Articolo 1 della Legge 19 luglio 1956, n. 1015
Articolo 2
Versione
27 settembre 1956
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti Accordi internazionali:
Accordo tra il Governo d'Islanda ed il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale sui servizi di navigazione aerea in Islanda, concluso a Montreal il 16 Settembre 1948;
Accordo sulle stazioni meteorologiche oceaniche nel Nord-Atlantico, concluso a Londra il 12 maggio 1949;
Accordo tra il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e il Governo di Danimarca sui servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle isole Far Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949.
Entrata in vigore il 27 settembre 1956