Art. 152. (Albo)
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituto in albo dei dipendenti civili dello Stato, alla cui tenuta provvede l'ufficio di segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
All'atto dell'assunzione di ogni impiegato civile o salariato dello
Stato, anche da parte delle amministrazioni autonome, l'ufficio che vi provvede deve farne segnalazione con la indicazione del titolo dell'assunzione, alla segreteria del Consiglio superiore che, provveduto all'iscrizione all'albo del dipendente assunto, ne trasmette il numero di iscrizione all'ufficio predetto, dandone contemporaneamente comunicazione, con gli estremi del titolo di assunzione, alla Ragioneria centrale competente ed alla Corte dei conti.
Debbono essere altresi' comunicati alla segreteria del Consiglio superiore i nomi di tutti gli impiegati e salariati che cessano dal servizio per qualunque causa.
L'albo e' suddiviso in cinque quadri corrispondenti rispettivamente alle carriere degli impiegati ed ai salariati dello Stato.
Ciascun quadro si suddivide in sezioni distinte per le diverse amministrazioni centrali da cui gli impiegati ed i salariati dipendono.
In ciascun quadro si inseriscono i numeri di iscrizione all'albo progressivamente attribuiti ai dipendenti predetti.
I numeri di iscrizione, gia' appartenenti agli impiegati o salariati cessati dal servizio, devono essere attribuiti ai nuovi assunti.
Gli atti concernenti la destinazione di servizio degli impiegati e dei salariati previsti dai commi precedenti nonche' i relativi titoli di pagamento degli assegni ad essi spettanti non possono aver corso se non risulti da essi anche il numero di iscrizione all'albo dei dipendenti predetti.
Per gli impiegati civili ed i salariati gia' in servizio all'entrata in vigore del presente decreto gli uffici competenti, anche delle amministrazioni autonome, faranno alla segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione le segnalazioni previste dai commi precedenti entro sei mesi dalla istituzione dell'albo.
Le segnalazioni predette saranno fatte mediante elenchi distinti per le carriere degli impiegati e per i salariati.
Con apposito regolamento saranno emanate le norme eventualmente necessarie per l'attuazione dell'albo.
((Alla tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato, istituito presso la segreteria del Consiglio superiore, si puo' provvedere a mezzo dei sistemi elettronici, utilizzando, di massima, i sistemi di elaborazione esistenti presso le pubbliche amministrazioni.
Le modalita' organizzative del servizio e gli adempimenti delle singole amministrazioni in ordine all'invio e all'aggiornamento delle schede sono stabilite con regolamento di esecuzione))
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituto in albo dei dipendenti civili dello Stato, alla cui tenuta provvede l'ufficio di segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
All'atto dell'assunzione di ogni impiegato civile o salariato dello
Stato, anche da parte delle amministrazioni autonome, l'ufficio che vi provvede deve farne segnalazione con la indicazione del titolo dell'assunzione, alla segreteria del Consiglio superiore che, provveduto all'iscrizione all'albo del dipendente assunto, ne trasmette il numero di iscrizione all'ufficio predetto, dandone contemporaneamente comunicazione, con gli estremi del titolo di assunzione, alla Ragioneria centrale competente ed alla Corte dei conti.
Debbono essere altresi' comunicati alla segreteria del Consiglio superiore i nomi di tutti gli impiegati e salariati che cessano dal servizio per qualunque causa.
L'albo e' suddiviso in cinque quadri corrispondenti rispettivamente alle carriere degli impiegati ed ai salariati dello Stato.
Ciascun quadro si suddivide in sezioni distinte per le diverse amministrazioni centrali da cui gli impiegati ed i salariati dipendono.
In ciascun quadro si inseriscono i numeri di iscrizione all'albo progressivamente attribuiti ai dipendenti predetti.
I numeri di iscrizione, gia' appartenenti agli impiegati o salariati cessati dal servizio, devono essere attribuiti ai nuovi assunti.
Gli atti concernenti la destinazione di servizio degli impiegati e dei salariati previsti dai commi precedenti nonche' i relativi titoli di pagamento degli assegni ad essi spettanti non possono aver corso se non risulti da essi anche il numero di iscrizione all'albo dei dipendenti predetti.
Per gli impiegati civili ed i salariati gia' in servizio all'entrata in vigore del presente decreto gli uffici competenti, anche delle amministrazioni autonome, faranno alla segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione le segnalazioni previste dai commi precedenti entro sei mesi dalla istituzione dell'albo.
Le segnalazioni predette saranno fatte mediante elenchi distinti per le carriere degli impiegati e per i salariati.
Con apposito regolamento saranno emanate le norme eventualmente necessarie per l'attuazione dell'albo.
((Alla tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato, istituito presso la segreteria del Consiglio superiore, si puo' provvedere a mezzo dei sistemi elettronici, utilizzando, di massima, i sistemi di elaborazione esistenti presso le pubbliche amministrazioni.
Le modalita' organizzative del servizio e gli adempimenti delle singole amministrazioni in ordine all'invio e all'aggiornamento delle schede sono stabilite con regolamento di esecuzione))