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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/05/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1458/2024 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. BARBIANI STEFANO e dell'Avv. C.F._1
EMILY BARBIANI
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. DAMIANI VALERIA C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale d'udienza del 9.05.2025 di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo
chiedeva che fosse pronunziata la separazione personale dalla resistente, Pt_1 esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si costituiva nel presente procedimento la resistente, rassegnando le domande così come indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero.
All'udienza del 09.05.2025 le parti precisavano conclusioni congiuntamente e la causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 2 Motivi della decisione
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, dunque, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni da essi concordate, siccome esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, come di seguito trascritte:
“Affido condiviso dei figli congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale assegna la casa familiare, visite paterne a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera;
7 gg a Natale 3 a Pasqua e 30 gg non consecutivi in estate;
resterà col padre tutti i pomeriggi dopo la scuola, fino Persona_1 alle 20,30 tranne il mercoledì; in inverno, in estate 2 pomeriggi col padre;
Il padre verserà un assegno mensile di euro 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie;
e un assegno mensile di euro 1.500,00 a favore della moglie;
la madre presta il consenso alle cure psicologiche per il figlio;
Persona_1 le parti concordano nell'iscrizione alla scuola calcio di Rimini o Riccione di;
Persona_1
l'AU resta al 50% tra i genitori;
spese compensate“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale di nato a Parte_1
CASAVATORE (NA) il 16/09/1976, e , nata a Controparte_1
NAPOLI (NA) il 20/08/1978, avendo gli stessi contratto matrimonio in
CASAVATORE in data 14/09/2002, trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune anno 2002, atto n. 58, parte II, serie A, ufficio 1 alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di CASAVATORE l'annotazione prevista dall'art. 69 lett. D) D.P.R. n. 396 del 3/11/2000
3) Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1458/2024 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. BARBIANI STEFANO e dell'Avv. C.F._1
EMILY BARBIANI
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. DAMIANI VALERIA C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale d'udienza del 9.05.2025 di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo
chiedeva che fosse pronunziata la separazione personale dalla resistente, Pt_1 esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si costituiva nel presente procedimento la resistente, rassegnando le domande così come indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero.
All'udienza del 09.05.2025 le parti precisavano conclusioni congiuntamente e la causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 2 Motivi della decisione
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, dunque, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni da essi concordate, siccome esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, come di seguito trascritte:
“Affido condiviso dei figli congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale assegna la casa familiare, visite paterne a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera;
7 gg a Natale 3 a Pasqua e 30 gg non consecutivi in estate;
resterà col padre tutti i pomeriggi dopo la scuola, fino Persona_1 alle 20,30 tranne il mercoledì; in inverno, in estate 2 pomeriggi col padre;
Il padre verserà un assegno mensile di euro 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie;
e un assegno mensile di euro 1.500,00 a favore della moglie;
la madre presta il consenso alle cure psicologiche per il figlio;
Persona_1 le parti concordano nell'iscrizione alla scuola calcio di Rimini o Riccione di;
Persona_1
l'AU resta al 50% tra i genitori;
spese compensate“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale di nato a Parte_1
CASAVATORE (NA) il 16/09/1976, e , nata a Controparte_1
NAPOLI (NA) il 20/08/1978, avendo gli stessi contratto matrimonio in
CASAVATORE in data 14/09/2002, trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune anno 2002, atto n. 58, parte II, serie A, ufficio 1 alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di CASAVATORE l'annotazione prevista dall'art. 69 lett. D) D.P.R. n. 396 del 3/11/2000
3) Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 2 di 2