Art. 1.
Ferme le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni, chiunque e comunque nei territori delle province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza estragga ed utilizzi acque sotterranee e' tenuto a farne denuncia al competente ufficio del genio civile entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ferme le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni, chiunque e comunque nei territori delle province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza estragga ed utilizzi acque sotterranee e' tenuto a farne denuncia al competente ufficio del genio civile entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.