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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/11/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 1009/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA
1 nella causa iscritta al N. 1009/2025 R.G. promossa da
con sede in Forlì (FC), Corso della Repubblica 126, in persona del procuratore Parte_1
p.t., con l'Avv. MATTEO PONZIO del Foro di Asti, presso il cui studio in Alba (CN), Via Parruzza 44 è elettivamente domiciliata ricorrente contro
nato a [...] l'[...], residente in [...], Controparte_1
Strada della Madonna della neve 17 – contumace;
nata ad [...] il [...], residente in [...], Parte_2
con l'Avv. PAOLO MARIA FEDERICO CANDIDA del Foro di Alessandria, presso il cui studio in
Tortona (AL), Via Emilia 102 è elettivamente domiciliata resistenti
Oggetto: artt. 476 - 485 CC.
Conclusioni
(come da foglio depositato all'udienza 30.10.2025): Parte_1
(come da comparsa di costituzione e risposta): Parte_2
2 “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- In via pregiudiziale: dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vercelli a favore del Tribunale di
Alessandria;
- In via preliminare: dichiararsi l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 DLgs 28/10 e successive modificazioni;
- in via principale: rigettare l'avverso ricorso e respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi prova per interpello sulle circostanze di seguito capitolate da intendersi precedute dalle parole “vero che” espunte da valutazioni e/o giudizi ivi riportati al solo fine di rendere più fluida la narrativa:
1) vero che il Sig. quando è deceduto in data 12.09.2019 abitava nella Città di NZ (AL), in Via Persona_1
Manzoni n. 17 ed ha ivi ha sempre abitato;
3 Persona_1 2) vero che la residenza in PO AT (AL) del Sig. , era una formalità;
3) vero che la Sig.ra ha sempre abitato nel alenza (AL), in Via Manzoni n. 17; Controparte_2
4) vero che dopo la morte del Sig. la Sig.ra dap-prima trasferiva dalla figlia Sig.ra Persona_1 Controparte_2 [...]
nella Città di NZ (AL), in Piazza Benedetto Croce n. 15 e, successivamente, dal figlio Sig. Pt_2 CP_1
sempre in NZ (AL), in Viale Repubblica N. 49/b.
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies CPC depositato il 17.7.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1
e , esponendo questi fatti: Controparte_1 Parte_2
- di aver pignorato con atto notificato il 17.7.2024 e 4.7.2024 rispettivamente a e Parte_2 CP_1
gli immobili di loro proprietà in NZ (AL) censiti al CF – sez. VAL:
[...]
➢ foglio 24, mapp. 410, sub. 15;
➢ foglio 25, mapp. 426, sub. 4; ➢ foglio 24, mapp. 427, sub. 8;
➢ foglio 25, mapp. 237, sub. 35;
➢ foglio 25, mapp. 347, sub. 16;
➢ foglio 24, mapp. 1122, sub. 7,
- la procedura esecutiva è stata iscritta al n. RG Es. 218/2024 innanzi al tribunale di Alessandria;
- dalla certificazione ex art. 567 CPC risulta mancante la continuità delle trascrizioni, che il giudice dell'esecuzione ha disposto di ripristinare. In particolare, i debitori esecutati non hanno accettato espressamente l'eredità morendo dismessa sia da sia da , ma hanno Persona_1 Controparte_2
compiuto atti che comportano accettazione tacita di eredità ex art. 476 CC e, quanto ad CP_1 CP_1
sussistono in ogni caso i presupposti per ritenerlo erede puro e semplice ex art. 485 CC di
[...] Per_1
[...]
Così argomentando, la ricorrente ha rassegnato conclusioni analoghe a quelle sopra riportate, che, in
4 aggiunta a quelle del ricorso, contengono l'indicazione dei beni immobili che sarebbero stati ereditati dai resistenti.
Con comparsa depositata il 17.10.2025 si è costituita in via pregiudiziale ha eccepito Parte_2
l'incompetenza per territorio del tribunale di Vercelli in favore di quello di Alessandria sull'assunto che la causa rientrerebbe tra quelle ex art. 22 CPC;
in via preliminare ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito il rigetto della domanda avversaria.
Con decreto del 18.7.2025 fu fissata la prima udienza al 30.10.2025.
A quest'udienza, dichiarata la contumacia di richiesti chiarimenti da parte del Controparte_1
giudice alla resistente costituita e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fu ordinato di precisare le conclusioni e di discutere la causa ex art. 281 sexies CPC. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del c. 3 dell'anzidetta disposizione.
La causa viene ora in decisione.
***
1. Eccezione di incompetenza territoriale in favore del tribunale di Alessandria.
L'eccezione è infondata.
1.1 La causa ha ad oggetto l'accertamento dell'accettazione tacita di eredità da parte dei resistenti o, comunque, della qualità di erede puro e semplice in capo ad Controparte_1
1.2 Pertanto, la causa non rientra in alcuna di quelle elencate dall'art. 22 CPC per cui sussisterebbe la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione.
1.3 Richiesto di rendere spiegazioni sul punto, all'udienza il difensore della resistente non illustrò alcun valido argomento a sostegno della fondatezza dell'eccepita incompetenza, dato che, da un lato, sostenne che “la controversia rientra tra quelle indicate ai nn. 1 e 3 dell'art. 22”, dall'altro, dopo che il giudice rilevò che la causa non ha ad oggetto quanto indicato nelle disposizioni citate dal difensore, affermò che “non vi è alcun effettivo collegamento con il tribunale di Vercelli, in quanto la successione si è aperta a NZ (AL), ha la Parte_2
residenza a NZ, la maggioranza degli immobili pignorati nella procedura esecutiva RG Es. 218/2024 trib.
5 Alessandria si trovano nel distretto di Alessandria”, argomenti però manifestamente inconferenti per affermare la fondatezza giuridica dell'eccezione. Cont
1.4 L'infondatezza dell'eccezione di incompetenza proposta ex art. 22 emerge anche considerando Cont che la competenza del tribunale di Vercelli va affermata in forza dell'art. 33 , dato che uno dei due convenuti, ossia risiede in PO AT ricompreso nel circondario del Controparte_1
tribunale di Vercelli.
1.5 Essendo dirimente quanto detto, non serve esaminare il contratto di locazione prodotto all'udienza dalla ricorrente per affermare la competenza del tribunale di Vercelli.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità del documento sollevata dalla resistente alla stessa udienza è superata dal fatto che il contratto non è posto a fondamento della decisione.
2. Eccezione di improcedibilità.
L'eccezione è infondata.
2.1 Non essendo la presente una controversia in materia di “successioni ereditarie” (art. 51 d. lgs. 28/2010), come detto ai punti 1.1 e 1.2, il preliminare esperimento del procedimento di mediazione non è condizione di procedibilità della domanda.
2.2 Del resto, non è neppure astrattamente mediabile l'accertamento di fatti giuridici come sono quelli a fondamento della domanda di accertamento dell'accettazione tacita di eredità, o di uno status, come quello di erede puro e semplice ex art. 485 CC.
3. Merito.
La domanda è fondata.
Controparte_1
3.1.1 Sono dimostrati i presupposti ex art. 485 CC in morte di , nato a [...] il Persona_1
6 Controparte_1 13.9.1937 e deceduto in NZ il 12.9.2019, perché
➢ è in possesso di taluni beni ereditari, in particola e di PO AT censiti al CF foglio 9, mapp. 68, subb. 1 e 2 come si desume dalla CILA presentata al Comune di PO
AT l'8.4.2023 (doc. 22 ricorrente), dal certificato di residenza (doc. 23) e dalla relazione dell'esperto stimatore nella procedura esecutiva n. RG Es. 185/2024 innanzi al tribunale di Vercelli
(doc. 15 pag. 38);
➢ non risulta aver redatto l'inventario nel termine di tre mesi.
Si precisa che agli effetti dell'art. 485 CC non è necessario che il possesso dei beni ereditari - o il compossesso anche di un solo bene ereditario (Cass. 15690/2020) - ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso (Cass. 15587/2023).
3.1.2 Inoltre, è dimostrato che ha accettato tacitamente l'eredità ex art. 476 CC Controparte_1
morendo dismessa da , nata a [...] il [...] e deceduta in NZ il 1.12.2022, Controparte_2
dato che è stata compiuta (anche) in suo favore la voltura catastale degli immobili pro quota ereditati (docc. 24 e 25) e con dichiarazione sostitutiva del 14.3.2023 autenticata dal Notaio di NZ dichiarò di Per_2
avere accettato l'eredità (doc. 10).
Quest'ultima circostanza rileva perché, essendo temporalmente successiva, implica la ratifica dell'operato di
, che il 18.6.2020 presentò la denuncia di successione e la richiesta di voltura catastale (doc. Parte_2
6).
3.1.3 L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (Cass. 11478/2021, 10796/2009).
Parte_2
7
3.2.1 Sono dimostrati i presupposti ex art. 476 CC in morte sia di sia di . Persona_1 Controparte_2
3.2.2 Rispetto al primo, come dimostrato dai citati docc. 6, 24 e 25, ha presentato la denuncia Parte_2
di successione e richiesto la voltura catastale degli immobili pro quota ereditati.
3.2.3 Rispetto alla seconda, dalla dichiarazione sostitutiva del 14.3.2023 autenticata dal Notaio di Per_2
NZ risulta che dichiarò che anche avesse accettato l'eredità (doc. 10 Controparte_1 Pt_2
citato).
3.2.3 Nella propria comparsa la resistente non ha specificamente (ma neanche genericamente) contestato alcuno di questi fatti allegati dalla a fondamento delle proprie domande. Pt_3
La resistente si è limitata a sostenere: “Il fatto che sia necessario un accertamento giudiziale oggi per ottenere una sentenza che "ripristini la continuità delle trascrizioni" dimostra che, al momento dell'inizio delle procedure esecutive,
l'accettazione tacita non era sufficientemente e formalmente trascritta, creando un ostacolo procedurale rilevato dai periti.
Tuttavia, se l'accettazione tacita non era pienamente efficace nei confronti dei terzi (come , prima Parte_1
dell'accertamento giudiziale) e se l'onere della prova della continuità non è stato soddisfatto, si ritiene che le azioni esecutive originarie fossero viziate in partenza.” (pagg. 6- 7 ricorso). Premesso che il vizio originario dell'azione esecutiva, se sussistente, andrebbe contestato in quella sede con l'opposizione ex art. 615 CPC – pertanto, l'argomento è impertinente in questo giudizio – l'affermazione è comunque manifestamente erronea e trascura principi pacifici a partire da Cass. 15597/2019, secondo cui il giudice dell'esecuzione ha il dovere di richiedere, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa, la cui mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo.
Il che significa che, se manca la continuità delle trascrizioni il giudice dell'esecuzione ha il dovere di rilevare la questione assegnando termine per ripristinarla: proprio come ha fatto il giudice dell'esecuzione del tribunale di Alessandria.
8 Il ripristino può avvenire anche in corso di procedura esecutiva fino al momento in cui è emesso il decreto di trasferimento: se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite (Cass. 4301/2023).
___
Le istanze di prova orale formulate da non sono accoglibili per la dirimente ragione che Parte_2
alcuno dei fatti oggetto di prova è stato preceduto dalla deduzione nella parte motiva della comparsa di costituzione e risposta. Deduzione dei fatti e indicazione dei mezzi di prova sono elementi distinti ed entrambi necessari, non alternativi, com'è chiaro dal tenore letterale dell'art. 281 undecies3 CPC.
Le conclusioni formulate dalla ricorrente nel foglio depositato all'udienza non sono accoglibili limitatamente alla parte in cui si chiede di indicare i beni immobili ricompresi nell'eredità morendo dismessa da e . Persona_1 Controparte_2
L'oggetto del giudizio è l'accertamento dei presupposti ex artt. 476 e 485 CC. L'accettazione dell'eredità riguarda, e la qualità di erede si assume, indistintamente su tutti i beni ricompresi nell'asse ereditario, l'accertamento della cui composizione è estraneo all'oggetto del presente giudizio.
La domanda non è accoglibile nemmeno se giustificata con il fatto che “in mancanza di tale indicazione nel provvedimento di eventuale accoglimento della domanda, la conservatoria non lo trascrive” (cfr. verbale d'udienza pag. 2):
- primo, la parte potrebbe far stendere in calce alla nota di trascrizione il rifiuto del conservatore di trascrivere e impugnarlo (artt. 2674 – 2674 bis CC);
- secondo, chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare la nota indicante la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826 CC (art. 26602 n.5 CC).
Il che vale a dire che la nota completa il titolo, a differenza di quanto previsto dall'art. 26591 n. 4 CC per la trascrizione di atti tra vivi, per cui nella nota vanno indicati la natura e la situazione dei beni “a cui si riferisce il titolo”, che li deve espressamente indicare.
9 Spese di lite.
e , soccombenti, sono condannati ex art. 91 CPC a rifondere a CP_1 Parte_2 Parte_1
le spese di lite liquidate ex DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo i seguenti
[...]
criteri:
- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- valore: indeterminabile (di bassa complessità);
- fasi: di studio, introduttiva e decisionale, senza l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie per le prime due fasi, minime per la decisionale avvenuta con discussione ex art. 281 sexies CPC senza deposito di scritti difensivi.
Si ravvisano i presupposti per applicare la regola ex art. 971 primo per. CPC secondo cui, quando più sono i soccombenti, il giudice condanna ciascuno di loro alle spese in proporzione del rispettivo interesse nella causa, nozione, quest'ultima, assai elastica e adattabile al caso concreto data la genericità.
nel costituirsi (e nel proporre eccezioni processuali manifestamente infondate, così come gli Parte_2
argomenti “nel merito”) ha dimostrato di avere molto più interesse nella causa di quanto ne abbia avuto l'altro resistente, rimasto contumace, e che, così facendo, non ha apportato elementi sfavorevoli all'accoglimento della domanda della banca.
Pertanto, è condannata a rifondere alla banca le spese come sopra calcolate nella misura Parte_2
dell'80%, mentre il 20% è a carico di La valutazione della “proporzione del Controparte_1
rispettivo interesse nella causa” è fatta – e non potrebbe essere altrimenti – in via equitativa.
Inoltre, questi stessi argomenti inducono ad escludere la comunanza di interessi (che presupporrebbe anche la semplice identità delle questioni sollevate e dibattute o la convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria – cfr. da ultimo Cass. 369/2025) in forza della quale emettere condanna Cont solidale dei due soccombenti ex art. 971 secondo per. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1009/2025 R.G. promossa da Parte_1
10 Controparte_1 Parte_2 contro e , ogni altra diversa domanda ed eccezione respint
- RIGETTA le eccezioni, sollevate da di incompetenza territoriale del tribunale di Vercelli in Parte_2
favore di quello di Alessandria e di improcedibilità della domanda ex art. 5 d. lgs. 28/2010;
- ACCOGLIE la domanda di , conseguentemente: Parte_1
➢ ACCERTA che è erede puro e semplice ex art. 485 CC di nato a Controparte_1 Persona_1
PO AT il 13.9.1937 e deceduto in NZ il 12.9.2019;
➢ ACCERTA che ha accettato tacitamente l'eredità ex art. 476 CC morendo Controparte_1
dismessa da nata a [...] il [...] e deceduta in NZ il 1.12.2022; Controparte_2
➢ ACCERTA che ha accettato tacitamente l'eredità ex art. 476 CC morendo dismessa da Parte_2
e da;
Persona_1 Controparte_2
- CONDANNA ex art. 91 CPC e a rimborsare a le CP_1 CP_1 Parte_2 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 4.300,00 per compensi, € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori secondo legge. In forza dell'art. 971 primo per. CPC l'importo di cui al periodo precedente è così ripartito: 80% a carico di;
20% a carico di Parte_2 Controparte_1 Vercelli, 21 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari
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