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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 777 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 03.06.2025 e promossa da
(C.F. elettivamente domiciliata in Varese, Parte_1 C.F._1
Via Marcobi n. 8 presso lo studio degli avv.ti SENALDI FRANCESCO e PAOLA BONICALZI che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
-PARTE OPPONENTE - contro
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF ) in forza di procura rilasciata da P.IVA_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Panebianco, Traversa San Proclo 14 presso lo studio dell'Avv. GRECO RAFFAELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - fideiussore
CONCLUSIONI: All'udienza del 03.06.2025 la causa veniva rimessa in decisione sulla base delle conclusioni precisate in atti.
Considerazioni in fatto e diritto
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, si è opposta al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 87/2024 emesso dal Tribunale di Varese in data 15.02.2024 e portante l'ingiunzione di pagare euro 106.205,47 oltre interessi e spese in favore di quale erede del fideiussore , la quale aveva, a sua volta, Controparte_1 Persona_1
garantito le obbligazioni contratte dall'impresa ON EU SR.
Nello specifico, ha citato, innanzi all'intestato Tribunale, la al fine di Controparte_4
sentire accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese adito, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, così provvedere: in via preliminare non concedere, qualora ex adverso richiesta ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
nel merito, accertata la nullità parziale della fideiussione per cui è causa per le motivazioni dedotte in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo n. 87/2024 opposto, mandando assolta da ogni obbligo di pagamento verso la Parte_1
convenuta opposta;
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
A sostegno della propria pretesa deduceva:
- che , fideiussore di ON EU SR, rivestiva il ruolo di Persona_1
consumatore;
- che la fideiussione era redatta secondo lo schema contrattuale “modello ABI 2003” già sanzionato da parte di Banca IT in quanto violativo della disciplina speciale antitrust con provvedimento n. 55/2005;
- che, pertanto, la fideiussione sottoscritta da doveva ritenersi nulla;
Persona_1
- che, in particolare, l'art. 6 della fideiussione prevedeva la “rinuncia al termine ex art. 1957 c.c.” doveva essere dichiarato nullo con riviviscenza del termine semestrale e conseguente declaratoria di decadenza della Banca dal diritto di escutere la garanzia;
2 - che, infatti, la Banca non aveva coltivato le proprie istanze nei confronti della società debitrice principale;
- che, inoltre, tale deroga violava, altresì, la disciplina consumeristica imponendo, quantomeno, la “specifica trattativa”;
- che tali trattative erano mancate;
- che, quindi, la Banca non aveva alcun diritto di procedere con l'escussione della garanzia e che, in ogni caso, il diritto di credito doveva ritenersi prescritto.
Si costituiva contestando tutto quanto ex adverso affermato e, in Controparte_1
particolare, eccependo:
- che era subentrata, sin dal 27.12.2011, “in tutti Controparte_5
beni, situazioni, rapporti, diritti, crediti, ragioni, azioni, attività in genere e stati giuridici già facenti capo alla ”; Controparte_6
- che, con atto pubblico del 13.12.2016, a seguito di fusione per unione di BANCA
era stata Controparte_5 Controparte_7
costituita, a decorrere dal 01.01.2017, la società ; CP_8
- che, successivamente, concludeva con un CP_8 Controparte_1
contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB pubblicato in G.U.
07.06.2018;
- che conferiva, poi, procura per il recupero giudiziale e Controparte_1
stragiudiziale dei crediti a Controparte_3
- che, la ON EU SR stipulava con un Parte_2
contratto di conto anticipi in Euro su crediti verso l'estero;
- che aveva rilasciato una garanzia fideiussoria, in data 17.12.2010, in Persona_1
favore di ON EU SR sino alla concorrenza di un importo massimo iniziale di euro 650.000 per l'adempimento delle obbligazioni verso la Banca;
- che era erede della defunta;
Parte_1 Persona_1
- che tale garanzia fideiussoria non poteva essere ricondotta allo schema ABI;
3 - che, anche ad ammettere la riviviscenza dell'art. 1957 c.c., il termine semestrale era stato rispettato avendo notificato la decadenza dal beneficio del termine entro sei mesi dalla lettera di costituzione in mora;
- che la decadenza poteva essere evitata anche solo rivolgendo al fideiussore la richiesta di pagamento scritta;
- che la fideiussione prevedeva espressamente alcuna “clausole non applicabili ai consumatori” proprio per non creare sbilanciamenti in favore della Banca;
- che, pertanto, non vi erano clausole vessatorie come affermato anche dal Giudice del monitorio;
- che il credito non si era prescritto essendo state inviate lettere di costituzione in mora sin dal 2012 tanto all'obbligato principale ON EU che al fideiussore
; Persona_1
- che aveva partecipato alla procedura di concordato Controparte_9
di ON EU così interrompendo il termine di prescrizione sino alla chiusura del procedimento (dal 2012 al 2023);
- che, quindi, erano state coltivate tutte le “istanze” necessarie ex art. 1957 c.c.
Insisteva per il rigetto della domanda di opposizione senza formulare alcuna richiesta ex art. 648 c.p.c. Le parti venivano, quindi, mandate in mediazione che aveva esito negativo.
La causa era, successivamente, istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'esito delle quali veniva fissata l'udienza per la rimessione in decisione.
Chiamata alla scorsa udienza, le parti hanno discusso la causa come da verbale ed il
Giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento del diritto di credito di nei confronti di , quale erede di Controparte_1 Parte_1
costituitasi, a sua volta, fideiussore delle obbligazioni contrattuali della Persona_1
società verso la Banca, rimaste inadempiute. Controparte_10
4
1. Sul riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In via preliminare, giova ricordare che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso (l'inversione, infatti, ha valore solo ai fini della posizione processuale), tale che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che, con l'opposizione, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna parte viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione risultando, quindi, a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto ex art. 2697 c.c., mentre a carico del debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato in via monitoria (ex multis, Cass. n. 12765/2007).
Pertanto, da un lato, il creditore opposto deve provare il suo credito e la sua prestazione;
dall'altro, il debitore gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.
2. Nel merito. Sull'esistenza del credito della Banca.
Alla luce delle difese delle parti e della documentazione in atti, il Tribunale ritiene necessario ripercorrere gli eventi che hanno portato all'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto;
nello specifico, è emerso che:
- la società ON EU SR aveva stipulato con Controparte_6
un contratto di conto anticipi in euro su crediti verso l'estero (doc. 8 fascicolo monitorio);
- che l'adempimento delle obbligazioni della società era stato garantito tramite fideiussione omnibus fino ad un importo massimo iniziale di euro 650.000, in data
17.12.2010, da e (doc. 10 fascicolo monitorio); Parte_3 Persona_1
- che, con raccomanda A/R del 03.08.2012, la debitrice principale ed i garanti ricevevano lettera formale di sollecito al pagamento della posizione debitoria
5 derivante dal contratto di conto anticipi fatture (lettera ricevuta dalla in data Per_1
16.08.2012) (doc. 10 fascicolo monitorio);
- che la società veniva ammessa al Controparte_11
concordato preventivo in data 14.12.2012;
- che subentrata a sin Controparte_12 Controparte_6
dal 27.12.2011) esprimeva parere favorevole al concordato (doc.
9-10 fascicolo opposto);
- che, in data 25.01.2013, riceveva raccomandata a/r di costituzione Persona_1
in mora (doc. 4 fascicolo opposto);
- che, in data 16.10.2015, decedeva lasciando eredi Persona_1 Parte_3
, e (come da integrazioni in
[...] Controparte_13 Parte_1
sede monitoria);
- che, in data 01.06.2018, interveniva il contratto di cessione di crediti in blocco pro- soluto tra (costituita a seguito di fusione per unione di CP_8 [...]
e – doc. 2 fascicolo Controparte_12 Controparte_7
opponente) e (doc.
6-7 fascicolo opposto); Controparte_1
- che tale conto, alla data del 26.06.2018, presentava un fido finale a debito di euro
106.205,47 (doc. 9 fascicolo monitorio);
- che, con raccomandata a/r del 11.04.2019 e del 02.07.2020 (tornate al mittente per compiuta giacenza), la debitrice principale ed i garanti ( e Parte_3
, già deceduta) ricevevano comunicazione di avventa cessione pro- Persona_1
soluto del credito e contestuale diffida di pagamento (doc. 13 fascicolo monitorio);
- che, con lettera a/r del 19.05.2023, gli eredi di , Persona_1 CP_13
e , venivano formalmente messi in mora ed invitati a
[...] Parte_1
pagare il dovuto (doc. 14 fascicolo monitorio);
- che, in data 08.08.2023, la procedura di concordato si concludeva senza alcun riparto per i creditori chirografari (doc. 8 fascicolo opposto);
6 - che, in data 15.02.2024, veniva emesso il decreto ingiuntivo, qui opposto, nei confronti di in qualità di erede del fideiussore di Parte_1 [...]
. Per_1
Quanto alla prova della posizione creditoria, oltre alla documentazione sopr'anzi indicata, la Banca ha anche depositato gli estratti relativi al conto anticipi (doc. 5 fascicolo opposto).
La documentazione depositata dal creditore comprova, quindi, l'esistenza del credito.
Tra l'altro, nessuna contestazione è stata svolta da in Parte_1
riferimento all'inadempimento all'obbligo restitutorio da parte della società obbligata principale né relativamente al quantum dovuto. Controparte_10
Pertanto, anche l'inadempimento all'obbligo restitutorio e il suo quantum appare provato in giudizio.
L'opponente, invero, non ha nemmeno contestato la propria qualifica di “erede di
”; anzi, si è costituita in giudizio contestando il decreto ingiuntivo con Persona_1
riferimento ad altri motivi, di cui si dirà appresso, senza mai addurre né di essere mero chiamato all'eredità né di avere accettato con beneficio di inventario o di avere rifiutato l'eredità materna.
Il comportamento di che si è costituita in un giudizio di Parte_1
accertamento di un credito ingiunto sulla base della sua posizione di “erede” porta a ritenerla, quindi, pacificamente “erede puro e semplice” di . Persona_1
3. Sui fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui pretesa creditoria.
Diversamente, ha portato in giudizio il fatto estintivo, impeditivo Parte_1
o modificativo dell'altrui pretesa creditoria sotto tre profili.
3.1 Sulla nullità derivata del contratto di fideiussione per violazione della normativa concorrenziale.
Quanto al primo profilo, ha eccepito la declaratoria di nullità totale o parziale della fideiussione stipulata da in quanto riproduttiva delle clausole censurate Persona_1
dello schema ABI con provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005.
7 In particolare, ha contestato “la nullità della clausola n. 2 (cosiddetta “di riviviscenza”) poiché impone al fideiussore di “rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; della clausola n. 6) (cosiddetta “di rinuncia al temine ex art.
1957 c.c.”) poiché stabilisce che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”; nonché della clausola n. 9) poiché prevede che “Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
Come noto, con il provvedimento 55/2005, la Banca d'IT ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2 co. 2 lett. a) della L. n. 287/9 0delle condizioni generali di contratto predisposte dall'ABI nel 2002, per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione cd. omnibus), affermandone la contrarietà con riferimento agli artt. 2 (clausola di riviviscenza), 6 (clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c.) e 8
(clausola di sopravvivenza) dello schema contrattuale analizzato;
la Cassazione, poi, ha ritenuto la nullità, discendente dall'intesa illecita, limitata alla sole clausole contestate e non estesa all'intero contratto (Cass. SSUU n. 41994 del 30.12.2021).
Tuttavia, il predetto provvedimento non può essere invocato come prova privilegiata nel presente giudizio in quanto la fideiussione, essendo stata sottoscritta in epoca successiva (17.12.2010), si colloca al di fuori dal periodo di accertamento dell'autorità
(28.04.2003 – 26.09.2005); pertanto, la avrebbe dovuto assolvere al proprio Pt_1
onere probatorio e provare: a) l'esistenza dell'effettivo illecito anticoncorrenziale, b) che lo schema contrattuale fosse corrispondente a quello derivante dal predetto illecito e c) che la libertà di scelta del fidejubente fosse stata limitata in ragione di ciò.
8 In assenza di tali prove, discende l'insussistenza dei presupposti per pervenire all'accertamento della nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus e per procedere ad eventuali interventi officiosi, nei limiti in cui ciò è consentito.
3.2 Sulla nullità per violazione della normativa a tutela del consumatore.
La invoca, altresì, la nullità degli art. 2, 6, 7 e 9 della fideiussione sottoscritta Pt_1
da in quanto contrastanti con la normativa a tutela del consumatore. Persona_1
Nessun dubbio che rivestisse la qualifica di consumatore. Persona_1
La circostanza non è, invero, nemmeno contestata dal creditore opponente.
D'altronde è emerso che non fosse coinvolta all'interno della società Persona_1
ON EU S.R.L. ma fosse solo parente dell'amministratore unico PT
.
[...]
Si richiama, a tale proposito, l'insegnamento della Cassazione la quale ha affermato che la direttiva D. 93/13 “concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori” può essere applicata ad un contratto di fideiussione stipulato tra una persona fisica ed un ente creditizio, quando la persona fisica agisca per scopi che esulano la sua attività professionale e non hanno alcun collegamento di natura funzionale con la società; in sostanza, ancorché si tratti di un contratto accessorio rispetto al contratto principale, il contratto di garanzia mantiene sul piano fattuale una sua “identità” essendo stipulato tra soggetti diversi dalle parti principali.
In sostanza, “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore» (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225)” (così Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n.
1666/2020).
9 Spetta, in ogni caso, al Giudice nazionale investito della controversia relativa ad un contratto tra un professionista e una persona fisica, determinare se tale soggetto abbia o meno agito per scopi “estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Alla luce di quanto sopra ed in assenza della prova contraria che doveva essere apportata in giudizio dalla creditrice, si deve confermare che, nell'ambito del contratto fideiussorio per cui è causa, rivestiva la qualifica di consumatore. Persona_1
Deve, quindi, verificarsi se il contratto di fideiussione sottoscritto da Persona_1
presenti delle clausole cd. abusive, pertanto, parzialmente nulle ai sensi degli artt. 33 e
36 del Codice del Consumo.
Nello specifico, l'opponente afferma che deve essere dichiarata la vessatorietà dell'art. 2, 6, 7 e 9 del contratto di fideiussione.
Ora, l'art. 2 del contratto di fideiussione, oggi contestato dalla , così RECITA: Pt_1
;
l'art. 6 così recita:
;
l'art. 7 così recita:
;
l'art. 9 così recita:
10 Come noto, il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) definisce “vessatorie”, all'art. 33 co. 1, “le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”; sono, invece, attinte da una presunzione di vessatorietà, ex art. 33 co. 2, “fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: […] “d) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
[…]”.
In entrambi i casi il rimedio processuale è la declaratoria di nullità parziale della clausola abusiva e giammai la nullità totale del contratto.
Quanto alle clausole 2 e 8 della fideiussione ritenute vessatorie dalla ritiene Pt_1
il Tribunale che un'eventuale pronuncia di nullità non avrebbe alcun effetto in favore della ai fini del presente giudizio volto all'accertamento del diritto di credito Pt_1
della Banca. Ed infatti, anche ove fosse accolta l'invocata declaratoria di nullità parziale degli articoli sopra indicati, non si concretizzerebbe alcun reale beneficio nella sfera giuridica dell'erede di in quanto non determinerebbe alcuna esclusione Persona_1
della sua posizione debitoria né una riquantificazione delle somme dovute.
Ne consegue che la domanda di nullità parziale degli artt. 2, 7 e 8 della fideiussione va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Diverso discorso, invece, quanto alla domanda di nullità parziale dell'art. 6 della fideiussione.
Tale clausola introduce, infatti, una deroga al termine di sei mesi previsto dell'art. 1957
c.c. secondo cui “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate” per cui, in caso di riviviscenza del termine, il Tribunale sarebbe chiamato a verificarne anche il rispetto; ed infatti, l'eventuale mancato rispetto del termine determinerebbe la decadenza del
11 creditore dal diritto di agire contro il garante (rectius erede della garante) e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sul tema, richiamando la motivazione di una recente sentenza della Corte di
Cassazione (Cassazione civile sez. III - 28/09/2023, n. 27558), si deve affermare che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. mediante la quale s'introduce l'esonero della Banca dal rispetto del termine semestrale previsto dalla citata norma ha, di fatto, valore di una “rinunzia preventiva del fideiussore a fare valere la decadenza di cui all'articolo citato”; da ciò consegue il prolungamento del “tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca”.
La ratio dell'art. 1957 c.c. è, infatti, proprio quella, da un lato, di limitare nel tempo la garanzia patrimoniale del fideiussore onde eliminare possibili incertezze circa il vincolo patrimoniale contrattualmente creato, e, dall'altro, di sollecitare il creditore all'esercizio del suo diritto di credito entro un termine prestabilito decorso il quale egli decade dal relativo potere.
Pertanto, “una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per
l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel
Codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), (v. Cass., 15/10/2019, n.
25914)”.
Se quanto detto è corretto, la clausola di deroga deve essere ritenuta nulla in quanto contraria alla normativa a tutela del consumatore, senza che rilevi la circostanza dell'eventuale intervenuta doppia sottoscrizione richiesta all'art. 1341 co. 2 c.c.
12 Anche ove si volesse ritenere operante una mera presunzione di vessatorietà della suddetta clausola, il suo contenuto potenzialmente vessatorio avrebbe dovuto essere oggetto di trattativa individuale con il consumatore, come statuito ai sensi dell'art. 34 co. 5 Dlgs. 206/2005. Ora, nella controversia per cui è causa, non è emersa la sussistenza di trattative ed anzi, ciò è senz'altro da escludersi posto che la clausola era contenuta in un formulario unilateralmente predisposto dall'Istituto di credito.
Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità parziale dell'art. 6 della fideiussione stipulata da in data 17.12.2010 da cui deriva la reviviscenza del termine Persona_1
di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale il creditore doveva proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
3.3. Sulla verifica del rispetto del termine semestrale ex art. 1957 c.c.
Occorre, quindi, verificare se la Banca abbia osservato il termine sopradetto, considerato che il mancato rispetto di tale condizione, come già detto, determina la liberazione del fideiussore e la conseguente decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori.
Parte opposta eccepisce che la Banca ha rispettato il termine decadenziale di sei mesi ed evidenzia, a tale proposito:
a) di avere inviato raccomanda A/R in data 03.08.2012, sia alla debitrice principale che ai garanti per il formale sollecito al pagamento della posizione debitoria derivante dal contratto di conto anticipi fatture (lettera ricevuta dalla in data Per_1
16.08.2012) (doc. 10 fascicolo monitorio);
b) di avere partecipato alla procedura di concordato preventivo della società
[...]
in liquidazione aperta in data 14.12.2012 e chiusa, senza riparto per i CP_10
chirografari, in data 08.08.2023;
c) di avere costituito in mora con raccomandata a/r del 25.01.2013 Persona_1
(doc. 4 fascicolo opposto);
13 d) di avere diffidato con raccomandata a/r del 11.04.2019 e 11.05.2020, la debitrice principale ed i garanti (doc. 13 fascicolo monitorio);
e) di avere messo in mora gli eredi di , e Persona_1 Controparte_13
con lettera a/r del 19.05.2023 (doc. 14 fascicolo monitorio); Parte_1
f) di avere chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo nel dicembre 2023 poi evaso nel febbraio 2024 e successivamente opposto dalla . Pt_1
Pertanto, può affermarsi che non solo la Banca abbia rispettato il termine semestrale ma che successivamente abbia, con diligenza, coltivato le azioni per il recupero del credito senza che interessi la forma attraverso cui tali istanze sono state coltivate.
Si ricorda che il “termine «istanza» si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato” ivi inclusa l'istanza tesa al riconoscimento del credito in sede concordataria e all'inserimento nel piano concordatario del debitore con conseguente suo riconoscimento anche ai fini ed effetti dell'art. 2944 c.c. (si legga
Cassazione civile sez. I, 08/02/2005, (ud. 12/11/2004, dep. 08/02/2005), n.2532). Nel caso di specie, durante il periodo di concordato, il creditore ha, poi, continuato “con diligenza” a inviare lettere raccomandate di messa in mora anche ai garanti oltre che al debitore principale (nel 2019, nel 2020 e nel 2023 come in atti).
Ciò esclude, anche, ogni interesse della alla domanda di declaratoria di Pt_1
nullità dell'art. 7 contenente la deroga alla forma dell'istanza ex art. 1957 c.c. in quanto, nel caso di specie, l'istanza avanzata dal creditore aveva natura giudiziale e non stragiudiziale.
Quanto detto, rileva, altresì, ai fini del rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito della banca validamente interrotta nel 2012 oltre che nel 2013, nel 2019, nel
2020 e nel 2023 (mediante gli atti di comunicazione cessione e messa in mora allegati sub. docc. 4-12-13 fascicolo monitorio).
14 Alla luce di quanto sinora esposto, l'opposizione proposta deve essere rigettata con completa conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto n. 87/2024 (R.G. n. 3079/2023) deve essere dichiarato esecutivo in sentenza.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza di e si liquidano Parte_1
come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal decreto del
Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000 – parametri minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese definitivamente pronunciando, ogni domanda, eccezione e istanza contraria disattesa:
- dichiara la nullità parziale dell'art. 6 della fideiussione stipulata da in Persona_1
data 17.12.2010;
- rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 87/2024 (R.G. n. 3079/2023) emesso dal Tribunale di Varese in data 15.02.2024 dichiarandone l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c.;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in Parte_1
euro 7.052 oltre spese generali IVA e CPA come per legge in favore di parte opposta.
Così deciso in Varese, 12.06.2025.
Il Giudice
Flaminia D'Angelo
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