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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. AN CA, all'esito dell'udienza del 23/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1385 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IM DA LO
PARTE RICORRENTE
E
( ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Antonia Distaso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contratto a tempo determinato – nullità – conversione – risarcimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 10.2.2025, – premesso di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze della con sede legale in San Controparte_1
Ferdinando di Puglia alla via Trinitapoli S.P. 15 Km 1,5, dal 9.6.2017 al 23.12.2017, dal
18.5.2018 al 21.12.2018, dall'1.6.2019 al 14.12.2019, dal 26.5.2020 al 5.12.2020, dal
3.6.2021 al 20.12.2021, dall'1.6.2022 al 24.12.2022, dal 5.6.2023 al 23.12.2023 e dal
2.4.2024 al 3.5.2024 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, dal modello
C/2 storico successivamente acquisito, aveva appreso che si era trattato di rapporti di lavoro a tempo determinato;
che, tuttavia, egli non aveva mai sottoscritto alcun contratto individuale di lavoro;
che era stato assunto quale operaio comune ed inquadrato nel livello AE1 del
C.C.N.L. Legno e arredamento Piccole Industrie Confimi;
che esso istante aveva lavorato tutti i giorni, dal lunedì al sabato, prestando 40 ore di lavoro settimanali;
che, nell'ultimo periodo
(ovvero dal 2.4.2024 al 3.5.2024), era stato inquadrato a tempo determinato con part-time orizzontale di 20 ore settimanali;
che non aveva ricevuto, tra le altre, le buste paga dei mesi di aprile e maggio 2024; che, pertanto, egli aveva presentato all'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Foggia apposita denuncia, effettuando successivamente, in assenza di riscontro, una richiesta di accesso agli atti ex lege n. 241/1990, rimasta inevasa;
che, con nota pec del
22.8.2024, aveva impugnato il termine apposto al contratto di lavoro, invocandone la trasformazione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed intimando alla società datrice il pagamento delle spettanze maturate e non corrisposte.
Tanto premesso in fatto e denunciata in diritto la nullità e/o inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro, poiché non risultante da atto scritto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'intervenuta trasformazione del contratto a tempo determinato fra le parti in contratto a tempo indeterminato;
b) per l'effetto, condannare la
in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare il lavoratore Controparte_1 nel suo posto di lavoro ovvero, in subordine, alla sua riassunzione in servizio;
c) per
l'ulteriore effetto condannare la datrice di lavoro al pagamento, in favore del sig. Parte_1
dell'indennità omnicomprensiva nella misura di € 3.101,42 pari a 3,5 mensilità
[...] dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo TFR, ovvero alla maggiore o minore somma liquidata in via equitativa, a titolo di risarcimento spettante;
d) con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta, la quale resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 23.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Invero, l'art. 19, comma 4, primo capoverso, del D.lgs. n. 80/2015, così prevede: “Con
l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”.
La disposizione in esame si pone in continuità con la disciplina previgente, stabilendo la forma scritta per la valida apposizione del termine al contratto di lavoro.
Come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, sia pure nella vigenza del pregresso regime normativo (art. 1, commi 3 e 5, L. n. 230/1962), la ratio sottesa alla forma scritta va individuata nello sfavore che il Legislatore aveva mostrato verso
2 il contratto di lavoro a termine, non di rado utilizzato per eludere le disposizioni di legge poste a garanzia del lavoratore, e nell'esigenza che attraverso l'imposizione di detta forma le parti contrattuali prendano piena coscienza dei reciproci obblighi e diritti (Cass. Sez. Lav. n.
10084/2018).
E' dato altresì fermo nella giurisprudenza di legittimità che la forma scritta riguardante non l'intero contratto ma solo la clausola che appone il termine (cfr. in tali sensi: Cass. 11/12/2002
n. 17674, Cass. 27/2/1998 n. 2211; Cass. 8/7/1995 n. 7507) sia richiesta ad substantiam, sicchè la sua mancanza fa sì che il contratto si reputi a tempo indeterminato.
Nell'ottica descritta, la Suprema Corte ha affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui l'apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre che risultare da atto scritto, deve essere coeva od anteriore all'inizio del rapporto lavorativo, anche se non è richiesto che la dichiarazione di volontà e l'apposizione del termine siano contenuti in un unico documento, poichè il requisito della forma scritta viene osservato anche allorquando la sottoscrizione del lavoratore sia contenuta in un documento a sè, costituente accettazione di una proposta, anch'essa scritta, di contratto a termine formulata dal datore di lavoro, ed il contratto sia concluso, ai sensi dell'art. 1326 c.c., prima o contemporaneamente all'inizio della prestazione
(cfr. ex plurimis: Cass. 19/7/2002 n. 10607, Cass. 14/12/2001 n. 15801, Cass. 27/2/1998 n.
2211 cit.; Cass., Sez. Un., 5/10/1984 n. 4979).
E' stato pure ribadito che il patto in forma scritta recante l'apposizione del termine non può essere surrogato nè da dichiarazioni scritte unilaterali delle parti (come la richiesta di avviamento del datore di lavoro) o di un terzo (quale il provvedimento di avviamento dell'Ufficio di collocamento) nè da accordi verbali tra le parti, sicchè, in difetto di tale valida apposizione del termine, il contratto si reputa a tempo indeterminato (cfr. Cass.
15/07/2009 n. 16473, cui adde Cass. 14/7/2011 n. 15494).
2.2. Nel caso di specie, è pacifico che fra le parti siano intercorsi plurimi rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nei periodi analiticamente indicati nel ricorso introduttivo.
La circostanza trova pure riscontro documentale nel modello C/2 storico versato in atti dal ricorrente (doc. 1).
Sennonchè, non v'è prova che il termine sia stato apposto in forma scritta, laddove priva di rilievo s'appalesa la comunicazione di assunzione inoltrata al Centro per l'Impiego, in quanto atto unilaterale del datore, come tale sprovvisto di qualsivoglia valenza negoziale.
Né, d'altro canto, risulta che detta comunicazione sia stata consegnata al lavoratore ovvero da quest'ultimo sottoscritta per accettazione.
3 Alla luce di quanto precede, si rivelano inconferenti le circostanze di fatto dedotte dalla parte resistente, ovverosia: a) che, in costanza di rapporto, siano stati rilasciati al lavoratore i prospetti paga;
b) che le spettanze retributive siano state regolarmente pagate con bonifico bancario, c) che abbia azionato in via monitoria crediti retributivi maturati Parte_1 nei confronti della società datrice.
La resistente richiama, poi, il D.L. n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85, nella parte in cui ha apportato modifiche alla disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine, di cui al Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, consentendo proroghe e rinnovi nei primi dodici mesi senza necessità di specificarne la causale.
Sennonchè, la parte datoriale non si confronta con l'effettiva causa petendi, quale delineata in termini affatto univoci nel ricorso introduttivo ed attinente all'omessa pattuizione, in forma scritta, della clausola appositiva del termine ai plurimi contratti di lavoro intercorsi con
. Pt_1
In tale contesto, le difese svolte dalla non si rivelano, dunque, pertinenti. CP_1
2.3. Ne consegue che, in assenza di contratto sottoscritto dal lavoratore nel senso sopra chiarito, l'apposizione del termine resta priva di effetto, sicchè il contratto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato dalla data dell'ultima scadenza (conformemente al petitum della domanda attorea), ossia dal 3.5.2024, con condanna della società convenuta alla riammissione del lavoratore in servizio ed assegnazione allo stesso delle mansioni svolte in precedenza e/o altre equivalenti.
Sul versante delle conseguenze risarcitorie, trova, poi, applicazione l'art. 28, comma 2, del
D.lgs. n. 81/2015, a mente del quale: “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
4 La liquidazione dell'indennità, contenuta in 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (in linea con la condivisibile quantificazione proposta dal ricorrente), tiene conto, ex art. 8 della L. n. 604/1966, della non breve durata del rapporto di lavoro, complessivamente pari a 4 anni e 2 mesi.
La retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità in questione ammonta, poi, pacificamente ad euro 886,12.
Ne consegue la condanna della al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di euro 3.101,42, sulla scorta dei conteggi analitici
[...] elaborati da parte ricorrente e non contestati, nemmeno genericamente, dalla società convenuta.
Su detta somma competono, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile – complessità bassa) – seguono la soccombenza della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. AN CA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1385/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara inefficace il termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti;
b) dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 3.5.2024;
c) condanna la alla riammissione in servizio di con Controparte_1 Persona_1 assegnazione al ricorrente delle mansioni in precedenza prestate e/o altre equivalenti;
d) condanna la società resistente al pagamento di una indennità risarcitoria ragguagliata a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, complessivamente pari ad euro 3.101,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
e) condanna la alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro Controparte_1
4.629,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 23/10/2025 Il Giudice
AN CA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. AN CA, all'esito dell'udienza del 23/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1385 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IM DA LO
PARTE RICORRENTE
E
( ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Antonia Distaso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contratto a tempo determinato – nullità – conversione – risarcimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 10.2.2025, – premesso di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze della con sede legale in San Controparte_1
Ferdinando di Puglia alla via Trinitapoli S.P. 15 Km 1,5, dal 9.6.2017 al 23.12.2017, dal
18.5.2018 al 21.12.2018, dall'1.6.2019 al 14.12.2019, dal 26.5.2020 al 5.12.2020, dal
3.6.2021 al 20.12.2021, dall'1.6.2022 al 24.12.2022, dal 5.6.2023 al 23.12.2023 e dal
2.4.2024 al 3.5.2024 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, dal modello
C/2 storico successivamente acquisito, aveva appreso che si era trattato di rapporti di lavoro a tempo determinato;
che, tuttavia, egli non aveva mai sottoscritto alcun contratto individuale di lavoro;
che era stato assunto quale operaio comune ed inquadrato nel livello AE1 del
C.C.N.L. Legno e arredamento Piccole Industrie Confimi;
che esso istante aveva lavorato tutti i giorni, dal lunedì al sabato, prestando 40 ore di lavoro settimanali;
che, nell'ultimo periodo
(ovvero dal 2.4.2024 al 3.5.2024), era stato inquadrato a tempo determinato con part-time orizzontale di 20 ore settimanali;
che non aveva ricevuto, tra le altre, le buste paga dei mesi di aprile e maggio 2024; che, pertanto, egli aveva presentato all'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Foggia apposita denuncia, effettuando successivamente, in assenza di riscontro, una richiesta di accesso agli atti ex lege n. 241/1990, rimasta inevasa;
che, con nota pec del
22.8.2024, aveva impugnato il termine apposto al contratto di lavoro, invocandone la trasformazione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed intimando alla società datrice il pagamento delle spettanze maturate e non corrisposte.
Tanto premesso in fatto e denunciata in diritto la nullità e/o inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro, poiché non risultante da atto scritto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'intervenuta trasformazione del contratto a tempo determinato fra le parti in contratto a tempo indeterminato;
b) per l'effetto, condannare la
in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare il lavoratore Controparte_1 nel suo posto di lavoro ovvero, in subordine, alla sua riassunzione in servizio;
c) per
l'ulteriore effetto condannare la datrice di lavoro al pagamento, in favore del sig. Parte_1
dell'indennità omnicomprensiva nella misura di € 3.101,42 pari a 3,5 mensilità
[...] dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo TFR, ovvero alla maggiore o minore somma liquidata in via equitativa, a titolo di risarcimento spettante;
d) con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta, la quale resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 23.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Invero, l'art. 19, comma 4, primo capoverso, del D.lgs. n. 80/2015, così prevede: “Con
l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”.
La disposizione in esame si pone in continuità con la disciplina previgente, stabilendo la forma scritta per la valida apposizione del termine al contratto di lavoro.
Come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, sia pure nella vigenza del pregresso regime normativo (art. 1, commi 3 e 5, L. n. 230/1962), la ratio sottesa alla forma scritta va individuata nello sfavore che il Legislatore aveva mostrato verso
2 il contratto di lavoro a termine, non di rado utilizzato per eludere le disposizioni di legge poste a garanzia del lavoratore, e nell'esigenza che attraverso l'imposizione di detta forma le parti contrattuali prendano piena coscienza dei reciproci obblighi e diritti (Cass. Sez. Lav. n.
10084/2018).
E' dato altresì fermo nella giurisprudenza di legittimità che la forma scritta riguardante non l'intero contratto ma solo la clausola che appone il termine (cfr. in tali sensi: Cass. 11/12/2002
n. 17674, Cass. 27/2/1998 n. 2211; Cass. 8/7/1995 n. 7507) sia richiesta ad substantiam, sicchè la sua mancanza fa sì che il contratto si reputi a tempo indeterminato.
Nell'ottica descritta, la Suprema Corte ha affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui l'apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre che risultare da atto scritto, deve essere coeva od anteriore all'inizio del rapporto lavorativo, anche se non è richiesto che la dichiarazione di volontà e l'apposizione del termine siano contenuti in un unico documento, poichè il requisito della forma scritta viene osservato anche allorquando la sottoscrizione del lavoratore sia contenuta in un documento a sè, costituente accettazione di una proposta, anch'essa scritta, di contratto a termine formulata dal datore di lavoro, ed il contratto sia concluso, ai sensi dell'art. 1326 c.c., prima o contemporaneamente all'inizio della prestazione
(cfr. ex plurimis: Cass. 19/7/2002 n. 10607, Cass. 14/12/2001 n. 15801, Cass. 27/2/1998 n.
2211 cit.; Cass., Sez. Un., 5/10/1984 n. 4979).
E' stato pure ribadito che il patto in forma scritta recante l'apposizione del termine non può essere surrogato nè da dichiarazioni scritte unilaterali delle parti (come la richiesta di avviamento del datore di lavoro) o di un terzo (quale il provvedimento di avviamento dell'Ufficio di collocamento) nè da accordi verbali tra le parti, sicchè, in difetto di tale valida apposizione del termine, il contratto si reputa a tempo indeterminato (cfr. Cass.
15/07/2009 n. 16473, cui adde Cass. 14/7/2011 n. 15494).
2.2. Nel caso di specie, è pacifico che fra le parti siano intercorsi plurimi rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nei periodi analiticamente indicati nel ricorso introduttivo.
La circostanza trova pure riscontro documentale nel modello C/2 storico versato in atti dal ricorrente (doc. 1).
Sennonchè, non v'è prova che il termine sia stato apposto in forma scritta, laddove priva di rilievo s'appalesa la comunicazione di assunzione inoltrata al Centro per l'Impiego, in quanto atto unilaterale del datore, come tale sprovvisto di qualsivoglia valenza negoziale.
Né, d'altro canto, risulta che detta comunicazione sia stata consegnata al lavoratore ovvero da quest'ultimo sottoscritta per accettazione.
3 Alla luce di quanto precede, si rivelano inconferenti le circostanze di fatto dedotte dalla parte resistente, ovverosia: a) che, in costanza di rapporto, siano stati rilasciati al lavoratore i prospetti paga;
b) che le spettanze retributive siano state regolarmente pagate con bonifico bancario, c) che abbia azionato in via monitoria crediti retributivi maturati Parte_1 nei confronti della società datrice.
La resistente richiama, poi, il D.L. n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85, nella parte in cui ha apportato modifiche alla disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine, di cui al Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, consentendo proroghe e rinnovi nei primi dodici mesi senza necessità di specificarne la causale.
Sennonchè, la parte datoriale non si confronta con l'effettiva causa petendi, quale delineata in termini affatto univoci nel ricorso introduttivo ed attinente all'omessa pattuizione, in forma scritta, della clausola appositiva del termine ai plurimi contratti di lavoro intercorsi con
. Pt_1
In tale contesto, le difese svolte dalla non si rivelano, dunque, pertinenti. CP_1
2.3. Ne consegue che, in assenza di contratto sottoscritto dal lavoratore nel senso sopra chiarito, l'apposizione del termine resta priva di effetto, sicchè il contratto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato dalla data dell'ultima scadenza (conformemente al petitum della domanda attorea), ossia dal 3.5.2024, con condanna della società convenuta alla riammissione del lavoratore in servizio ed assegnazione allo stesso delle mansioni svolte in precedenza e/o altre equivalenti.
Sul versante delle conseguenze risarcitorie, trova, poi, applicazione l'art. 28, comma 2, del
D.lgs. n. 81/2015, a mente del quale: “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
4 La liquidazione dell'indennità, contenuta in 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (in linea con la condivisibile quantificazione proposta dal ricorrente), tiene conto, ex art. 8 della L. n. 604/1966, della non breve durata del rapporto di lavoro, complessivamente pari a 4 anni e 2 mesi.
La retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità in questione ammonta, poi, pacificamente ad euro 886,12.
Ne consegue la condanna della al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di euro 3.101,42, sulla scorta dei conteggi analitici
[...] elaborati da parte ricorrente e non contestati, nemmeno genericamente, dalla società convenuta.
Su detta somma competono, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile – complessità bassa) – seguono la soccombenza della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. AN CA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1385/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara inefficace il termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti;
b) dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 3.5.2024;
c) condanna la alla riammissione in servizio di con Controparte_1 Persona_1 assegnazione al ricorrente delle mansioni in precedenza prestate e/o altre equivalenti;
d) condanna la società resistente al pagamento di una indennità risarcitoria ragguagliata a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, complessivamente pari ad euro 3.101,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
e) condanna la alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro Controparte_1
4.629,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 23/10/2025 Il Giudice
AN CA
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