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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/05/2024, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1768/2020 R.G.A.C. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Alessio Pianigiani
Attore nei confronti di
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa dall'Avv. Caterina Latin
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: Concedere in favore del sig. il termine di grazia onde sanare la morosità Parte_1
contratta in relazione all'alloggio e.r.p. sito in La Spezia Salita Castelvecchio 8 interno 6; In via riconvenzionale: ordinare all in persona del legale rappresentante protempore ad Controparte_1
effettuare i lavori di ripristino ed eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura condominiale con tinteggiatura delle pareti interne ammalorate e verifica dell'impianto elettrico.
Per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale adito respinta ogni contraria istanza: respingere la richiesta di parte opponente in quanto indeterminata ed infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
quale assegnatario dell'alloggio di edilizia popolare sito alla Scalinata Parte_1 CP_1
Castelvecchio n. 8, int. 6 in forza di atto convenzionale di locazione rep. n. 108 del 13.11.1984, in questa sede ha proposto opposizione avverso il decreto di decadenza emesso da in data CP_1
10.8.2020.
L'ente convenuto si è ritualmente costituito, contestando i presupposti della domanda. La fattispecie - rispetto alla quale sussiste la giurisdizione del Tribunale ordinario (cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., n. 29095/2011) - è disciplinata dalla Legge Regionale n. 10 del 29.6.2004 (“Norme per
l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9”), come successivamente modificata.
Rileva in particolare l'art. 19, laddove è previsto: che il mancato pagamento dei canoni e delle quote per i servizi accessori dovuti per tre mensilità anche non continuative determina la messa in mora da parte dell'ente gestore;
che la morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone o dei servizi accessori può essere sanata entro il termine stabilito dall'ente; che lo stesso ente può concedere dilazioni nel recupero;
che la mancata corresponsione di quanto stabilito determina l'avvio della procedura di decadenza di cui all'articolo 16.
L'art. 16, comma 2, lettera f) dispone, appunto, che l'amministrazione pronunci la decadenza dall'assegnazione nel caso di morosità per un periodo superiore a tre mensilità (o a diciotto mesi, nel caso di mancato pagamento per situazioni debitamente accertate di disoccupazione sopravvenuta o grave malattia dell'assegnatario o di un componente del suo nucleo familiare).
Va pure richiamato il successivo comma 3, con il quale, al fine garantire l'interesse pubblico alla corretta assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, è specificato che “i provvedimenti di annullamento o decadenza dall'assegnazione comportano l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione, costituiscono titolo esecutivo e contengono la fissazione di un termine per il rilascio dell'alloggio libero e vuoto da persone e cose”.
Ora, parte attrice non ha contestato, di per sé, il corretto espletarsi del procedimento attraverso cui ha, infine, pronunciato la decadenza dall'assegnazione in oggetto. CP_1
E', dunque, inammissibile la domanda volta ad ottenere un termine di grazia, in quanto formulata in una fase ormai successiva al formarsi del relativo titolo esecutivo.
In analoga prospettiva, va ritenuta l'irrilevanza di quanto dedotto dall'attore circa le condizioni personali proprie ( titolare di pensione sociale, sarebbe affetto da insufficienza renale Parte_1
cronica) e della moglie ( titolare di pensione di invalidità civile). Persona_1
Resta da esaminare il motivo di opposizione con il quale sono state lamentate le condizioni di degrado igienico - sanitario dell'immobile, in particolare in quanto oggetto di infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura condominiale.
Su tali basi l'attore non ha, peraltro, esplicitato una domanda di annullamento del provvedimento;
solo richiedendo, “in via riconvenzionale”, l'effettuazione da parte dell'Ente gestore delle riparazioni del caso.
Si può comunque ritenere che in tal modo (deducendo l'inadempimento di parte locatrice) Parte_1
abbia inteso anche legittimare i propri mancati pagamenti. sul punto ha precisato che le già segnalate condizioni dell'alloggio, sito in fabbricato CP_1
vetusto, sono state oggetto di vari interventi, anche recenti (nel febbraio, aprile e ottobre del 2019 e nel marzo e ottobre del 2020).
Ciò detto, manca la prova in atti del fatto che nel periodo di riferimento l'appartamento versasse in uno stato tale poter giustificare la sospensione integrale della corresponsione dei canoni dovuti.
Invero, la parte non ha neppure dedotto una situazione in cui fosse esclusa ogni possibilità di godimento del bene e si è limitata a formulare istanza, esplorativa, per una CTU volta ad accertare le cause delle infiltrazioni esistenti.
La domanda è quindi infondata, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza anche di legittimità in materia (cfr., ex multis, Cass. n. 16918/2019, secondo cui: “In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede”; si veda pure Cass. n.
12103/2020).
Conclusivamente, va ritenuta la legittimità del provvedimento emesso dall'amministrazione.
Con l'ulteriore conseguenza che occupando senza titolo l'immobile, difetta anche di Parte_1
legittimazione attiva rispetto alla richiesta ulteriore, già anticipata, finalizzata al ripristino delle problematiche lamentate da parte della proprietà.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura del giudizio e le condizioni comunque precarie dell'alloggio, quali risultanti dalla documentazione prodotta e riconosciute da stessa. CP_1
PQM
Il Tribunale della Spezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: rigetta le domande attoree;
dispone la compensazione delle spese di lite.
La Spezia, 27.5.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto
Minuta redatta dall'aspirante giudice onorario di pace dott.ssa Ilaria Steccaglia.
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1768/2020 R.G.A.C. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Alessio Pianigiani
Attore nei confronti di
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa dall'Avv. Caterina Latin
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: Concedere in favore del sig. il termine di grazia onde sanare la morosità Parte_1
contratta in relazione all'alloggio e.r.p. sito in La Spezia Salita Castelvecchio 8 interno 6; In via riconvenzionale: ordinare all in persona del legale rappresentante protempore ad Controparte_1
effettuare i lavori di ripristino ed eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura condominiale con tinteggiatura delle pareti interne ammalorate e verifica dell'impianto elettrico.
Per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale adito respinta ogni contraria istanza: respingere la richiesta di parte opponente in quanto indeterminata ed infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
quale assegnatario dell'alloggio di edilizia popolare sito alla Scalinata Parte_1 CP_1
Castelvecchio n. 8, int. 6 in forza di atto convenzionale di locazione rep. n. 108 del 13.11.1984, in questa sede ha proposto opposizione avverso il decreto di decadenza emesso da in data CP_1
10.8.2020.
L'ente convenuto si è ritualmente costituito, contestando i presupposti della domanda. La fattispecie - rispetto alla quale sussiste la giurisdizione del Tribunale ordinario (cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., n. 29095/2011) - è disciplinata dalla Legge Regionale n. 10 del 29.6.2004 (“Norme per
l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9”), come successivamente modificata.
Rileva in particolare l'art. 19, laddove è previsto: che il mancato pagamento dei canoni e delle quote per i servizi accessori dovuti per tre mensilità anche non continuative determina la messa in mora da parte dell'ente gestore;
che la morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone o dei servizi accessori può essere sanata entro il termine stabilito dall'ente; che lo stesso ente può concedere dilazioni nel recupero;
che la mancata corresponsione di quanto stabilito determina l'avvio della procedura di decadenza di cui all'articolo 16.
L'art. 16, comma 2, lettera f) dispone, appunto, che l'amministrazione pronunci la decadenza dall'assegnazione nel caso di morosità per un periodo superiore a tre mensilità (o a diciotto mesi, nel caso di mancato pagamento per situazioni debitamente accertate di disoccupazione sopravvenuta o grave malattia dell'assegnatario o di un componente del suo nucleo familiare).
Va pure richiamato il successivo comma 3, con il quale, al fine garantire l'interesse pubblico alla corretta assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, è specificato che “i provvedimenti di annullamento o decadenza dall'assegnazione comportano l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione, costituiscono titolo esecutivo e contengono la fissazione di un termine per il rilascio dell'alloggio libero e vuoto da persone e cose”.
Ora, parte attrice non ha contestato, di per sé, il corretto espletarsi del procedimento attraverso cui ha, infine, pronunciato la decadenza dall'assegnazione in oggetto. CP_1
E', dunque, inammissibile la domanda volta ad ottenere un termine di grazia, in quanto formulata in una fase ormai successiva al formarsi del relativo titolo esecutivo.
In analoga prospettiva, va ritenuta l'irrilevanza di quanto dedotto dall'attore circa le condizioni personali proprie ( titolare di pensione sociale, sarebbe affetto da insufficienza renale Parte_1
cronica) e della moglie ( titolare di pensione di invalidità civile). Persona_1
Resta da esaminare il motivo di opposizione con il quale sono state lamentate le condizioni di degrado igienico - sanitario dell'immobile, in particolare in quanto oggetto di infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura condominiale.
Su tali basi l'attore non ha, peraltro, esplicitato una domanda di annullamento del provvedimento;
solo richiedendo, “in via riconvenzionale”, l'effettuazione da parte dell'Ente gestore delle riparazioni del caso.
Si può comunque ritenere che in tal modo (deducendo l'inadempimento di parte locatrice) Parte_1
abbia inteso anche legittimare i propri mancati pagamenti. sul punto ha precisato che le già segnalate condizioni dell'alloggio, sito in fabbricato CP_1
vetusto, sono state oggetto di vari interventi, anche recenti (nel febbraio, aprile e ottobre del 2019 e nel marzo e ottobre del 2020).
Ciò detto, manca la prova in atti del fatto che nel periodo di riferimento l'appartamento versasse in uno stato tale poter giustificare la sospensione integrale della corresponsione dei canoni dovuti.
Invero, la parte non ha neppure dedotto una situazione in cui fosse esclusa ogni possibilità di godimento del bene e si è limitata a formulare istanza, esplorativa, per una CTU volta ad accertare le cause delle infiltrazioni esistenti.
La domanda è quindi infondata, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza anche di legittimità in materia (cfr., ex multis, Cass. n. 16918/2019, secondo cui: “In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede”; si veda pure Cass. n.
12103/2020).
Conclusivamente, va ritenuta la legittimità del provvedimento emesso dall'amministrazione.
Con l'ulteriore conseguenza che occupando senza titolo l'immobile, difetta anche di Parte_1
legittimazione attiva rispetto alla richiesta ulteriore, già anticipata, finalizzata al ripristino delle problematiche lamentate da parte della proprietà.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura del giudizio e le condizioni comunque precarie dell'alloggio, quali risultanti dalla documentazione prodotta e riconosciute da stessa. CP_1
PQM
Il Tribunale della Spezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: rigetta le domande attoree;
dispone la compensazione delle spese di lite.
La Spezia, 27.5.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto
Minuta redatta dall'aspirante giudice onorario di pace dott.ssa Ilaria Steccaglia.