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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/04/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6192/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA cd. “CARTOLARE” CON DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
NELLA CAUSA n. R.G. 6192/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 aprile 2025 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia dato atto del deposito delle note di trattazione scritta come indicato nel decreto di fissazione udienza a trattazione scritta;
letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni come precisate nelle predette note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene a far parte integrante del presente verbale. Preso atto dell'impossibilità di dare lettura della sentenza alle parti, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale e viene immediatamente depositata. Dispone che venga inserita nello “storico” del fascicolo l'annotazione udienza mediante deposito di note scritte. Si comunichi il presente verbale ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6192/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPANINI Parte_1 C.F._1
GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAMPANINI GIANPAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORESTI ENRICO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FORESTI ENRICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso: “1) Condannarsi la società al pagamento della Controparte_1 somma complessiva di € 7.895,30 oltre Iva e interessi dalla data della domanda al saldo;
2) Con vittoria di spese e compensi di questo giudizio.”
La parte convenuta ha concluso: “rigettarsi ogni domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
Con condanna della ricorrente all'integrale refusione delle spese e dei compensi di lite, maggiorati del 15% per spese generali, 4% CPA e oltre a iva secondo legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero pagina 2 di 4 superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
considerato che
parte ricorrente ha introdotto il procedimento il 25/09/2023 con ricorso ex art. 702bis cpc, articolo che è stato abrogato dall'art. 3 comma 48 del D.L.vo 10/10/2022 n. 149 a decorrere dal
30/06/2023; a norma dell'art. 35 comma 1 del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai decreti instaurati successivamente a tale data, con l'introduzione in pari data del procedimento semplificato di cognizione ex art. 281decies cpc e seguenti, posto che, alla luce delle difese delle parti, ,veniva mutato il rito e fissata udienza ex art. 183 cpc;
considerato che
parte attrice ricorrente, a seguito di contratto di noleggio e conseguente consegna di un ponteggio edile alla convenuta, afferma che in data 22.04.2022 la società ha preso in consegna il ponteggio e lo ha utilizzato per otto mesi, fino al 19.12.2022, corrispondendo però solo i canoni per i mesi da aprile a ottobre, ed infine che in data 19.12.2022 ha restituito il ponteggio Controparte_1 privo di alcuni pezzi e imbrattato;
rilevato che la parte convenuta contesta nell'an debeatur la pretesa della parte ricorrente, per ciascuno dei punti in cui si svolge, ossia i canoni da corrispondere per i mesi di novembre e dicembre 2022, pagamento della caparra confirmatoria, spese per il danneggiamento dell'attrezzatura noleggiata e corrispettivo per i pezzi mancanti dell'attrezzatura; visti i documenti dimessi dalle parti, tra cui il contratto di noleggio 20/4/22 sottoscritto, anche specificamente, da Controparte_1 considerato che venivano assunte prove orali;
il teste di parte attrice che ha messo Testimone_1 in contatto le parti al fine di concludere il contratto di noleggio, ha dichiarato che “il ponteggio è stato usato per qualche mese, non so quanti, mi sembra 4 o 5; ADR: mi ha riferito che dal ponteggio Pt_1 mancavano elementi al rientro, ma non ho visto nulla di persona”, “so che ci sono stati dei problemi con la restituzione del ponteggio”; il teste di parte convenuta che seguiva il cantiere Testimone_2 dove serviva il ponteggio, su incarico di l'amministratore di ha confermato i CP_1 Controparte_1 capitoli ovvero che in data 22.09.2022 e 25.20.22 il sig. telefonava all'utenza Testimone_2 cellulare del sig. , comunicando che aveva ultimato i lavori presso il Parte_1 Controparte_1 cantiere sito in Montagnana (PD) e che il ponteggio era stato smontato per essere restituito, ma Pt_1 affermava che era impossibilitato al ritiro e che, a tale scopo, avrebbe preso contatti telefonici più avanti nel tempo;
il teste ha dichiarato che la riconsegna è stata effettuata in dicembre 2022 e ha riferito che “non so dire se il ponteggio mancasse di elementi alla riconsegna, non avendo la distinta iniziale, che a me non è mai stata consegnata;
ADR: il ponteggio è stato utilizzato per circa due mesi, due mesi e qualche giorno per la precisione, mi pare giugno e luglio, sicuramente prima di ferragosto il lavoro era già finito”; considerato che, pertanto, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali, la domanda non può essere accolta per quanto riguarda i canoni di noleggio, alla luce di quanto è emerso dalle prove orali, in cui il teste dell'attrice non è stato preciso sul punto, mentre il teste della convenuta ha dichiarato che la riconsegna è stata effettuata in dicembre 2022 perché non era nella possibilità di effettuare il Pt_1 ritiro, perciò il ritardo non può essere attribuito alla convenuta;
pagina 3 di 4 rilevato, quanto alla caparra confirmatoria, che la richiesta di pagamento dei canoni non pagati dalla convenuta esclude il pagamento della caparra, che può esigersi, ai sensi dell'art. 1385 cc, se non sia stato chiesto l'adempimento del contratto;
la giurisprudenza più recente di legittimità sul punto ha infatti precisato che “la funzione della caparra confirmatoria è duplice: garantire l'esecuzione del contratto mediante il suo incameramento in caso di inadempimento della controparte e consentire, in via di autotutela, il recesso dal contratto senza necessità di adire il giudice, rappresentando una preventiva e forfettaria liquidazione del danno. Solo quando la parte non inadempiente non eserciti il recesso e richieda in giudizio l'adempimento, ovvero la risoluzione del contratto con l'integrale risarcimento del danno secondo le regole generali, perde il diritto di incamerare la caparra o esigerne il doppio” (Cass. Civ. ordinanza n. 13640 del 16 maggio 2024); considerato che per quanto riguarda il danneggiamento e i pezzi mancanti, non ne è stata fornita prova dalla parte attrice, infatti il teste sentito ha riportato quanto gli è stato riferito de relato ma non ha visto nulla di persona;
mancano inoltre fotografie dei danneggiamenti o altri documenti a supporto della pretesa, ed il collegamento fra questi e le dichiarazioni del teste;
considerato che
le spese legali, per come liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda
1. Rigetta la domanda dell'attore per i motivi esposti;
2. Condanna (C.F. ), al pagamento in favore di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORESTI Controparte_1 P.IVA_1
ENRICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FORESTI ENRICO, delle spese legali del presente procedimento, che liquida in complessivi € 2.500 oltre 15% per spese generali, 4% CPA, oltre iva secondo legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
18 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA cd. “CARTOLARE” CON DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
NELLA CAUSA n. R.G. 6192/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 aprile 2025 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia dato atto del deposito delle note di trattazione scritta come indicato nel decreto di fissazione udienza a trattazione scritta;
letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni come precisate nelle predette note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene a far parte integrante del presente verbale. Preso atto dell'impossibilità di dare lettura della sentenza alle parti, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale e viene immediatamente depositata. Dispone che venga inserita nello “storico” del fascicolo l'annotazione udienza mediante deposito di note scritte. Si comunichi il presente verbale ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6192/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPANINI Parte_1 C.F._1
GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAMPANINI GIANPAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORESTI ENRICO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FORESTI ENRICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso: “1) Condannarsi la società al pagamento della Controparte_1 somma complessiva di € 7.895,30 oltre Iva e interessi dalla data della domanda al saldo;
2) Con vittoria di spese e compensi di questo giudizio.”
La parte convenuta ha concluso: “rigettarsi ogni domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
Con condanna della ricorrente all'integrale refusione delle spese e dei compensi di lite, maggiorati del 15% per spese generali, 4% CPA e oltre a iva secondo legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero pagina 2 di 4 superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
considerato che
parte ricorrente ha introdotto il procedimento il 25/09/2023 con ricorso ex art. 702bis cpc, articolo che è stato abrogato dall'art. 3 comma 48 del D.L.vo 10/10/2022 n. 149 a decorrere dal
30/06/2023; a norma dell'art. 35 comma 1 del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai decreti instaurati successivamente a tale data, con l'introduzione in pari data del procedimento semplificato di cognizione ex art. 281decies cpc e seguenti, posto che, alla luce delle difese delle parti, ,veniva mutato il rito e fissata udienza ex art. 183 cpc;
considerato che
parte attrice ricorrente, a seguito di contratto di noleggio e conseguente consegna di un ponteggio edile alla convenuta, afferma che in data 22.04.2022 la società ha preso in consegna il ponteggio e lo ha utilizzato per otto mesi, fino al 19.12.2022, corrispondendo però solo i canoni per i mesi da aprile a ottobre, ed infine che in data 19.12.2022 ha restituito il ponteggio Controparte_1 privo di alcuni pezzi e imbrattato;
rilevato che la parte convenuta contesta nell'an debeatur la pretesa della parte ricorrente, per ciascuno dei punti in cui si svolge, ossia i canoni da corrispondere per i mesi di novembre e dicembre 2022, pagamento della caparra confirmatoria, spese per il danneggiamento dell'attrezzatura noleggiata e corrispettivo per i pezzi mancanti dell'attrezzatura; visti i documenti dimessi dalle parti, tra cui il contratto di noleggio 20/4/22 sottoscritto, anche specificamente, da Controparte_1 considerato che venivano assunte prove orali;
il teste di parte attrice che ha messo Testimone_1 in contatto le parti al fine di concludere il contratto di noleggio, ha dichiarato che “il ponteggio è stato usato per qualche mese, non so quanti, mi sembra 4 o 5; ADR: mi ha riferito che dal ponteggio Pt_1 mancavano elementi al rientro, ma non ho visto nulla di persona”, “so che ci sono stati dei problemi con la restituzione del ponteggio”; il teste di parte convenuta che seguiva il cantiere Testimone_2 dove serviva il ponteggio, su incarico di l'amministratore di ha confermato i CP_1 Controparte_1 capitoli ovvero che in data 22.09.2022 e 25.20.22 il sig. telefonava all'utenza Testimone_2 cellulare del sig. , comunicando che aveva ultimato i lavori presso il Parte_1 Controparte_1 cantiere sito in Montagnana (PD) e che il ponteggio era stato smontato per essere restituito, ma Pt_1 affermava che era impossibilitato al ritiro e che, a tale scopo, avrebbe preso contatti telefonici più avanti nel tempo;
il teste ha dichiarato che la riconsegna è stata effettuata in dicembre 2022 e ha riferito che “non so dire se il ponteggio mancasse di elementi alla riconsegna, non avendo la distinta iniziale, che a me non è mai stata consegnata;
ADR: il ponteggio è stato utilizzato per circa due mesi, due mesi e qualche giorno per la precisione, mi pare giugno e luglio, sicuramente prima di ferragosto il lavoro era già finito”; considerato che, pertanto, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali, la domanda non può essere accolta per quanto riguarda i canoni di noleggio, alla luce di quanto è emerso dalle prove orali, in cui il teste dell'attrice non è stato preciso sul punto, mentre il teste della convenuta ha dichiarato che la riconsegna è stata effettuata in dicembre 2022 perché non era nella possibilità di effettuare il Pt_1 ritiro, perciò il ritardo non può essere attribuito alla convenuta;
pagina 3 di 4 rilevato, quanto alla caparra confirmatoria, che la richiesta di pagamento dei canoni non pagati dalla convenuta esclude il pagamento della caparra, che può esigersi, ai sensi dell'art. 1385 cc, se non sia stato chiesto l'adempimento del contratto;
la giurisprudenza più recente di legittimità sul punto ha infatti precisato che “la funzione della caparra confirmatoria è duplice: garantire l'esecuzione del contratto mediante il suo incameramento in caso di inadempimento della controparte e consentire, in via di autotutela, il recesso dal contratto senza necessità di adire il giudice, rappresentando una preventiva e forfettaria liquidazione del danno. Solo quando la parte non inadempiente non eserciti il recesso e richieda in giudizio l'adempimento, ovvero la risoluzione del contratto con l'integrale risarcimento del danno secondo le regole generali, perde il diritto di incamerare la caparra o esigerne il doppio” (Cass. Civ. ordinanza n. 13640 del 16 maggio 2024); considerato che per quanto riguarda il danneggiamento e i pezzi mancanti, non ne è stata fornita prova dalla parte attrice, infatti il teste sentito ha riportato quanto gli è stato riferito de relato ma non ha visto nulla di persona;
mancano inoltre fotografie dei danneggiamenti o altri documenti a supporto della pretesa, ed il collegamento fra questi e le dichiarazioni del teste;
considerato che
le spese legali, per come liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda
1. Rigetta la domanda dell'attore per i motivi esposti;
2. Condanna (C.F. ), al pagamento in favore di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORESTI Controparte_1 P.IVA_1
ENRICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FORESTI ENRICO, delle spese legali del presente procedimento, che liquida in complessivi € 2.500 oltre 15% per spese generali, 4% CPA, oltre iva secondo legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
18 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
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