Sentenza 10 gennaio 2014
Massime • 1
Nella divisione di comunione ereditaria con parità di quote, qualora alcuni dei condividenti vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere, ai sensi dell'art. 729 cod. civ., un'ipotesi di porzioni diseguali, con conseguente impossibilità di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle stesse da parte del giudice, atteso che l'alterazione dell'originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2014, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BURSESE Gaetano AN - Presidente -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE US, CE AN, CE NC, CE GI, IN NA, CE SI, CE AR, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. IZZO Aniello e Roberto Liberatore, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Muggia, n. 21;
- ricorrenti -
contro
CE FR MO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. CINTOLESI Alberto e Achille Carone Fabiani, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, Via Silvio Pellico, n. 44;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 25 gennaio 2007. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
uditi gli Avv. Simona Rendina, per delega dell'Avv. Roberto Liberatore, e Achille Carone Fabiani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - PU FR MO convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, sezione distaccata di EV, i coeredi PU AN, PI, NC, GI, US e IZ, per chiedere la divisione del patrimonio ereditario relitto dal genitore PU OF, deceduto nel marzo 1991, patrimonio costituito da un complesso immobiliare sito in S. Piero a Sieve e composto da una vasta casa padronale a due piani, dagli annessi rurali e da terreni agricoli, del valore complessivo valutabile poco al di sopra del miliardo di lire. Essendo la propria quota ereditaria pari ad 1/7, l'attore proponeva che gli venisse assegnato, a stralcio della sua quota, una porzione del fabbricato adibito a stalla, con relativa porzione di terreno.
I convenuti si opposero alla domanda, sostenendo che l'immobile, per le sue caratteristiche unitarie, fosse indivisibile;
in via riconvenzionale, chiesero attribuirsi all'attore il valore corrispondente ad 1/7 dell'intero immobile, da attribuirsi nella sua interezza, ed indivisibilmente, ad essi convenuti. Disposta c.t.u., il Tribunale, con sentenza del 20 marzo 2003, ritenuta la non comoda divisibilità del complesso immobiliare, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, riconobbe il diritto degli stessi a chiedere congiuntamente l'attribuzione della quota di 1/7 dell'immobile spettante a PU FR MO, previo pagamento al medesimo del corrispondente valore pari ad Euro 84.319,45, e dichiarò compensate le spese di causa. 2. - La Corte d'appello di Firenze, con sentenza depositata in data 25 gennaio 2007, ha accolto il gravame di PU FR MO, e, in riforma della impugnata pronuncia, ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria sul compendio immobiliare descritto in citazione fra PU FR MO, da una parte, e gli appellati, dall'altra, ed ha attribuito al predetto PU FR MO, a stralcio ed integrale tacitazione della sua quota ereditaria, la porzione di fabbricati e terreni individuata e descritta come "frazione n. 7" nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio dell'arch. Di US Rita, ponendo a carico degli appellati, a titolo di conguaglio, in proporzione delle rispettive quote di proprietà, l'obbligo di pagare la somma complessiva di Euro 4.000, oltre alla svalutazione monetaria.
La Corte d'appello, aderendo alle conclusioni del c.t.u., ha escluso che la domanda di stralcio di quota dalla porzione di tutti gli altri (che hanno manifestato la volontà di restare in comunione) comporti un deprezzamento del complesso immobiliare;
e, quanto all'individuazione della porzione da stralciare in favore dell'attore, ha precisato che la soluzione è semplificata dal fatto che è interesse di tutte le parti escludere il sorteggio:
dell'attore, perché sin dalle prime battute della causa ha manifestato la sua preferenza per la parte di fabbricato in origine adibita a stalla, corrispondente alla quota n. 7 del progetto approvato dal c.t.u., e dei convenuti, perché in questo modo mantengono l'intera proprietà del corpo costituente la villa padronale, il che costituisce il loro obiettivo principale. 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello PU US e gli altri istanti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, con atto notificato il 2 gennaio 2008, sulla base di tre motivi.
L'intimato ha resistito con controricorso.
In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.785 e 789 cod. proc. civ.) si sostiene che al giudice di secondo grado era devoluto solo il potere di decidere la questione relativa alla divisibilità del bene, sicché la Corte territoriale non poteva, nella completa assenza della fase relativa alla predisposizione e alla approvazione del progetto di divisione, procedere direttamente all'assegnazione delle quote. Di qui il quesito se costituisca violazione delle norme indicate nella rubrica "procedere direttamente all'assegnazione delle quote indicate dal c.t.u., senza previamente accertare, con sentenza definitiva, la divisibilità del bene, esclusa dal giudice di primo grado, e saltando, inoltre, la procedura di predisposizione e approvazione di un progetto di divisione e, in ipotesi, di estrazione a sorte dei lotti".
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.729 cod. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.
Ad avviso dei ricorrenti, l'attore, in pieno accoglimento della sua richiesta e senza dovere affrontare l'alea del prescritto sorteggio, si sarebbe visto assegnare la porzione del complesso, da lui scelta con preciso calcolo, nella consapevolezza del suo maggiore valore edilizio commerciale: porzione di pregio, che ciascuno degli appellati avrebbe potuto scegliere o sperare di vedersi assegnare in seguito a sorteggio. Di qui il quesito se costituisce violazione e falsa applicazione dell'art. 729 cod. civ., l'avere il giudice proceduto all'assegnazione di una quota ad uno dei condividenti, dal medesimo unilateralmente richiesta, senza prima disporre il sorteggio delle quote.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 718 e 720 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Vi si sostiene che, ai fini dell'accertamento della non comoda divisibilità di un immobile, secondo la definizione di cui all'art. 720 cod. civ., è sufficiente, per escludere la comoda divisibilità, una delle due condizioni - cioè che le opere necessaria al frazionamento siano complesse o di notevole costo - non occorrendo il concorso di entrambe. La Corte territoriale avrebbe omesso l'esame di un elemento probatorio, costituito dalla relazione peritale nel suo complesso, in relazione al punto controverso della causa, consistente nella comoda divisibilità del bene;
in particolare, non avrebbe tenuto conto dei chiarimenti forniti dallo stesso perito, con i quali quest'ultimo, dirimendo i dubbi interpretativi, aveva escluso la facile divisibilità del bene in natura.
2. - In ordine logico, è preliminare l'esame del terzo motivo. Esso è infondato.
È esatto che la nozione di non comoda divisibilità del bene, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., ricorre non soltanto nel caso di mera "non divisibilità" del bene, ma anche in ogni ipotesi in cui lo stesso non sia "comodamente" divisibile;
e che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, 29 maggio 2007, n. 12498;
Sez. 2, 21 agosto 2012, n. 14577), il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 cod. civ., postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso. Ma occorre considerare che nella specie la sentenza impugnata non solo ha affermato che "la divisibilità in sette quote di valore equivalente" del complesso immobiliare "Villino La Quiete" "sarebbe ben possibile", sul rilievo che la divisione del complesso nelle sette unità (alla quale non si oppongono vincoli architettonici o di pregio estetico) non ne comporterebbe un deprezzamento (nel senso che la somma del valore delle quote frazionate, al netto di oneri e costi di frazionamento giuridico e materiale, non sarebbe significativamente inferiore al valore unitario del bene, inteso come valore di realizzazione della sua vendita); ma ha - con valore assorbente - sottolineato che nella specie (nella quale solo l'attore ha chiesto lo stralcio della propria quota, corrispondente ad un settimo dell'intero, mentre gli altri coeredi hanno manifestato l'intento di rimanere in comunione) "il presupposto della divisibilità del bene va valutato non in relazione allo scopo di ricavarne sette porzioni, quanti sono gli eredi, ma due" ("la porzione dell'attore, che è l'unico che vuole dividersi dagli altri, e la porzione di tutti gli altri, che, invece, vogliono restare in comunione").
In questo contesto, le critiche articolate con il motivo - per come sintetizzate nei quesiti che lo accompagnano - non colgono l'intera ratio decidendi.
Quelle critiche, infatti, addebitano alla Corte territoriale di non essersi adeguatamente confrontata con i chiarimenti resi dal c.t.u., il quale all'udienza istruttoria dell'8 gennaio 2002 dinanzi al Tribunale aveva "ribadito che il compendio immobiliare di comune proprietà non è facilmente divisibile in natura", giacché il frazionamento ipotizzato "postula costosi e consistenti interventi", consistenti, come precisato nella relazione, in "muri di separazione, cucine e servizi igienici, tanti quanti sono le unità abitative ricavabili, strade di accesso alle varie unità, quindi altrettante servitù, realizzazione di parcheggi, recinzioni, opere di sistemazione esterna per rendere autonome le unità". Ma dette censure non considerano che la complessità o il notevole costo ipotizzati dal consulente come necessari per realizzare porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, si riferiscono alla divisione in sette quote di valore equivalente.
Non è questa, però, la soluzione prescelta dalla Corte territoriale. Essa ha infatti evidenziato, con logico e motivato apprezzamento, che "l'oggetto del giudizio non è quello di dividere l'immobile in sette parti, ma in due sole parti, una corrispondente ad un settimo dell'intero, che è la quota dell'attore, e l'altra corrispondente ai restanti sei settimi": quota, quest'ultima, nella quale è compresa l'intera proprietà del corpo costituente la villa padronale, senza che si rendano necessari costosi interventi strutturali per renderne possibile la suddivisione in porzioni uguali od omogenee.
3. - Infondata è, del pari, la censura articolata con il primo motivo.
Occorre premettere che nella specie il giudice di primo grado, all'esito della espletata c.t.u., definitivamente pronunciando tra le parti in causa, aveva ritenuto la sostanziale indivisibilità dell'immobile di cui l'attore aveva chiesto l'assegnazione prò quota, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dai convenuti, aveva assegnato ai predetti l'immobile in proprietà comune ed indivisa, con accrescimento proporzionale delle singole quote, previo pagamento in favore del coerede PU FR MO della somma di Euro 84.319,45, rappresentante la quota ideale di un settimo del valore venale dell'immobile stimato dal consulente in Euro 590.236,12.
Tanto premesso, il giudice d'appello era investito dell'intera controversia, e quindi del potere di procedere sia alla valutazione della comoda divisibilità del bene sia, una volta risolta positivamente detta questione, alla attribuzione, tra i fratelli, delle porzioni del patrimonio del defunto genitore tenendo conto dei risultati della già esperita consulenza tecnica, essendosi di fronte, da una parte, ad una domanda di stralcio di quota e, dall'altra, ad una volontà dei restanti coeredi (rappresentanti i sei settimi) di restare, comunque, in comunione e di mantenere l'intera proprietà del corpo principale della villa padronale caduta in successione, evitando l'estrazione a sorte.
4. - Nè è meritevole di accoglimento il secondo motivo. Questa Corte (Sez. 2, 9 ottobre 2007, n. 21085) ha già statuito che, in tema di divisione di comunione ereditaria con parità di quote, qualora alcuni dei condividenti vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere, ai sensi dell'art. 729 cod. civ., una ipotesi di porzioni diseguali con conseguente impossibilità di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e la necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle quote stesse da parte del giudice: ciò in quanto l'alterazione della originaria eguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte. In applicazione di questo principio, è da ritenere legittima la scelta del giudice relativa alla attribuzione, tra i fratelli, delle porzioni del patrimonio del defunto genitore, invece che ricorrere alla estrazione a sorte, avendo sei figli su sette manifestato la volontà di restare in comunione al fine di mantenere l'intera proprietà del corpo costituente la villa padronale, ed avendo l'altro figlio manifestato la sua preferenza per la parte di fabbricato in origine adibita a stalla, corrispondente alla quota n. 7 prefigurata nel progetto predisposto dal c.t.u..
5. - Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta, il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000 per compensi, oltre agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2014