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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G.N. 831/2023
All'udienza del 9.5.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 831/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 831/2023 promossa da:
( ) e ( con l'avv. Andrea Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
Ballato ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
) assistita e difesa nel presente giudizio dal Dott. , e dalla dr.ssa P.IVA_2 Controparte_2
, in qualità di funzionari del medesimo CP_3 Controparte_1
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: - accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la nullità e/o
l'annullamento e/o l'invalidità dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 182-0 e 182-1 del 23.10.2023 dell' di Mantova;
- condannare l'Amministrazione opposta al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Per parte resistente: Rigettare il ricorso di controparte in quanto privo di fondamento;
- Condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a ordinanza- ingiunzione e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio l' esponendo: che l' di Controparte_1 Controparte_1
Mantova aveva notificato a e a , rispettivamente in data 31.10.2023 Parte_2 Pt_1
e 06.12.2023, l'ordinanza-ingiunzione n. 182-0 e 182-1 del 23.10.2023 con cui aveva ordinato a e alternativamente alla società obbligata in solido, il pagamento della complessiva Parte_2 somma di € 5.011,05 per la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911 L. 205/2017, in ragione della mancata dimostrazione della tracciabilità delle retribuzioni erogate alla dipendente CP_4
per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2019; che l'ordinanza ingiunzione trovava la sua
[...]
origine nel verbale di accertamento unico e notificazione n. 11 del 04.07.2020, elevato dalla Guardia di Finanza di Mantova, ad esito di un'attività di controllo iniziata il 24.12.2019; che la contestazione era infondata perché gli importi relativi alle buste paga di aprile, maggio e giugno 2019 non erano stati corrisposti alla lavoratrice che, a conferma della mancata corresponsione dei Controparte_4 detti importi, già all'epoca dell'accertamento, era stato prodotto ai militari della GdF l'accordo stipulato tra la lavoratrice e la società datrice di lavoro, con cui la prima, in ragione di sue inadempienze, rinunciava ad ogni pretesa nei confronti della seconda, anche per somme afferenti alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2019, oggetto dell'ordinanza-ingiunzione; che la dichiarazione scritta era stata contestata dalla GdF con il verbale unico di accertamento del 04.07.2020 pag. 4), sulla base del rilievo che essa difettava di data certa e di autenticazione delle firme;
che la contestazione in punto di data era priva di pregio perché non si trattava di dimostrare la tempestività di un adempimento rispetto ad una scadenza, bensì di verificare il mancato adempimento che, in quanto tale, era un fatto permanente, rispetto al quale la data precisa della dichiarazione da parte della lavoratrice era irrilevante e che ciò che contava era il contenuto della dichiarazione;
che, in merito alla contestazione della mancanza di autenticazione delle firme, nessuna norma richiedeva che la quietanza a saldo del lavoratore o la transazione dovessero essere rivestite da forme particolari;
che la dichiarazione della sig.ra non rilasciata in sede protetta, era impugnabile nel termine CP_4
semestrale di cui all'art. 2113 cod. civ., ciò non era avvenuto, né altra azione era stata comunque intentata dalla dipendente nei confronti della società, a conferma della veridicità della dichiarazione stessa;
che, inoltre, risultava ai ricorrenti che la signora fosse stata convocata e Controparte_4
sentita dai militari della GdF in merito a questa vicenda, ragione per la quale, al fine di avere contezza della verbalizzazione delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice, in data 08.11.2023, era stata inviata all' un'istanza di accesso agli atti del procedimento rimasta senza esito;
che la visione del CP_1
rapporto completo avrebbe consentito di fugare ogni dubbio circa la veridicità della scrittura di quietanza a saldo e, pertanto, si chiedeva che fosse ordinata all'amministrazione resistente l'esibizione del rapporto della GdF, ai sensi degli artt. 210-213 c.p.c.; che, in conclusione, considerato che la norma di cui all'art. 1, commi 910 e 911, L. 205/2017 sanziona il pagamento con metodi diversi da quelli tracciabili e non il puro e semplice mancato pagamento, ne discendeva che l'ordinanza- ingiunzione oggetto della presente impugnazione era illegittima e doveva essere annullata. Parte opponente concludeva nei termini in epigrafe indicati. Si costituiva l' rilevando come l'ordinanza impugnata Controparte_5 scaturisse da un primo controllo fiscale effettuato dalla Guardia di Finanza di Mantova in data 21 dicembre 2019 nei confronti EL , così come si evinceva dal verbale unico di Pt_1 accertamento del 04.07.2020; che, nel corso dell'accertamento, era rinvenuta al lavoro la sig.ra titolare di un contratto a chiamata e con mansioni di barista;
che, verificata la Controparte_4 posizione della lavoratrice e la documentazione di lavoro, in un primo momento, i militari della
Guardia di Finanza avevano ritenuto di concludere l'accertamento con un verbale di attestazione di regolarità, ma la successiva mancata produzione delle attestazioni di pagamento delle retribuzioni dovute alla lavoratrice avevano indotto gli stessi ad elevare la contestazione relativa alla mancata tracciabilità dei pagamenti;
che, con la riapertura dell'istruttoria, i militari della Guardia di Finanza avevano contestato la violazione dell'art. 1 comma 910 e comma 913 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra € 1.000,00 ed € 5.000,00 per ogni mese in cui si era verificata la violazione;
che, nel caso di specie, la parte datoriale non era stata in grado di provare l'avvenuto pagamento con mezzi tracciabili delle retribuzioni di aprile, maggio e giugno 2019 in favore della sig.ra che, nel corso dell'accertamento, il datore di CP_4 lavoro aveva prodotto una scrittura privata intercorsa tra il sig. e la lavoratrice sig.ra Pt_2 in cui concordava una compensazione tra il danno arrecato dalla lavoratrice che si era CP_4 dimessa senza rispettare il periodo di preavviso e le somme dovute alla stessa a titolo di retribuzione;
che, tuttavia, i militari della Guardia di Finanza avevano ritenuto il documento non meritevole di considerazione in quanto privo di data certa e con ogni probabilità creato ad arte in un momento successivo all'accertamento; che, inoltre, la somma delle retribuzioni spettanti alla sig.ra CP_4 per i mesi di aprile, maggio e giugno 2019 (€ 1481,00) aveva superato l'importo del danno da mancato preavviso (€ 1028,00), inducendo così i militari a ritenere che la differenza, per quanto esigua, fosse stata pagata in contanti: da qui l'applicazione della sanzione. L' concludeva nei termini in CP_1 epigrafe indicati.
La causa, istruita sulla base della documentazione versata in causa, all'odierna udienza di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., sulle note scritte delle parti, veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso non può essere accolto in quanto infondato.
L'art 1 l. 205/2017 stabilisce che “910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore . . .”
Nella fattispecie, i militari della Guardia di Finanza hanno contestato la violazione dell'art. 1 comma
910 e comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (comma, quest'ultimo, che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra € 1.000,00 ed € 5.000,00 per ogni mese in cui si verifica la violazione), rilevando come la parte datoriale non fosse stata in grado di provare l'avvenuto pagamento con mezzi tracciabili delle retribuzioni di aprile, maggio e giugno 2019 in favore della sig.ra dipendente con contratto intermittente a tempo determinato Controparte_4 sottoscritto in data 4.4.2019.
Parte ricorrente ha opposto come, diversamente da quanto accertato dalla Guardia di Finanza, i pagamenti, in realtà, non fossero stati eseguiti dal datore di lavoro in quanto con la lavoratrice sarebbe stata concluso un accordo di compensazione del seguente tenore: “in relazione alla differenza tra le somme erogate dalla e quelle effettivamente spettanti come da relative buste paga Parte_1 ovvero la somma di Euro 2.078 per gli stipendi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019 e tfr di settembre, si concorda la somma di € 1.050,00. la Sig.ra si intende ampiamente CP_4 soddisfatta e di non aver più nulla a pretendere dalla . Parte_1
Tale risultando il contenuto dello scritto, va detto che, come rilevato dalla difesa dell Controparte_1
, non vi è corrispondenza tra le somme portate alle buste paga di Aprile, Maggio e Giugno
[...]
2019 per le quali non vi è tracciabilità dei relativi pagamenti (importi pari a complessivi € 1.481,00, secondo quanto risulta nel verbale unico di accertamento della G.d.F.) e le somme che, in forza della compensazione concordata, non sarebbero state da riconoscere alla dipendente (pari ad € 1.028,00, corrispondente alla differenza tra € 2.058,00 dovute a titolo di stipendi e € 1.050,00 concordati).
Occorre evidenziare che la mancata coincidenza degli importi è riconosciuta da parte ricorrente ( “..è assolutamente normale che l'importo concordato non corrisponda alla somma delle retribuzioni”) solo spiegando gli opponenti che l'accordo in questione avrebbe natura di transazione (“accordo transattivo”): giustificazione, questa, che non ha pregio alcuno, se si considera che, in forza di accordo transattivo, le parti possono prevedere le più diverse concessioni reciproche e che, nella specie, oltre alla mancata corrispondenza degli importi indicati in accordo rispetto a quelli per i quali
è stato richiesto di documentare la tracciabilità dei relativi pagamenti, nulla è dato sapere del contenuto della transazione che sarebbe intercorsa tra le parti e nessuna prova è stata al riguardo offerta da parte ricorrente. Invero, il contenuto dell'accordo, già di non chiara formulazione, altro non specifica riguardo alle ragioni di tale rinuncia da parte della lavoratrice allo stipendio effettivamente dovuto e le prove orali offerte dal ricorrente sui seguenti capitoli ( “1) La firma apposta in calce alla scrittura privata che le viene rammostrata (doc. 6) è sua? 2) ha rinunciato a Controparte_4 percepire da gli importi a lei dovuti per lo stipendio dei mesi di aprile, maggio e giugno Pt_1
2019, pari complessivamente a euro 1.481,00?”), oltre ad essere inammissibili in quanto relativi a circostanze da provare a mezzo documenti, nulla potevano aggiungere alle incertezze e contraddittorietà del contenuto del documento a fronte di quanto accertato dai verbalizzanti.
Va ricordato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n 1921/2019), nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla
P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente; tuttavia, l'opponente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha fornito idonea prova di quanto dedotto nei riportati termini e, risultando non tracciabili i pagamenti che si devono ritenere eseguiti dal datore di lavoro alla lavoratrice per le mensilità di Aprile, Maggio e Giugno 2019 (pari a complessivi € 1.481,00 secondo quanto risulta nel verbale unico di accertamento della G.d.F.), la sanzione deve trovare applicazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014 avuto riguardo al valore della causa, con la riduzione del 20%, trattandosi di difesa ex art. 417- bis c.p.c., secondo quanto previsto dall'.art. 152 bis disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta;
condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in € 800,00, oltre accessori di legge.
Mantova, 9.5.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G.N. 831/2023
All'udienza del 9.5.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 831/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 831/2023 promossa da:
( ) e ( con l'avv. Andrea Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
Ballato ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
) assistita e difesa nel presente giudizio dal Dott. , e dalla dr.ssa P.IVA_2 Controparte_2
, in qualità di funzionari del medesimo CP_3 Controparte_1
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: - accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la nullità e/o
l'annullamento e/o l'invalidità dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 182-0 e 182-1 del 23.10.2023 dell' di Mantova;
- condannare l'Amministrazione opposta al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Per parte resistente: Rigettare il ricorso di controparte in quanto privo di fondamento;
- Condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a ordinanza- ingiunzione e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio l' esponendo: che l' di Controparte_1 Controparte_1
Mantova aveva notificato a e a , rispettivamente in data 31.10.2023 Parte_2 Pt_1
e 06.12.2023, l'ordinanza-ingiunzione n. 182-0 e 182-1 del 23.10.2023 con cui aveva ordinato a e alternativamente alla società obbligata in solido, il pagamento della complessiva Parte_2 somma di € 5.011,05 per la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911 L. 205/2017, in ragione della mancata dimostrazione della tracciabilità delle retribuzioni erogate alla dipendente CP_4
per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2019; che l'ordinanza ingiunzione trovava la sua
[...]
origine nel verbale di accertamento unico e notificazione n. 11 del 04.07.2020, elevato dalla Guardia di Finanza di Mantova, ad esito di un'attività di controllo iniziata il 24.12.2019; che la contestazione era infondata perché gli importi relativi alle buste paga di aprile, maggio e giugno 2019 non erano stati corrisposti alla lavoratrice che, a conferma della mancata corresponsione dei Controparte_4 detti importi, già all'epoca dell'accertamento, era stato prodotto ai militari della GdF l'accordo stipulato tra la lavoratrice e la società datrice di lavoro, con cui la prima, in ragione di sue inadempienze, rinunciava ad ogni pretesa nei confronti della seconda, anche per somme afferenti alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2019, oggetto dell'ordinanza-ingiunzione; che la dichiarazione scritta era stata contestata dalla GdF con il verbale unico di accertamento del 04.07.2020 pag. 4), sulla base del rilievo che essa difettava di data certa e di autenticazione delle firme;
che la contestazione in punto di data era priva di pregio perché non si trattava di dimostrare la tempestività di un adempimento rispetto ad una scadenza, bensì di verificare il mancato adempimento che, in quanto tale, era un fatto permanente, rispetto al quale la data precisa della dichiarazione da parte della lavoratrice era irrilevante e che ciò che contava era il contenuto della dichiarazione;
che, in merito alla contestazione della mancanza di autenticazione delle firme, nessuna norma richiedeva che la quietanza a saldo del lavoratore o la transazione dovessero essere rivestite da forme particolari;
che la dichiarazione della sig.ra non rilasciata in sede protetta, era impugnabile nel termine CP_4
semestrale di cui all'art. 2113 cod. civ., ciò non era avvenuto, né altra azione era stata comunque intentata dalla dipendente nei confronti della società, a conferma della veridicità della dichiarazione stessa;
che, inoltre, risultava ai ricorrenti che la signora fosse stata convocata e Controparte_4
sentita dai militari della GdF in merito a questa vicenda, ragione per la quale, al fine di avere contezza della verbalizzazione delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice, in data 08.11.2023, era stata inviata all' un'istanza di accesso agli atti del procedimento rimasta senza esito;
che la visione del CP_1
rapporto completo avrebbe consentito di fugare ogni dubbio circa la veridicità della scrittura di quietanza a saldo e, pertanto, si chiedeva che fosse ordinata all'amministrazione resistente l'esibizione del rapporto della GdF, ai sensi degli artt. 210-213 c.p.c.; che, in conclusione, considerato che la norma di cui all'art. 1, commi 910 e 911, L. 205/2017 sanziona il pagamento con metodi diversi da quelli tracciabili e non il puro e semplice mancato pagamento, ne discendeva che l'ordinanza- ingiunzione oggetto della presente impugnazione era illegittima e doveva essere annullata. Parte opponente concludeva nei termini in epigrafe indicati. Si costituiva l' rilevando come l'ordinanza impugnata Controparte_5 scaturisse da un primo controllo fiscale effettuato dalla Guardia di Finanza di Mantova in data 21 dicembre 2019 nei confronti EL , così come si evinceva dal verbale unico di Pt_1 accertamento del 04.07.2020; che, nel corso dell'accertamento, era rinvenuta al lavoro la sig.ra titolare di un contratto a chiamata e con mansioni di barista;
che, verificata la Controparte_4 posizione della lavoratrice e la documentazione di lavoro, in un primo momento, i militari della
Guardia di Finanza avevano ritenuto di concludere l'accertamento con un verbale di attestazione di regolarità, ma la successiva mancata produzione delle attestazioni di pagamento delle retribuzioni dovute alla lavoratrice avevano indotto gli stessi ad elevare la contestazione relativa alla mancata tracciabilità dei pagamenti;
che, con la riapertura dell'istruttoria, i militari della Guardia di Finanza avevano contestato la violazione dell'art. 1 comma 910 e comma 913 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra € 1.000,00 ed € 5.000,00 per ogni mese in cui si era verificata la violazione;
che, nel caso di specie, la parte datoriale non era stata in grado di provare l'avvenuto pagamento con mezzi tracciabili delle retribuzioni di aprile, maggio e giugno 2019 in favore della sig.ra che, nel corso dell'accertamento, il datore di CP_4 lavoro aveva prodotto una scrittura privata intercorsa tra il sig. e la lavoratrice sig.ra Pt_2 in cui concordava una compensazione tra il danno arrecato dalla lavoratrice che si era CP_4 dimessa senza rispettare il periodo di preavviso e le somme dovute alla stessa a titolo di retribuzione;
che, tuttavia, i militari della Guardia di Finanza avevano ritenuto il documento non meritevole di considerazione in quanto privo di data certa e con ogni probabilità creato ad arte in un momento successivo all'accertamento; che, inoltre, la somma delle retribuzioni spettanti alla sig.ra CP_4 per i mesi di aprile, maggio e giugno 2019 (€ 1481,00) aveva superato l'importo del danno da mancato preavviso (€ 1028,00), inducendo così i militari a ritenere che la differenza, per quanto esigua, fosse stata pagata in contanti: da qui l'applicazione della sanzione. L' concludeva nei termini in CP_1 epigrafe indicati.
La causa, istruita sulla base della documentazione versata in causa, all'odierna udienza di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., sulle note scritte delle parti, veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso non può essere accolto in quanto infondato.
L'art 1 l. 205/2017 stabilisce che “910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore . . .”
Nella fattispecie, i militari della Guardia di Finanza hanno contestato la violazione dell'art. 1 comma
910 e comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (comma, quest'ultimo, che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra € 1.000,00 ed € 5.000,00 per ogni mese in cui si verifica la violazione), rilevando come la parte datoriale non fosse stata in grado di provare l'avvenuto pagamento con mezzi tracciabili delle retribuzioni di aprile, maggio e giugno 2019 in favore della sig.ra dipendente con contratto intermittente a tempo determinato Controparte_4 sottoscritto in data 4.4.2019.
Parte ricorrente ha opposto come, diversamente da quanto accertato dalla Guardia di Finanza, i pagamenti, in realtà, non fossero stati eseguiti dal datore di lavoro in quanto con la lavoratrice sarebbe stata concluso un accordo di compensazione del seguente tenore: “in relazione alla differenza tra le somme erogate dalla e quelle effettivamente spettanti come da relative buste paga Parte_1 ovvero la somma di Euro 2.078 per gli stipendi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019 e tfr di settembre, si concorda la somma di € 1.050,00. la Sig.ra si intende ampiamente CP_4 soddisfatta e di non aver più nulla a pretendere dalla . Parte_1
Tale risultando il contenuto dello scritto, va detto che, come rilevato dalla difesa dell Controparte_1
, non vi è corrispondenza tra le somme portate alle buste paga di Aprile, Maggio e Giugno
[...]
2019 per le quali non vi è tracciabilità dei relativi pagamenti (importi pari a complessivi € 1.481,00, secondo quanto risulta nel verbale unico di accertamento della G.d.F.) e le somme che, in forza della compensazione concordata, non sarebbero state da riconoscere alla dipendente (pari ad € 1.028,00, corrispondente alla differenza tra € 2.058,00 dovute a titolo di stipendi e € 1.050,00 concordati).
Occorre evidenziare che la mancata coincidenza degli importi è riconosciuta da parte ricorrente ( “..è assolutamente normale che l'importo concordato non corrisponda alla somma delle retribuzioni”) solo spiegando gli opponenti che l'accordo in questione avrebbe natura di transazione (“accordo transattivo”): giustificazione, questa, che non ha pregio alcuno, se si considera che, in forza di accordo transattivo, le parti possono prevedere le più diverse concessioni reciproche e che, nella specie, oltre alla mancata corrispondenza degli importi indicati in accordo rispetto a quelli per i quali
è stato richiesto di documentare la tracciabilità dei relativi pagamenti, nulla è dato sapere del contenuto della transazione che sarebbe intercorsa tra le parti e nessuna prova è stata al riguardo offerta da parte ricorrente. Invero, il contenuto dell'accordo, già di non chiara formulazione, altro non specifica riguardo alle ragioni di tale rinuncia da parte della lavoratrice allo stipendio effettivamente dovuto e le prove orali offerte dal ricorrente sui seguenti capitoli ( “1) La firma apposta in calce alla scrittura privata che le viene rammostrata (doc. 6) è sua? 2) ha rinunciato a Controparte_4 percepire da gli importi a lei dovuti per lo stipendio dei mesi di aprile, maggio e giugno Pt_1
2019, pari complessivamente a euro 1.481,00?”), oltre ad essere inammissibili in quanto relativi a circostanze da provare a mezzo documenti, nulla potevano aggiungere alle incertezze e contraddittorietà del contenuto del documento a fronte di quanto accertato dai verbalizzanti.
Va ricordato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n 1921/2019), nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla
P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente; tuttavia, l'opponente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha fornito idonea prova di quanto dedotto nei riportati termini e, risultando non tracciabili i pagamenti che si devono ritenere eseguiti dal datore di lavoro alla lavoratrice per le mensilità di Aprile, Maggio e Giugno 2019 (pari a complessivi € 1.481,00 secondo quanto risulta nel verbale unico di accertamento della G.d.F.), la sanzione deve trovare applicazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014 avuto riguardo al valore della causa, con la riduzione del 20%, trattandosi di difesa ex art. 417- bis c.p.c., secondo quanto previsto dall'.art. 152 bis disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta;
condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in € 800,00, oltre accessori di legge.
Mantova, 9.5.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni