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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4275 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16619/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16619/2022
All'udienza del 22 ottobre 2025 tenuta dal GOT dott. Giuseppina Notonica, visto 1'art. 127, comma 3, C.P.C. così come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui "Ii giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis
e 127-ter, che l'udienza …sia sostituita dal deposito di note scritte";
visto il provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c;
lette le note depositate da parte attrice che si è riportata ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento del ricorso;
lette le note depositate da parte convenuta che ha contestato le note conclusive della controparte, ribadendo le conclusioni già rassegnate;
rammentato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., "il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note";
PQM
All'esito, il GOT provvede alla decisione ex art. 127ter cpc come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente pagina 1 di 7 SENTENZA
nel procedimento civile N. 16619 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
tra
C.F. nata ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in C.da Timpi snc, 90021 – AL (PA), avente C.F. , in C.F._1 proprio e n.q. di legale rappresentante pro-tempore dell' codice Controparte_1 fiscale e partita iva , con sede in C.da Timpi snc, 90021 – AL (PA), rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Lavinia Cipollina (codice fiscale , PEC: CodiceFiscale_2
, fax 091.8420697 giusta procura in calce al presente atto rilasciata Email_1 in foglio separato, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo alla via dei Nebrodi 126 attore
Contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, signor Controparte_2
corrente in Vicenza, Contrà delle Chioare n. 4 ( P.IVA , CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ciccarese (C.F. , del Foro di C.F._3
Padova, elettivamente domiciliata per la presente procedura presso e nello studio di questi, in Padova alla Galleria Enrico Degli Scrovegni n. 7, ove potranno essere effettuate le notificazioni afferenti l'odierno procedimento ovvero, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata od a mezzo fax al n. 049.652284, Email_2 giusta mandato posto in calce alla comparsa di costituzione
Convenuta
pagina 2 di 7
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile , in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione , così provvede
:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che in applicazione del
DM 55/2014 liquida in complessive euro 980,00 per compensi professionali e giacchè quest'ultima è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 2019/36634 del 29.11.2019 , ai sensi dell'art.133
T.U. sulle spese di giustizia, trattandosi di provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio il rimborso delle spese processuali a favore della parte ammessa, va disposto che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello
Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora , in Parte_1 proprio e n.q. di legale rappresentante pro-tempore dell' Controparte_1
evocava in giudizio la società lamentando un grave inadempimento Controparte_2
contrattuale di quest'ultima in relazione a due contratti di consulenza, sottoscritti in data
07.05.2021, aventi ad oggetto la consulenza professionale “in ordine al progetto di assistenza nella gestione delle proprie posizioni debitorie, al fine di tentare la loro rinegoziazione ovvero, laddove sia possibile, di ridurne l'importo”, a fronte di un corrispettivo pattuito in € 2.040,00, da corrispondere in 12 rate mensili in riferimento al primo contratto ed € 7.290,00, da corrispondere in 15 rate mensili in riferimento al secondo contratto. Lamentava che seppure provvedeva a corrispondere le somme pattuite in contratto, per un totale in 10 mesi pari ad €
5.904,00, dopo aver più volte sollecitato riscontri in ordine alle attività svolte in suo favore in forza dei suddetti contratti, si vedeva costretta a recedere dal contratto ai sensi dell'art. 7 del pagina 3 di 7 contratto di consulenza, a causa dell' inadempimento delle clausole contrattuali . Evidenziava che in seguito all'assunzione del suddetto incarico professionale di consulenza, la società convenuta non poneva in essere alcuna delle attività indicate in contratto, né con riferimento alla rinegoziazione, né con riferimento ad eventuali transazioni relative alle pendenze debitorie dell'attrice, e ritenendo che la condotta inadempiente di parte convenuta le aveva causato evidenti danni patrimoniali e di immagine, dal momento che l'assenza di qualsivoglia forma di attività di consulenza, gestione e/o rinegoziazione dei rapporti, oggetto specifico del mandato conferito alla convenuta, ha comportato la risoluzione dei rapporti finanziari intestati alla Sig.ra con conseguente applicazione di interessi, spese e costi Pt_2
imprevisti, chiedeva “ di ritenere e dichiarare parte convenuta inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con i contratti di consulenza sottoscritti e conseguentemente condannarla al risarcimento del danno cagionato in misura non inferiore ad € 14.949,12 o quell'altra minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia nel corso del giudizio”.
Si costituiva parte convenuta contestando la ricostruzione attorea e Controparte_2 sostenendo di avere adempiuto agli obblighi contrattuali assunti. Assumeva che ricevuti dalla cliente i contratti e la documentazione richiesta in data 14 giugno 2021, il personale di
, ed i di lei consulenti, si attivavano immediatamente per analizzare la Controparte_2
relativa posizione ed approntare quanto necessario in adempimento dell'incarico ricevuto, come comunicato con mail di pari data;
che di seguito venivano intrapresi i primi contatti con gli Istituti di credito per i debiti in sofferenza;
che , in ragione di ciò , già il 21 luglio 2021, il consulente preposto notiziava Banca BC di LE del conferimento di mandato per la gestione della posizione della signora chiedendo delucidazioni in merito Pt_1 all'esposizione debitoria corrente e all'eventuale possibilità di definire bonariamente la controversia, ricevendo pronto riscontro da parte dell'Ente creditore;
che già da tale momento cominciavano le prime difficoltà nel reperire la cliente, onde ricevere le informazioni e la documentazione necessaria, poiché mancava gli appuntamenti telefonici di aggiornamento del 23 e 30 luglio 2021 ; che nonostante ciò, il consulente, preposto nella gestione della posizione della cliente , si premurava di aggiornare la signora sull'evolversi della Pt_1
sua situazione tramite mail, come risultava dalle missive del 16 agosto 2021 e 3 settembre
2021 ; che frattanto, proseguivano gli scambi con le finanziarie, ed in data 5 ottobre 2021, entrava in contatto con ricevendo pronto riscontro sulla situazione della CP_4 pagina 4 di 7 cliente/debitrice nella stessa data;
in data 12 ottobre, il consulente preposto si attivava anche in merito all'insoluto nei confronti dell'Erario, invitando la signora alla Pt_1
compilazione dei relativi moduli e al pagamento dei bollettini con la soluzione dilatoria proposta;
che anche questa volta la richiesta non veniva esitata, essendo il consulente preposto costretto a rinnovarla in data 18 novembre 2021; che , nelle interlocuzioni si inseriva il figlio della signora sig. , il quale veniva invitato a fornire Pt_1 Controparte_5
l'opportuna delega della madre per trattarne le posizioni patrimoniali, delega che si riceveva in data 12 novembre 2021 ; che proseguendo i contatti per il tramite del sig. nei CP_5 mesi dal novembre 2021 al gennaio 2022 , il consulente preposto si attivava, frattanto, anche per la posizione pendente presso RCBanque, inoltrando il conferimento di mandato e ricevendo opportuno riscontro in data 15 febbraio 2022; che in data 7 marzo, grazie al proficuo lavoro svolto presentava una proposta transattiva vantaggiosa per la CP_4
signora per conto della quale la stessa veniva rielaborata e sottoposta alla sua Pt_1
attenzione il giorno stesso;
che l'attività del consulente preposto per la posizione nelle CP_4 more, procedeva nella sua fase di negoziazione con il cliente: per il tramite del signor
, infatti, la proposta veniva visionata in data 15 marzo 2022 e ne veniva chiesta una CP_5 rinegoziazione al ribasso, prontamente riscontrata da in data 24 marzo Controparte_2
2022 ; che da tale data fino al maggio 2022, momento dell'intervenuta risoluzione del rapporto da parte della signora parte convenuta riscontrava una sostanziale Pt_1 irreperibilità della cliente e del figlio, suo delegato;
nel tentativo di rinegoziazione avanzato presso BC LE e mai esitato, nonché nell'ulteriore proposta transattiva per la posizione
, che non aveva trovato firma o considerazione da parte della cliente . In CP_4 raggione di quanto esposto e documentato chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Istruita la causa con acquisizione della documentazione allegata dalle parti, rigettate le richieste istruttorie di espletamento della prova testimoniale per le motivazioni espliciatate nell'ordinanza istruttoria del 08 novembre 2023 , sulle conclusioni rassegnate delle parti la causa è stata trattenuta per la decisione.
La domanda è infondata e va rigettata.
L'odierna parte attrice deduce un inadempimento contrattuale di parte convenuta , in relazione a due contratti di consulenza sottoscritti, nel mese di maggio / giugno 2021, con pagina 5 di 7 la società con i quali quest'ultima società assumeva le seguenti Controparte_2
obbligazioni: «a) analisi patrimoniale ed analisi dell'esposizione debitoria, sulla base della documentazione fornita dal cliente;
b) verifica della legittimità delle pretese creditorie di Enti, Istituti
Bancari, Intermediari finanziari o soggetti privati in genere, anche con riferimento ai tassi di interesse applicati ai rapporti in corso e/o in sofferenza;
c) analisi della complessiva capacità patrimoniale del
Cliente e di eventuali coobbligati, sulla base dei dati e documentazione da questi offerta, finalizzata al successivo studio di eventuali piani di rientro od accordi di ristrutturazione del debito con i soggetti creditori;
d) studio preliminare di fattibilità ed attuazione degli obiettivi del potenziale progetto di ristrutturazione dei debiti;
e) rinegoziazione dei debiti ovvero riduzione dell'esposizione debitoria, anche attraverso il raggiungimento di eventuali accordi transattivi;
f) tutela legale (omissis); g) redazione ed invio di elaborati analitici e di ogni altra documentazione utile al debitore per una puntuale e completa informazione circa il progetto di ristrutturazione messo a punto dalla società incaricata, al fine di permettere allo stesso di tutelare i propri interessi e di trattare la propria posizione in modo adeguato con gli enti e/o i soggetti creditori» (art. 4 contratti doc. 1 produzione attorea).
In particolare, deduce parte attrice che in seguito all'assunzione del suddetto incarico professionale di consulenza, la società convenuta non poneva in essere alcuna delle attività indicate in contratto, né con riferimento alla rinegoziazione, né con riferimento ad eventuali transazioni relative alle pendenze debitorie dell'attrice e, per questo chiedeva in questa sede il risarcimento dei danni patrimoniali e di immagine, dal momento che l'assenza di qualsivoglia forma di attività di consulenza, gestione e/o rinegoziazione dei rapporti, oggetto specifico del mandato conferito alla convenuta, aveva comportato la risoluzione dei rapporti finanziari intestati alla Sig.ra . Pt_1
Per contro, parte convenuta afferma di avervi adempiuto nonostante le difficoltà create dall'attrice che non rispondeva agli appuntamenti telefonici, né alle proposte transattive intraprese con enti creditori e comunicate alla stessa , con ciò ostacolando l'adempimento da parte della convenuta .
Ciò posto, si osserva come in tema di onere della prova, la Cassazione ha precisato che il creditore che agisce per ottenere il risarcimento del danno, pur essendo esonerato dall'onere della prova in ordine all'inadempimento della controparte, deve provare il pregiudizio subito sia nell'an, sia nel quantum, e il nesso di causalità tra l'allegato inadempimento del debitore e il danno-conseguenza ai sensi dell'art. 1218 Cod. Civ. che, pur ponendo una presunzione di pagina 6 di 7 colpevolezza a carico di parte debitrice, non modifica l'onere gravante sulla parte che ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento della controparte e il risarcimento del danno.
Nella specie , quanto lamentato dall'attrice, in punto di inadempimento della convenuta, ovvero il mancato compimento da parte di quest'ultima di alcuna delle attività indicate in contratto, sia con riferimento alla rinegoziazione sia ad eventuali transazioni relative alle pendenze debitorie dell'attrice, è stato documentalmente contrastato dalla convenuta con la notevole documentazione allegata (cfr docc dal 3 al 15 produzione parte convenuta) e che, diversamente da quanto lamentato dall'attrice, la documentazione offerta comprova lo svolgimento di attività finalizzata a definire le posizioni debitorie dell'attrice ( cfr docc.
8-9 proposta definizione Erario con piano di rientro rateizzato;
cfr docc 12-14-proposta transattiva intervenute con la finanziaria Agos Ducato spa;
cfr doc.13 esame posizione debitoria con la banca ) e di cui non vi è prova in atti di un riscontro da parte di quest'ultima esercitando in data 23 maggio 2022 la revoca del mandato.
Occorre inoltre evidenziare come parte attrice, in relazione alla documentazione prodotta,
oltre a formulare una generica contestazione assumendo che l'attività documentata non poteva ritenersi aderente agli obblighi contrattuali, non ha di fatto neppure negato di averla ricevuta e ciò contrariamente a quanto dalla stessa lamentato ovvero la “ mancata informazione circa l'ammontare delle esposizioni debitorie ad essa riferite, dello stato delle relative pratiche e delle pendenze tributaria esistenti”.
Tuttavia, parte attrice, non ha affatto provato il danno non patrimoniale e patrimoniale , asseritamente subito che ha comportato, come la stessa attrice ha indicato negli atti, un danno all'immagine e la risoluzione dei rapporti finanziari intestati alla Sig.ra con Pt_2 conseguente applicazione di interessi, spese e costi imprevisti .
Acclarato quanto sopra, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Quanto alle spese, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate in applicazione dei parametri ex DM 147/2022, in complessive euro 1700,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Palermo il 28.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16619/2022
All'udienza del 22 ottobre 2025 tenuta dal GOT dott. Giuseppina Notonica, visto 1'art. 127, comma 3, C.P.C. così come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui "Ii giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis
e 127-ter, che l'udienza …sia sostituita dal deposito di note scritte";
visto il provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c;
lette le note depositate da parte attrice che si è riportata ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento del ricorso;
lette le note depositate da parte convenuta che ha contestato le note conclusive della controparte, ribadendo le conclusioni già rassegnate;
rammentato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., "il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note";
PQM
All'esito, il GOT provvede alla decisione ex art. 127ter cpc come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente pagina 1 di 7 SENTENZA
nel procedimento civile N. 16619 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
tra
C.F. nata ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in C.da Timpi snc, 90021 – AL (PA), avente C.F. , in C.F._1 proprio e n.q. di legale rappresentante pro-tempore dell' codice Controparte_1 fiscale e partita iva , con sede in C.da Timpi snc, 90021 – AL (PA), rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Lavinia Cipollina (codice fiscale , PEC: CodiceFiscale_2
, fax 091.8420697 giusta procura in calce al presente atto rilasciata Email_1 in foglio separato, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo alla via dei Nebrodi 126 attore
Contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, signor Controparte_2
corrente in Vicenza, Contrà delle Chioare n. 4 ( P.IVA , CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ciccarese (C.F. , del Foro di C.F._3
Padova, elettivamente domiciliata per la presente procedura presso e nello studio di questi, in Padova alla Galleria Enrico Degli Scrovegni n. 7, ove potranno essere effettuate le notificazioni afferenti l'odierno procedimento ovvero, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata od a mezzo fax al n. 049.652284, Email_2 giusta mandato posto in calce alla comparsa di costituzione
Convenuta
pagina 2 di 7
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile , in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione , così provvede
:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che in applicazione del
DM 55/2014 liquida in complessive euro 980,00 per compensi professionali e giacchè quest'ultima è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 2019/36634 del 29.11.2019 , ai sensi dell'art.133
T.U. sulle spese di giustizia, trattandosi di provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio il rimborso delle spese processuali a favore della parte ammessa, va disposto che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello
Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora , in Parte_1 proprio e n.q. di legale rappresentante pro-tempore dell' Controparte_1
evocava in giudizio la società lamentando un grave inadempimento Controparte_2
contrattuale di quest'ultima in relazione a due contratti di consulenza, sottoscritti in data
07.05.2021, aventi ad oggetto la consulenza professionale “in ordine al progetto di assistenza nella gestione delle proprie posizioni debitorie, al fine di tentare la loro rinegoziazione ovvero, laddove sia possibile, di ridurne l'importo”, a fronte di un corrispettivo pattuito in € 2.040,00, da corrispondere in 12 rate mensili in riferimento al primo contratto ed € 7.290,00, da corrispondere in 15 rate mensili in riferimento al secondo contratto. Lamentava che seppure provvedeva a corrispondere le somme pattuite in contratto, per un totale in 10 mesi pari ad €
5.904,00, dopo aver più volte sollecitato riscontri in ordine alle attività svolte in suo favore in forza dei suddetti contratti, si vedeva costretta a recedere dal contratto ai sensi dell'art. 7 del pagina 3 di 7 contratto di consulenza, a causa dell' inadempimento delle clausole contrattuali . Evidenziava che in seguito all'assunzione del suddetto incarico professionale di consulenza, la società convenuta non poneva in essere alcuna delle attività indicate in contratto, né con riferimento alla rinegoziazione, né con riferimento ad eventuali transazioni relative alle pendenze debitorie dell'attrice, e ritenendo che la condotta inadempiente di parte convenuta le aveva causato evidenti danni patrimoniali e di immagine, dal momento che l'assenza di qualsivoglia forma di attività di consulenza, gestione e/o rinegoziazione dei rapporti, oggetto specifico del mandato conferito alla convenuta, ha comportato la risoluzione dei rapporti finanziari intestati alla Sig.ra con conseguente applicazione di interessi, spese e costi Pt_2
imprevisti, chiedeva “ di ritenere e dichiarare parte convenuta inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con i contratti di consulenza sottoscritti e conseguentemente condannarla al risarcimento del danno cagionato in misura non inferiore ad € 14.949,12 o quell'altra minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia nel corso del giudizio”.
Si costituiva parte convenuta contestando la ricostruzione attorea e Controparte_2 sostenendo di avere adempiuto agli obblighi contrattuali assunti. Assumeva che ricevuti dalla cliente i contratti e la documentazione richiesta in data 14 giugno 2021, il personale di
, ed i di lei consulenti, si attivavano immediatamente per analizzare la Controparte_2
relativa posizione ed approntare quanto necessario in adempimento dell'incarico ricevuto, come comunicato con mail di pari data;
che di seguito venivano intrapresi i primi contatti con gli Istituti di credito per i debiti in sofferenza;
che , in ragione di ciò , già il 21 luglio 2021, il consulente preposto notiziava Banca BC di LE del conferimento di mandato per la gestione della posizione della signora chiedendo delucidazioni in merito Pt_1 all'esposizione debitoria corrente e all'eventuale possibilità di definire bonariamente la controversia, ricevendo pronto riscontro da parte dell'Ente creditore;
che già da tale momento cominciavano le prime difficoltà nel reperire la cliente, onde ricevere le informazioni e la documentazione necessaria, poiché mancava gli appuntamenti telefonici di aggiornamento del 23 e 30 luglio 2021 ; che nonostante ciò, il consulente, preposto nella gestione della posizione della cliente , si premurava di aggiornare la signora sull'evolversi della Pt_1
sua situazione tramite mail, come risultava dalle missive del 16 agosto 2021 e 3 settembre
2021 ; che frattanto, proseguivano gli scambi con le finanziarie, ed in data 5 ottobre 2021, entrava in contatto con ricevendo pronto riscontro sulla situazione della CP_4 pagina 4 di 7 cliente/debitrice nella stessa data;
in data 12 ottobre, il consulente preposto si attivava anche in merito all'insoluto nei confronti dell'Erario, invitando la signora alla Pt_1
compilazione dei relativi moduli e al pagamento dei bollettini con la soluzione dilatoria proposta;
che anche questa volta la richiesta non veniva esitata, essendo il consulente preposto costretto a rinnovarla in data 18 novembre 2021; che , nelle interlocuzioni si inseriva il figlio della signora sig. , il quale veniva invitato a fornire Pt_1 Controparte_5
l'opportuna delega della madre per trattarne le posizioni patrimoniali, delega che si riceveva in data 12 novembre 2021 ; che proseguendo i contatti per il tramite del sig. nei CP_5 mesi dal novembre 2021 al gennaio 2022 , il consulente preposto si attivava, frattanto, anche per la posizione pendente presso RCBanque, inoltrando il conferimento di mandato e ricevendo opportuno riscontro in data 15 febbraio 2022; che in data 7 marzo, grazie al proficuo lavoro svolto presentava una proposta transattiva vantaggiosa per la CP_4
signora per conto della quale la stessa veniva rielaborata e sottoposta alla sua Pt_1
attenzione il giorno stesso;
che l'attività del consulente preposto per la posizione nelle CP_4 more, procedeva nella sua fase di negoziazione con il cliente: per il tramite del signor
, infatti, la proposta veniva visionata in data 15 marzo 2022 e ne veniva chiesta una CP_5 rinegoziazione al ribasso, prontamente riscontrata da in data 24 marzo Controparte_2
2022 ; che da tale data fino al maggio 2022, momento dell'intervenuta risoluzione del rapporto da parte della signora parte convenuta riscontrava una sostanziale Pt_1 irreperibilità della cliente e del figlio, suo delegato;
nel tentativo di rinegoziazione avanzato presso BC LE e mai esitato, nonché nell'ulteriore proposta transattiva per la posizione
, che non aveva trovato firma o considerazione da parte della cliente . In CP_4 raggione di quanto esposto e documentato chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Istruita la causa con acquisizione della documentazione allegata dalle parti, rigettate le richieste istruttorie di espletamento della prova testimoniale per le motivazioni espliciatate nell'ordinanza istruttoria del 08 novembre 2023 , sulle conclusioni rassegnate delle parti la causa è stata trattenuta per la decisione.
La domanda è infondata e va rigettata.
L'odierna parte attrice deduce un inadempimento contrattuale di parte convenuta , in relazione a due contratti di consulenza sottoscritti, nel mese di maggio / giugno 2021, con pagina 5 di 7 la società con i quali quest'ultima società assumeva le seguenti Controparte_2
obbligazioni: «a) analisi patrimoniale ed analisi dell'esposizione debitoria, sulla base della documentazione fornita dal cliente;
b) verifica della legittimità delle pretese creditorie di Enti, Istituti
Bancari, Intermediari finanziari o soggetti privati in genere, anche con riferimento ai tassi di interesse applicati ai rapporti in corso e/o in sofferenza;
c) analisi della complessiva capacità patrimoniale del
Cliente e di eventuali coobbligati, sulla base dei dati e documentazione da questi offerta, finalizzata al successivo studio di eventuali piani di rientro od accordi di ristrutturazione del debito con i soggetti creditori;
d) studio preliminare di fattibilità ed attuazione degli obiettivi del potenziale progetto di ristrutturazione dei debiti;
e) rinegoziazione dei debiti ovvero riduzione dell'esposizione debitoria, anche attraverso il raggiungimento di eventuali accordi transattivi;
f) tutela legale (omissis); g) redazione ed invio di elaborati analitici e di ogni altra documentazione utile al debitore per una puntuale e completa informazione circa il progetto di ristrutturazione messo a punto dalla società incaricata, al fine di permettere allo stesso di tutelare i propri interessi e di trattare la propria posizione in modo adeguato con gli enti e/o i soggetti creditori» (art. 4 contratti doc. 1 produzione attorea).
In particolare, deduce parte attrice che in seguito all'assunzione del suddetto incarico professionale di consulenza, la società convenuta non poneva in essere alcuna delle attività indicate in contratto, né con riferimento alla rinegoziazione, né con riferimento ad eventuali transazioni relative alle pendenze debitorie dell'attrice e, per questo chiedeva in questa sede il risarcimento dei danni patrimoniali e di immagine, dal momento che l'assenza di qualsivoglia forma di attività di consulenza, gestione e/o rinegoziazione dei rapporti, oggetto specifico del mandato conferito alla convenuta, aveva comportato la risoluzione dei rapporti finanziari intestati alla Sig.ra . Pt_1
Per contro, parte convenuta afferma di avervi adempiuto nonostante le difficoltà create dall'attrice che non rispondeva agli appuntamenti telefonici, né alle proposte transattive intraprese con enti creditori e comunicate alla stessa , con ciò ostacolando l'adempimento da parte della convenuta .
Ciò posto, si osserva come in tema di onere della prova, la Cassazione ha precisato che il creditore che agisce per ottenere il risarcimento del danno, pur essendo esonerato dall'onere della prova in ordine all'inadempimento della controparte, deve provare il pregiudizio subito sia nell'an, sia nel quantum, e il nesso di causalità tra l'allegato inadempimento del debitore e il danno-conseguenza ai sensi dell'art. 1218 Cod. Civ. che, pur ponendo una presunzione di pagina 6 di 7 colpevolezza a carico di parte debitrice, non modifica l'onere gravante sulla parte che ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento della controparte e il risarcimento del danno.
Nella specie , quanto lamentato dall'attrice, in punto di inadempimento della convenuta, ovvero il mancato compimento da parte di quest'ultima di alcuna delle attività indicate in contratto, sia con riferimento alla rinegoziazione sia ad eventuali transazioni relative alle pendenze debitorie dell'attrice, è stato documentalmente contrastato dalla convenuta con la notevole documentazione allegata (cfr docc dal 3 al 15 produzione parte convenuta) e che, diversamente da quanto lamentato dall'attrice, la documentazione offerta comprova lo svolgimento di attività finalizzata a definire le posizioni debitorie dell'attrice ( cfr docc.
8-9 proposta definizione Erario con piano di rientro rateizzato;
cfr docc 12-14-proposta transattiva intervenute con la finanziaria Agos Ducato spa;
cfr doc.13 esame posizione debitoria con la banca ) e di cui non vi è prova in atti di un riscontro da parte di quest'ultima esercitando in data 23 maggio 2022 la revoca del mandato.
Occorre inoltre evidenziare come parte attrice, in relazione alla documentazione prodotta,
oltre a formulare una generica contestazione assumendo che l'attività documentata non poteva ritenersi aderente agli obblighi contrattuali, non ha di fatto neppure negato di averla ricevuta e ciò contrariamente a quanto dalla stessa lamentato ovvero la “ mancata informazione circa l'ammontare delle esposizioni debitorie ad essa riferite, dello stato delle relative pratiche e delle pendenze tributaria esistenti”.
Tuttavia, parte attrice, non ha affatto provato il danno non patrimoniale e patrimoniale , asseritamente subito che ha comportato, come la stessa attrice ha indicato negli atti, un danno all'immagine e la risoluzione dei rapporti finanziari intestati alla Sig.ra con Pt_2 conseguente applicazione di interessi, spese e costi imprevisti .
Acclarato quanto sopra, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Quanto alle spese, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate in applicazione dei parametri ex DM 147/2022, in complessive euro 1700,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Palermo il 28.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Notonica
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