Sentenza 11 gennaio 2001
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- 1. Concentrazioni: prassi applicativa e giurisprudenzaAdamo Giovanni · https://www.diritto.it/ · 13 ottobre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
IN003 34 / 0 1 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 10535/98 Dott. CE SOMMELLA Presidente Consigliere Dott. Vittorio DUVA Cron.592 Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. 113 Dott. Ennio MALZONE Ud. 28/06/00 Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL-SOLE 24 ORE dal Sig. COLONNA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L. 13000 4. 2001 VIA SIRACUSA 16, presso 10 studio dell'avvocato il IL CANCELLIERE GIUSEPPE MARSICO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TURRONI LUCIANO, GRUPPO EDITORIALE FABBRI SPA, con LIRE 3000 CANCELLERIA sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, SAI ASSICURATRICE IND SPA, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro CG407340 2000 tempore, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI 1288 CASSAZIONE, difesi dall'avvocato VINCENZO LA RUSSA con f studio in 20122 MILANO VIALE REGINA MARGHERITA 30, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 3546/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 07/10/97 e depositata il 19/12/97 (R.G. 1520/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato CE ONGARO (per delega Avv. V. LA RUSSA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 24.6.88 NN f CE conveniva dinanzi il Tribunale di Milano il Gruppo Editoriale BR, CI UR e la SA per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito ad incidente stradale avvenuto il 15.12.87 in via Sammartini. Si costituivano i convenuti chie- dendo il rigetto della domanda. Nelle more del giudi- zio la SA inviava all'attore l'importo di lire 5 mi- lioni, importo trattenuto in acconto sui maggiori dan- ni richiesti. All'esito della istruttoria, il Tribunale di Mila- 2 no con sentenza del 24.10.94 rigettava la domanda ri- tenendo congrua la somma versata dalla SA. Avverso detta sentenza proponeva appello il NN insistendo per la riforma della decisione dei primi giudici. Con sentenza del 19.12.97 la Corte di Appello di condannando Milano rigettava il proposto gravame 1'appellante al pagamento delle spese. Osservava, tra l'altro, la Corte che doveva rite- nersi accertato che il NN superò sulla destra l'autocarro condotto dal UR che procedeva lenta- mente e che non era in fase di manovra di svolta a de- stra. Doveva, quindi, escludersi che il sinistro fosse da ascriversi alla esclusiva responsabilità del Turro- ni о alla corresponsabilità prevalente o quanto meno pari a quella del NN. Andava, inoltre, confermata la condanna del UR al pagamento delle spese atte- so l'esito della lite nel corso della quale si era ac- certata la responsabilità prevalente dell'appellante nella misura dei 3/4 e la congruità della somma rice- vuta. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il NN affidandolo a due motivi soste- nuti da memoria. Hanno resistito con controricorso la S A I, il Gruppo Editoriale BR ed il UR. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di annullamento il NN, de- nunziata la violazione dell'art. 2054 CC, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferi- mento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art.360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamen- te ritenuto la responsabilità prevalente nella causa- zione del sinistro di esso ricorrente essendovi, al contrario, in atti elementi di prova che avrebbero do- vuto portare ad una declaratoria quanto meno di pari responsabilità. La censura non ha fondamento. Ritenuto incontestabile che gli apprezzamenti del giudice del merito circa lo svolgimento del sinistro e la efficienza causale del comportamento delle persone coinvolte si concretano in un giudizio di fatto non riesaminabile in sede di legittimità quando la motiva- zione è adeguata e corretta (v. Cass.10550/98), va ri- levato che l'esame della sentenza impugnata induce a ritenere che sul punto delle rispettive responsabilità in ordine alla causazione del sinistro le critiche della parte ricorrente sono del tutto ingiustificate. Dalla lettura dei motivi della decisione si evin- per vero, che la Corte territoriale è pervenuta ce, alla conclusione che a carico del NN dovessero attribuirsi i ¾ di colpa per avere superato sulla de- stra l'autocarro condotto dal UR, che procedeva lentamente, in tale modo tenendo una condotta di guida gravemente imprudente e tale da violare l'art. 106 del previgente codice della strada. I secondi giudici han- ancora) evidenziato che l'urto si verificò quando no, automezzi avevano ultimato l'attraversamento gli dell'incrocio per cui nessuna svolta a destra era pos- sibile da parte dell'autocarro. Sulla scorta di tale serie di elementi, coordinati razionalmente e giusti- ficati in modo adeguato, i giudici di seconde cure so- quindi, pervenuti alla decisione che al NNno, dovesse ascriversi un concorSO di colpa nella misura predetta e tale decisione non può essere sovvertita da una diversa ricostruzione dei fatti in senso più fa- vorevole invocata dal ricorrente in questa fase di le- gittimità, essendo una censura di tal genere non am- missibile e tanto basta per sottrarre la denunziata sentenza alla doglianza proposta. Con il secondo mezzo di impugnazione il NN, denunziata la violazione dell'art.91 cpc in relazione all'art. 360 n.3 stesso codice, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente pronunziato sulle spese, peraltro confermando sul punto la decisione del Tribu- nale. 5 D La doglianza non ha fondamento. La giurisprudenza di questa Corte costante nell'affermare che il regolamento delle spese di lite rientra nei poteri discrezionali del giudice del meri- to a condizione che sia rispettato il criterio della soccombenza e che non vi siano specifiche violazioni di legge o di tariffa. Nella fattispecie, il NN è stato sostanzial- soccombente sia in primo che secondo grado per mente cui non può dirsi violato il principio che impone al giudice di non porre le spese a carico della parte to- 1100T 250.000 talmente vittoriosa. 1450T. 40000 EST. 230000 Conclusivamente, va disatteso anche il secondo OT 80611549 mezzo e con esso l'intero ricorso. 6 7 1 5 Le spese processuali sono poste a carico del ri- 6 1 corrente seguendosi la regola della soccombenza.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 115.0004 e degli onorari, che li- AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 0.S.E.I. 2004 4 quida in lire 1.200.000. Versate €1.65.26 LEND SESSANTOGENDINE/26 Così deciso in Roma il 28.6.2000 p. (Dott.ssa Mana C FILIPPO) IL PRESIDENTEIL CONSIGLIERE EST. Il Responsabile Servizi Atti Giudiziari COM g. Ravale (Dr M. RAYACHINI) Ц Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 1 GEN. 2001 Concetta Ammendola Oggi, IL CANCELLIERE C1 Condetta Ammendola