione del credito e nel merito contestato la sussistenza dei crediti azionati e la relativa quantificazione. Invero, ha eccepito la nullità del contratto di fornitura stipulato il
7.7.2010 e del successivo contratto del 20.03.2014 in quanto avrebbe emesso CP_3
fatture a partire dal gennaio 2012 al mese di aprile 2014 per un totale di € 29.742,54 senza avere installato il misuratore relativo al POD IT001E903325837 (campo sportivo), indi ha contestato “ in toto la fattura n. 4600368277 del 04.06.2015 – Periodo aprile 2015 per CP_3
l'importo di € 45.955,32 depositata dalla parte Opposta nel Giudizio Monitorio in quanto non tiene conto della compensazione delle fatture (importi a credito e debito) effettuata in data 30.06.2014 e dell'importo pagato di € 1.340,80 dal in Parte_3
data 18.06.2015 a titolo di saldo fatt. n. 004600072514 del 14.04.2015 consumo energia elettrica periodo marzo 2015, saldo fatt. n. 004600081162 del 16.04.2015 consumo energia periodo marzo 2015, saldo fatt. n. 004600234856 del 10.05.2015 consumo energia elettrica periodo aprile 2015 come comprovato dal Mandato di Pagamento allegato agli atti.”
Allegata la nullità della richiesta di pagamento in dipendenza della mancata installazione del contatore, ha altresì eccepito l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., per l'avvenuta fatturazione delle somme in violazione delle disposizioni regolanti il rapporto convenzionale sussistente tra il e la società Pt_1 CP_3
A tal uopo, ha dedotto che in violazione dell'art. 9 della Convenzione, che ha ancorato l'aggiornamento della variazione della quota parte dei servizi di base inerente la quota energia alle variazioni delle tariffe per forniture normali di illuminazione pubblica stabilite dalla competente Autorità per l'energia elettrica e il gas, le variazioni non sono mai state parametrate alla tariffe nazionali per le forniture normali di illuminazione pubblica ed eccepito che la disposizione normativa che impone agli enti locali l'adeguamento alle tariffe della Consip integra automaticamente la convenzione, evidenziando altresì di avere già sollevato questa questione nei confronti della creditrice EL SO e per essa alla
[...]
ella qualità di mandante della EL SO s.r.l. (fornitore di Energia), al fine CP_4
di ottenere la corretta quantificazione degli importi di cui alle fatture contestate previo adeguamento dei prezzi di fornitura alla convenzione Consip servizio luce. ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo poiché “le fatture azionate con il CP_5
procedimento monitorio sono frutto di una illegittima applicazione di clausole nulle”.
La banca convenuta nel costituirsi in giudizio ha preliminarmente allegato di essere cessionaria, in virtù dell'atto di cessione del credito stipulato in Roma, a ministero del Notaio
Dott. , in data 25/06/2015, registrato in Roma il 02/07/2015 n. 8952 serie 1T, Persona_1
notificato al debitore ceduto ( , in data 05/08/2016 (allegato Parte_3
al fascicolo del monitorio al n°1) e mai opposta nei 45 giorni successivi alla notifica, dei crediti vantati nei confronti del derivanti dall'affidamento Parte_3
in favore della cedente della fornitura di energia elettrica e gas naturale, in virtù di contratti di fornitura (allegata al fascicolo del monitorio al n°2), indi la legittimità di detta cessione in quanto effettuata conformemente alla normativa di riferimento, prevista anche nelle convenzioni negoziali Consip (ai sensi dell'art. art. 117 co. 2 e 3 del D. Lgs 163/2006).
Indi, ha contestato le allegazioni di parte convenuta, deducendo: a) in ordine alla rappresentata mancata installazione del misuratore di cui all'utenza del campo sportivo, individuata dal POD IT001E90325837 “ che le fatture azionate col monitorio riguardano sostanzialmente le utenze con codice POD IT001E90325835 ed IT001E9774499; b) in ordine all'eccepita effettuata compensazione “riguardante in particolare una fattura a credito emessa da dell'importo di €.29.742,54 con numerose fatture a debito……che tale Controparte_3
ipotetica compensazione oltre a non essere mai stata inviata ad , risulta Controparte_3
intestata ad una società differente denominata pertanto non opponibile Controparte_6
alla c) in ordine all'eccepita erroneità delle fatture e all'insussistenza Controparte_1 del credito ingiunto e dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., ha evidenziato che il “non Pt_1
ha offerto al Tribunale alcuna prova che al momento della conclusione del contratto fossero vigenti convenzioni Consip a cui far riferimento in alternativa al procedimento amministrativo di evidenza pubblica che ha portato alla conclusione della convenzione con la
” Controparte_3
La causa istruita con produzioni documentali è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.- Orbene, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccepita invalidità e inefficacia della cessione del credito atteso che nella fattispecie la stessa è avvenuta conformemente alle previsioni di legge. Invero, la cessione dei crediti verso la PA è soggetta ad una normativa specifica che si discosta dalle regole generali previste dagli artt. 1260 e ss. del Codice Civile. In particolare, la disciplina di cui agli artt. 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440/1923 - che stabilisce che le cessioni di crediti siano valide solo se effettuate con atto pubblico o scrittura privata autenticata, debitamente notificate all'ente debitore con il suo esplicito consenso - è applicabile alle amministrazioni statali. La normativa sulla cessione dei contratti pubblici verso la P.A. è stata integrata con il Codice dei contratti pubblici. L'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016 (ora abrogato dal d.lgs. 36/2023) prevedeva un meccanismo di silenzio- assenso: la cessione era considerata efficace se l'amministrazione non l'avesse espressamente rifiutata entro 45 giorni dalla notifica. Con il d.lgs. 36/2023, la disciplina è stata riformulata nell'art. 120, comma 12, che rimanda all'art. 6 dell'Allegato II.14. Le nuove norme mantengono il requisito della notifica formale e prevedono che:
1. La cessione debba essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'amministrazione.
2. La cessione sia opponibile se non rifiutata entro 45 giorni dalla notifica.
3. Le amministrazioni possano accettare preventivamente la cessione, riservandosi il diritto di opporre al cessionario le stesse eccezioni valide nei confronti del cedente.
Nel caso che ci occupa, la cessione di credito è stata stipulata con atto pubblico, a ministero del Notaio Dott. , in data 25/06/2015, quindi nel rispetto dei requisiti di forma Persona_1
previsti dal comma 2 dell'art. 117, e notificata all'amministrazione comunale che non ha provveduto a rifiutare la cessione nel termine di 45 giorni dalla notifica della cessione medesima. Da ciò consegue la validità e l'efficacia della cessione in argomento.
Quanto alla contestazione della pretesa creditoria, si osserva che l'opponente assume l'insussistenza del credito e segnatamente di quello portato dalla fattura n. 4600368277 del
4.6.2015 dell'importo di 45.995,32, in ragione: 1) della pregressa emissione da parte dell' della fattura di conguaglio n. 2522884368 del 6.6.2014, per l'importo di € CP_3
29.336,33 a favore del in rettifica dei calcoli relativi al consumo da Ottobre 2010 a Pt_1
aprile 2014, e del successivo prospetto di compensazione del 3.0.6.2014 tra le fatture a debito e a credito e della avvenuta liquidazione da parte del del residuo debito a suo carico Pt_1
di € 227,18; 2) dell'avvenuto saldo da parte del della fatture n. 004600072514 del Pt_1
14.04.2015, n. 004600072514 del 14.04.2015, n. 004600081162 del 16.04.2015, n.
004600234856 del 10.05.2015. Ora, va rilevato che la fattura di conguaglio e le fatture che il allega di avere pagato si riferiscono ad utenze diverse rispetto a quelle prodotte in Pt_1
sede monitoria tra cui quella particolarmente contestata dell'importo di € 45.995,32, n.
4600368277 del 4.6.2025 atteso che quest'ultima fattura è relativa all'utenza individuata dal codice pod IT001E90325835 mentre l'utenza cui fa riferimento il è quella relativa Pt_1
al campo sportivo individuata dal codice pod IT001E90325337 ed alla quale si riferisce la comunicazione del 3.7.2014 dell' dell'emissione della fattura di conguaglio. CP_3
Da tanto discende l'infondatezza della eccepita insussistenza del credito.
Parimenti infondata è l'eccepita erroneità della fatturazione in violazione delle clausole contrattuali per quanto di seguito osservato.
L'opponente ha lamentato che in violazione dell'art. 9 della convenzione del 26.06.2002 - che ha ancorato gli aggiornamenti delle variazioni dei canoni per la parte inerente l'energia alle tariffe nazionali per le forniture normali di illuminazione pubblica - le variazioni de quibus non sarebbero state parametrate alle tariffe nazionali di illuminazione pubblica.
Nel caso di specie, la convenzione per l'approvvigionamento dell'energia elettrica per l'illuminazione del centro abitato è stata stipulata il 26.06.2002 - all'esito del procedimento amministrativo di evidenza pubblica - per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del centro abitato mentre la sanzione della nullità dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da è stata CP_7 introdotta successivamente dall'art. 1, comma 1 del D.L. 95/2012.
Inoltre, a tenore del comma 7 del predetto art. 1: “È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità,
a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori (almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento) per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da e dalle centrali di CP_7 committenza regionali…..” In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.”
Nella fattispecie, dunque, non trova applicazione l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012 che statuisce la regola generale della nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da poiché CP_7
il non aveva l'obbligo di fare ricorso alle convenzioni Consip né le tariffe Consip Pt_1 possono ritenersi imperative, come allegato dall'opponente, in dipendenza del fatto che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti autonomi in alcuni casi.
L'amministrazione comunale una volta ravvisata la sopravvenuta antieconomicità delle tariffe di cui alla convenzione rispetto alle migliori condizioni previste dalle convenzioni successivamente stipulate da Consip, nella rilevata indisponibilità dell'appaltatore alla modifica di dette condizioni economiche, avrebbe dovuto esercitare il diritto di recesso dal contratto. (C.G.A. Sicilia, 21 gennaio 2015, n. 49)
“Nell'ambito degli interventi per la revisione della spesa pubblica, con l'art. 1, comma 13 del
DLgs.n. 95/2012 si stabilisce che le amministrazioni pubbliche, che hanno stipulato un contratto di fornitura o di servizi, devono recedere dal medesimo qualora i parametri delle convenzioni successivamente stipulate da risultino migliorative rispetto a CP_7
quelle del contratto in essere, a meno che l'appaltatore non acconsenta ad una modifica di dette condizioni economiche.” (TAR Palermo, III°, 24/03/2014, N.861).
L'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 192/2019 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 2.000,00 per compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò