CASS
Sentenza 17 agosto 2023
Sentenza 17 agosto 2023
Massime • 1
La domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni, poiché l'azione ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su uno o più beni comuni in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei beni oggetto di comunione, compresi quelli che eventualmente si trovino nel possesso esclusivo di uno o più comunisti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/08/2023, n. 24730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24730 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26398/2018 R.G. proposto da: PIACENZA GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio degli avvocati MASSIMO E ER LL PACCA DI MATRICE, rappresentato e difeso dall'avvocato PEDARRA GIUSEPPE -ricorrente- contro PIACENZA SABINA, con l’avvocato MENNUNI ROSANTONIA -resistente- PIACENZA COSIMO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1278/2018 depositata il 19/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona Civile Sent. Sez. 2 Num. 24730 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TEDESCO GIUSEPPE Data pubblicazione: 17/08/2023 2 di 9 del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha chiesto la parziale l’inammissibilità o comunque il rigetto dell’intero ricorso. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Foggia è stato adito da ZA IN con domanda di divisione giudiziale, proposta dall’attrice, fra gli altri, nei confronti di ZA AR, in relazione ai beni pervenuti dai comuni genitori. ZA AR, costituitosi, ha proposto domanda riconvenzionale per fare accertare l’acquisto per usucapione di una parte dei cespiti comini, che il padre gli aveva concesso in uso dal 1983. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, per quanto qui rileva, ha rigettato la domanda riconvenzionale e ordinato la divisione per quote uguali nei confronti di ZA IN, ZA AR e ZA IM. La Corte d’appello di Bari, adita da ZA AR, ha confermato la decisione. Essa ha rilevato che, nell’anno 1983, fu promosso fra le stese parti un giudizio volto alla divisione di quegli stessi beni oggetto della domanda riconvenzionale del convenuto, il quale si era costituito in quel giudizio senza rivendicare il possesso esclusivo di parte dei beni. Ciò posto, la Corte d’appello ha riconosciuto che la domanda di divisione, infine definita con sentenza di rigetto per il mancato deposito della documentazione ipotecaria e catastale, aveva spiegato effetto interruttivo fino alla sua conclusione, lasciando all’appellante solo il possesso quale condomino. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione ZA AR, sulla base di tre motivi. 3 di 9 ZA IN ha depositato tardivamente procura rilasciata al difensore, autenticata da questo in calce. ZA IM rimane intimato. Fissata l'adunanza innanzi alla Sezione Seconda civile, con ordinanza del 1° agosto 2019, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza sulla questione riguardante l’idoneità della domanda di divisione a interrompere il possesso ad usucapionem rivendicato dal compartecipe su uno dei beni dividendi. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria, oltre a quella già depositata in vista dell’adunanza camerale dinanzi alla Sesta sezione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Deve essere in primo luogo rilevata l’irritualità della costituzione di ZA IN, in quanto avvenuta in forza di procura autenticata dal difensore, laddove, in relazione alla data di introduzione del giudizio in primo grado, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 45 della l. n. 69 del 2009, la procura non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, sicché, se non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dell’art. 383 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, e, dunque, con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata (Cass. n. 20692/2018). 2. I motivi di ricorso possono così essere riassunti: 1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in quanto la Corte territoriale, in contrasto con consolidati principi di giurisprudenza, ha attribuito valore di riconoscimento dell’altrui 4 di 9 diritto, incompatibile con il possesso ad usucapionem, a comportamenti privi della necessaria univocità: infatti, l’atteggiamento tenuto dell’attuale ricorrente nel precedente giudizio di divisione, in particolare il non avere fatto valere già in quel giudizio l’acquisto a titolo originario della proprietà su uno dei beni comuni, non era affatto univoco, potendo agevolmente spiegarsi con intenzione di evitare lungaggini giudiziali e per spirito conciliativo;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1167, 1164 e 2943 c.c., nonché vizio di motivazione, perché la corte territoriale, in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto efficacia interruttiva del corso dell’usucapione anche alla domanda di divisione giudiziale, la quale introduce in giudizio che non ha quale fine il recupero del bene;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1167, comma 2, c.c.: non solo la domanda di divisione è di per sé inidonea ad interrompere il decorso dell’usucapione, ma nel caso di specie era stata rigettata, conseguendone quindi una ulteriore e definitiva ragione per negare ad essa efficacia interruttiva. 3. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Sul tema dei rapporti fra giudizio di divisione e la pretesa di uno dei compartecipi, di avere acquisito per usucapione la proprietà di uno dei beni comuni, questa Corte (Cass. n. 15504/2008) ha chiarito che colui il quale promuova un giudizio di divisione, oppure convenuto in tale giudizio non abbia contestato la comune appartenenza, pone certamente in essere un comportamento incompatibile con il possesso utile per l’usucapione (Cass. n. 15504/2018). 5 di 9 Il ricorrente obietta che, quando fu introdotto il giudizio, non era ancora maturato il tempo necessario per l’acquisto. L’obiezione non coglie nel segno, perché rimane comunque fermo l’implicito riconoscimento del diritto comune derivante dalla assunzione della qualità di parte del giudizio divisorio (Cass. n. 1778/1970). A un attento esame l’obiezione sarebbe stata logicamente configurabile a patto di riconoscere che la domanda di divisione non sia compresa fra gli atti giudiziali idonei ad interrompere il termine per l’usucapione. In effetti, questo principio è quello affermatosi nella recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6785/2014), la quale ha giustificato l’assunto in base al rilievo che sono idonei a interrompere il corso dell’usucapione solo gli «atti giudiziali di cognizione o di conservazione od esecuzione diretti al recupero del bene stesso». Secondo tale giurisprudenza, recentemente ripresa da Cass. n. 18544/2022, la domanda di divisione giudiziale introdurrebbe un «procedimento inteso non alla contestazione diretta ed immediata del possesso da parte della controparte, bensì solo alla mera definizione dei rapporti successori, finalizzato alla divisione del patrimonio ereditario;
invero, tali atti ed il consequenziale procedimento non vengono ad incidere sulla continuità nella materiale disponibilità del bene da parte (del possessore n.d.r.), id est mediante manifestazioni idonee a dimostrare il venire meno dell'inerzia del proprietario stesso, in riferimento non alla titolarità del diritto ma alla possibilità della sua materiale estrinsecazione sul bene, con la proposizione di azioni recuperatorie del possesso nei confronti del possessore o con il compimento di attività che, incidendo direttamente sulla 6 di 9 situazione possessoria altrui, risultino tali da rendere equivoca o non pacifica la situazione medesima». 4. Questi rilievi riflettono una concezione del giudizio divisorio che non corrisponde alla sua reale natura, quale risulta dalla giurisprudenza di questa Corte. È principio acquisito che la domanda di divisione giudiziale, nella sua essenza, ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su una o più cose comuni in un diritto di proprietà esclusiva su beni individuali (Cass. n. 12003/1992). Pertanto, colui che agisce in giudizio per lo scioglimento della comunione tende sia all'effetto strumentale della cessazione dello stato giuridico della comunione, sia all'effetto finale della attribuzione in suo favore della porzione cui abbia diritto, ma di tali effetti, mentre il primo è strettamente connesso all'esercizio del diritto potestativo alla divisione nelle forme della domanda giudiziale, il secondo per quanto riguarda l'individuazione dell'oggetto del nuovo diritto del singolo prescinde dalle richieste della parte in quanto il giudice provvede in modo autonomo a determinare le porzioni e ad attribuirle ai condividenti, esercitando i propri poteri discrezionali, indipendentemente dalle indicazioni contenute nella domanda in merito alle concrete modalità di attuazione delle operazioni divisionali, ancorché tali manifestazioni possono influire sull'andamento delle operazioni (Cass. n. 5462/1986). Insomma, l’azione (petitoria: Cass. n. 2122/1955) di divisione giudiziale, di per sé, è potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e il conseguente rilascio) di uno qualsiasi delle più cose oggetto di comunione, comprese, ovviamente, le cose eventualmente al possesso esclusivo di uno o l’altro dei compartecipi. La richiesta di una pronuncia di condanna al rilascio della porzione che fosse assegnata e un’eventuale 7 di 9 statuizione in tal senso contenuta nel provvedimento (sentenza o ordinanza) che definisce il giudizio sarebbero pleonastiche e superflue. Invero l’efficacia di titolo esecutivo, attribuita dalla legge (art. 195 disp. att. c.p.c.) al decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione, importa che ciascuno dei condividenti acquista la piena proprietà della quota toccatagli, ed ha quindi la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del dominio, in esse principalmente compresa quella diretta ad ottenere il rilascio della quota stessa dal condividente, che, in conseguenza della compiuta divisione, non ha più nessun titolo giuridico atto a giustificare l'ulteriore sua detenzione. Detto decreto, poiché le azioni esecutive, accessoriamente collegate alla titolarità di un bene o di un diritto in genere, si trasferiscono automaticamente con la trasmissione di esso, giova inoltre al successore a titolo particolare o universale del condividente assegnatario, il quale, quindi, può agire in forza del decreto esecutivamente per conseguire il possesso del bene (Cass. n. 1015/1955). Consegue che la domanda di divisione ha tutti i requisiti richiesti per avere efficacia interruttiva del termine per l’usucapione nei confronti del compartecipe, il quale abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni. Ciò non toglie che il termine per l’usucapione potrebbe cominciare a decorrere dopo il compimento della divisione, tenuto conto che il trasferimento del diritto di proprietà su di un bene individuato effettuato mediante un atto divisionale, non fa presumere il trasferimento del possesso nell'assegnatario e, quindi, la detenzione nomine alieno nel condividente, che prima della divisione ne aveva avuto il possesso esclusivo, se il condividente non assegnatario continua a possedere in via esclusiva ed animo domini la quota 8 di 9 in concreto assegnata ad altro condividente (Cass. n. 195/1970). 5. Nella specie si obietta con il terzo motivo che la domanda di divisione è stata rigettata, per cui l’efficacia interruttiva della stessa domanda, qualora in ipotesi sussistente, non avrebbe impedito l’inizio di un nuovo termine del possesso utile per l’usucapione. Il rilievo trascura che, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la precedente domanda di divisione è stata rigettata per un supposto (e inesistente: Cass. 10067/2020) impedimento procedurale, ossia la mancanza dei certificati ipotecari e catastali, e non perché sia stata negata la comunione: nel qual caso, d’altra parte, il problema sollevato dall’attuale ricorrente non si sarebbe posto, perché la domanda di divisione non sarebbe stata riproponibile. A tale (anomala) ipotesi di rigetto della domanda di divisione è certamente applicabile il principio fissato dall'art. 2945, comma secondo, c.c., inteso in conformità agli insegnamento di questa Corte, la quale ha più volte chiarito che «l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla proposizione di una domanda giudiziale idonea ad instaurare un valido rapporto processuale si protrae per tutta la durata del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, trova applicazione in tutte le situazioni in cui sia pronunciata una sentenza che definisca il giudizio e sia suscettibile di passare in giudicato, con la sola eccezione, stabilita dallo stesso art. 2945, comma terzo, di una pronuncia che dichiari l'estinzione del processo, e pertanto il detto effetto interruttivo permanente si verifica anche nel caso che il giudizio si concluda con sentenza che dichiari improponibile la domanda per difetto di un presupposto processuale c.c. (Cass. n. 7023/1983; n. 9 di 9 5353/1985; n. 5085/1987; n. 7664/1995; n. 8367/1996; n. 9400/1997; n. 14243/1999; n. 696/2002). 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato Nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona Civile Sent. Sez. 2 Num. 24730 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TEDESCO GIUSEPPE Data pubblicazione: 17/08/2023 2 di 9 del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha chiesto la parziale l’inammissibilità o comunque il rigetto dell’intero ricorso. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Foggia è stato adito da ZA IN con domanda di divisione giudiziale, proposta dall’attrice, fra gli altri, nei confronti di ZA AR, in relazione ai beni pervenuti dai comuni genitori. ZA AR, costituitosi, ha proposto domanda riconvenzionale per fare accertare l’acquisto per usucapione di una parte dei cespiti comini, che il padre gli aveva concesso in uso dal 1983. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, per quanto qui rileva, ha rigettato la domanda riconvenzionale e ordinato la divisione per quote uguali nei confronti di ZA IN, ZA AR e ZA IM. La Corte d’appello di Bari, adita da ZA AR, ha confermato la decisione. Essa ha rilevato che, nell’anno 1983, fu promosso fra le stese parti un giudizio volto alla divisione di quegli stessi beni oggetto della domanda riconvenzionale del convenuto, il quale si era costituito in quel giudizio senza rivendicare il possesso esclusivo di parte dei beni. Ciò posto, la Corte d’appello ha riconosciuto che la domanda di divisione, infine definita con sentenza di rigetto per il mancato deposito della documentazione ipotecaria e catastale, aveva spiegato effetto interruttivo fino alla sua conclusione, lasciando all’appellante solo il possesso quale condomino. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione ZA AR, sulla base di tre motivi. 3 di 9 ZA IN ha depositato tardivamente procura rilasciata al difensore, autenticata da questo in calce. ZA IM rimane intimato. Fissata l'adunanza innanzi alla Sezione Seconda civile, con ordinanza del 1° agosto 2019, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza sulla questione riguardante l’idoneità della domanda di divisione a interrompere il possesso ad usucapionem rivendicato dal compartecipe su uno dei beni dividendi. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria, oltre a quella già depositata in vista dell’adunanza camerale dinanzi alla Sesta sezione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Deve essere in primo luogo rilevata l’irritualità della costituzione di ZA IN, in quanto avvenuta in forza di procura autenticata dal difensore, laddove, in relazione alla data di introduzione del giudizio in primo grado, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 45 della l. n. 69 del 2009, la procura non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, sicché, se non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dell’art. 383 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, e, dunque, con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata (Cass. n. 20692/2018). 2. I motivi di ricorso possono così essere riassunti: 1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in quanto la Corte territoriale, in contrasto con consolidati principi di giurisprudenza, ha attribuito valore di riconoscimento dell’altrui 4 di 9 diritto, incompatibile con il possesso ad usucapionem, a comportamenti privi della necessaria univocità: infatti, l’atteggiamento tenuto dell’attuale ricorrente nel precedente giudizio di divisione, in particolare il non avere fatto valere già in quel giudizio l’acquisto a titolo originario della proprietà su uno dei beni comuni, non era affatto univoco, potendo agevolmente spiegarsi con intenzione di evitare lungaggini giudiziali e per spirito conciliativo;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1167, 1164 e 2943 c.c., nonché vizio di motivazione, perché la corte territoriale, in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto efficacia interruttiva del corso dell’usucapione anche alla domanda di divisione giudiziale, la quale introduce in giudizio che non ha quale fine il recupero del bene;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1167, comma 2, c.c.: non solo la domanda di divisione è di per sé inidonea ad interrompere il decorso dell’usucapione, ma nel caso di specie era stata rigettata, conseguendone quindi una ulteriore e definitiva ragione per negare ad essa efficacia interruttiva. 3. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Sul tema dei rapporti fra giudizio di divisione e la pretesa di uno dei compartecipi, di avere acquisito per usucapione la proprietà di uno dei beni comuni, questa Corte (Cass. n. 15504/2008) ha chiarito che colui il quale promuova un giudizio di divisione, oppure convenuto in tale giudizio non abbia contestato la comune appartenenza, pone certamente in essere un comportamento incompatibile con il possesso utile per l’usucapione (Cass. n. 15504/2018). 5 di 9 Il ricorrente obietta che, quando fu introdotto il giudizio, non era ancora maturato il tempo necessario per l’acquisto. L’obiezione non coglie nel segno, perché rimane comunque fermo l’implicito riconoscimento del diritto comune derivante dalla assunzione della qualità di parte del giudizio divisorio (Cass. n. 1778/1970). A un attento esame l’obiezione sarebbe stata logicamente configurabile a patto di riconoscere che la domanda di divisione non sia compresa fra gli atti giudiziali idonei ad interrompere il termine per l’usucapione. In effetti, questo principio è quello affermatosi nella recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6785/2014), la quale ha giustificato l’assunto in base al rilievo che sono idonei a interrompere il corso dell’usucapione solo gli «atti giudiziali di cognizione o di conservazione od esecuzione diretti al recupero del bene stesso». Secondo tale giurisprudenza, recentemente ripresa da Cass. n. 18544/2022, la domanda di divisione giudiziale introdurrebbe un «procedimento inteso non alla contestazione diretta ed immediata del possesso da parte della controparte, bensì solo alla mera definizione dei rapporti successori, finalizzato alla divisione del patrimonio ereditario;
invero, tali atti ed il consequenziale procedimento non vengono ad incidere sulla continuità nella materiale disponibilità del bene da parte (del possessore n.d.r.), id est mediante manifestazioni idonee a dimostrare il venire meno dell'inerzia del proprietario stesso, in riferimento non alla titolarità del diritto ma alla possibilità della sua materiale estrinsecazione sul bene, con la proposizione di azioni recuperatorie del possesso nei confronti del possessore o con il compimento di attività che, incidendo direttamente sulla 6 di 9 situazione possessoria altrui, risultino tali da rendere equivoca o non pacifica la situazione medesima». 4. Questi rilievi riflettono una concezione del giudizio divisorio che non corrisponde alla sua reale natura, quale risulta dalla giurisprudenza di questa Corte. È principio acquisito che la domanda di divisione giudiziale, nella sua essenza, ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su una o più cose comuni in un diritto di proprietà esclusiva su beni individuali (Cass. n. 12003/1992). Pertanto, colui che agisce in giudizio per lo scioglimento della comunione tende sia all'effetto strumentale della cessazione dello stato giuridico della comunione, sia all'effetto finale della attribuzione in suo favore della porzione cui abbia diritto, ma di tali effetti, mentre il primo è strettamente connesso all'esercizio del diritto potestativo alla divisione nelle forme della domanda giudiziale, il secondo per quanto riguarda l'individuazione dell'oggetto del nuovo diritto del singolo prescinde dalle richieste della parte in quanto il giudice provvede in modo autonomo a determinare le porzioni e ad attribuirle ai condividenti, esercitando i propri poteri discrezionali, indipendentemente dalle indicazioni contenute nella domanda in merito alle concrete modalità di attuazione delle operazioni divisionali, ancorché tali manifestazioni possono influire sull'andamento delle operazioni (Cass. n. 5462/1986). Insomma, l’azione (petitoria: Cass. n. 2122/1955) di divisione giudiziale, di per sé, è potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e il conseguente rilascio) di uno qualsiasi delle più cose oggetto di comunione, comprese, ovviamente, le cose eventualmente al possesso esclusivo di uno o l’altro dei compartecipi. La richiesta di una pronuncia di condanna al rilascio della porzione che fosse assegnata e un’eventuale 7 di 9 statuizione in tal senso contenuta nel provvedimento (sentenza o ordinanza) che definisce il giudizio sarebbero pleonastiche e superflue. Invero l’efficacia di titolo esecutivo, attribuita dalla legge (art. 195 disp. att. c.p.c.) al decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione, importa che ciascuno dei condividenti acquista la piena proprietà della quota toccatagli, ed ha quindi la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del dominio, in esse principalmente compresa quella diretta ad ottenere il rilascio della quota stessa dal condividente, che, in conseguenza della compiuta divisione, non ha più nessun titolo giuridico atto a giustificare l'ulteriore sua detenzione. Detto decreto, poiché le azioni esecutive, accessoriamente collegate alla titolarità di un bene o di un diritto in genere, si trasferiscono automaticamente con la trasmissione di esso, giova inoltre al successore a titolo particolare o universale del condividente assegnatario, il quale, quindi, può agire in forza del decreto esecutivamente per conseguire il possesso del bene (Cass. n. 1015/1955). Consegue che la domanda di divisione ha tutti i requisiti richiesti per avere efficacia interruttiva del termine per l’usucapione nei confronti del compartecipe, il quale abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni. Ciò non toglie che il termine per l’usucapione potrebbe cominciare a decorrere dopo il compimento della divisione, tenuto conto che il trasferimento del diritto di proprietà su di un bene individuato effettuato mediante un atto divisionale, non fa presumere il trasferimento del possesso nell'assegnatario e, quindi, la detenzione nomine alieno nel condividente, che prima della divisione ne aveva avuto il possesso esclusivo, se il condividente non assegnatario continua a possedere in via esclusiva ed animo domini la quota 8 di 9 in concreto assegnata ad altro condividente (Cass. n. 195/1970). 5. Nella specie si obietta con il terzo motivo che la domanda di divisione è stata rigettata, per cui l’efficacia interruttiva della stessa domanda, qualora in ipotesi sussistente, non avrebbe impedito l’inizio di un nuovo termine del possesso utile per l’usucapione. Il rilievo trascura che, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la precedente domanda di divisione è stata rigettata per un supposto (e inesistente: Cass. 10067/2020) impedimento procedurale, ossia la mancanza dei certificati ipotecari e catastali, e non perché sia stata negata la comunione: nel qual caso, d’altra parte, il problema sollevato dall’attuale ricorrente non si sarebbe posto, perché la domanda di divisione non sarebbe stata riproponibile. A tale (anomala) ipotesi di rigetto della domanda di divisione è certamente applicabile il principio fissato dall'art. 2945, comma secondo, c.c., inteso in conformità agli insegnamento di questa Corte, la quale ha più volte chiarito che «l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla proposizione di una domanda giudiziale idonea ad instaurare un valido rapporto processuale si protrae per tutta la durata del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, trova applicazione in tutte le situazioni in cui sia pronunciata una sentenza che definisca il giudizio e sia suscettibile di passare in giudicato, con la sola eccezione, stabilita dallo stesso art. 2945, comma terzo, di una pronuncia che dichiari l'estinzione del processo, e pertanto il detto effetto interruttivo permanente si verifica anche nel caso che il giudizio si concluda con sentenza che dichiari improponibile la domanda per difetto di un presupposto processuale c.c. (Cass. n. 7023/1983; n. 9 di 9 5353/1985; n. 5085/1987; n. 7664/1995; n. 8367/1996; n. 9400/1997; n. 14243/1999; n. 696/2002). 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato Nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda