CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. MA G. Di AR - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. DI NT - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.856/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avvocati Domenico Puleo e Francesco Verga.
- APPELLANTE - Contro
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bernocchi e AR Di Gloria.
- APPELLATO - Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
In Fatto e in Diritto 1) Con sentenza n.698/2023 il Tribunale G.L. di Palermo rigettava il ricorso in opposizione della in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'avviso di addebito Parte_1
n.59620210003522186000, notificato il 10.12.2021, con il quale le aveva intimato il CP_1 pagamento di complessivi euro 2.099,17 a titolo di contributi previdenziali non versati per il mese di febbraio 2015.
In particolare il Tribunale, rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale stante la notifica (il 7.5.2018) al debitore di un atto interruttivo rappresentato dalla copia del propedeutico verbale ispettivo n.2018000849/DDL, contenente un espresso richiamo al credito ingiunto, disattendeva sia l'eccezione di duplicazione dei titoli recuperatori per non avere l'opponente documentato che dal medesimo verbale ispettivo opposto era stato generato per le stesse causali altro avviso di addebito impugnato in un parallelo giudizio conclusosi con il rigetto del ricorso, sia l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato perché, invece, esaustivamente illustrato nelle sue componenti.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato l'11.08.2023, la lamentando l'erronea attribuzione alla notifica del verbale ispettivo Parte_1 de quo della natura di atto interruttivo stante la divergenza, non evidenziata dal primo giudice, fra gli importi trascritti in quest'ultimo a titolo di debito per il mese di febbraio 2015 (euro 206,72 per contributi, euro 124,02 a titolo di sanzioni ed euro 8.53 quali interessi) e quelli riportati per le medesime causali nell'avviso di addebito impugnato (euro 1.175,97 per contributi, euro 705,58 a titolo di sanzioni ed euro 124,02 quali interessi).
Divergenza che certifica l'insussistenza di alcuna correlazione tra l'avviso oggetto di opposizione e il verbale ispettivo, privando quest'ultimo di qualsiasi valenza quale atto interruttivo dell'eccepita prescrizione.
Con il secondo motivo ribadisce l'eccezione di duplicazione della pretesa creditoria dell' e produce a tal fine copia della sentenza n.4202/2021 con la quale era stata rigettata CP_1
l'opposizione dell'odierna appellante avverso l'avviso di addebito n.59620190005165601000 e il presupposto verbale unico di accertamento n.2018000849/DDL del 16/04/2018.
Con il terzo motivo si duole della omessa pronuncia in merito alla denunciata nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, stante l'assoluta indeterminatezza e genericità dello stesso, per essersi l'Istituto convenuto, nell'elencazione degli addebiti delle somme, “limitato a descrivere l'inadempienza indicando il relativo codice e la dicitura Regolarizzazione spontanea, senza precisare quali siano gli elementi essenziali e ricognitivi della pretesa contributiva azionata”.
Ha resistito in giudizio l' , con memoria del 23.09.2025, rilevando in via preliminare CP_1 che l'avviso di addebito opposto era “stato integralmente pagato da controparte in data 7/12/2022 presso l'agente della riscossione”, con la conseguenza che “il ricorso in appello dovrà essere dichiarato inammissibile” avendo la società “esplicitamente ammesso” con “l'avvenuto pagamento” la “debenza delle somme ingiunte”.
Rappresentando poi nel merito l' che “il richiamo effettuato in primo grado alla CP_1 notifica del verbale di accertamento del 16.4.2018 è stato frutto di un mero refuso” poiché “In realtà, l'azienda appellante aveva presentato una regolarizzazione spontanea per il mese di Febbraio 2015, in data 26 novembre 2015, confluita nella inadempienza 3059 con tipo segnalazione 11” e a decorrere da tale ultima data - tenuto conto della sospensione per 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito per effetto della normativa emergenziale in tema di Covid 19 - non era ancora decorso al momento della notifica dell'avviso di addebito opposto il previsto termine quinquennale di prescrizione.
Deduce poi che le ulteriori ragioni di gravame sono “evidentemente superate in ragione di quanto sopra rappresentato in merito alla relazione tra il suddetto verbale di accertamento e l'avviso di addebito opposto”.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 2.10.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) In via del tutto preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall' . CP_1
Invero, come riferito dal difensore della all'udienza di discussione del Parte_1
2.10.2025, il pagamento delle somme ingiunte, lungi dal rappresentare un'esplicita ammissione della debenza delle somme ingiunte, è stato effettuato al solo scopo di sottrarre la società ad ogni azione esecutiva ad iniziativa dell'ente impositore “e soprattutto per non avere un DURC negativo”. 3)Passando al merito della vertenza l'appello merita accoglimento.
E' invero lo stesso a riconoscere l'inidoneità ai fini interruttivi della prescrizione CP_1 della notifica del verbale di accertamento del 16.4.2018, fra l'altro effettivamente caratterizzato da una rilevante divergenza fra l'importo del debito contributivo ivi trascritto e quello ingiunto nell'atto oggi impugnato.
Ragion per cui in assenza di un valido atto interruttivo deve ritenersi già maturata alla data di notifica dell'avviso di addebito oggetto di opposizione (evento perfezionatosi il 10.12.2021) la prescrizione quinquennale operante in tema di debiti contributivi (dies a quo 28.02.2015).
La diversa opzione ricostruttiva prospettata dalla difesa dell' - per la quale andrebbe CP_1 attribuita valenza interruttiva all'asserita istanza di regolarizzazione contributiva presenta, a detta dell'Istituto, dalla a mezzo di modello DM 10 passivo, in data 26.11.2015 - non può Parte_1 trovare accoglimento sia perché circostanza dedotta (inammissibilmente) per la prima volta in sede di gravame, sia perché la presunta istanza di regolarizzazione non risulta documentata da parte dell'appellato (creditore) a ciò onerato ex art.2967 cod. civ..
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe l'esame delle ulteriori ragioni di gravame.
4) Per quanto suesposto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere dichiarate non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n.59620210003522186000, che per l'effetto deve essere annullato.
Le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.698/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 2 marzo 2023, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n.59620210003522186000, che per l'effetto annulla. CP_1
Condanna l'appellato a rifondere a controparte le spese di entrambi i gradi, che liquida, per il primo grado, in €852,00 e per il presente grado in €962,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a, come per legge. Così deciso in Palermo il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
DI NT MA G. Di AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. MA G. Di AR - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. DI NT - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.856/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avvocati Domenico Puleo e Francesco Verga.
- APPELLANTE - Contro
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bernocchi e AR Di Gloria.
- APPELLATO - Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
In Fatto e in Diritto 1) Con sentenza n.698/2023 il Tribunale G.L. di Palermo rigettava il ricorso in opposizione della in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'avviso di addebito Parte_1
n.59620210003522186000, notificato il 10.12.2021, con il quale le aveva intimato il CP_1 pagamento di complessivi euro 2.099,17 a titolo di contributi previdenziali non versati per il mese di febbraio 2015.
In particolare il Tribunale, rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale stante la notifica (il 7.5.2018) al debitore di un atto interruttivo rappresentato dalla copia del propedeutico verbale ispettivo n.2018000849/DDL, contenente un espresso richiamo al credito ingiunto, disattendeva sia l'eccezione di duplicazione dei titoli recuperatori per non avere l'opponente documentato che dal medesimo verbale ispettivo opposto era stato generato per le stesse causali altro avviso di addebito impugnato in un parallelo giudizio conclusosi con il rigetto del ricorso, sia l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato perché, invece, esaustivamente illustrato nelle sue componenti.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato l'11.08.2023, la lamentando l'erronea attribuzione alla notifica del verbale ispettivo Parte_1 de quo della natura di atto interruttivo stante la divergenza, non evidenziata dal primo giudice, fra gli importi trascritti in quest'ultimo a titolo di debito per il mese di febbraio 2015 (euro 206,72 per contributi, euro 124,02 a titolo di sanzioni ed euro 8.53 quali interessi) e quelli riportati per le medesime causali nell'avviso di addebito impugnato (euro 1.175,97 per contributi, euro 705,58 a titolo di sanzioni ed euro 124,02 quali interessi).
Divergenza che certifica l'insussistenza di alcuna correlazione tra l'avviso oggetto di opposizione e il verbale ispettivo, privando quest'ultimo di qualsiasi valenza quale atto interruttivo dell'eccepita prescrizione.
Con il secondo motivo ribadisce l'eccezione di duplicazione della pretesa creditoria dell' e produce a tal fine copia della sentenza n.4202/2021 con la quale era stata rigettata CP_1
l'opposizione dell'odierna appellante avverso l'avviso di addebito n.59620190005165601000 e il presupposto verbale unico di accertamento n.2018000849/DDL del 16/04/2018.
Con il terzo motivo si duole della omessa pronuncia in merito alla denunciata nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, stante l'assoluta indeterminatezza e genericità dello stesso, per essersi l'Istituto convenuto, nell'elencazione degli addebiti delle somme, “limitato a descrivere l'inadempienza indicando il relativo codice e la dicitura Regolarizzazione spontanea, senza precisare quali siano gli elementi essenziali e ricognitivi della pretesa contributiva azionata”.
Ha resistito in giudizio l' , con memoria del 23.09.2025, rilevando in via preliminare CP_1 che l'avviso di addebito opposto era “stato integralmente pagato da controparte in data 7/12/2022 presso l'agente della riscossione”, con la conseguenza che “il ricorso in appello dovrà essere dichiarato inammissibile” avendo la società “esplicitamente ammesso” con “l'avvenuto pagamento” la “debenza delle somme ingiunte”.
Rappresentando poi nel merito l' che “il richiamo effettuato in primo grado alla CP_1 notifica del verbale di accertamento del 16.4.2018 è stato frutto di un mero refuso” poiché “In realtà, l'azienda appellante aveva presentato una regolarizzazione spontanea per il mese di Febbraio 2015, in data 26 novembre 2015, confluita nella inadempienza 3059 con tipo segnalazione 11” e a decorrere da tale ultima data - tenuto conto della sospensione per 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito per effetto della normativa emergenziale in tema di Covid 19 - non era ancora decorso al momento della notifica dell'avviso di addebito opposto il previsto termine quinquennale di prescrizione.
Deduce poi che le ulteriori ragioni di gravame sono “evidentemente superate in ragione di quanto sopra rappresentato in merito alla relazione tra il suddetto verbale di accertamento e l'avviso di addebito opposto”.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 2.10.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) In via del tutto preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall' . CP_1
Invero, come riferito dal difensore della all'udienza di discussione del Parte_1
2.10.2025, il pagamento delle somme ingiunte, lungi dal rappresentare un'esplicita ammissione della debenza delle somme ingiunte, è stato effettuato al solo scopo di sottrarre la società ad ogni azione esecutiva ad iniziativa dell'ente impositore “e soprattutto per non avere un DURC negativo”. 3)Passando al merito della vertenza l'appello merita accoglimento.
E' invero lo stesso a riconoscere l'inidoneità ai fini interruttivi della prescrizione CP_1 della notifica del verbale di accertamento del 16.4.2018, fra l'altro effettivamente caratterizzato da una rilevante divergenza fra l'importo del debito contributivo ivi trascritto e quello ingiunto nell'atto oggi impugnato.
Ragion per cui in assenza di un valido atto interruttivo deve ritenersi già maturata alla data di notifica dell'avviso di addebito oggetto di opposizione (evento perfezionatosi il 10.12.2021) la prescrizione quinquennale operante in tema di debiti contributivi (dies a quo 28.02.2015).
La diversa opzione ricostruttiva prospettata dalla difesa dell' - per la quale andrebbe CP_1 attribuita valenza interruttiva all'asserita istanza di regolarizzazione contributiva presenta, a detta dell'Istituto, dalla a mezzo di modello DM 10 passivo, in data 26.11.2015 - non può Parte_1 trovare accoglimento sia perché circostanza dedotta (inammissibilmente) per la prima volta in sede di gravame, sia perché la presunta istanza di regolarizzazione non risulta documentata da parte dell'appellato (creditore) a ciò onerato ex art.2967 cod. civ..
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe l'esame delle ulteriori ragioni di gravame.
4) Per quanto suesposto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere dichiarate non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n.59620210003522186000, che per l'effetto deve essere annullato.
Le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.698/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 2 marzo 2023, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n.59620210003522186000, che per l'effetto annulla. CP_1
Condanna l'appellato a rifondere a controparte le spese di entrambi i gradi, che liquida, per il primo grado, in €852,00 e per il presente grado in €962,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a, come per legge. Così deciso in Palermo il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
DI NT MA G. Di AR