Articolo 1 della Legge 30 dicembre 1970, n. 1292
Articolo 2
Versione
12 febbraio 1971
Art. 1.
Ferme le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni, chiunque e comunque nei territori delle province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza estragga ed utilizzi acque sotterranee e' tenuto a farne denuncia al competente ufficio del genio civile entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1971