Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 913/2024 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante , con Parte_1 Parte_2
l'avv. QUATTROCCHI ANDREA
ATTORE IN APPELLO
CONTRO
, con l'avv. PIANA ANTONELLO e l'avv. Controparte_1
LADU MANUELA
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 456 del 2023 del Giudice di pace di
Sassari, decisa ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata conveniva nanti il Controparte_1
Giudice di pace di Sassari Fincontinuo, con cui nel 2017 aveva concluso un contratto di finanziamento rimborsabile con cessione del quinto (di cui indicava le condizioni
Euro 1.703,00 che le era stata addebitata. Contestava a tal fine l'effettiva partecipazione di un agente, lo svolgimento della relativa attività e il suo pagamento, ma anche la mancanza di una giustificazione causale concreta di quel costo, riferito a voci imputate anche due volte. Eccepiva anche la vessatorietà della clausola relativa alla commissione sia ex art. 33 lettera n) che ex art. 36 lettera c) del codice di consumo e la nullità del contratto di intermediazione per mancanza di forma scritta ex art. 125 novies T.U.B., per violazione dei doveri di chiarezza e trasparenza e per la mancanza di volontà consapevole del contraente e di oggetto, non determinato né indeterminabile, vista la sua oggettiva incomprensibilità. Reclamava anche la responsabilità dell'avversaria per la violazione dei doveri precontrattuali, contrattuali, da contatto ed extracontrattuali con conseguente diritto al risarcimento del danno e chiedeva di condannarla alla restituzione, anche solo a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 1.703,00 oltre interessi al tasso di contratto, a suo dire applicati secondo un meccanismo anatocistico, e delle spese di mediazione per un totale di Euro 2.103,00.
Si costituiva la società finanziaria che richiamava la decisione 21676 del 2021 del
Collegio di coordinamento di che era tornato a pronunciarsi sull'applicazione CP_2
dell'art. 125 sexies T.U.B., rivedendo la posizione espressa nella nota sentenza
“OR” dalla Corte di Giustizia Europea che aveva affermato in caso di estinzione anticipata del contratto di credito al consumo il diritto alla restituzione di tutti i costi posti a carico del soggetto finanziato, a prescindere dalla loro natura di costi upfront o recurring. Evidenziava l'eventuale antinomia tra diritto interno ed europeo e in particolare il contrasto con la carta costituzionale e, richiamata la posizione espressa dalla giurisprudenza di merito, negava il credito dell'attrice proprio sulla scorta della distinzione tra i due tipi di costi confluiti nella commissione e delle chiare previsioni contrattuali. Concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice per improcedibilità
o loro infondatezza.
Con sentenza 456 del 2023 il Giudice di prima istanza accoglieva le richieste della
, dichiarando la nullità delle clausole che prevedevano le commissioni CP_1 finanziarie, bancarie ed accessorie perché prive di giustificazione causale ed imposte al consumatore in violazione dei criteri di chiarezza e trasparenza nonché della previsione dei commi 5 e 6 dell'art. 124 bis T.U.B. In particolare, riteneva che la commissione censurata si riferisse ad attività impossibili, eventuali o ricadenti nell'area di normale gestione del credito, già remunerata con la corresponsione degli interessi, e prendeva posizione anche sulla distinzione tra costi up front e costi recurring. Ancora, affermava che la sottoscrizione del contratto non potesse conferire validità a clausole palesemente vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del codice del consumo, stante il significativo squilibrio giuridico ed economico che sulle posizioni contrattuali avevano causato quei costi.
Avverso la citata pronuncia proponeva appello che sosteneva che la stessa Parte_1
(che si era espressa nel senso della Corte di Giustizia Europea) aveva dato origine a un provvedimento contra legem, considerate la contestuale esistenza di una normativa nazionale contrastante e la pronuncia della Corte costituzionale numero 266 del 2022.
Riproponeva gli argomenti sviluppati nel precedente grado di giudizio, rappresentando l'esigenza tenuta presente dal legislatore di tutelare l'affidamento ingenerato negli operatori finanziari ed affermando anche la responsabilità dello Stato italiano per l'erronea trasposizione della disciplina comunitaria. Argomentava in ordine al persistente contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria in punto di inapplicabilità del codice del consumo ed impugnava la sentenza anche per violazione della disciplina sull'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., visto che la signora si CP_1
era rivolta liberamente e discrezionalmente all'intermediario del credito, tale Pt_3
per ottenere il finanziamento ed aveva pagato una commissione che era stata
[...]
trattenuta direttamente sull'importo erogato e poi versata al mediatore che doveva dunque considerarsi come l'effettivo accipiens. Richiamava, ancora, la sentenza della
Corte di Giustizia Europea 555 del 2023 che aveva affermato che in caso di estinzione anticipata il consumatore aveva diritto alla riduzione solo dei costi recurring e non anche di quelli up front e, richiamando i contrasti giurisprudenziali e il conseguente disorientamento tra gli operatori del mercato, sollecitava un nuovo intervento chiarificatore della Corte europea, insistendo per il rinvio pregiudiziale sulle questioni esposte e la conseguente sospensione del giudizio. Concludeva poi per l'accertamento della non debenza dell'importo già versato in esecuzione della sentenza, del quale chiedeva la restituzione.
Si costituiva la convenuta che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello relativo per lo più a questioni obiettivamente irrilevanti, essendo incentrato sulla rimborsabilità dei costi per estinzione anticipata, quando invece il Giudice di prima istanza aveva accolto la domanda per la nullità delle commissioni, questione sulla quale la controparte si era limitata ad eccepire il difetto di legittimazione passiva. Ancora, evidenziava come alcun motivo di appello fosse diretto al giudizio di vessatorietà delle clausole, divenuto oramai definitivo unitamente a quello sulla restituzione delle spese di mediazione.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado la causa era avviata alla decisione ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c.
L'appello non può trovare accoglimento.
Si osserva come fin dal primo grado la difesa della società si dilunghi in ordine alla questione della rimborsabilità dei costi up front e recurring in caso di estinzione anticipata, senza che detta questione sia stata mai oggetto delle domande dell'avversaria: questa, infatti, ha fondato le sue pretese restitutorie solo sulla nullità e vessatorietà della clausola che prevede la commissione di intermediazione che segnano il perimetro della causa petendi. Ciò che infatti è stato fatto valere è un originario vizio di legittimità di quei costi e non il diritto a pretenderne la restituzione a seguito di un'estinzione anticipata, peraltro neppure mai documentata. Anzi, la pretesa fondata sull'estinzione anticipata per esercizio del diritto di recesso avrebbe comportato l'implicito riconoscimento della correttezza dei pagamenti di quelle somme e dunque della legittimità dei costi, premessa che invece coincide esattamente con quanto è stato contestato fin dalle battute iniziali del giudizio. Pertanto, tutti gli argomenti sviluppati in ordine alla sentenza OR e alla successiva pronuncia della Corte di Giustizia Europea e al contrasto con la normativa nazionale per i quali questo Giudice dovrebbe procedere al rinvio pregiudiziale non hanno cittadinanza nella materia del contendere.
Occorre, poi, dare atto del carattere di assoluta novità dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva che si cela nella contestazione introdotta solo in grado d'appello della qualità di effettivo accipiens della somma di cui è stata pretesa la restituzione.
Si osserva, poi, come anche una diversa valutazione di questo Giudice in ordine alla nullità della clausola che prevede la commissione oggetto del giudizio non ne muterebbe le sorti, dal momento che, come osservato dalla difesa della convenuta, il
Giudice di primo grado ha accolto la domanda anche sotto il profilo della vessatorietà della clausola, senza che detta parte della pronuncia sia stata oggetto di censura, sicché non sarebbe comunque possibile accedere alla domanda con cui ha chiesto Parte_1
di accertare l'insussistenza di ogni debenza verso la controparte ed invocato il diritto alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza impugnata.
Conclusivamente, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avvocato della convenuta dichiaratosi antistatario.
La palese incongruenza degli argomenti su cui è stata fondata l'impugnazione oltre che l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e ancora la mancanza di ogni censura alla qualifica come vessatoria della clausola prevedente la commissione in esame inducono a ritenere che l'appello sia stato proposto quantomeno con colpa grave con la conseguenza che in accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c.
l'attrice in appello dovrà essere condannata al pagamento in favore della convenuta di una somma quantificata nell'importo di Euro 1.500,00.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: - rigetta l'appello proposto avverso la sentenza 456 del 2023 del Giudice di pace di
Sassari che per l'effetto conferma;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio liquidati in complessivi Euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di CP_1 Controparte_1
dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 Controparte_1
somma di Euro 1.500,00 ex art. 96 c.p.c.;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115 del 2002.
Sassari, 30/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella