TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/04/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 16.04.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4160/2021 r.g. e vertente tra
Parte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, opponente rappresento e
[...] difeso dall'Avvocatura dello Stato;
contro
(c.f. , opposto rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Fernando Rizzo e Andrea Vadalà. oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
1. Con ricorso depositato il 28 settembre 2021 l' Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
535/2021 del 01.09.2021 (R.G. n. 3243/2021), notificato il 06.09.2021, con il quale era stato ingiunto all'Amministrazione il pagamento della somma di euro 788,71, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 225,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso spese generali a titolo di retribuzioni derivanti dal rapporto di lavoro intercorso tra l'Assessorato opponente e . Contestava l'erronea liquidazione del quantum Controparte_1 ingiunto e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la non debenza delle spese di lite.
2. Con memoria depositata il 22.02.2022 si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 contestava tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, parte opposta precisava che, a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, depositato il 23.07.2021 e prima della notifica avvenuta il
06.09.2021, l'Assessorato adempiva in data 17.08.2021 solo per euro 636,50 all'obbligo di pagamento di euro 788,51 (somma ingiunta) e non provvedeva a pagare né le spese di lite, liquidate in euro 328,30, né gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
1 Chiedeva, pertanto, che venisse rigettata l'opposizione promossa dall'Assessorato in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, che venisse dichiarato il diritto dell'opposto al pagamento di un importo pari a euro 152,21, ovvero euro 788,71 (somma ingiunta nella fase monitoria) meno euro
636,50 (somma già versata) con condanna dell'Assessorato al pagamento di tale residuo importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria o nel diverso importo accertato all'esito di ctu contabile;
che venisse condannata parte avversa al pagamento di spese, diritti e onorari sia della fase monitoria sia del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
3. L'udienza del 16.04.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. Att. c.p.c. precedente di questo Tribunale (sent. n. 2306/2024).
4. L' ha contestato l'errata quantificazione del credito ingiunto, sostenendo che la Parte_1 somma dovuta andrebbe calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, per un importo pari a euro
636,50, risultanti dalla busta paga di dicembre 2020.
Ha in ogni caso eccepito di aver già provveduto all'integrale pagamento di tale somma in data 17 agosto 2021 e, dunque, dopo del deposito del ricorso monitorio ma prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto (01.09.2021) e della sua notifica (06.09.2021) sicché alcun importo sarebbe dovuto in favore dell'opposta a titolo di rimborso delle spese processuali, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “quando, come nel caso in esame, il debitore abbia provveduto all'integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto” (cfr. Cass. n. 27234/2017).
Le doglianze non meritano accoglimento.
Innanzitutto, va evidenziato che per ius receptum, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore - in ipotesi di inadempimento del datore di lavoro - devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto
a queste ultime, la trattenuta da parte del datore di lavoro è ammessa dall'art. 19 l. n. 218/1952 nei soli casi in cui egli provveda a corrispondere il contributo alla scadenza, considerandosi, in caso contrario, debitore esclusivo, anche per la quota a carico del lavoratore;
rimane fatta salva la possibilità per il datore di lavoro di fornire la prova dell'avvenuto adempimento entro il termine stabilito o della sussistenza di fatti a lui non imputabili (v. ex multis Cass. n. 13164/2018).
Le ritenute fiscali, invece, non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario;
esse dovranno, dunque, essere pagate dal lavoratore soltanto dopo
2 che questi abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze dovutegli (v. Cass. nn. 6639/2020,
18897/2019, 18044/2015, 19790/2011).
Nel caso di specie, è pacifico che l'Assessorato abbia effettuato il versamento dei contributi previdenziali relativi allo già prima del deposito del ricorso monitorio;
il loro importo (pari a CP_1 euro 73,65, come risultante dalla busta paga in atti) è stato, infatti, opportunamente detratto dal lavoratore dall'ammontare della somma richiesta e, per l'effetto, escluso dal giudice nell'opposta ingiunzione.
Dal totale lordo non possono, invece, detrarsi gli importi relativi alle ritenute fiscali, sicché correttamente è stata ingiunta all'Assessorato la somma di euro 788,71 (euro 862,36 lordi indicati in busta paga, meno euro 73,65 quali ritenute previdenziali già regolarmente versate).
Ne consegue che il pagamento di euro 636,50 - pacificamente ricevuto dall'opposto, il quale ne ha dato atto al momento della notifica del decreto ingiuntivo, richiedendo il pagamento della sola somma residua, oltre spese di lite - deve considerarsi mero adempimento parziale del debito, risultando ancora dovuto allo l'importo di euro 152,21, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto CP_1 al soddisfo.
Esso, pertanto, pur se effettuato dall'Amministrazione il 17 agosto 2021 e, quindi, prima all'emissione del decreto ingiuntivo opposto (01.09.2021) e della sua notifica (06.09.2021), non vale ad escludere la dovutezza delle spese della fase monitoria;
la S.C., con la richiamata pronuncia n.
27234/2017, ha infatti precisato che affinché tali spese possano porsi a carico dell'ingiungente è necessario che il debitore abbia provveduto, anteriormente alla notifica del provvedimento monitorio, all'integrale pagamento della sorte capitale.
In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna dell'Assessorato alla corresponsione in favore di della residua somma sopra indicata, oltre la maggior somma Controparte_1 tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
Ed invero, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento, con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario neanche l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (ex multis, Cass., 22489/2006; SU. 7448/1993)” (Cass. n. 21432/2011)
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., si liquidano per questa fase processuale, tenuto conto della natura e del valore, applicando i minimi in
3 ragione della semplicità. Restano a carico dell'Assessorato le spese della fase monitoria, come già liquidate con il d.i., la cui necessità è stata determinata dall'inadempimento del datore di lavoro.
PQM
Definitivamente pronunziando così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l' a Parte_1 pagare in favore di la somma di euro 152,21, oltre la maggior somma tra interessi legali Controparte_1
e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, l'opponente a pagare le spese della fase monitoria nella misura già liquidata e a rimborsare all'opposto quelle dell'opposizione, liquidate in euro 320,50, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati.
Messina, 17.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4