Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3540/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO TERZA SEZIONE in composizione monocratica, dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3540/2024 R.G, promossa da in persona del l.r. p.t., con Avv. Crespi RICORRENTE Parte_1 contro in persona del l.r. p.t., con Avv. Morelli RESISTENTE Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato in persona del l.r. p.t. (di seguito Parte_1
), dopo aver riferito Parte_1
- di aver concesso in locazione a in persona del l.r. p.t., l'appartamento sito in Gorla Controparte_1
Minore -via Vittorio Veneto angolo via Adua 8 (in atti identificato)- con contratto datato 01.02.2022, e ritualmente registrato, che prevedeva che l'immobile sarebbe stato occupato da e Persona_1
dipendenti della società conduttrice;
Persona_2
- che, pur avendo la conduttrice con raccomandata del 29.02.2024 comunicato il proprio recesso a far data dal 26.05.2024, non aveva rilasciato l'immobile e comunque non aveva saldato tutti i canoni locativi a decorrere dall'aprile 2024 e i danni arrecati ad una finestra e al mobile bagno;
- di aver invano sollecitato più volte la controparte e in data 22.07.2024 sporto querela, in quanto l'immobile risultava occupato senza titolo da terze persone di cittadinanza ucraina ex dipendenti della conduttrice e perché il contatore dell'acqua risultava essere stato asportato;
instava questo Tribunale per ottenere, accertata e dichiarata l'intervenuta cessazione del contratto di locazione dell'immobile per cui è causa a far tempo dal 26.05.2024 per recesso della conduttrice ovvero l'intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice, la condanna della controparte a restituire alla ricorrente l'immobile locato libero da persone e cose e al pagamento del canone locativo di maggio 2024 e per la successiva occupazione senza titolo del cespite nonché dei costi di ripristino della finestra e del lavandino danneggiati. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la in persona del l.r. p.t. (di seguito ), Controparte_1 CP_1 che, dopo aver riferito di aver già riconsegnato il bene alla locatrice in data 17.10.2024, sicché il contratto doveva ritenersi pacificamente risolto, e di non averlo potuto riconsegnare prima in quanto alcuni ex dipendenti avevano continuato ad occuparlo contro la propria volontà, e comunque la mancanza di prova dei pretesi danni, chiedeva il rigetto delle avverse domande ovvero di essere autorizzata a chiamare in causa gli occupanti per essere manlevata.
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non avevano liberato l'appartamento di cui è processo: tale circostanza è stata Persona_7 chiaramente evidenziata sia da parte ricorrente (v. pag.2 del ricorso, ove la locatrice dichiara espressamente che l'appartamento de quo “era ancora occupato senza alcun titolo da terzi (cittadini ucraini, ex dipendenti della società conduttrice, di cui allegava i documenti del detto appartamento doc. 16”) sia da parte resistente, che ha altresì documentato di aver contestato agli ex dipendenti (già in precedenza licenziati con comunicazione del 31.05.2024: v. docc.3 e ss. di parte resistente) l'indebita occupazione dell'immobile, chiedendone la liberazione (v. doc.9 di parte resistente). Né, invero, può ritenersi imputabile in qualche modo alla società resistente il comportamento di ex dipendenti, non più legati da alcun rapporto con la società conduttrice, né è stata fornita alcuna prova che l'occupazione da parte di costoro fosse comunque riconducibile ad un comportamento della resistente. Analogo discorso deve farsi in merito alla attribuibilità alla società resistente dei pretesi danni nell'immobile richiesti dalla società ricorrente in mancanza di qualsiasi appiglio probatorio fornito da parte ricorrente, su cui gravava l'onere probatorio. Peraltro, parte ricorrente, a sostegno della propria pretesa, ha prodotto esclusivamente preventivo dei lavori da svolgere (documento che, come è noto, per sua natura non è fonte di prova, ma mero indizio valutabile dal giudice nell'ambito dell'intero contesto probatorio), senza allegare fatture regolarmente quietanzate dei corrispettivi pagati o comunque altri riscontri all'uopo probatori. Logico corollario di quanto sopra esposto è l'accoglimento della domanda di parte ricorrente nei limiti sopra indicati. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. Ritiene il Tribunale che le spese di lite vadano completamente compensate in ragione dell'andamento del processo con parziale accoglimento delle reciproche domande ed istanze.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, istanza o deduzione disattesa, così decide:
1. accoglie parzialmente la domanda della parte ricorrente, e per l'effetto,
2. condanna la in persona del l.r. p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_1 dell'importo di €921,76, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3. rigetta ogni altra domanda avanzata;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Busto Arsizio il 04.06.2025
Il Giudice
A. D'Elia
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