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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Mutuo”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1058 dell'anno 2022.
T R A
e entrambi assistiti e difesi dall'avv. Giuseppe De Parte_1 Parte_2
Simone in forza di procura a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Augusto Bevignani n. 9, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. Ascanio Amenduni in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Sparano, 35 presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 6 dicembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, la , onde Controparte_1
- previa declaratoria di nullità del contratto di mutuo stipulato in data 14 gennaio 2009, con la
, limitatamente alle clausole concernenti l'applicazione degli Controparte_1
interessi superiori alla soglia usuraria - rideterminare il rapporto in questione, escludendo ogni interessi, ovvero sostituendo il tasso applicato con quello legale o, ancora, con quello di cui all'art. 117 TUB, e segnalare presso la Centrale dei Rischi la corretta situazione sotto la voce
“stato del rapporto”; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio;
mentre con la prima memoria ex art. 183 ult. co. c.p.c., eccepiva la nullità degli interessi anatocistici derivanti dall'applicazione dell'ammortamento alla francese.
Nel costituirsi in giudizio, la banca convenuta contestava gli avversi assunti, chiedendo il rigetto delle domande, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Espletata la CTU, la causa veniva decisa con la sentenza n. 263/22 del 24 gennaio 2022, il
Tribunale di Bari rigettava la domanda attrice e condannava gli attori alla rifusione delle spese legali, quantificate in €. 13.400,00, oltre accessori di legge.
In particolare, il Tribunale di Bari aveva ritenuto, sulla scorta delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che non risultavano superate le soglie antiusura né con riferimento agli interessi corrispettivi che con riguardo a quelli moratori, mentre, come da consolidata giurisprudenza, il piano di ammortamento alla francese non è stato ritenuto di per sé produttivo di interessi anatocistici vietati.
Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 19 luglio 2022, e , chiedendo, per i motivi di seguito indicati Parte_1 Parte_2
e in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ 1) in accoglimento del primo motivo di appello, disporre l'integrazione/rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nominando un professionista iscritto all'Albo dell'Ordine
Nazionale degli Attuari, in possesso dei requisiti di cui al Capo V del DPR n. 328/2001, affinchè:
1.1) si verifichi se, nell'ammortamento costruito in regime di capitalizzazione composta, si registra un effetto anatocistico analogo a quello vietato dall'art. 1283 c.c., in quanto ogni debito residuo risultante dal pagamento delle rate già versate si ottiene, in tale regime, sottraendo dal debito precedente (quale risultante dal pagamento della rata immediatamente anteriore) la quota capitale corrente (quella che compone la rata che si prende in considerazione), vale a dire sottraendo (contabilizzando) la rata ed aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi, la quale verrà quindi considerata nel calcolo delle successive quote interessi, atteso che la quota interessi
2 è il prodotto del debito del periodo precedente per il tasso di interesse;
1.2) si verifichi se ed in qual modo il regime composto utilizzato dalla abbia comportato una maggior onerosità CP_1
del mutuo ovvero un più alto monte interessi, a parità di capitale mutuato, di tasso di interesse nominale, di durata del finanziamento e di periodicità delle rate, e quindi, in conclusione, se
l'ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi risultanti dall'applicazione del tasso pattuito in regime di capitalizzazione semplice;
1.3) si determini il TEG tenendo conto anche del costo occulto, a carico del mutuatario, insito nell'utilizzo del regime della capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento alla francese, costo pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall'applicazione del regime di capitalizzazione semplice.
2) in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità, ex artt. 117
TUB, 1283, 1284, comma tre, 1325, 1344, 1346, 1418, 1419 c.c. e 6, Delibera CICR, 9 febbraio
2000, della misura degli interessi contenuta nel contratto oggetto di causa ed, in particolare: accertare e dichiarare che il criterio di calcolo, in regime di capitalizzazione composta, per lo sviluppo del piano di ammortamento e la determinazione della misura degli interessi a carico della parte finanziata non è stato oggetto di specifica pattuizione tra le parti;
accertare e dichiarare che, per effetto del regime composto utilizzato, l'interesse effettivo a carico del soggetto finanziato è diverso rispetto a quello indicato in contratto;
accertare e dichiarare che il tasso dichiarato da parte appellata in contratto non risulta trasparente e non corrisponde a quello effettivo e praticato, conducendo ad un prezzo dell'operazione non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà del mutuatario;
2.1) per gli effetti di quanto sopra accertato, rideterminare il rapporto per cui è causa con applicazione dell'interesse nella misura di cui all'art. 117 TUB e con rata costante in regime finanziario di interesse semplice;
3) in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare che il TEG del rapporto controverso, determinato ex art. 644 c.p. e tenuto conto del regime finanziario della capitalizzazione composta con cui la banca ha costruito il piano dei pagamenti, in luogo del regime finanziario della capitalizzazione semplice di cui all'art. 821 c.c., risulta, alla stipula, eccedente il tasso soglia di riferimento e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso ex art. 1815 c.c.;
4) in accoglimento del quarto motivo di appello, accertare e dichiarare che il piano di ammortamento c.d. alla francese, predisposto, nella fattispecie, dalla in capitalizzazione CP_1
composta, implica che il debito residuo per sorte capitale del periodo precedente (sul quale si calcolano gli interessi che compongono la rata successiva, moltiplicando detto debito residuo
3 per il cd. tasso periodale) contiene, a sua volta, per costruzione, gli interessi maturati nei periodi precedenti, ovvero quelli da considerare giuridicamente “scaduti” (e normalmente già pagati entro il termine di scadenza delle rispettive rate di riferimento) e, quindi, sconta un meccanismo caratterizzato, per costruzione e definizione, dalla “produzione di interessi su interessi”, in violazione dell'art. 1283 c.c. e del principio generale di proporzionalità e linearità sancito dall'art. 821 c.c.;
5) porre le spese di CTU a carico integrale della controparte;
6) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, sulla base dei valori medi dei vigenti parametri forensi.
Si è costituita in appello la e, contestando gli avversi assunti, ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa, senza ulteriori approfondimenti istruttori, all'udienza del 6 dicembre 2024 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
I primi due motivi di gravame vanno esaminati congiuntamente, giacchè con il primo di essi, a quanto è dato comprendere dalla esposizione invero poco chiara nell'atto di appello, i sigg.ri e contestano sostanzialmente le argomentazioni e le conclusioni della Parte_1 Pt_3 consulenza tecnica d'ufficio e si dolgono della mancata risposta del Tribunale alle osservazioni alla stessa mosse da essi attori in primo grado, mentre nel secondo vengono più specificamente censurate le argomentazioni tecniche e giuridiche che hanno condotto il primo giudice al rigetto della domanda sotto il profilo della nullità delle clausole sugli interessi applicati al contratto di mutuo in contestazione per essere stati pattuiti in misura superiore a quelli usurari.
Con il secondo motivo, invero, gli appellanti assumono che nel contratto non fosse espressamente indicato il metodo di calcolo per la determinazione dei canoni di rimborso del mutuo e ciò determinerebbe una ipotesi di nullità negoziale, tanto più che per effetto dell'utilizzo della formula della capitalizzazione composta, in luogo di quella semplice, la banca aveva di fatto applicato un tasso corrispettivo effettivo diverso e superiore rispetto a quello indicato nel contratto.
Argomenta l'attore che nel contratto era indicato soltanto il TAN, pari al 4,967%, ed era stato allegato il piano di ammortamento, ma, per effetto dell'applicazione della formula dell'interesse composto, in luogo di quello semplice – formula che non era stata esplicitata – il Tasso Effettivo
4 Globale Annuo veniva ad essere diverso e superiore a quello pattuito e, quindi, nullo ai sensi dell'art. 117 TUB, in quanto non previsto per iscritto.
Secondo gli appellanti, dunque, tale meccanismo, per un verso, determinerebbe la nullità per violazione dell'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 e, per l'altro, comporterebbe la indeterminatezza della clausola, come affermato in recenti pronunce della Corte d'Appello di
Bari.
Orbene, deve rilevarsi, innanzitutto, che i due citati motivi di appello non contengono una specifica censura alla ratio decidendi del primo giudice per la semplice ragione che il Tribunale non si è pronunciato affatto sulla questione prospettata in appello;
e ciò è avvenuto per il fatto che nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie antecedenti le preclusioni assertive in primo grado le eccezioni come sopra rappresentate non erano state affatto proposte.
Infatti, la domanda attorea in primo grado era fondata esclusivamente sulla dedotta usurarietà degli interessi sia corrispettivi che moratori1, mentre con la prima memoria ex art. 183 ult. co.
c.p.c. gli attori avevano prospettato – oltre all'effetto anatocistico dell'ammortamento alla francese, di cui si dirà più oltre – la violazione dell'art. 117 TUB, per il fatto che il TAEG/ISC individuato a seguito di analisi econometrica come effettivamente applicato al mutuo in contestazione era pari al 5,305%, difforme e superiore al TAEG/ISC indicato in contratto al
5.08%.
Coerentemente, il primo giudice aveva rigettato l'eccezione, affermando – in adesione a granitica
Par giurisprudenza di legittimità – che la non corretta corrispondenza tra l' indicato in contratto e quello ritenuto concretamente sussistente non pone un problema di indeterminatezza delle clausole che fissano gli interessi dal momento che “l' non costituisce un tasso di Pt_5
interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, con la conseguenza che risulta infondata la tesi della nullità quale conseguenza della mancata o erronea indicazione dell e dell'applicabilità, in detti casi, dell'art. 117 TUB”. Pt_5
La prospettazione in appello appare diversa e formulata per la prima volta in sede di gravame, giacché viene dedotta la nullità della clausola applicativa degli interessi sulla base del fatto che l'interesse concretamente applicato sarebbe diverso e superiore a quello indicato espressamente 1 Le conclusioni di merito in primo grado nell'atto di citazione erano : “accertare e dichiarare che il contratto oggetto di causa contiene pattuizioni in violazione della legge e, in particolare, della L. 108/96 per le motivazioni illustrate in narrativa e, per gli effetti, determinare secondo equità e giustizia il rapporto tra le parti escludendo ogni interesse, ovvero sostituendolo a quello legale, ovvero con quello di cui all'art. 117 TUB” 5 in contratto in virtù dell'utilizzo della formula dell'interesse composto in luogo di quella dell'interesse semplice e ciò è stato fatto senza che tale utilizzo sia stato esplicitamente rappresentato ai mutuatari.
La novità della questione sarebbe sufficiente a sancirne la inammissibilità, ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
Tuttavia, la prospettazione appare infondata anche nel merito.
Infatti, è vero che questa stessa Sezione della Corte d'Appello di Bari, condividendo un orientamento formatosi in altre Corti e Tribunali di merito, ha affermato la indeterminatezza della clausola applicativa degli interessi, nel caso di mancata esplicitazione della formula utilizzata per il loro calcolo, tuttavia, come noto, investita della questione attraverso un rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la Suprema Corte a Sezioni Unite2 ha affermato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali
e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
E' vero, altresì, che il Supremo Consesso a Sezioni Unite, nella citata pronuncia ha anche affermato che “non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.)”; sicché il giudice di legittimità, pur precisando che l'eventualità descritta non incide sull'affermazione oggetto del rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere un vizio di indeterminatezza del tasso per effetto della mancata rappresentazione della formula di calcolo degli interessi sottostante, non ha potuto fare a meno di osservare che l'applicazione di tale formula (non esplicitata tra le parti) potrebbe comportare una difformità tra il tasso annuo nominale (TAN) ed il tasso annuo effettivo (TAE) che altro non sarebbe che il tasso (espresso in termini percentuali) risultante dall'applicazione della formula dell'interesse composto e che tale difformità, laddove non esplicitata 2 Cass. Civ., Sez. Un., 29 maggio 2024, n.15130. 6 comporterebbe la violazione dell'art. 117 co.. 4 TUB, che prevede che “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”, con l'inevitabile conseguenza dell'applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. 7 dell'art. 117 cit..
Ciò posto, a seguito dell'accertamento di fatto, rimesso esplicitamente alla Corte di merito, nell'odierno giudizio, la lettura del contratto di finanziamento di cui si discute consente di affermare che le condizioni contrattuali indicavano non soltanto Tasso Annuo Nominale (nella misura del 4,967%) ma anche il Tasso Annuo Effettivo Globale (nella misura del 5,080%).
Deve concludersi che il contratto già indicava il tasso effettivo derivante dalla applicazione della formula dell'interesse composto, che conduceva alla determinazione della rata mensile nella misura di €. 946,89.
Tanto appare confermato dal fatto che, considerando tale importo di rata – nel quale era già compreso l'interesse composto – ed aggiungendo ad esso ed indicizzando gli ulteriori costi del denaro collegati al finanziamento il consulente è giunto a determinare il tasso effettivo al 5,384% annuo.
Né la prospettata indeterminatezza può rilevare ai fini della assunta violazione dell'art. 6 della
Delibera CICR del 9 febbraio 2000, che pone rigide regole per la capitalizzazione degli interessi, dal momento che il fenomeno della capitalizzazione degli interessi è del tutto differente da quello della formula per il calcolo degli interessi composti, sicché la censura appare fuori luogo.
Sotto altro profilo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto propri i conteggi operati dal ctu, prospettando un diverso metodo di verifica della usurarietà del TAEG.
Pur convenendosi sul fatto che ai fini del superamento del tasso soglia non possa e non debba tenersi conto della sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori (ma la verifica va condotta separatamente per entrambi), deve osservarsi che il divieto di “cumulo” sia stato richiamato dal primo giudice ad abundantiam, nel senso che ha ritenuto di esprimere un principio consolidato in materia, nonostante non fosse quello l'argomento portato dagli attori, ma tale ridondanza non comporta una riforma della sentenza, dal momento che il Tribunale ha correttamente verificato il superamento della soglia – per concludere che esso non sussiste – con riferimento sia agli interessi corrispettivi che quelli moratori.
Ciò posto, non appare condivisibile il calcolo prospettato dagli appellanti che condurrebbe ad un
TAEG del 12,028% annuo, dal momento che, per giungervi al Tasso Annuo Effettivo Globale, viene aggiunto un costo per tasso di mora (per €. 23.607,78), che ha funzione diversa e, nel caso di specie, non è mai stato applicato, ed un onere occulto da regime co - mposto (per €. 14.139,78) che, però, rappresenta una duplicazione dell'incidenza della formula dell'interesse composto, già contenuta nel TAEG contrattuale.
7 Quanto al tasso di mora, indipendentemente dalle modalità di calcolo dello stesso – che rendono sostanzialmente impossibile il superamento della soglia antiusura - va evidenziato che, nel caso di specie, il ctu ha rilevato che alcun interesse di mora è stato richiesto dalla e pagato dai CP_1
mutuatari (e la circostanza non è stata contestata dagli appellanti), con la conseguenza che anche una pronuncia di nullità non potrebbe condurre ad alcun obbligo restitutorio.
Quanto alle questioni sull'anatocismo, che occupano buona parte dell'atto di appello e sono inserite in diversi motivi, esse appaiono superate dall'orientamento consolidato della Suprema
Corte e ribadito da ultimo anche nella pronuncia sul rinvio pregiudiziale richiamato infra.
Si tratta di un orientamento che, costruito sulle basi di argomenti tecnici ampiamente condivisi, esclude che il meccanismo dell'ammortamento alla francese nella restituzione del mutuo possa generare interessi anatocistici3.
L'adesione a tale orientamento rende del tutto superfluo l'approfondimento istruttorio richiesto dagli appellanti con nuova ctu.
Un'ultima annotazione merita l'insistenza con la quale gli appellanti invocano una nuova consulenza a mezzo di un tecnico espressamente iscritto nell'Albo Nazionale degli Attuari.
Secondo la definizione rinvenibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Attuari “l'Attuario si occupa di determinare l'andamento futuro di variabili demografiche ed economico-finanziarie, disegnando quale sarà la realtà nel breve, medio e lungo periodo. Gli possiedono quindi Pt_6
gli strumenti analitici per valutare fenomeni economici quantitativi caratterizzati dall'incertezza; ad esempio calcolano le tariffe delle assicurazioni responsabilità civile auto e danni, delle assicurazioni vita e sulle persone più in genere, modellano prodotti finanziari, valutano l'equilibrio tecnico dei Fondi Pensione ed i rischi aziendali”.
Non si vede pertanto in che modo o misura una competenza specifica in tema di previsioni statistiche rispetto a fenomeni economici, valori di patrimonio o di aziende essere spesa efficacemente rispetto alla verifica dei tassi di interesse e alle formule di matematica finanziaria per il calcolo degli stessi.
In conclusione, l'appello va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 19 luglio 2022, da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 263/22 resa in data 24 gennaio 2022, dal Tribunale di Bari, in
[...]
composizione monocratica, 3 Cfr. tra le recentissime Cass. Civ., Sez. I, 20 gennaio 2025, n.1403. 8 1. Rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 5.809,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico degli appellanti e . Parte_1 Parte_2
Così decisa il 2 aprile 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Mutuo”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1058 dell'anno 2022.
T R A
e entrambi assistiti e difesi dall'avv. Giuseppe De Parte_1 Parte_2
Simone in forza di procura a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Augusto Bevignani n. 9, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. Ascanio Amenduni in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Sparano, 35 presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 6 dicembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, la , onde Controparte_1
- previa declaratoria di nullità del contratto di mutuo stipulato in data 14 gennaio 2009, con la
, limitatamente alle clausole concernenti l'applicazione degli Controparte_1
interessi superiori alla soglia usuraria - rideterminare il rapporto in questione, escludendo ogni interessi, ovvero sostituendo il tasso applicato con quello legale o, ancora, con quello di cui all'art. 117 TUB, e segnalare presso la Centrale dei Rischi la corretta situazione sotto la voce
“stato del rapporto”; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio;
mentre con la prima memoria ex art. 183 ult. co. c.p.c., eccepiva la nullità degli interessi anatocistici derivanti dall'applicazione dell'ammortamento alla francese.
Nel costituirsi in giudizio, la banca convenuta contestava gli avversi assunti, chiedendo il rigetto delle domande, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Espletata la CTU, la causa veniva decisa con la sentenza n. 263/22 del 24 gennaio 2022, il
Tribunale di Bari rigettava la domanda attrice e condannava gli attori alla rifusione delle spese legali, quantificate in €. 13.400,00, oltre accessori di legge.
In particolare, il Tribunale di Bari aveva ritenuto, sulla scorta delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che non risultavano superate le soglie antiusura né con riferimento agli interessi corrispettivi che con riguardo a quelli moratori, mentre, come da consolidata giurisprudenza, il piano di ammortamento alla francese non è stato ritenuto di per sé produttivo di interessi anatocistici vietati.
Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 19 luglio 2022, e , chiedendo, per i motivi di seguito indicati Parte_1 Parte_2
e in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ 1) in accoglimento del primo motivo di appello, disporre l'integrazione/rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nominando un professionista iscritto all'Albo dell'Ordine
Nazionale degli Attuari, in possesso dei requisiti di cui al Capo V del DPR n. 328/2001, affinchè:
1.1) si verifichi se, nell'ammortamento costruito in regime di capitalizzazione composta, si registra un effetto anatocistico analogo a quello vietato dall'art. 1283 c.c., in quanto ogni debito residuo risultante dal pagamento delle rate già versate si ottiene, in tale regime, sottraendo dal debito precedente (quale risultante dal pagamento della rata immediatamente anteriore) la quota capitale corrente (quella che compone la rata che si prende in considerazione), vale a dire sottraendo (contabilizzando) la rata ed aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi, la quale verrà quindi considerata nel calcolo delle successive quote interessi, atteso che la quota interessi
2 è il prodotto del debito del periodo precedente per il tasso di interesse;
1.2) si verifichi se ed in qual modo il regime composto utilizzato dalla abbia comportato una maggior onerosità CP_1
del mutuo ovvero un più alto monte interessi, a parità di capitale mutuato, di tasso di interesse nominale, di durata del finanziamento e di periodicità delle rate, e quindi, in conclusione, se
l'ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi risultanti dall'applicazione del tasso pattuito in regime di capitalizzazione semplice;
1.3) si determini il TEG tenendo conto anche del costo occulto, a carico del mutuatario, insito nell'utilizzo del regime della capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento alla francese, costo pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall'applicazione del regime di capitalizzazione semplice.
2) in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità, ex artt. 117
TUB, 1283, 1284, comma tre, 1325, 1344, 1346, 1418, 1419 c.c. e 6, Delibera CICR, 9 febbraio
2000, della misura degli interessi contenuta nel contratto oggetto di causa ed, in particolare: accertare e dichiarare che il criterio di calcolo, in regime di capitalizzazione composta, per lo sviluppo del piano di ammortamento e la determinazione della misura degli interessi a carico della parte finanziata non è stato oggetto di specifica pattuizione tra le parti;
accertare e dichiarare che, per effetto del regime composto utilizzato, l'interesse effettivo a carico del soggetto finanziato è diverso rispetto a quello indicato in contratto;
accertare e dichiarare che il tasso dichiarato da parte appellata in contratto non risulta trasparente e non corrisponde a quello effettivo e praticato, conducendo ad un prezzo dell'operazione non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà del mutuatario;
2.1) per gli effetti di quanto sopra accertato, rideterminare il rapporto per cui è causa con applicazione dell'interesse nella misura di cui all'art. 117 TUB e con rata costante in regime finanziario di interesse semplice;
3) in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare che il TEG del rapporto controverso, determinato ex art. 644 c.p. e tenuto conto del regime finanziario della capitalizzazione composta con cui la banca ha costruito il piano dei pagamenti, in luogo del regime finanziario della capitalizzazione semplice di cui all'art. 821 c.c., risulta, alla stipula, eccedente il tasso soglia di riferimento e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso ex art. 1815 c.c.;
4) in accoglimento del quarto motivo di appello, accertare e dichiarare che il piano di ammortamento c.d. alla francese, predisposto, nella fattispecie, dalla in capitalizzazione CP_1
composta, implica che il debito residuo per sorte capitale del periodo precedente (sul quale si calcolano gli interessi che compongono la rata successiva, moltiplicando detto debito residuo
3 per il cd. tasso periodale) contiene, a sua volta, per costruzione, gli interessi maturati nei periodi precedenti, ovvero quelli da considerare giuridicamente “scaduti” (e normalmente già pagati entro il termine di scadenza delle rispettive rate di riferimento) e, quindi, sconta un meccanismo caratterizzato, per costruzione e definizione, dalla “produzione di interessi su interessi”, in violazione dell'art. 1283 c.c. e del principio generale di proporzionalità e linearità sancito dall'art. 821 c.c.;
5) porre le spese di CTU a carico integrale della controparte;
6) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, sulla base dei valori medi dei vigenti parametri forensi.
Si è costituita in appello la e, contestando gli avversi assunti, ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa, senza ulteriori approfondimenti istruttori, all'udienza del 6 dicembre 2024 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
I primi due motivi di gravame vanno esaminati congiuntamente, giacchè con il primo di essi, a quanto è dato comprendere dalla esposizione invero poco chiara nell'atto di appello, i sigg.ri e contestano sostanzialmente le argomentazioni e le conclusioni della Parte_1 Pt_3 consulenza tecnica d'ufficio e si dolgono della mancata risposta del Tribunale alle osservazioni alla stessa mosse da essi attori in primo grado, mentre nel secondo vengono più specificamente censurate le argomentazioni tecniche e giuridiche che hanno condotto il primo giudice al rigetto della domanda sotto il profilo della nullità delle clausole sugli interessi applicati al contratto di mutuo in contestazione per essere stati pattuiti in misura superiore a quelli usurari.
Con il secondo motivo, invero, gli appellanti assumono che nel contratto non fosse espressamente indicato il metodo di calcolo per la determinazione dei canoni di rimborso del mutuo e ciò determinerebbe una ipotesi di nullità negoziale, tanto più che per effetto dell'utilizzo della formula della capitalizzazione composta, in luogo di quella semplice, la banca aveva di fatto applicato un tasso corrispettivo effettivo diverso e superiore rispetto a quello indicato nel contratto.
Argomenta l'attore che nel contratto era indicato soltanto il TAN, pari al 4,967%, ed era stato allegato il piano di ammortamento, ma, per effetto dell'applicazione della formula dell'interesse composto, in luogo di quello semplice – formula che non era stata esplicitata – il Tasso Effettivo
4 Globale Annuo veniva ad essere diverso e superiore a quello pattuito e, quindi, nullo ai sensi dell'art. 117 TUB, in quanto non previsto per iscritto.
Secondo gli appellanti, dunque, tale meccanismo, per un verso, determinerebbe la nullità per violazione dell'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 e, per l'altro, comporterebbe la indeterminatezza della clausola, come affermato in recenti pronunce della Corte d'Appello di
Bari.
Orbene, deve rilevarsi, innanzitutto, che i due citati motivi di appello non contengono una specifica censura alla ratio decidendi del primo giudice per la semplice ragione che il Tribunale non si è pronunciato affatto sulla questione prospettata in appello;
e ciò è avvenuto per il fatto che nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie antecedenti le preclusioni assertive in primo grado le eccezioni come sopra rappresentate non erano state affatto proposte.
Infatti, la domanda attorea in primo grado era fondata esclusivamente sulla dedotta usurarietà degli interessi sia corrispettivi che moratori1, mentre con la prima memoria ex art. 183 ult. co.
c.p.c. gli attori avevano prospettato – oltre all'effetto anatocistico dell'ammortamento alla francese, di cui si dirà più oltre – la violazione dell'art. 117 TUB, per il fatto che il TAEG/ISC individuato a seguito di analisi econometrica come effettivamente applicato al mutuo in contestazione era pari al 5,305%, difforme e superiore al TAEG/ISC indicato in contratto al
5.08%.
Coerentemente, il primo giudice aveva rigettato l'eccezione, affermando – in adesione a granitica
Par giurisprudenza di legittimità – che la non corretta corrispondenza tra l' indicato in contratto e quello ritenuto concretamente sussistente non pone un problema di indeterminatezza delle clausole che fissano gli interessi dal momento che “l' non costituisce un tasso di Pt_5
interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, con la conseguenza che risulta infondata la tesi della nullità quale conseguenza della mancata o erronea indicazione dell e dell'applicabilità, in detti casi, dell'art. 117 TUB”. Pt_5
La prospettazione in appello appare diversa e formulata per la prima volta in sede di gravame, giacché viene dedotta la nullità della clausola applicativa degli interessi sulla base del fatto che l'interesse concretamente applicato sarebbe diverso e superiore a quello indicato espressamente 1 Le conclusioni di merito in primo grado nell'atto di citazione erano : “accertare e dichiarare che il contratto oggetto di causa contiene pattuizioni in violazione della legge e, in particolare, della L. 108/96 per le motivazioni illustrate in narrativa e, per gli effetti, determinare secondo equità e giustizia il rapporto tra le parti escludendo ogni interesse, ovvero sostituendolo a quello legale, ovvero con quello di cui all'art. 117 TUB” 5 in contratto in virtù dell'utilizzo della formula dell'interesse composto in luogo di quella dell'interesse semplice e ciò è stato fatto senza che tale utilizzo sia stato esplicitamente rappresentato ai mutuatari.
La novità della questione sarebbe sufficiente a sancirne la inammissibilità, ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
Tuttavia, la prospettazione appare infondata anche nel merito.
Infatti, è vero che questa stessa Sezione della Corte d'Appello di Bari, condividendo un orientamento formatosi in altre Corti e Tribunali di merito, ha affermato la indeterminatezza della clausola applicativa degli interessi, nel caso di mancata esplicitazione della formula utilizzata per il loro calcolo, tuttavia, come noto, investita della questione attraverso un rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la Suprema Corte a Sezioni Unite2 ha affermato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali
e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
E' vero, altresì, che il Supremo Consesso a Sezioni Unite, nella citata pronuncia ha anche affermato che “non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.)”; sicché il giudice di legittimità, pur precisando che l'eventualità descritta non incide sull'affermazione oggetto del rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere un vizio di indeterminatezza del tasso per effetto della mancata rappresentazione della formula di calcolo degli interessi sottostante, non ha potuto fare a meno di osservare che l'applicazione di tale formula (non esplicitata tra le parti) potrebbe comportare una difformità tra il tasso annuo nominale (TAN) ed il tasso annuo effettivo (TAE) che altro non sarebbe che il tasso (espresso in termini percentuali) risultante dall'applicazione della formula dell'interesse composto e che tale difformità, laddove non esplicitata 2 Cass. Civ., Sez. Un., 29 maggio 2024, n.15130. 6 comporterebbe la violazione dell'art. 117 co.. 4 TUB, che prevede che “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”, con l'inevitabile conseguenza dell'applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. 7 dell'art. 117 cit..
Ciò posto, a seguito dell'accertamento di fatto, rimesso esplicitamente alla Corte di merito, nell'odierno giudizio, la lettura del contratto di finanziamento di cui si discute consente di affermare che le condizioni contrattuali indicavano non soltanto Tasso Annuo Nominale (nella misura del 4,967%) ma anche il Tasso Annuo Effettivo Globale (nella misura del 5,080%).
Deve concludersi che il contratto già indicava il tasso effettivo derivante dalla applicazione della formula dell'interesse composto, che conduceva alla determinazione della rata mensile nella misura di €. 946,89.
Tanto appare confermato dal fatto che, considerando tale importo di rata – nel quale era già compreso l'interesse composto – ed aggiungendo ad esso ed indicizzando gli ulteriori costi del denaro collegati al finanziamento il consulente è giunto a determinare il tasso effettivo al 5,384% annuo.
Né la prospettata indeterminatezza può rilevare ai fini della assunta violazione dell'art. 6 della
Delibera CICR del 9 febbraio 2000, che pone rigide regole per la capitalizzazione degli interessi, dal momento che il fenomeno della capitalizzazione degli interessi è del tutto differente da quello della formula per il calcolo degli interessi composti, sicché la censura appare fuori luogo.
Sotto altro profilo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto propri i conteggi operati dal ctu, prospettando un diverso metodo di verifica della usurarietà del TAEG.
Pur convenendosi sul fatto che ai fini del superamento del tasso soglia non possa e non debba tenersi conto della sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori (ma la verifica va condotta separatamente per entrambi), deve osservarsi che il divieto di “cumulo” sia stato richiamato dal primo giudice ad abundantiam, nel senso che ha ritenuto di esprimere un principio consolidato in materia, nonostante non fosse quello l'argomento portato dagli attori, ma tale ridondanza non comporta una riforma della sentenza, dal momento che il Tribunale ha correttamente verificato il superamento della soglia – per concludere che esso non sussiste – con riferimento sia agli interessi corrispettivi che quelli moratori.
Ciò posto, non appare condivisibile il calcolo prospettato dagli appellanti che condurrebbe ad un
TAEG del 12,028% annuo, dal momento che, per giungervi al Tasso Annuo Effettivo Globale, viene aggiunto un costo per tasso di mora (per €. 23.607,78), che ha funzione diversa e, nel caso di specie, non è mai stato applicato, ed un onere occulto da regime co - mposto (per €. 14.139,78) che, però, rappresenta una duplicazione dell'incidenza della formula dell'interesse composto, già contenuta nel TAEG contrattuale.
7 Quanto al tasso di mora, indipendentemente dalle modalità di calcolo dello stesso – che rendono sostanzialmente impossibile il superamento della soglia antiusura - va evidenziato che, nel caso di specie, il ctu ha rilevato che alcun interesse di mora è stato richiesto dalla e pagato dai CP_1
mutuatari (e la circostanza non è stata contestata dagli appellanti), con la conseguenza che anche una pronuncia di nullità non potrebbe condurre ad alcun obbligo restitutorio.
Quanto alle questioni sull'anatocismo, che occupano buona parte dell'atto di appello e sono inserite in diversi motivi, esse appaiono superate dall'orientamento consolidato della Suprema
Corte e ribadito da ultimo anche nella pronuncia sul rinvio pregiudiziale richiamato infra.
Si tratta di un orientamento che, costruito sulle basi di argomenti tecnici ampiamente condivisi, esclude che il meccanismo dell'ammortamento alla francese nella restituzione del mutuo possa generare interessi anatocistici3.
L'adesione a tale orientamento rende del tutto superfluo l'approfondimento istruttorio richiesto dagli appellanti con nuova ctu.
Un'ultima annotazione merita l'insistenza con la quale gli appellanti invocano una nuova consulenza a mezzo di un tecnico espressamente iscritto nell'Albo Nazionale degli Attuari.
Secondo la definizione rinvenibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Attuari “l'Attuario si occupa di determinare l'andamento futuro di variabili demografiche ed economico-finanziarie, disegnando quale sarà la realtà nel breve, medio e lungo periodo. Gli possiedono quindi Pt_6
gli strumenti analitici per valutare fenomeni economici quantitativi caratterizzati dall'incertezza; ad esempio calcolano le tariffe delle assicurazioni responsabilità civile auto e danni, delle assicurazioni vita e sulle persone più in genere, modellano prodotti finanziari, valutano l'equilibrio tecnico dei Fondi Pensione ed i rischi aziendali”.
Non si vede pertanto in che modo o misura una competenza specifica in tema di previsioni statistiche rispetto a fenomeni economici, valori di patrimonio o di aziende essere spesa efficacemente rispetto alla verifica dei tassi di interesse e alle formule di matematica finanziaria per il calcolo degli stessi.
In conclusione, l'appello va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 19 luglio 2022, da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 263/22 resa in data 24 gennaio 2022, dal Tribunale di Bari, in
[...]
composizione monocratica, 3 Cfr. tra le recentissime Cass. Civ., Sez. I, 20 gennaio 2025, n.1403. 8 1. Rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 5.809,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico degli appellanti e . Parte_1 Parte_2
Così decisa il 2 aprile 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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