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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2173/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2173/2023
Oggi 20/05/2025, alle ore 10.05, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. LUPO STANGHELLINI GIUSEPPE Parte_1
Per , l'avv. BARBIERI GIANLUCA CP_1
Per , l'avv. SBRAVATI FABIO Controparte_2
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni nei termini indicati negli atti introduttivi del giudizio e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 20/05/2025
Il giudice
Daniele Moro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2173/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lupo Parte_1 C.F._1
Stanghellini Giuseppe
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Barbieri Gianluca CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sbravati Controparte_2 P.IVA_2
Fabio
- parte appellata -
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in totale riforma della sentenza n. 84\2023, resa all'esito del giudizio rubricato al n. 1314\2021 r. g. rep. n. 238\2023, cron. n. 1075\2023, in data 05 – 09.10.2023 del Giudice di Pace di
Crema, G. U. avv. Stefano Furiosi, comunicata dalla Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Crema in data 09 ottobre 2023 a mezzo di posta elettronica certificata, così giudicare: in via preliminare e\o pregiudiziale: - previe le declaratorie e comminatorie di legge, per la causalità di cui in narrativa, disporre ex artt. 107 c.p.c. la chiamata in causa dei conducenti dei due trattori stradali tg FV982JH e FH919NZ, di proprietà della CP_1
individuati nelle persone dei sigg. residente a [...]
[...] CP_3
Trompia in via Diaz, 16 e residente a [...] ovvero ex CP_4 artt. 106 e 269 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa dei predetti conducenti dei veicoli de quibus;
in via principale e nel merito: - previe le declaratorie e comminatorie di legge e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare il decreto ingiuntivo del
Giudice di Pace di Crema di Cremona n. 81\2021, r. g. n. 347\2021, opposto e\o comunque dichiarare dovuta e conseguentemente condannare la con sede a San Zeno CP_1
Naviglio in via Volta, 8 ed in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della impresa individuale Controparte_5
corrente a Monte Cremasco in Strada Vicinale di Postino, 5 ed in persona del titolare legale rappresentante pro tempore della somma di euro 1.342,00 oltre interessi legali di mora ex D.L.G.S. n. 231\02 (Transazioni Commerciali) e s.m.i., da quando dovuti al saldo ovvero della somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa e\o l'Ill.mo
Giudice adito riterrà di giustizia oltre agli interessi legali di mora ex D.L.G.S. n. 231\02
(Transazioni Commerciali) e s.m.i., da quanto dovuti al saldo e rivalutazione, se dovuta;
- comunque respingere ogni domanda ex adverso proposta;
in via subordinata e\o riconvenzionale - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte dall'opponente, odierna appella previe le declaratorie e comminatorie di CP_1
legge e per le causalità di cui in narrativa: 1) accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa è stato concluso tra l'impresa individuale Controparte_5
e i conducenti dei mezzi tg FV982JH e FH919NZ, di proprietà della
[...]
individuati nelle persone dei sigg. residente a [...]
Trompia in via Diaz, 16 e residente a [...]; 2) per CP_4
l'effetto condannare i predetti conducenti sigg. residente a [...]
Trompia in via Diaz, 16 e residente a [...] a CP_4 corrispondere all'impresa individuale Stradale Controparte_5
corrente in Monte Cremasco Strada Vicinale di Postino, 5 ed in persona del titolare legale rappresentante pro tempore la somma di euro 1.342,00 oltre interessi legali di mora ex
D.L.G.S. n. 231\02 (Transazioni Commerciali) e s.m.i., da quando dovuti al saldo ovvero la somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa e\o l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia oltre agli interessi legali di mora ex D.L.G.S. n. 231\02 (Transazioni
Commerciali) e s.m.i., da quanto dovuti al saldo e rivalutazione, se dovuta. In via istruttoria senza l'inversione dell'onere della prova, il creditore opposto, al solo fine di non incorrere in decadenze ribadisce la richiesta di ammissione dei dedotti mezzi istruttori e di prova, benché già ammessi: a - in via preliminare, anche al fine di consentire alla creditrice opposta di assolvere l'onere probatorio su di essa gravante, ordinare ex art. 210
c.p.c. alla l'esibizione in giudizio del libro giornale e di ogni altra CP_1
documentazione volta ad accertare coloro che alla data del 28.12.2020 erano alla guida dei trattori tg. FV982JH e FH919NZ per cui è causa;
b - prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che in data 28.12.2020 l'impresa opposta effettuava Parte_1 presso la tangenziale di Crema un'operazione di recupero e messa su strada di due trattori stradali tg FV982JH e FH919NZ, di proprietà della (testi: CP_1 Tes_1 [...]
i due conducenti dei trattori della sig. ); 2) Persona_1 CP_1 Controparte_6
vero che nelle operazioni di cui al punto 1), che precede, i due trattori stradali tg FV982JH
e FH919NZ, di proprietà della trainavano i relativi semirimorchi (testi: CP_1
i due conducenti dei trattori della sig. Tes_1 Persona_1 CP_1
); 3) vero che l'operazione di recupero e messa in strada, di cui al punto Controparte_6
1), che precede, veniva accettata e autorizzata dai due conducenti dei succitati trattori di proprietà della (testi: i due conducenti dei CP_1 Tes_1 Persona_1
trattori della sig. ); 4) vero che ho redatto la nota prot. n. CP_1 Controparte_6
210000165/220.19 in causa prodotta dall'opposta sub doc. 1, che mi si rammostra (teste:
Superiore Mario Crotti). Nell'ipotesi di ammissione di eventuali istanze istruttorie Tes_1
avversarie, la creditrice opposta chiede nuovamente di essere ammessa a prova contraria e controprova. Si indicano a testimoni anche a controprova: - Ispett. Persona_1 presso il Ministero dell'Interno, Compartimento della Polizia Stradale – Distaccamento di
Crema con sede a Crema in via Macallè, 7; - i due conducenti dei trattori della CP_1 le cui generalità verranno comunicate dall'attrice opponente;
- sig.
[...] CP_6
residente a [...]. Spese del doppio grado
[...] rifuse”.
Per “rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente CP_1
la Sentenza quivi impugnata, - in ogni caso ed in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare il terzo tenuto al pagamento di tutte le somme che Controparte_2 eventualmente fossero ritenute riconosciute all'appellante e condannando la stessa al risarcimento del danno subito dalla er il c.d. “fermo tecnico” dei propri mezzi, a CP_1 causa ed in conseguenza della pessima manutenzione del fondo stradale, per un importo da determinarsi anche in via equitativa, comunque non inferiore ad Euro 1.000,00; Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del giudizio di primo grado”.
Per : “in via preliminare e processuale: dichiararsi ex art. 345 co. Controparte_2
I C.p.c. l'inammissibilità della domanda, proposta da con l'appello CP_1 incidentale, di condanna “in ogni caso” della al pagamento di una CP_2 CP_2 somma in favore di a titolo di “fermo tecnico”, trattandosi di domanda CP_1 nuova;
in via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse e precisamente: Prova per testi sui capitoli di seguito indicati: 1) ”Vero che la CP_2
è proprietaria di circa 868 chilometri (rilievo aggiornato alla data del
[...]
31/12/2020) di rete stradale nel territorio della provincia di Cremona” 2) “Vero che il tratto della tangenziale di Crema, sul quale nella prima mattinata del giorno 28 dicembre
2020 rimanevano bloccate due trattrici stradali della società opponente, rientra nella rete viaria di proprietà provinciale;
4) “Vero che anche per la stagione invernale 2020-21 la di Cremona ha adottato il suddetto “piano neve” che mi viene rammostrato” (Si CP_2
rammostri al teste il doc. 1 prodotto dalla terza chiamata: Verbale delle deliberazioni del
Presidente n. d'ord. 147 reg deliberazioni del 26/10/2020); 5) “Vero che il “piano neve” per la stagione invernale 2020/2021 si articola in 3 fasi, dal 1/11/2020 al 20/3/2021: la prima di organizzazione e formazione;
la seconda è operativa e la terza è di consuntivazione ed archiviazione dei dati.” 7) “Vero che il “piano neve” per la stagione
2020-21 vedeva impegnati 30 dipendenti con diverse professionalità e compiti e precisamente: l'Arch. Dirigente e Responsabile del Piano, l'Ing. Persona_2 ER
, Funzionario Tecnico – Coordinatore Operativo del Piano Operativo, n° 2 Esperti
[...]
Tecnici con qualifica di “geometra”, n° 6 Istruttori Tecnici con qualifica di “geometra”),
n° 4 Istruttori Tecnici (capo zona) / Esecutori Tecnici (sorveglianti), n° 5 Esecutori Tecnici
(conduttori macchine operatrici complesse), n° 3 Esecutori Tecnici muniti di patente tipo
C, n° 8 Esecutori tecnici”; 8) “Vero che per l'intera durata della fase operativa del paino, prevista dal 10/11/2020 al 07/03/2021, i componenti della squadra sono reperibili in vista del rientro in servizio per l'espletamento, nei tempi e con le modalità dettate dalla struttura organizzativa, delle attività richieste dal piano operativo”; 9) “Vero che in esecuzione del piano neve 2020/2021 sono stati sottoscritti contratti annuali, per spargimento sale e sgombero neve, con appaltatori e ditte di manutenzione esterni all'Amministrazione, per un totale di circa 50 soggetti, aventi lo stesso contenuto di quelli mi vengono rammostrati” (Si rammostrino al teste il docc. 02: Scrittura Privata Prot. 59682/14 del 10/11/2020 e il doc.
03: Scrittura Privata Prot. 59684/1 del 10/11/2020 di parte terza chiamata); 10) “Vero che in esecuzione del piano neve 2020/2021 sono stati effettuati interventi con finalità preventiva (spargimento materiali antigelivi), sulla scorta dei dati rilevati con una costante attività di verifica e consultazione delle piattaforme di previsione meteorologica pubblicate dai principali siti istituzionali o commerciali;
11) “Vero che in occasione della nevicata del 28/12/2020 la struttura organizzativa composta da risorse umane e strumentali del piano neve, come da protocollo ormai consolidato, è stata allertata fin dai giorni precedenti, e ciò in considerazione delle previsioni meteorologiche che preannunciavano la nevicata”; 14) “Vero che l'attività di cui al precedente capitolo è stata condotta in costante contatto ed in coordinamento con gli appaltatori esterni addetti allo spargimento sale e allo sgombero neve, che hanno continuato i loro passaggi per la salatura dei tratti stradali, come detto in corso da due giorni, nonché per adeguare costantemente le “rotte neve” alle concrete condizioni viarie via via riscontrate” 16) “Vero che gli interventi descritti al capitolo precedente sono stati condotti dall' con l'utilizzo di Parte_2
un totale di 9 autocarri muniti di lame per lo sgombero della neve e 5 mezzi spargisale sulle rotte assegnate”; 17) “Vero che riguardo l'attività di sgombero neve, l'entrata in esercizio dei mezzi sgombraneve è subordinata alla formazione di uno strato di neve soffice di almeno a 6 cm e ciò per evitare il cd. compattamento dello strato nevoso che si verificherebbe in caso di passaggio con uno strato di neve inferiore”; Si indicano a testi:
Arch. (domiciliato presso Provincia di Cremona) sui capitoli da 1 a 19 Persona_2
compresi; Ing. (domiciliato presso Provincia di Cremona) sui capitoli da 1 Persona_3
a 19 compresi;
Sig. via dei Tigli 3, Cortetano di Sesto ed Uniti (Cr), Testimone_2
sui capitoli 2 e da 12 a 19 compresi;
Sig. via delle Rigole 10, Capralba Testimone_3
(Cr), sui seguenti capitoli: da 15 a 19 compresi. Nel merito: rigettarsi integralmente l'impugnazione incidentale proposta da in quanto infondata in fatto e in CP_1
diritto e confermare la sentenza nr. 84/2023 del giudice di Pace di Crema, nella persona dell'avv. Stefano Furiosi, pubblicata in data 9/10/2023, nella parte in cui esclude ogni responsabilità della in merito ad ogni danno eventualmente patito Controparte_2 dall'appellante incidentale e, conseguentemente, respinge ogni domanda avanzata da nei confronti dell'Ente; con rifusione delle spese e dei compensi CP_1 professionali del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio e al Parte_1 CP_1 Controparte_2
fine di ottenere, previa riforma della sentenza n. 84/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di
Crema, la condanna della società alla corresponsione della somma capitale di euro CP_1
1.342,00, in ragione dell'omesso pagamento delle prestazioni di recupero di due autoarticolati di proprietà della predetta persona giuridica;
prestazioni effettuate in data
28.12.2020 “di concerto e accordo con i conducenti dei veicoli interessati”.
Con il primo motivo d'appello, il sig. lamenta la violazione dell'art. 24 della Parte_1
Costituzione e degli artt. 106, 107 e 113 del codice di procedura civile. Secondo la tesi sostenuta dall'appellante, il giudice di Pace avrebbe “violato il diritto di difesa” della parte, in quanto non ha autorizzato la chiamata in causa dei conducenti degli autoarticolati della
CP_1
Con il secondo e terzo motivo d'appello, il sig. lamenta la “violazione e falsa Parte_1 applicazione del generale principio di apparenza\affidamento, degli artt. 2104 e 2697 c.c.”, dell'art. 2049 c.c. e degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. Secondo la tesi sostenuta dall'appellante, la decisione del giudice di Pace sarebbe errata, poiché la volontà manifestata dai dipendenti della in relazione all'esecuzione delle prestazioni CP_1
di recupero dei veicoli avrebbe prodotto effetti nella sfera giuridica della datrice di lavoro.
Con il quarto motivo d'appello, il sig. lamenta “l'omessa e\o carenza di Parte_1
motivazione nonché violazione e falsa applicazione del generale principio di apparenza, dell'art. 2033 c.c.” e degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. Secondo la tesi sostenuta dall'appellante, la decisione del giudice di Pace sarebbe errata, in quanto la società dovrebbe corrispondere quantomeno un indennizzo connesso all'arricchimento CP_1 ottenuto dall'intervenuta esecuzione della prestazione di recupero dei veicoli.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva l'accoglimento delle CP_1
domande sopraccitate.
L'appellata deduceva:
- di “non aver conferito alcun incarico alla PR LE;
Pt_1 - di “avere subito un danno per il fermo tecnico e per la mancata esecuzione con puntualità dei carichi previsti”;
- che “il recupero dei mezzi si rendeva necessario in conseguenza del pessimo stato in cui si trovava la sede stradale dovuta ad esclusiva negligenza dell'ente proprietario…Si ricorda che l'evento atmosferico che tra il 27 e 28 dicembre 2020 rendeva impraticabile il tratto stradale era ampiamente previsto”;
- di “proporre appello avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda svolta dall'esponente nei confronti della terza chiamata , ritenendo non Controparte_2 provata la responsabilità, soprattutto perché l'episodio del 28 dicembre 2020 sarebbe da ricondurre ad una eccezionale precipitazione nevosa…I testimoni escussi hanno infatti chiarito quanto già prospettato da questa difesa ed, in particolare, il fatto per cui il tratto stradale al momento fosse realmente impraticabile, malgrado le previsioni meteo avessero anticipato il pericolo di abbondanti nevicate;
le dichiarazione del funzionario della sentito, infatti, non hanno provato che fosse stato azionato un piano di CP_2
emergenza adeguato alle circostanze, ma la ha semplicemente messo in atto il CP_2
“Piano Neve” standardizzato per giornate di neve”.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la Controparte_2 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva l'accoglimento delle domande sopraccitate.
L'appellata deduceva:
- “l'inammissibilità della domanda, proposta da di condanna della CP_1
“in ogni caso ed in accoglimento dell'appello incidentale […] al Controparte_2
risarcimento del danno subito dalla per il c.d. fermo tecnico dei propri mezzi, a CP_1
causa ed in conseguenza della pessima manutenzione del fondo stradale, per un importo da determinarsi anche in via equitativa, comunque non inferiore ad Euro 1.000,00”. Trattasi, infatti, di domanda nuova atteso che in primo grado la domanda di condanna della a tale titolo è stata spiegata, dall'odierna appellante incidentale, Controparte_2
solo in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento della domanda principale, e non “in ogni caso” come proposta nel presente grado”;
- che “non solo non ha dato prova dell'esistenza di nesso causale tra la CP_1
cosa in custodia (il tratto della tangenziale, di proprietà dell'Ente terzo chiamato) e il danno che lamenta (l'aver dovuto arrestare i propri mezzi per circa un'ora e dover pagare l'intervento del carro attrezzi che, all'esito della sosta forzata, ha reimmesso i due mezzi nella circolazione) ma, semmai ed al contrario, ha fornito la prova opposta, cioè della evidente transitabilità della tangenziale di Crema se è vero che, come riferito dal suo autista, la cui testimonianza assume valenza pregnante, i mezzi di sua proprietà hanno potuto regolarmente circolare fino al momento del loro arresto, non determinato dall'impraticabilità della strada bensì da un blocco del traffico causato da altri mezzi pesanti fermi in prossimità di uno svincolo”;
- di avere “efficacemente eseguito le necessarie operazioni di salatura del manto stradale, sia preventiva che nel corso dell'evento atmosferico, oltreché quelle di sgombero della neve, mediante ripetuti passaggi dei mezzi assegnati ad ogni zona della rete stradale provinciale”;
- di avere “ottemperato con professionalità, efficienza e tempestività a quei doveri di sorveglianza e manutenzione razionalmente esigibili in base a criteri di corretta e diligente gestione”;
- che “in considerazione del generale dovere di correttezza e diligenza che compete ad ogni utente della strada oltreché della specifica segnaletica verticale presente sul tratto della tangenziale di Crema sul quale è avvenuto il blocco dei mezzi dell'opponente, CP_1
era tenuta ad equipaggiare i suoi mezzi di catene che, se da un lato non ne avrebbero
[...]
scongiurato il fermo (essendo questo stato causato da altri mezzi fermi e non dall'impraticabilità della strada), avrebbero però consentito ai mezzi di ripartire CP_1
autonomamente al momento della riattivazione del traffico, scongiurando la necessità di traino da parte dei mezzi di soccorso. Si consideri, infatti, che essendo rimasti fermi per oltre un'ora, come riferito sempre dall'autista di (teste ) - CP_1 CP_3 tempo nel corso del quale, con il traffico bloccato e l'impossibilità di intervento per i mezzi spartineve si è verificato, causa la forte nevicata, quell'accumulo di neve che ha reso necessario l'intervento dei mezzi di soccorso per reimmettere nel traffico anche gli autocarri di che, pure, non avevano riscontrato problemi nel circolare, fino CP_1
a che sono stati costretti a fermarsi - gli autisti della società opponente ben avrebbero potuto provvedere anche in quel frangente, non avendolo fatto prima, a montare le catene, cosa che non hanno fatto”; - il “concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione del danno”.
L'appello principale e quello incidentale sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato, stante il condivisibile principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 2331 del 26.1.2022 secondo cui “il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione”. A ciò si aggiunga che l'omessa autorizzazione alla chiamata in causa dei conducenti degli autoarticolati di proprietà della non CP_1
può avere generato alcuna lesione del diritto di difesa del sig. , giacché la Parte_1
compromissione di siffatto diritto deve essere valutata in relazione alle domande formulate nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio e non in relazione alle domande formulate nei confronti dei soggetti che avrebbero potuto partecipare. La possibilità di instaurare un autonomo procedimento nei confronti dei conducenti degli autoarticolati esclude l'esistenza del nocumento lamentato.
Le doglianze formulate con il secondo e il terzo motivo d'appello sono fondate, sussistendo la responsabilità della datrice di lavoro per i fatti compiuti dai dipendenti e il legittimo affidamento dell'appellante in merito all'esistenza di un potere rappresentativo degli autisti circa la stipulazione di contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di prestazioni finalizzate alla soluzione di problematiche urgenti connesse alla circolazione degli autoarticolati.
Si osserva che è pacifico tra le parti il fatto che il sig. abbia eseguito le Parte_1
prestazioni di recupero dei veicoli bloccati a causa della presenza della neve sul manto stradale e che le prestazioni siano state accettate dagli autisti della Orbene, CP_1 gli ausiliari subordinati dell'imprenditore hanno il potere di compiere gli atti connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico datoriale e i soggetti che si relazionano con gli ausiliari del datore di lavoro confidano sull'esistenza del potere rappresentativo in relazione a tali atti. Agli autisti di autoarticolati è affidato l'incarico di condurre un veicolo da un luogo ad un altro e il diligente espletamento dell'incarico impone ai predetti di affrontare autonomamente le problematiche urgenti legate alla conduzione del mezzo di trasporto, almeno nell'ipotesi in cui le problematiche siano risolvibili attraverso atti implicanti l'insorgenza di modeste spese a carico del datore di lavoro. Nel caso di specie, i veicoli della erano bloccati a causa della presenza della neve sul CP_1
manto stradale, i veicoli bloccati costituivano un pericolo per la circolazione ed esponevano l'appellata a responsabilità collegate alla situazione pericolosa, gli autisti non potevano eseguire la prestazione lavorativa e la situazione pericolosa poteva essere risolta attraverso la stipulazione di un negozio comportante il pagamento del modesto importo di euro
1.342,00, importo da ritenersi congruo e adeguato alla natura delle prestazioni effettuate dal sig. . Parte_1
La stipulazione del contratto comportante l'esecuzione delle prestazioni di recupero dei veicoli, che si è perfezionato quantomeno per fatti concludenti, ha generato una evidente utilità all'appellata, costituisce l'esplicitazione del dovere del dipendente di tutelare il patrimonio del datore di lavoro e, indipendentemente dalla spendita del nome, produce effetti nella sfera giuridica della stante il legittimo affidamento suscitato CP_1 nell'appellante circa l'esistenza del potere rappresentativo in capo ai dipendenti.
Alla stregua di quanto evidenziato, deve essere condannata a corrispondere CP_1
al sig. la somma di euro 1.342,00, oltre interessi legali di mora disciplinati dal Parte_1
D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data del 23.1.2021, giorno successivo all'emissione della fattura n. 11/2021, sino al saldo.
Sulla somma di euro 1.342,00 non è dovuta alcuna rivalutazione monetaria, poiché il mancato pagamento del prezzo costituisce un debito di valuta e non vi è alcuna allegazione in tema di pregiudizio da svalutazione monetaria.
L'appello incidentale proposto da è parzialmente fondato. CP_1
In primo luogo si ricorda che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Cass. Civ., Sez. U., ord. n. 20943 del 30.6.2022). Nella fattispecie è pacifico tra le parti il fatto che fosse custode della CP_2 CP_2
strada percorsa dagli autoarticolati di proprietà della società ed è dimostrato CP_1 dall'analisi degli atti di causa che l'impossibilità di muovere i veicoli originasse dalla presenza di neve sul manto stradale (cfr. relazione della Polizia stradale sezione di Cremona nella parte in cui si legge: “si fa comunque presente che nella mattinata del 28.12.2020 venivano constatate numerose criticità alla viabilità a causa della forte nevicata in atto, in particolare sulla tangenziale di Crema vi erano numerosi veicoli, soprattutto mezzi pesanti, che a causa dello stratificarsi della neve sul piano viabile e del ghiaccio rimanevano immobilizzati”). Di talché, sussistendo una relazione causale tra la strada custodita da e il danno subito da – danno consistente nel Controparte_2 CP_1 pregiudizio economico connesso all'intervenuta stipulazione del contratto relativo al recupero dei veicoli bloccati a causa della neve presente sul manto stradale – l'ente pubblico deve essere condannato a tenere indenne la società danneggiata dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda formulata dal sig. . Parte_1
La precipitazione nevosa integra l'ipotesi del caso fortuito solamente qualora sia caratterizzata da imprevedibilità oggettiva e da eccezionalità e siffatte caratteristiche devono essere valutate sulla base di un'indagine di tipo statistico, parametrando l'evento atmosferico accaduto con quelli avvenuti nei decenni precedenti nel medesimo contesto di riferimento.
non ha dimostrato la natura eccezionale e imprevedibile della CP_2 CP_2 precipitazione nevosa del 28.12.2020. Infatti, non sussiste l'imprevedibilità della precipitazione, poiché l'evento atmosferico era conoscibile consultando le previsioni metereologiche, e non vi è prova dell'eccezionale intensità del fenomeno, giacché non vi è alcuna allegazione circa la quantità di neve caduta, l'arco temporale in cui l'ignota quantità di neve caduta si è depositata sulla strada e le caratteristiche delle precipitazioni nevose usualmente interessanti il comune di Crema.
Tutte le deduzioni effettuate dalle parti in tema di diligenza del custode sono inconferenti, in quanto l'accertamento della sussistenza del caso fortuito deve essere compiuto esclusivamente sul piano oggettivo.
Sussisterebbe la relazione causale tra la strada custodita e il danno subito da anche qualora fosse dimostrato il fatto che la rimozione della neve sia stata CP_1 impedita dalla verificazione di un sinistro sulla strada percorsa dagli autoarticolati di proprietà della Infatti, da un lato, la verificazione di un sinistro, soprattutto CP_1
in presenza di una strada innevata, non è un evento imprevedibile, e, dall'altro, la capacità del custode di vigilare la cosa custodita e di mantenerne il controllo non sono elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c.
A prescindere da ogni valutazione in relazione all'interpretazione dell'art. 6, c. 4 del
D.lgs. n. 285 del 1992, che sembra prescrivere un'obbligazione alternativa tra l'utilizzo di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e l'impiego di altri mezzi antisdrucciolevoli, è indimostrato (e nessuna istanza istruttoria è stata formulata sul punto) che i veicoli della già muniti di pneumatici invernali, non avrebbero CP_1 necessitato delle prestazioni effettuate dal sig. nell'ipotesi in cui avessero Parte_1
montato le catene da neve.
La domanda formulata da diretta a ottenere il ristoro del pregiudizio CP_1 da “fermo tecnico” deve essere rigettata, stante la manifesta genericità dell'allegazione posta a fondamento della pretesa.
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le ulteriori questioni prospettate dalle parti sono assorbite, poiché inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
84/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Crema, così dispone:
- condanna a corrispondere al sig. la somma di euro 1.342,00, CP_1 Parte_1
oltre interessi legali di mora disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data del 23.1.2021 sino al saldo;
- condanna a tenere indenne dalle conseguenze Controparte_2 CP_1 pregiudizievoli causalmente riconducibili all'accoglimento della domanda formulata dal sig. ; Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in CP_1
favore del sig. che si liquidano in euro 174,00 per spese esenti e in euro Parte_1 2.300,00 per compensi professionali (di cui euro 1.035,00 in relazione al presente grado di giudizio), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_2
giudizio in favore di che si liquidano in euro 2.300,00 per compensi CP_1
professionali (di cui euro 1.035,00 in relazione al presente grado di giudizio), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 20/05/2025
Il giudice
Daniele Moro