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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/10/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1388/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv. Rocco Carabba) Parte_1 contro l' (avv.ti Cristina Grappone e Roberta Del Sordo) avente ad CP_1 oggetto: ripetizione di indebito, osserva quanto segue:
-1- Con atto di ricorso, depositato il 27.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, percettore del c.d. reddito di cittadinanza (prot. n. 2022- CP_2
5185859), premesso di aver in data 18.1.2022 presentato la dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) sulla cui base l' aveva attestato che egli fosse CP_1
l'unico membro del proprio nucleo familiare e che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) era pari ad € 275,20, deduceva che la domanda era stata accolta dall' , ma che nel mese di ottobre 2022 CP_3
l' aveva sospeso l'erogazione della prestazione, e lamentava che con CP_3 lettera datata 6.6.2024 l' gli aveva poi contestato l'indebita percezione CP_1 del RdC per un importo pari ad € 3.770,64 per asserita “non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013”. Agiva in questa sede chiedendo di “• accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' a procedere a ripetizione delle somme richieste;
• ordinare all' CP_1 CP_1 la restituzione di quanto eventualmente medio tempore trattenuto sui ratei mensili ovvero di quanto già pagato all'Istituto dal ricorrente;
• ordinare all'Ente il ripristino della prestazione dalla data della sospensione con conseguenziale erogazione dei ratei maturati e maturandi con gli accessori di legge;
• condannare l' medesimo al pagamento delle spese, diritti, CP_3 onorari di causa, compresi oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando la fondatezza delle CP_1 pretese del ricorrente ed in proposito affermando che lo stesso non avrebbe potuto richiedere la prestazione quale nucleo familiare monocomponente, per difetto della condizione di cui all'art. 2, comma 5, lett. B del D.L. n 4, convertito in L. n. 26/2019 e di aver accertato la non veridicità del nucleo dichiarato in DSU, procedendo all'applicazione della revoca/decadenza e al conseguente avvio del procedimento di recupero dell'indebito. Concludeva chiedendo di “nel merito rigettare l'avverso ricorso, in quanto del tutto infondato in fatto e diritto nonché inammissibile perché sfornito di prova. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. La causa, istruita con la produzione di documenti, veniva alfine decisa mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale,
1 previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
-2- Oggetto di giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza richiesto e ottenuto, ma poi revocato per una “non veridicità del nucleo dichiarato in DSU”. Il ricorrente ha dedotto di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'erogazione della prestazione oggetto di causa, evidenziando: che il Comune di Ortona gli aveva rilasciato il certificato di anagrafe che documentava
“l'effettiva consistenza unifamiliare del nucleo” a decorrere dal 5.1.2022; di non essere a carico dei genitori ai fini IRPEF;
che l'autocertificazione poteva avere ad oggetto fatti, “non certo le conseguenze di una attività giuridica di sussunzione (ossia quella di riportare determinati fatti sotto la fattispecie prevista da una certa norma giuridica, cioè la fictio iuris di cui all'art. 3, co. 5”); che la modulistica predisposta dall' per la DSU parlava “sic et CP_1 simpliciter di “composizione del nucleo familiare”; che l' dal 2019 CP_1 aveva accesso ai dati anagrafici dei Comuni e dal 2009 aveva accesso alla c.d. anagrafe Tributaria, per cui, “considerata la sua età, l'entità dei redditi riportati nell'ISEE e nella DSU (rispettivamente € 275,20 ed € 344,00) e lo stato di famiglia certificato dal Comune, l' prima di accogliere la CP_1 domanda e di procedere ai pagamenti, avrebbe potuto da subito attivarsi per verificare la coerenza tra lo stato di fatto dichiarato e la fictio iuris di cui all'art. 3, co. 5, cit.” (peraltro inapplicabile alla fattispecie). L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito che parte ricorrente, CP_1 minore di 26 anni, alla data di presentazione della DSU, non disponeva di un reddito familiare superiore ad €. 4000,00, non era coniugato e non aveva figli, Part ciò comportando “l'impossibilità da parte del richiedente di costituire un nucleo familiare a sé (c.d. nucleo monocomponente) e la necessaria riconduzione ex lege nel nucleo dei suoi genitori” e il difetto ab origine di
“un requisito di accesso alla prestazione che, peraltro, doveva essere dichiarato”. Tanto premesso in fatto, giova, a questo punto, inquadrare la disciplina normativa e giurisprudenziale applicabile al caso di specie. In via preliminare va evidenziato come l'art. 5 D.L. n. 4/2019 disponga dal comma 4-bis in poi “I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono CP_ preventivamente e tempestivamente verificati dall sulla base delle CP_ informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell L CP_4 comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1… L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni CP_ all attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte
2 CP_ dell Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia CP_ comunicato dai comuni all il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute”. L'art. 7, comma 15, prevede che: “I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni CP_ dichiarate ai fini con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc”. Da tale complesso normativo si evince che seppure l'amministrazione comunale sia deputata alle verifiche della sussistenza dei requisiti di resi anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con CP_ verifiche a campione (art. 7 comma 4), per contro l' è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione (7 comma 3) e di sospensione del beneficio in questione (7 comma 4-quater), tanto che a quest'ultimo compete la verifica preventiva e tempestiva dei “dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda”, con facoltà di comunicare tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici di cui all'art 7 comma 4-ter.
-3- Nel merito, non è in contestazione tra le parti che il ricorrente al momento della presentazione della domanda fosse maggiorenne (ma di età inferiore a 26 anni), non coniugato e senza figli, economicamente non autosufficiente, non convivente con i genitori. Le parti hanno, invece, offerto una diversa prospettazione circa l'applicabilità della norma di cui all'art. 3, co. 5 del DPCM n. 159/2013, che regola un requisito di carattere socioeconomico per accedere alla prestazione assistenziale oggetto di causa. Il reddito di cittadinanza - definito al comma 255 dell'art. 1 del decreto ministeriale 2 settembre 2019 una misura contro la povertà, la disuguaglianza
-, la cui ratio non coincide con quella di offrire assistenza al soddisfacimento dei bisogni primari dell'individuo ma di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mondo del lavoro e aumentare i livelli occupazionali – prevede particolari disposizioni in tema di criteri per determinare la composizione del nucleo familiare a cui fare riferimento ai fini del valore complessivo della situazione economica. La nozione di nucleo familiare è quella definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, secondo
3 cui “In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: …b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli. (così comma 5, art. 2)”, con la precisazione che “….Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”. Il figlio maggiorenne, inoltre, è considerato fiscalmente a carico ai fini Irpef, cioè ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se il suo reddito: non supera 4000,00 euro annui, se la sua età non è superiore a 24 anni;
non supera 2.840,51 euro annui, se la sua età è superiore a 24 anni (v. limiti di reddito a decorrere dall'1-1-2019 ex lege n. 205 del 2017). Ritiene questo giudice che la condizione del carico ai fini Irpef di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 2 della legge n.26/2019 non possa certamente essere intesa avuto riguardo alla effettività della fruizione del beneficio della detrazione fiscale, così come dedotto da parte ricorrente, ma CP_ che la stessa, come dedotto dall' debba fondarsi sul dato oggettivo della mera sussistenza dei requisiti di legge per poter usufruire dell'agevolazione. Che a tal fine rilevi una condizione potenziale e non effettiva, del resto, depone, l'utilizzo da parte del legislatore dell'espressione “è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF”, espressione che sottolinea la ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge e non già la reale fruizione della detrazione fiscale da parte dei potenziali beneficiari. Diversamente, il legislatore avrebbe scritto “è a loro carico ai fini Irpef”. Ne discende, allora, l'irrilevanza della circostanza per cui il ricorrente non sia carico del genitore ai fini IRPEF, e che la sua Persona_1 personale scelta di non far parte dello stato di famiglia di uno o di entrambi i genitori non possa certamente valere ad elidere il concetto normativo di nucleo familiare rilevante ai fini della integrazione dei requisiti socioeconomici per accedere al reddito di cittadinanza. Facendo applicazione di tale interpretazione, considerato che la reale motivazione della mancata erogazione della prestazione sia dipesa non dalla fattispecie della “non veridicità del nucleo dichiarato in DSU”, quanto, piuttosto, dall'accertamento della mancanza, ab origine, di uno dei requisiti normativamente previsti, può ritenersi che nel caso di specie ricorra una ipotesi di legittimità della revoca e di ripetizione d'indebito. Né, a tale ultimo riguardo, ad escluderla valgono le deduzioni in ordine alla “Conoscibilità da parte dell'Ente di situazioni ostative all'erogazione”, in quanto proprio la giurisprudenza invocata da parte
4 ricorrente ha affermato come in materia di indebito assistenziale, bisogna individuare “in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge” e “le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisitosanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel decreto legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977...”, mentre nell'ipotesi “di mancanza radicale ab origine di tutti i requisiti per il riconoscimento” della prestazione assistenziale, “in difetto di regole specifiche applicabili alla fattispecie, deve trovare applicazione l'ordinaria disciplina dell'indebito civile” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4600 del 19/02/2021). Il ricorso va, perciò, rigettato.
- 4 - Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili secondo l'art. 152 disp. att. c.p.c.
– come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 – avendo parte ricorrente sottoscritto personalmente, quale parte interessata ai sensi di legge, la dichiarazione, allegata alle conclusioni dell'atto, circa la disponibilità di redditi non superiori ai limiti di legge e circa l'impegno a comunicare le variazioni del reddito stesso eventualmente verificatesi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: rigetta le domande proposte da Parte_1 contro l' con ricorso del 27.12.2024 e dichiara irripetibili le spese di CP_1 lite.
Chieti, lì 21 ottobre 2024
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1388/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv. Rocco Carabba) Parte_1 contro l' (avv.ti Cristina Grappone e Roberta Del Sordo) avente ad CP_1 oggetto: ripetizione di indebito, osserva quanto segue:
-1- Con atto di ricorso, depositato il 27.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, percettore del c.d. reddito di cittadinanza (prot. n. 2022- CP_2
5185859), premesso di aver in data 18.1.2022 presentato la dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) sulla cui base l' aveva attestato che egli fosse CP_1
l'unico membro del proprio nucleo familiare e che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) era pari ad € 275,20, deduceva che la domanda era stata accolta dall' , ma che nel mese di ottobre 2022 CP_3
l' aveva sospeso l'erogazione della prestazione, e lamentava che con CP_3 lettera datata 6.6.2024 l' gli aveva poi contestato l'indebita percezione CP_1 del RdC per un importo pari ad € 3.770,64 per asserita “non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013”. Agiva in questa sede chiedendo di “• accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' a procedere a ripetizione delle somme richieste;
• ordinare all' CP_1 CP_1 la restituzione di quanto eventualmente medio tempore trattenuto sui ratei mensili ovvero di quanto già pagato all'Istituto dal ricorrente;
• ordinare all'Ente il ripristino della prestazione dalla data della sospensione con conseguenziale erogazione dei ratei maturati e maturandi con gli accessori di legge;
• condannare l' medesimo al pagamento delle spese, diritti, CP_3 onorari di causa, compresi oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando la fondatezza delle CP_1 pretese del ricorrente ed in proposito affermando che lo stesso non avrebbe potuto richiedere la prestazione quale nucleo familiare monocomponente, per difetto della condizione di cui all'art. 2, comma 5, lett. B del D.L. n 4, convertito in L. n. 26/2019 e di aver accertato la non veridicità del nucleo dichiarato in DSU, procedendo all'applicazione della revoca/decadenza e al conseguente avvio del procedimento di recupero dell'indebito. Concludeva chiedendo di “nel merito rigettare l'avverso ricorso, in quanto del tutto infondato in fatto e diritto nonché inammissibile perché sfornito di prova. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. La causa, istruita con la produzione di documenti, veniva alfine decisa mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale,
1 previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
-2- Oggetto di giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza richiesto e ottenuto, ma poi revocato per una “non veridicità del nucleo dichiarato in DSU”. Il ricorrente ha dedotto di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'erogazione della prestazione oggetto di causa, evidenziando: che il Comune di Ortona gli aveva rilasciato il certificato di anagrafe che documentava
“l'effettiva consistenza unifamiliare del nucleo” a decorrere dal 5.1.2022; di non essere a carico dei genitori ai fini IRPEF;
che l'autocertificazione poteva avere ad oggetto fatti, “non certo le conseguenze di una attività giuridica di sussunzione (ossia quella di riportare determinati fatti sotto la fattispecie prevista da una certa norma giuridica, cioè la fictio iuris di cui all'art. 3, co. 5”); che la modulistica predisposta dall' per la DSU parlava “sic et CP_1 simpliciter di “composizione del nucleo familiare”; che l' dal 2019 CP_1 aveva accesso ai dati anagrafici dei Comuni e dal 2009 aveva accesso alla c.d. anagrafe Tributaria, per cui, “considerata la sua età, l'entità dei redditi riportati nell'ISEE e nella DSU (rispettivamente € 275,20 ed € 344,00) e lo stato di famiglia certificato dal Comune, l' prima di accogliere la CP_1 domanda e di procedere ai pagamenti, avrebbe potuto da subito attivarsi per verificare la coerenza tra lo stato di fatto dichiarato e la fictio iuris di cui all'art. 3, co. 5, cit.” (peraltro inapplicabile alla fattispecie). L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito che parte ricorrente, CP_1 minore di 26 anni, alla data di presentazione della DSU, non disponeva di un reddito familiare superiore ad €. 4000,00, non era coniugato e non aveva figli, Part ciò comportando “l'impossibilità da parte del richiedente di costituire un nucleo familiare a sé (c.d. nucleo monocomponente) e la necessaria riconduzione ex lege nel nucleo dei suoi genitori” e il difetto ab origine di
“un requisito di accesso alla prestazione che, peraltro, doveva essere dichiarato”. Tanto premesso in fatto, giova, a questo punto, inquadrare la disciplina normativa e giurisprudenziale applicabile al caso di specie. In via preliminare va evidenziato come l'art. 5 D.L. n. 4/2019 disponga dal comma 4-bis in poi “I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono CP_ preventivamente e tempestivamente verificati dall sulla base delle CP_ informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell L CP_4 comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1… L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni CP_ all attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte
2 CP_ dell Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia CP_ comunicato dai comuni all il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute”. L'art. 7, comma 15, prevede che: “I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni CP_ dichiarate ai fini con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc”. Da tale complesso normativo si evince che seppure l'amministrazione comunale sia deputata alle verifiche della sussistenza dei requisiti di resi anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con CP_ verifiche a campione (art. 7 comma 4), per contro l' è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione (7 comma 3) e di sospensione del beneficio in questione (7 comma 4-quater), tanto che a quest'ultimo compete la verifica preventiva e tempestiva dei “dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda”, con facoltà di comunicare tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici di cui all'art 7 comma 4-ter.
-3- Nel merito, non è in contestazione tra le parti che il ricorrente al momento della presentazione della domanda fosse maggiorenne (ma di età inferiore a 26 anni), non coniugato e senza figli, economicamente non autosufficiente, non convivente con i genitori. Le parti hanno, invece, offerto una diversa prospettazione circa l'applicabilità della norma di cui all'art. 3, co. 5 del DPCM n. 159/2013, che regola un requisito di carattere socioeconomico per accedere alla prestazione assistenziale oggetto di causa. Il reddito di cittadinanza - definito al comma 255 dell'art. 1 del decreto ministeriale 2 settembre 2019 una misura contro la povertà, la disuguaglianza
-, la cui ratio non coincide con quella di offrire assistenza al soddisfacimento dei bisogni primari dell'individuo ma di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mondo del lavoro e aumentare i livelli occupazionali – prevede particolari disposizioni in tema di criteri per determinare la composizione del nucleo familiare a cui fare riferimento ai fini del valore complessivo della situazione economica. La nozione di nucleo familiare è quella definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, secondo
3 cui “In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: …b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli. (così comma 5, art. 2)”, con la precisazione che “….Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”. Il figlio maggiorenne, inoltre, è considerato fiscalmente a carico ai fini Irpef, cioè ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se il suo reddito: non supera 4000,00 euro annui, se la sua età non è superiore a 24 anni;
non supera 2.840,51 euro annui, se la sua età è superiore a 24 anni (v. limiti di reddito a decorrere dall'1-1-2019 ex lege n. 205 del 2017). Ritiene questo giudice che la condizione del carico ai fini Irpef di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 2 della legge n.26/2019 non possa certamente essere intesa avuto riguardo alla effettività della fruizione del beneficio della detrazione fiscale, così come dedotto da parte ricorrente, ma CP_ che la stessa, come dedotto dall' debba fondarsi sul dato oggettivo della mera sussistenza dei requisiti di legge per poter usufruire dell'agevolazione. Che a tal fine rilevi una condizione potenziale e non effettiva, del resto, depone, l'utilizzo da parte del legislatore dell'espressione “è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF”, espressione che sottolinea la ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge e non già la reale fruizione della detrazione fiscale da parte dei potenziali beneficiari. Diversamente, il legislatore avrebbe scritto “è a loro carico ai fini Irpef”. Ne discende, allora, l'irrilevanza della circostanza per cui il ricorrente non sia carico del genitore ai fini IRPEF, e che la sua Persona_1 personale scelta di non far parte dello stato di famiglia di uno o di entrambi i genitori non possa certamente valere ad elidere il concetto normativo di nucleo familiare rilevante ai fini della integrazione dei requisiti socioeconomici per accedere al reddito di cittadinanza. Facendo applicazione di tale interpretazione, considerato che la reale motivazione della mancata erogazione della prestazione sia dipesa non dalla fattispecie della “non veridicità del nucleo dichiarato in DSU”, quanto, piuttosto, dall'accertamento della mancanza, ab origine, di uno dei requisiti normativamente previsti, può ritenersi che nel caso di specie ricorra una ipotesi di legittimità della revoca e di ripetizione d'indebito. Né, a tale ultimo riguardo, ad escluderla valgono le deduzioni in ordine alla “Conoscibilità da parte dell'Ente di situazioni ostative all'erogazione”, in quanto proprio la giurisprudenza invocata da parte
4 ricorrente ha affermato come in materia di indebito assistenziale, bisogna individuare “in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge” e “le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisitosanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel decreto legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977...”, mentre nell'ipotesi “di mancanza radicale ab origine di tutti i requisiti per il riconoscimento” della prestazione assistenziale, “in difetto di regole specifiche applicabili alla fattispecie, deve trovare applicazione l'ordinaria disciplina dell'indebito civile” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4600 del 19/02/2021). Il ricorso va, perciò, rigettato.
- 4 - Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili secondo l'art. 152 disp. att. c.p.c.
– come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 – avendo parte ricorrente sottoscritto personalmente, quale parte interessata ai sensi di legge, la dichiarazione, allegata alle conclusioni dell'atto, circa la disponibilità di redditi non superiori ai limiti di legge e circa l'impegno a comunicare le variazioni del reddito stesso eventualmente verificatesi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: rigetta le domande proposte da Parte_1 contro l' con ricorso del 27.12.2024 e dichiara irripetibili le spese di CP_1 lite.
Chieti, lì 21 ottobre 2024
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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