Articolo 2 della Legge 28 marzo 1951, n. 313
Articolo 1
Versione
1 giugno 1951
Art. 2.
Agli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di ammasso volontario dei bozzoli sono accordate le stesse agevolazioni tributarie gia' previste per l'ammasso obbligatorio di tale prodotto.

Entrata in vigore il 1 giugno 1951