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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5285/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA GIACOMO LEOPARDI, 49, CARINI, presso lo studio dell'Avv.
RA GI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in VIA G.LEOPARDI, 49, CARINI, presso lo studio dell'Avv.
RA GI, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6 novembre e sottoscritto il
5 novembre 2025. (matrimonio celebrato in PALERMO, il 10/09/1983).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi
1 riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi, mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, vivranno separati senza darsi reciproca molestia.
2) Le parti dichiarano di avere già da lempo provveduto alla divisione dei beni mobili di proprietà esclusiva di ciascuno di loro e di non avere sotto tale profito nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3) I coniugi fisseranno la loro residenza e dimora dove riterranno opportuno ed inoltre non dovranno rendere conto della loro vita privata che sarà, però, improntata al reciproco rispetto, favorendo il miglior rapporto possibile dei figli con l'altro genitore e con i rispettivi parenti.
4) La casa coniugale sita in Carini (PA) nella via Priamo n. 41, ricadente nella comunione legale dei coniugi, rimarrà tale in quanto questi ultimi abitano in due distinte porzioni dello stesso immobile;
5) Il sig. si impegna a versare in favore della figlio Parte_1 Persona_1
l'importo mensile che sarà necessario al proprio mantenimento nonchè, nella misura del 100% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Palermo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019, cui le parti dichiarano di aderire.
6) Entrambi i ricorrenti prestano in seno al presente ricorso reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo, dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio da parte delle Autorià Competenti, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà come discarico da ôgni responsabilità.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni
2 riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 119, P. II, S. A, Anno 1983) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5285/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA GIACOMO LEOPARDI, 49, CARINI, presso lo studio dell'Avv.
RA GI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in VIA G.LEOPARDI, 49, CARINI, presso lo studio dell'Avv.
RA GI, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6 novembre e sottoscritto il
5 novembre 2025. (matrimonio celebrato in PALERMO, il 10/09/1983).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi
1 riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi, mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, vivranno separati senza darsi reciproca molestia.
2) Le parti dichiarano di avere già da lempo provveduto alla divisione dei beni mobili di proprietà esclusiva di ciascuno di loro e di non avere sotto tale profito nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3) I coniugi fisseranno la loro residenza e dimora dove riterranno opportuno ed inoltre non dovranno rendere conto della loro vita privata che sarà, però, improntata al reciproco rispetto, favorendo il miglior rapporto possibile dei figli con l'altro genitore e con i rispettivi parenti.
4) La casa coniugale sita in Carini (PA) nella via Priamo n. 41, ricadente nella comunione legale dei coniugi, rimarrà tale in quanto questi ultimi abitano in due distinte porzioni dello stesso immobile;
5) Il sig. si impegna a versare in favore della figlio Parte_1 Persona_1
l'importo mensile che sarà necessario al proprio mantenimento nonchè, nella misura del 100% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Palermo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019, cui le parti dichiarano di aderire.
6) Entrambi i ricorrenti prestano in seno al presente ricorso reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo, dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio da parte delle Autorià Competenti, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà come discarico da ôgni responsabilità.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni
2 riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 119, P. II, S. A, Anno 1983) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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