Art. 17.
All'atto dell'applicazione da parte dei Comuni delle norme della presente legge i commissionari decadono dai posti loro conferiti dalle rispettive Autorita' comunali.
Ove sorga la necessita', da parte dei rispettivi Comuni, di limitare il numero dei mandatari, dovra' darsi la preferenza, a chi abbia conseguito maggior numero di mandati e per maggiore entita' di merci; a parita' di condizioni la preferenza, sara' data a chi abbia svolto una maggiore attivita' nel campo del collocamento dei prodotti della pesca.
All'atto dell'applicazione da parte dei Comuni delle norme della presente legge i commissionari decadono dai posti loro conferiti dalle rispettive Autorita' comunali.
Ove sorga la necessita', da parte dei rispettivi Comuni, di limitare il numero dei mandatari, dovra' darsi la preferenza, a chi abbia conseguito maggior numero di mandati e per maggiore entita' di merci; a parita' di condizioni la preferenza, sara' data a chi abbia svolto una maggiore attivita' nel campo del collocamento dei prodotti della pesca.