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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 10360/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv. Nicola ZAMPIERI, Giovanni Parte_1
RINALDI, Walter MICELI e Fabio GANCI - Ricorrente - contro
«
[...]
Controparte_1
», in persona del legale rappresentante pro tempore - Convenuto –
[...]
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 28 ottobre 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti di parte convenuta le domande specificate in ricorso.
Peraltro, su istanza della medesima parte ricorrente, è stata disposta la trattazione della causa - senza udienza e senza la partecipazione fisica dei difensori e delle parti - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” da depositarsi ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Occorre nondimeno rilevare che nessuna delle parti risulta aver provveduto a depositare tali note, dovendosi altresì constatare – evidentemente in via assolutamente preliminare, anche rispetto alla previsione di cui al comma 4 1
Sentenza R.G. n° 10360/24 dell'art. 127-ter cpc. - che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo e, quindi, della instaurazione del contraddittorio (non essendosi peraltro costituita la parte convenuta), situazione che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS.
LAV. 30 MAGGIO 2001 N° 7360), nel rito del lavoro impedisce che si possa decidere sul merito e dunque comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità della domanda.
Né risulta essere stata formulata (tanto meno tempestivamente, cioè "prima della scadenza" del termine, ex art. 154 c.p.c.) alcuna eventuale istanza ex artt. 291 e 421 cpc. di fissazione di una nuova udienza o nuova data di trattazione e di assegnazione di un nuovo termine per procedere alla notificazione del ricorso (dovendosi sulla questione richiamare l'orientamento affermato da CASS. SS. UU., 30 LUGLIO 2008 N° 20604, basato sul principio costituzionalizzato della "ragionevole durata" del processo, sia pure con le puntualizzazioni specificamente riferite al rito del lavoro, come condivisibilmente evidenziate da 27 GENNAIO 2015 N° 1483). Parte_2
Nulla deve ovviamente disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile; nulla per le spese.
Taranto, 31/03/2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
2
Sentenza R.G. n° 10360/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv. Nicola ZAMPIERI, Giovanni Parte_1
RINALDI, Walter MICELI e Fabio GANCI - Ricorrente - contro
«
[...]
Controparte_1
», in persona del legale rappresentante pro tempore - Convenuto –
[...]
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 28 ottobre 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti di parte convenuta le domande specificate in ricorso.
Peraltro, su istanza della medesima parte ricorrente, è stata disposta la trattazione della causa - senza udienza e senza la partecipazione fisica dei difensori e delle parti - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” da depositarsi ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Occorre nondimeno rilevare che nessuna delle parti risulta aver provveduto a depositare tali note, dovendosi altresì constatare – evidentemente in via assolutamente preliminare, anche rispetto alla previsione di cui al comma 4 1
Sentenza R.G. n° 10360/24 dell'art. 127-ter cpc. - che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo e, quindi, della instaurazione del contraddittorio (non essendosi peraltro costituita la parte convenuta), situazione che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS.
LAV. 30 MAGGIO 2001 N° 7360), nel rito del lavoro impedisce che si possa decidere sul merito e dunque comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità della domanda.
Né risulta essere stata formulata (tanto meno tempestivamente, cioè "prima della scadenza" del termine, ex art. 154 c.p.c.) alcuna eventuale istanza ex artt. 291 e 421 cpc. di fissazione di una nuova udienza o nuova data di trattazione e di assegnazione di un nuovo termine per procedere alla notificazione del ricorso (dovendosi sulla questione richiamare l'orientamento affermato da CASS. SS. UU., 30 LUGLIO 2008 N° 20604, basato sul principio costituzionalizzato della "ragionevole durata" del processo, sia pure con le puntualizzazioni specificamente riferite al rito del lavoro, come condivisibilmente evidenziate da 27 GENNAIO 2015 N° 1483). Parte_2
Nulla deve ovviamente disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile; nulla per le spese.
Taranto, 31/03/2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 10360/24