(Servitu' attiva degli scoli).
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitu' a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.
(massima n. 1) Poiché possono essere costituite servitù atipiche, non rientranti negli schemi del libro terzo, capo ottavo, del c.c., bene può essere costituita volontariamente una servita alla cui stregua il proprietario del fondo dominante possa utilizzare, da un corpo di acqua viva che scaturisce nel fondo servente, ciò che ecceda i bisogni di quest'ultimo, servitù che non si confonde con le pur analoghe servitù attive degli scoli (art. 1094 c.c.) e servitù sugli avanzi d'acqua (art. 1097 c.c.), ed alla quale non si applica la norma dettata, per la determinazione della quantità di acqua, nella disciplina della servitù di presa o di derivazione d'acqua (art. 1083 c.c.).
Leggi di più…(massima n. 1) La servitù degli scoli prevista dall'art. 1094 c.c. attribuisce al proprietario del fondo inferiore (dominante) il diritto di ricevere ed usare le acque che giungono al fondo superiore (servente) e che residuano dopo l'utilizzazione a vantaggio di questo fondo; la servitù, pertanto, se non assicura al fondo dominante gli scoli, […]
Leggi di più…[…] Servitù attiva degli scoli: art. 1094 c.c L'articolo 1094 c.c identifica, infatti, l'oggetto di questo diritto di servitù con gli scoli o acque colaticce, che corrispondono alle “acque morte”, […] Servitù degli scoli e scolo naturale La servitù degli scoli disciplinata dall'art. 1094 c.c. si differenzia dallo scolo naturale, disciplinato art. 913 c.c. perchè la prima norma valorizza la risorsa idrica come bene economico, permettendo al fondo inferiore di capitalizzare lo scarto idrico del vicino, la seconda, […]
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