Articolo 1085 del Codice civile
Articolo 1023Articolo 1052
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19 aprile 1942
Art. 1085.

(Tempo d'esercizio della servitu').

Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera.

La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.

L'uso delle acque nei giorni festivi e' regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si e' incominciato a possedere.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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