Articolo 1087 del Codice civile
Articolo 1052Articolo 1088
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19 aprile 1942
Art. 1087.

(Acque sorgenti o sfuggite).

Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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