Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2004, n. 16043
CASS
Sentenza 17 agosto 2004

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I soci di una cooperativa di produzione e lavoro non possono considerarsi dipendenti della medesima per le prestazioni rivolte a consentire ad essa il conseguimento dei suoi fini istituzionali, in particolare non rilevando ai fini della riconducibilità dell'attività del socio ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, la circostanza che i soci siano tenuti all'osservanza di orari predeterminati, percepiscano compensi commisurati alle giornate di lavoro e debbano osservare direttive, ne' che nei loro confronti sia applicata, quanto all'esercizio del potere disciplinare o ad altri aspetti, una normativa collettiva; rimane salva, tuttavia, l'ipotesi in cui, in considerazione dell'effettiva volontà delle parti o delle circostanze in cui il rapporto si è in concreto sviluppato, sia accertata l'utilizzazione simulata o fraudolenta dello schema cooperativistico, oppure la coesistenza dei due rapporti, societario e lavorativo subordinato, in caso di distinte prestazioni lavorative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2004, n. 16043
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16043
    Data del deposito : 17 agosto 2004

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