Art. 30. (Fondo speciale per la ricerca nei settori dei
trasporti aereo, marittimo e terrestre).
1. E' istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione un fondo per le attivita' di stu- dio, di consulenza e di ricerca ti base e tecnologica cui affluisce una quota pari all'1 per cento degli stanziamenti relativi agli investimenti nei settori dei trasporti aereo, marittimo e terrestre, ad eccezione degli stanziamenti finalizzati al rimborso di rate di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie, da ripartire da parte del Ministro dei trasporti c della navigazione tenuto conto della priorita' degli interventi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
trasporti aereo, marittimo e terrestre).
1. E' istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione un fondo per le attivita' di stu- dio, di consulenza e di ricerca ti base e tecnologica cui affluisce una quota pari all'1 per cento degli stanziamenti relativi agli investimenti nei settori dei trasporti aereo, marittimo e terrestre, ad eccezione degli stanziamenti finalizzati al rimborso di rate di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie, da ripartire da parte del Ministro dei trasporti c della navigazione tenuto conto della priorita' degli interventi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.