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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/11/2024, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
n.643/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 degli avv.ti DI NATALE FRANCESCO -c.f. e CANNITO C.F._2
MARZIA FEDERICA -c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente-
e
; CP_1
-parte resistente contumace- all'udienza del 12/11/2024 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 01°/02/2020 la parte opponente ha chiesto, in accoglimento della spiegata opposizione, che venisse accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto dell'ente fatto valere con l'iscrizione a ruolo e, per l'effetto, che fosse annullato l'avviso di addebito impugnato n.31420190007452068000 (notificato in data 23/12/2019) dell'importo di Euro 5.587,28 a titolo di contributi previdenziali
CD compartecipanti familiari riguardanti l'anno 2018.
1 II. - Ritualmente convenuto in giudizio, l' è rimasto CP_1 contumace.
III. - L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
III.1. - In punto di fatto occorre premettere che la parte opponente ha dedotto che il credito azionato dall' scaturiva CP_1 da un verbale di accertamento avente n.0901000510416 del
24/07/2015, con il quale era stata accertata l'esistenza dell'obbligo contributivo a suo carico a seguito della iscrizione d'ufficio di suo figlio, in qualità di Persona_1 compartecipante familiare con decorrenza dal 01°/01/2010; che aveva impugnato detto accertamento dinanzi alla Sezione Lavoro del
Tribunale di Trani, con ricorso da cui aveva tratto origine il giudizio iscritto con R.G.L. n.2174/2016; che il predetto giudizio era stato definito con sentenza n.1147 del 20/05/2019 di accoglimento della sua domanda di annullamento del verbale di accertamento in questione;
che, pertanto, esclusa la legittimità dell'iscrizione a far data dal 01°/01/2010 di suo figlio
[...]
dalla Gestione Coltivatori Diretti quale coadiutore Per_1 familiare dell'azienda “ , l'avviso di addebito Parte_1 impugnato doveva essere annullato.
III.2. - In base al principio di ripartizione dell'onere della prova, l' avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi della CP_1 propria pretesa contributiva, ma è rimasto contumace.
In ogni caso, il verbale di accertamento posto dall' a CP_1 fondamento della pretesa contributiva in contestazione è stato annullato con sentenza n.1147/2019 pronunciata da questo Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, in persona di altro magistrato
(dott.ssa Floriana Dibenedetto), (“accoglie la domanda e, annullato il verbale di accertamento impugnato, dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di Persona_1 nella Gestione dei Coltivatori diretti quale coadiutore familiare dell'azienda agricola ordinando la reiscrizione Parte_1 del nominativo di nel Fondo Lavoratori Persona_1
2 Dipendenti”), di cui viene riportata la motivazione in termini sostanzialmente integrali.
«Con ricorso depositato in data 18.3.2016 chiedeva Parte_1
l'annullamento del verbale di accertamento n.090100051046 del
24.7.2015, con cui la posizione assicurativa del figlio
[...]
era stata trasferita dal fondo lavoratori dipendenti Per_1 nella gestione coltivatori diretti come suo coadiuvante dall'1.1.2010.
Deduceva a tal tiue il ricorrente di aver sempre assunto suo figlio come OTD versando all'istituto Previdenziale Persona_1
i relativi contributi;
che l' aveva effettuato degli CP_1 accertamenti nei confronti della sua azienda agricola, all'esito dei quali aveva disconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il figlio, ritenendo quest'ultimo un coadiutore dell'impresa familiare;
che il trasferimento della posizione assicurativa del figlio era illegittimo, atteso che era sempre stato un suo dipendente e non faceva Persona_1 parte del suo nucleo familiare;
che egli era l'unico a gestire l'azienda agricola, accollandosene i rischi d'impresa.
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità del CP_1 ricorso per mancanza del ricorso amministrativo, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in relazione alla posizione del figlio e l'infondatezza del ricorso, atteso che dagli accertamenti ispettivi era risultato che aiutava il Persona_1 padre nella gestione dell'azienda agricola, coltivando i terreni senza alcun vincolo di subordinazione.
La causa veniva istruita oralmente.
Devono essere rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' . CP_1
Per quanto riguarda l'assenza di ricorso amministrativo, trattandosi di impugnativa di verbale di accertamento, non trova applicazione l'art. 443 c.p.c.
Per quanto riguarda l'interesse ad agire del ricorrente, si osserva che con il presente giudizio intende far Parte_1 accertare l'insussistenza di quanto accertato dagli ispettori INPS
3 e dunque la regolarità della sua azienda agricola nella denuncia dei rapporti di lavoro. In particolare il intende far Per_1 accertare che suo figlio non è coadiutore della sua Per_1 azienda agricola e quindi che in relazione a lui non devono essere versati contributi nella gestione Coltivatori Diretti.
Sussiste dunque un interesse del ricorrente al detto accertamento, così come sussiste la sua legittimazione attiva in relazione alla posizione contributiva del figlio, trattandosi di soggetto nei cui confronti vi è un suo obbligo contributivo.
Ciò detto, la domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
In via di premessa, si osserva, quanto al riparto degli oneri probatori, che nel caso come quello in esame, in cui sia documentale l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di residenza, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato (Cass. n. 13877/2012),
Si osserva inoltre che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa CP_1 contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. A tal CP_2 fine il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (cfr, in termini, Cass. n. 14965/2012).
4 Ebbene, per quanto riguarda il valore delle dichiarazioni rese nel corso dell'accertamento ispettivo, si richiama il più recente orientamento di legittimità, secondo cui "La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli, rese dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non in rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l' "animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta" (cfr., in termini. Cass. n. 17702/2015).
Nel caso in esame gli ispettori hanno tratto le loro CP_1 conclusioni, in quanto dalle dichiarazioni acquisite nel corso dell'accertamento sarebbe emerso che coltivi i Persona_1 terreni del padre senza alcun vincolo di subordinazione, procedendo autonomamente alle varie coltivazioni ed essendo proprietario di circa un quarto dei terreni coltivati dall'azienda agricola del padre, sebbene concessi in comodato.
Ebbene, tali dichiarazioni appaiono insufficienti per ritenere provata la sussistenza di un'impresa familiare tra padre e figlio.
In realtà né né hanno mai dichiarato Parte_1 Persona_1 che l'azienda sia gestita da entrambi in maniera autonoma. In particolare ha sì dichiarato di effettuare Persona_1 personalmente tutti i trattamenti necessari per la coltivazione dei terreni, partecipando con il padre a tutte le fasi colturali, ma ciò non esclude la sussistenza di un vincolo di subordinazione.
Nel corso dell'istruttoria i testi ascoltati hanno poi dichiarato che l'unico ad impartire direttive durante la giornata lavorativa e a corrispondere la retribuzione, anche a è Persona_1 sempre stato il ricorrente Parte_1
A ciò si aggiunga che sin dal 2008 si è staccato Persona_1 dal nucleo familiare del padre, costituendone uno nuovo: pertanto non vi è neppure convivenza tra il titolare dell'impresa e l'asserito coadiutore.
5 Si osserva, inoltre, come la categoria della subordinazione non si manifesta in una sola forma, ma aderisce alle caratteristiche dell'attività aziendale e, quindi, della prestazione lavorativa;
che, invero, sono differenti le caratteristiche della subordinazione, per esempio, nel caso del garzone di bottega, del metalmeccanico alla catena di montaggio, del docente o del giornalista;
che nella specie si discute di mansioni bracciantili avventizie piuttosto semplici, ripetitive e svolte da lavoratori dedicati da anni al lavoro agricolo, per di più, non isolatamente ma in squadra;
ben può concludersi che il potere direttivo si riduce nell'indicazione del datore di lavoro circa il numero di persone da assumere pro die e destinare a ciascun compito, nonchè nel controllo che faccia seguito l'effettivo espletamento dell'attività lavorativa per la durata e nelle ore consuete per la stagione in corso (componenti della relazione collaborativa predeterminate dalle prassi locali, sulle quali di solito non si svolge alcuna negoziazione): che analogamente, in detta situazione lavorativa, il potere disciplinare, ove esercitato nei confronti di lavoratori assunti “a giornata”, consiste normalmente nell'ingaggio appena possibile di un altro bracciante, invece di quello passibile di sanzione, poco produttivo o comunque sgradito.
Quindi il fatto che effettui le attività colturali Persona_1 senza la costante presenza del padre non è elemento sufficiente per escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Alla luce di tali elementi istruttori non vi sono elementi sufficienti per ritenere coadiutore dell'azienda Persona_1 agricola del padre.
La domanda deve dunque essere accolta e, annullato il verbale di accertamento impugnato, deve dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di nella Gestione dei Persona_1
Coltivatori diretti quale coadiutore familiare dell'azienda agricola ». Parte_1
III.3. - Ne discende che, essendo stata accertata, previo annullato del verbale ispettivo , l'insussistenza dei CP_1 presupposti per l'iscrizione di nella Gestione dei Persona_1
6 Coltivatori diretti quale coadiutore familiare dell'azienda agricola “ , la contribuzione pretesa dall'Istituto Parte_1 previdenziale in via stragiudiziale è infondata e, per l'effetto,
l'avviso di addebito impugnato deve essere revocato.
IV. - Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014
e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento
(Euro 5200-26000) secondo valori prossimi ai minimi, tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria orale – vanno poste a carico dell' secondo soccombenza con distrazione nei confronti dei CP_1 procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sono dovute da parte dell'opponente le somme richieste dall' con CP_1
l'avviso di addebito opposto n.31420190007452068000 notificato in data 23/12/2019;
-revoca l'avviso di addebito opposto n.31420190007452068000;
-condanna l' alla rifusione in favore della parte CP_1 opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro
1.865,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con distrazione nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Trani, 12/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 degli avv.ti DI NATALE FRANCESCO -c.f. e CANNITO C.F._2
MARZIA FEDERICA -c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente-
e
; CP_1
-parte resistente contumace- all'udienza del 12/11/2024 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 01°/02/2020 la parte opponente ha chiesto, in accoglimento della spiegata opposizione, che venisse accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto dell'ente fatto valere con l'iscrizione a ruolo e, per l'effetto, che fosse annullato l'avviso di addebito impugnato n.31420190007452068000 (notificato in data 23/12/2019) dell'importo di Euro 5.587,28 a titolo di contributi previdenziali
CD compartecipanti familiari riguardanti l'anno 2018.
1 II. - Ritualmente convenuto in giudizio, l' è rimasto CP_1 contumace.
III. - L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
III.1. - In punto di fatto occorre premettere che la parte opponente ha dedotto che il credito azionato dall' scaturiva CP_1 da un verbale di accertamento avente n.0901000510416 del
24/07/2015, con il quale era stata accertata l'esistenza dell'obbligo contributivo a suo carico a seguito della iscrizione d'ufficio di suo figlio, in qualità di Persona_1 compartecipante familiare con decorrenza dal 01°/01/2010; che aveva impugnato detto accertamento dinanzi alla Sezione Lavoro del
Tribunale di Trani, con ricorso da cui aveva tratto origine il giudizio iscritto con R.G.L. n.2174/2016; che il predetto giudizio era stato definito con sentenza n.1147 del 20/05/2019 di accoglimento della sua domanda di annullamento del verbale di accertamento in questione;
che, pertanto, esclusa la legittimità dell'iscrizione a far data dal 01°/01/2010 di suo figlio
[...]
dalla Gestione Coltivatori Diretti quale coadiutore Per_1 familiare dell'azienda “ , l'avviso di addebito Parte_1 impugnato doveva essere annullato.
III.2. - In base al principio di ripartizione dell'onere della prova, l' avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi della CP_1 propria pretesa contributiva, ma è rimasto contumace.
In ogni caso, il verbale di accertamento posto dall' a CP_1 fondamento della pretesa contributiva in contestazione è stato annullato con sentenza n.1147/2019 pronunciata da questo Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, in persona di altro magistrato
(dott.ssa Floriana Dibenedetto), (“accoglie la domanda e, annullato il verbale di accertamento impugnato, dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di Persona_1 nella Gestione dei Coltivatori diretti quale coadiutore familiare dell'azienda agricola ordinando la reiscrizione Parte_1 del nominativo di nel Fondo Lavoratori Persona_1
2 Dipendenti”), di cui viene riportata la motivazione in termini sostanzialmente integrali.
«Con ricorso depositato in data 18.3.2016 chiedeva Parte_1
l'annullamento del verbale di accertamento n.090100051046 del
24.7.2015, con cui la posizione assicurativa del figlio
[...]
era stata trasferita dal fondo lavoratori dipendenti Per_1 nella gestione coltivatori diretti come suo coadiuvante dall'1.1.2010.
Deduceva a tal tiue il ricorrente di aver sempre assunto suo figlio come OTD versando all'istituto Previdenziale Persona_1
i relativi contributi;
che l' aveva effettuato degli CP_1 accertamenti nei confronti della sua azienda agricola, all'esito dei quali aveva disconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il figlio, ritenendo quest'ultimo un coadiutore dell'impresa familiare;
che il trasferimento della posizione assicurativa del figlio era illegittimo, atteso che era sempre stato un suo dipendente e non faceva Persona_1 parte del suo nucleo familiare;
che egli era l'unico a gestire l'azienda agricola, accollandosene i rischi d'impresa.
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità del CP_1 ricorso per mancanza del ricorso amministrativo, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in relazione alla posizione del figlio e l'infondatezza del ricorso, atteso che dagli accertamenti ispettivi era risultato che aiutava il Persona_1 padre nella gestione dell'azienda agricola, coltivando i terreni senza alcun vincolo di subordinazione.
La causa veniva istruita oralmente.
Devono essere rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' . CP_1
Per quanto riguarda l'assenza di ricorso amministrativo, trattandosi di impugnativa di verbale di accertamento, non trova applicazione l'art. 443 c.p.c.
Per quanto riguarda l'interesse ad agire del ricorrente, si osserva che con il presente giudizio intende far Parte_1 accertare l'insussistenza di quanto accertato dagli ispettori INPS
3 e dunque la regolarità della sua azienda agricola nella denuncia dei rapporti di lavoro. In particolare il intende far Per_1 accertare che suo figlio non è coadiutore della sua Per_1 azienda agricola e quindi che in relazione a lui non devono essere versati contributi nella gestione Coltivatori Diretti.
Sussiste dunque un interesse del ricorrente al detto accertamento, così come sussiste la sua legittimazione attiva in relazione alla posizione contributiva del figlio, trattandosi di soggetto nei cui confronti vi è un suo obbligo contributivo.
Ciò detto, la domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
In via di premessa, si osserva, quanto al riparto degli oneri probatori, che nel caso come quello in esame, in cui sia documentale l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di residenza, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato (Cass. n. 13877/2012),
Si osserva inoltre che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa CP_1 contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. A tal CP_2 fine il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (cfr, in termini, Cass. n. 14965/2012).
4 Ebbene, per quanto riguarda il valore delle dichiarazioni rese nel corso dell'accertamento ispettivo, si richiama il più recente orientamento di legittimità, secondo cui "La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli, rese dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non in rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l' "animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta" (cfr., in termini. Cass. n. 17702/2015).
Nel caso in esame gli ispettori hanno tratto le loro CP_1 conclusioni, in quanto dalle dichiarazioni acquisite nel corso dell'accertamento sarebbe emerso che coltivi i Persona_1 terreni del padre senza alcun vincolo di subordinazione, procedendo autonomamente alle varie coltivazioni ed essendo proprietario di circa un quarto dei terreni coltivati dall'azienda agricola del padre, sebbene concessi in comodato.
Ebbene, tali dichiarazioni appaiono insufficienti per ritenere provata la sussistenza di un'impresa familiare tra padre e figlio.
In realtà né né hanno mai dichiarato Parte_1 Persona_1 che l'azienda sia gestita da entrambi in maniera autonoma. In particolare ha sì dichiarato di effettuare Persona_1 personalmente tutti i trattamenti necessari per la coltivazione dei terreni, partecipando con il padre a tutte le fasi colturali, ma ciò non esclude la sussistenza di un vincolo di subordinazione.
Nel corso dell'istruttoria i testi ascoltati hanno poi dichiarato che l'unico ad impartire direttive durante la giornata lavorativa e a corrispondere la retribuzione, anche a è Persona_1 sempre stato il ricorrente Parte_1
A ciò si aggiunga che sin dal 2008 si è staccato Persona_1 dal nucleo familiare del padre, costituendone uno nuovo: pertanto non vi è neppure convivenza tra il titolare dell'impresa e l'asserito coadiutore.
5 Si osserva, inoltre, come la categoria della subordinazione non si manifesta in una sola forma, ma aderisce alle caratteristiche dell'attività aziendale e, quindi, della prestazione lavorativa;
che, invero, sono differenti le caratteristiche della subordinazione, per esempio, nel caso del garzone di bottega, del metalmeccanico alla catena di montaggio, del docente o del giornalista;
che nella specie si discute di mansioni bracciantili avventizie piuttosto semplici, ripetitive e svolte da lavoratori dedicati da anni al lavoro agricolo, per di più, non isolatamente ma in squadra;
ben può concludersi che il potere direttivo si riduce nell'indicazione del datore di lavoro circa il numero di persone da assumere pro die e destinare a ciascun compito, nonchè nel controllo che faccia seguito l'effettivo espletamento dell'attività lavorativa per la durata e nelle ore consuete per la stagione in corso (componenti della relazione collaborativa predeterminate dalle prassi locali, sulle quali di solito non si svolge alcuna negoziazione): che analogamente, in detta situazione lavorativa, il potere disciplinare, ove esercitato nei confronti di lavoratori assunti “a giornata”, consiste normalmente nell'ingaggio appena possibile di un altro bracciante, invece di quello passibile di sanzione, poco produttivo o comunque sgradito.
Quindi il fatto che effettui le attività colturali Persona_1 senza la costante presenza del padre non è elemento sufficiente per escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Alla luce di tali elementi istruttori non vi sono elementi sufficienti per ritenere coadiutore dell'azienda Persona_1 agricola del padre.
La domanda deve dunque essere accolta e, annullato il verbale di accertamento impugnato, deve dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di nella Gestione dei Persona_1
Coltivatori diretti quale coadiutore familiare dell'azienda agricola ». Parte_1
III.3. - Ne discende che, essendo stata accertata, previo annullato del verbale ispettivo , l'insussistenza dei CP_1 presupposti per l'iscrizione di nella Gestione dei Persona_1
6 Coltivatori diretti quale coadiutore familiare dell'azienda agricola “ , la contribuzione pretesa dall'Istituto Parte_1 previdenziale in via stragiudiziale è infondata e, per l'effetto,
l'avviso di addebito impugnato deve essere revocato.
IV. - Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014
e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento
(Euro 5200-26000) secondo valori prossimi ai minimi, tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria orale – vanno poste a carico dell' secondo soccombenza con distrazione nei confronti dei CP_1 procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sono dovute da parte dell'opponente le somme richieste dall' con CP_1
l'avviso di addebito opposto n.31420190007452068000 notificato in data 23/12/2019;
-revoca l'avviso di addebito opposto n.31420190007452068000;
-condanna l' alla rifusione in favore della parte CP_1 opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro
1.865,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con distrazione nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Trani, 12/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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