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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4952/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente- Avv. Anita Ferraro
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente- Avv. Umberto Ferrato t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/10/2022 parte ricorrente, lamentando l'illegittimità del diniego dell'indennità di disoccupazione NASpI, domandata all'istituto resistente a seguito di risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro, previo esperimento di ricorso amministrativo, ha agito in giudizio per ottenere la prestazione negata in sede amministrativa.
Ha dedotto di aver presentato domanda di disoccupazione in data 18/11/2021 e di aver appreso del rigetto -peraltro privo di motivazione- in data 3/6/2022, a seguito di informazioni assunte presso il patronato. Pertanto, previa richiesta di riesame in data 20/7/2022, rappresentando di avere tutti i requisiti di legge per beneficiare della prestazione richiesta, illegittimamente respinta dall' , ha CP_2 adito l'intestato Tribunale per vedersi riconosciuta l'indennità richiesta dal giorno della domanda a quello della riassunzione. CP_ Costituitasi la parte resistente ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per mancanza di domanda e ricorso amministrativo e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
A tal fine ha dedotto che il ricorrente, in quanto iscritto alla gestione separata dal 04/06/2014, ai sensi dell'art. 2, comma 17, L 92/2012, avrebbe dovuto dichiarare il reddito presunto, anche quando l'importo derivante da tali attività fosse stato pari a zero, contestualmente alla domanda di NASpI o entro 30 giorni dalla presentazione della stessa;
che, tuttavia, la dichiarazione risultava inoltrata solo in data 20/7/2022, con conseguente decadenza dal beneficio richiesto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
***
Preliminarmente, in punto di diritto, va ribadita la fondamentale distinzione tra l'ipotesi di difetto di domanda amministrativa, volta al riconoscimento di una prestazione previdenziale e assistenziale e quella della mancanza dell'esperimento del ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda amministrativa.
Ebbene, il difetto della domanda amministrativa all'istituto competente, determina la improponibilità del ricorso giurisdizionale, costituendo un presupposto dell'azione giudiziale, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (v. ex multis Cassazione sentenza n. 21054 del 11/09/2017 e n. 5453/2017). La mancanza della preventiva proposizione del ricorso amministrativo, invece, pone una questione di procedibilità della domanda che “è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (Cass. Sez. L, 07/06/2003 n. 9150; Cass. Sez. L, 05/08/2004 n. 15108)” (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28642 del 2022).
Nel caso che ci occupa, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa alla luce della produzione documentale, da cui emerge la cristallizzazione dell'istanza in data 5/11/2018.
Passando, invece, al vaglio dell'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento dell'impugnazione amministrativa, occorre rilevare che parte ricorrente ha dedotto, ma non provato, l'espletamento del ricorso in sede amministrativa.
Tuttavia, in ragione dello stato in cui attualmente si trova il processo che ci occupa, deve, riconoscersi prevalenza all'azione giudiziaria promossa dinanzi questo Tribunale, con conseguente obbligo dello stesso di pronunciarsi nel merito delle richieste avanzate con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ciò premesso, nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito verranno esplicitate.
Sebbene, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti, devono ritenersi pacifici tutti gli elementi costitutivi del vantato diritto alla prestazione per cui è causa -lo stato di disoccupazione involontaria della parte ricorrente, il requisito assicurativo, contributivo e lavorativo- questione dirimente in questo giudizio sono i limiti di operatività della decadenza invocata dal resistente istituto ai sensi dell'art. 2, co 17, l. 92/2012.
Ed invero, la norma richiamata non si applica al caso di specie, ratione temporis, perché relativa all'ASpI, mentre il beneficio oggetto del giudizio è la NASpI introdotta con decreto legislativo entrato in vigore dal 7/3/2015.
Tuttavia, la stessa è stata, in sostanza, replicata dall'art. 10, co. 1, d. lgs 22/2015 che così dispone: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che CP_2 prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.”
Dispone poi l'art. 11 d. lgs. n.22/15: “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
(…)
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”.
Dalle disposizioni riportate deriva che l'indennità di disoccupazione AS è fruibile anche in caso di contemporaneo svolgimento di una attività di lavoro autonomo, purché il reddito che ne deriva non superi una determinata soglia. Qualora l'attività autonoma produca un reddito, inoltre, l'entità della AS è rideterminata e ridotta in proporzione del reddito percepito. CP_ Per consentire all' di verificare la permanenza o meno del diritto alla AS e, nel primo caso, di quantificare la prestazione spettante, la legge prevede a carico dell'interessato l'obbligo di dare comunicazione allo stesso della attività autonoma svolta con indicazione del reddito presunto, entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività.
Ha rappresentato questione controversa in giurisprudenza l'applicabilità di tale disciplina nell'ipotesi in cui l'attività autonoma sia preesistente alla richiesta di disoccupazione, come nel caso di specie.
Ebbene sull'interpretazione delle norme richiamate è intervenuta, da ultimo, la Corte Suprema con l'ordinanza n. 846 del 09/01/2024, sezione Lavoro, dalle cui argomentazioni non appare possibile prescindere, costituendo il primo di una serie di precedenti conformi in materia.
Si è così enunciato che, in materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego
(NASpI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo d.lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa, e decorrendo il termine per effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa (in senso conforme Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n.
4742 del 23/2/2025; ordinanza n. 34895 del 30 dicembre 2024; ordinanza n. 11543 del 30/04/2024).
Se ne riportano i passaggi salienti: “Dal tenore testuale del citato art.10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una “nuova attività” successiva all'inizio del periodo di percezione della AS. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” durante il periodo di godimento della AS, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa. Non vi è dunque alcuna applicazione analogica di una norma eccezionale, contro il divieto dell'art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale, nell'intendere, come fa il motivo di ricorso, che l'obbligo di comunicazione riguardi anche
l'attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di AS. Si tratta piuttosto di una esegesi dell'art.10, co.1 che rimane all'interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso
e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate da “eadem ratio”. Del resto, che l'art.10, co.1 riguardi pure l'attività di lavoro autonomo iniziata prima della domanda di AS e che in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di AS, è conclusione avvalorata da un'interpretazione sistematica dell'art.10, co.1 alla luce del precedente art.9, co.3 d.lgs. n.22/15. Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di AS, e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di
30 giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione. Né può essere condiviso l'ulteriore argomento espresso nella pronuncia impugnata, ovvero che la comunicazione era stata data, seppure in ritardo rispetto al termine di legge, anziché essere stata omessa. L'art.11 lett. c) correla la decadenza alla mancata comunicazione di cui all'art.10, co.1, primo periodo, e tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt.10, co.1, primo periodo e 11 lett. c), risulta che la decadenza scatta ogni qual volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese, nel caso di specie pacificamente non rispettato.” CP_ Tale comunicazione ha, peraltro, una chiara finalità antielusiva, fornendo all' i dati necessari per svolgere adeguati controlli e prevenire condotte dirette ad occultare attività incompatibili con l'erogazione della AS.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie, in conclusione, l'omessa comunicazione dei redditi presunti determina la decadenza dal beneficio della prestazione, sia se l'attività autonoma (o subordinata) è preesistente alla domanda di NASpI sia se è iniziata durante la fruizione della stessa.
Nella specie, parte resistente ha allegato e provato che il ricorrente risulta iscritto alla gestione separata dal 4/6/2014 (cfr. estratto conto parasubordinati), circostanza peraltro non contestata dall'istante e che la dichiarazione dei redditi da gestione separata per gli anni 2020, 2021 e 2022 è stata presentata solo in data 14/7/2022 (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in fascicolo resistente) e allegata alla richiesta di riesame dell'istanza di disoccupazione già presentata.
Il tempo trascorso tra la presentazione della domanda amministrativa datata 18/11/2021 e tale produzione, intervenuta oltre il semestre, sulla scorta delle norme richiamate e della relativa ermeneusi giurisprudenziale comporta la decadenza dal beneficio in contesa ai sensi degli artt.10, co.1, primo periodo e 11 lett. c) del d. lgs 2272015.
Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Le spese di lite sono compensate in ragione del recente intervento giurisprudenziale su questione dirimente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente- Avv. Anita Ferraro
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente- Avv. Umberto Ferrato t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/10/2022 parte ricorrente, lamentando l'illegittimità del diniego dell'indennità di disoccupazione NASpI, domandata all'istituto resistente a seguito di risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro, previo esperimento di ricorso amministrativo, ha agito in giudizio per ottenere la prestazione negata in sede amministrativa.
Ha dedotto di aver presentato domanda di disoccupazione in data 18/11/2021 e di aver appreso del rigetto -peraltro privo di motivazione- in data 3/6/2022, a seguito di informazioni assunte presso il patronato. Pertanto, previa richiesta di riesame in data 20/7/2022, rappresentando di avere tutti i requisiti di legge per beneficiare della prestazione richiesta, illegittimamente respinta dall' , ha CP_2 adito l'intestato Tribunale per vedersi riconosciuta l'indennità richiesta dal giorno della domanda a quello della riassunzione. CP_ Costituitasi la parte resistente ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per mancanza di domanda e ricorso amministrativo e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
A tal fine ha dedotto che il ricorrente, in quanto iscritto alla gestione separata dal 04/06/2014, ai sensi dell'art. 2, comma 17, L 92/2012, avrebbe dovuto dichiarare il reddito presunto, anche quando l'importo derivante da tali attività fosse stato pari a zero, contestualmente alla domanda di NASpI o entro 30 giorni dalla presentazione della stessa;
che, tuttavia, la dichiarazione risultava inoltrata solo in data 20/7/2022, con conseguente decadenza dal beneficio richiesto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
***
Preliminarmente, in punto di diritto, va ribadita la fondamentale distinzione tra l'ipotesi di difetto di domanda amministrativa, volta al riconoscimento di una prestazione previdenziale e assistenziale e quella della mancanza dell'esperimento del ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda amministrativa.
Ebbene, il difetto della domanda amministrativa all'istituto competente, determina la improponibilità del ricorso giurisdizionale, costituendo un presupposto dell'azione giudiziale, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (v. ex multis Cassazione sentenza n. 21054 del 11/09/2017 e n. 5453/2017). La mancanza della preventiva proposizione del ricorso amministrativo, invece, pone una questione di procedibilità della domanda che “è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (Cass. Sez. L, 07/06/2003 n. 9150; Cass. Sez. L, 05/08/2004 n. 15108)” (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28642 del 2022).
Nel caso che ci occupa, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa alla luce della produzione documentale, da cui emerge la cristallizzazione dell'istanza in data 5/11/2018.
Passando, invece, al vaglio dell'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento dell'impugnazione amministrativa, occorre rilevare che parte ricorrente ha dedotto, ma non provato, l'espletamento del ricorso in sede amministrativa.
Tuttavia, in ragione dello stato in cui attualmente si trova il processo che ci occupa, deve, riconoscersi prevalenza all'azione giudiziaria promossa dinanzi questo Tribunale, con conseguente obbligo dello stesso di pronunciarsi nel merito delle richieste avanzate con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ciò premesso, nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito verranno esplicitate.
Sebbene, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti, devono ritenersi pacifici tutti gli elementi costitutivi del vantato diritto alla prestazione per cui è causa -lo stato di disoccupazione involontaria della parte ricorrente, il requisito assicurativo, contributivo e lavorativo- questione dirimente in questo giudizio sono i limiti di operatività della decadenza invocata dal resistente istituto ai sensi dell'art. 2, co 17, l. 92/2012.
Ed invero, la norma richiamata non si applica al caso di specie, ratione temporis, perché relativa all'ASpI, mentre il beneficio oggetto del giudizio è la NASpI introdotta con decreto legislativo entrato in vigore dal 7/3/2015.
Tuttavia, la stessa è stata, in sostanza, replicata dall'art. 10, co. 1, d. lgs 22/2015 che così dispone: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che CP_2 prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.”
Dispone poi l'art. 11 d. lgs. n.22/15: “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
(…)
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”.
Dalle disposizioni riportate deriva che l'indennità di disoccupazione AS è fruibile anche in caso di contemporaneo svolgimento di una attività di lavoro autonomo, purché il reddito che ne deriva non superi una determinata soglia. Qualora l'attività autonoma produca un reddito, inoltre, l'entità della AS è rideterminata e ridotta in proporzione del reddito percepito. CP_ Per consentire all' di verificare la permanenza o meno del diritto alla AS e, nel primo caso, di quantificare la prestazione spettante, la legge prevede a carico dell'interessato l'obbligo di dare comunicazione allo stesso della attività autonoma svolta con indicazione del reddito presunto, entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività.
Ha rappresentato questione controversa in giurisprudenza l'applicabilità di tale disciplina nell'ipotesi in cui l'attività autonoma sia preesistente alla richiesta di disoccupazione, come nel caso di specie.
Ebbene sull'interpretazione delle norme richiamate è intervenuta, da ultimo, la Corte Suprema con l'ordinanza n. 846 del 09/01/2024, sezione Lavoro, dalle cui argomentazioni non appare possibile prescindere, costituendo il primo di una serie di precedenti conformi in materia.
Si è così enunciato che, in materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego
(NASpI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo d.lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa, e decorrendo il termine per effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa (in senso conforme Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n.
4742 del 23/2/2025; ordinanza n. 34895 del 30 dicembre 2024; ordinanza n. 11543 del 30/04/2024).
Se ne riportano i passaggi salienti: “Dal tenore testuale del citato art.10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una “nuova attività” successiva all'inizio del periodo di percezione della AS. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” durante il periodo di godimento della AS, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa. Non vi è dunque alcuna applicazione analogica di una norma eccezionale, contro il divieto dell'art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale, nell'intendere, come fa il motivo di ricorso, che l'obbligo di comunicazione riguardi anche
l'attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di AS. Si tratta piuttosto di una esegesi dell'art.10, co.1 che rimane all'interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso
e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate da “eadem ratio”. Del resto, che l'art.10, co.1 riguardi pure l'attività di lavoro autonomo iniziata prima della domanda di AS e che in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di AS, è conclusione avvalorata da un'interpretazione sistematica dell'art.10, co.1 alla luce del precedente art.9, co.3 d.lgs. n.22/15. Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di AS, e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di
30 giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione. Né può essere condiviso l'ulteriore argomento espresso nella pronuncia impugnata, ovvero che la comunicazione era stata data, seppure in ritardo rispetto al termine di legge, anziché essere stata omessa. L'art.11 lett. c) correla la decadenza alla mancata comunicazione di cui all'art.10, co.1, primo periodo, e tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt.10, co.1, primo periodo e 11 lett. c), risulta che la decadenza scatta ogni qual volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese, nel caso di specie pacificamente non rispettato.” CP_ Tale comunicazione ha, peraltro, una chiara finalità antielusiva, fornendo all' i dati necessari per svolgere adeguati controlli e prevenire condotte dirette ad occultare attività incompatibili con l'erogazione della AS.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie, in conclusione, l'omessa comunicazione dei redditi presunti determina la decadenza dal beneficio della prestazione, sia se l'attività autonoma (o subordinata) è preesistente alla domanda di NASpI sia se è iniziata durante la fruizione della stessa.
Nella specie, parte resistente ha allegato e provato che il ricorrente risulta iscritto alla gestione separata dal 4/6/2014 (cfr. estratto conto parasubordinati), circostanza peraltro non contestata dall'istante e che la dichiarazione dei redditi da gestione separata per gli anni 2020, 2021 e 2022 è stata presentata solo in data 14/7/2022 (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in fascicolo resistente) e allegata alla richiesta di riesame dell'istanza di disoccupazione già presentata.
Il tempo trascorso tra la presentazione della domanda amministrativa datata 18/11/2021 e tale produzione, intervenuta oltre il semestre, sulla scorta delle norme richiamate e della relativa ermeneusi giurisprudenziale comporta la decadenza dal beneficio in contesa ai sensi degli artt.10, co.1, primo periodo e 11 lett. c) del d. lgs 2272015.
Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Le spese di lite sono compensate in ragione del recente intervento giurisprudenziale su questione dirimente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.