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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3780 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 7.1.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie tra le parti ex art. 127 ter c.p.c., come da decreto di questa Corte del 3.12.2024, vertente tra:
in persona Parte_1
dei Curatori Avv. e Dott. Controparte_1 Controparte_2
autorizzati dal G.D. del Fallimento in data 6.7.2020
1 dom.to in Roma, via Asiago n.2 presso lo studio CP_3
dell'Avvocato Francesco Pantaleo che lo rappresenta e difende per procura allegata all'appello
APPELLANTE
E
in persona del suo Procuratore speciale P.I.V.A. Controparte_4
P.IVA_1
dom.ta in Roma, via del Corso n. 4, rapp.ta e difesa
[...]
dall'Avvocato Massimo Manfredonia per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
8208/2020 pubblicata il 5.6.2020.
Conclusioni: per l'appellante, in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare illegittimo il recesso operato da il CP_4 CP_4
24.10.2013 dai contratti di concessione per la vendita di autoveicoli e mezzi commerciali in essere tra le parti;
accertare e dichiarare illegittima la risoluzione contrattuale operato da il Controparte_4
14.7.2014, la violazione dei doveri di correttezza e buona fede e
2 l'abuso del diritto in occasione del recesso da parte di CP_4
accertarne e dichiararne l'abuso di posizione dominante e la
[...]
violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale da parte dell'appellata, anche ai sensi degli artt. 3 e
7 della legge nazionale antitrust;
in via gradata, accertare che l'appellata, attraverso il mandato di concessione di vendita, ha esercitato notevole influenza condizionando di fatto le scelte di
“identificando la fattispecie di cui all'art. 2359 Parte_1
comma III c.c.; conseguentemente, anche applicando l'art. 2043 c.c.
e ravvisando il dolo e/o la colpa grave dell'appellata, condannarla al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro
3.408.677,42 e/o nella diversa somma di giustizia, per i costi sostenuti richiamati dalla perizia di parte del dott. prodotta Per_1
in atti;
conseguentemente, anche applicando l'art. 2043 c.c. e ravvisando il dolo e/o la colpa grave dell'appellata, condannarla al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 950.000
o nella diversa domma ritenuta di giustizia per i maggiori costi sostenuti per ampliare l'immobile agli standard imposti dalla casa madre, quali richiamati in via esemplificativa dalla perizia di parte dell'ing. prodotta in primo grado;
in ogni caso, condannare Per_2
l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 20.186.060 a titolo di risarcimento del danno anche ex art. 2043 c.c., quantificato in base alla perizia di parte del dott. Per_1
3 già prodotta in atti o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre alla condanna dell'appellata al risarcimento del danno in favore dell'appellante per la perdita dell'avviamento, di immagine aziendale e lo sviamento di clientela, in via equitativa, con pubblicazione della sentenza;
rigetto dell'eventuale appello incidentale, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario, rassegnando conclusioni anche in via istruttoria;
nella memoria conclusionale di replica l'appellante ha rinunciato al V motivo di appello ed alle domande connesse;
ha concluso infine come da note depositate il 25.9.2023 ed il 3.1.2025; per l'appellata, respingere l'appello, con vittoria delle spese processuali, conclusioni ribadite nelle note depositate il 23.12.2024.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1. Con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale di Roma:
ha respinto la domanda proposta in primo grado dall'attrice in concordato preventivo, riproposta in appello dal Parte_1
fallimento della medesima società;
ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da CP_4
condannando in bonis al pagamento in
[...] Parte_1
4 favore della convenuta della somma di euro 412.905,03, oltre interessi ex lgs. 231/2002 a titolo di saldo del prezzo di vendita di ricambi ed autoveicoli.
L'attrice aveva dapprima ampiamente premesso di essere divenuta concessionaria nel 1987, abbandonando il marchio Alfa CP_4
Romeo e di essere stata indotta dalla stessa ad acquistare un CP_4
nuovo immobile da adibire a sede dell'azienda, nonché a cedere gratuitamente il marchio Land Rover, nonché ad ampliare all'intera provincia di Bari la propria area commerciale;
aveva aggiunto che nel 2005 “subiva” la scissione da parte del socio paritario, sig.
operazione che era stata diretta e controllata dalla casa Pt_2
madre e che aveva avuto quale effetto la creazione di due società: avente quale bacino di clientela la città di Modugno Parte_1
– pari al 25% di quello originario – e avente quale Controparte_5
bacino Bari, ben più ampio.
L'attrice aveva di seguito lamentato che il Controparte_4
24.10.2013 aveva intimato dapprima il recesso dal contratto di concessione, con preavviso di soli due anni, mentre il 14.7.2014 le aveva intimato la risoluzione del contratto di concessione, dopo averle richiesto – solo 7 giorni prima – il pagamento della somma di euro 236.229,73 a titolo di crediti maturati al 7.7.2014.
5 Secondo la prospettazione attrice la scissione, il recesso e la risoluzione contrattuale avrebbero concretizzato un'unitaria operazione da parte della casa madre, consistita nella riduzione dei propri concessionari di vendita in Italia, da 300 e circa 120 e, quindi, nell'estromissione di dalla rete di concessionari Parte_1 [...]
, dapprima concorrendo a limitare l' ambito territoriale di CP_4
operatività di in seguito, facendo circolare negli Parte_1
ambienti bancari e commerciali la notizia del recesso, richiedendo l'immediato pagamento dei crediti e risolvendo il contratto, approfittando della difficoltà finanziaria della società, che la stessa aveva concorso a creare. Controparte_4
Il Tribunale, in contraddittorio con che aveva Controparte_4
ampiamente contestato la domanda, proponendo la domanda riconvenzionale su riassunta, ha osservato che: il contratto di concessione e vendita di autoveicoli era un contratto- quadro o di tipo normativo, al quale era connaturata una certa ingerenza del concedente nell'organizzazione imprenditoriale del concessionario. Questi doveva eseguire specifici investimenti rispondenti alle esigenze di promozione e vendita del concedente e,
d'altro canto, ben poteva incontrare maggiori difficoltà di reperire analoghe iniziative imprenditoriali idonee a conservare gli investimenti eseguiti;
6 aveva esercitato il recesso disciplinato dall'art. 23 Controparte_4
I comma del contratto, accordando il termine di due anni di preavviso, per un motivo del tutto lecito, riconosciuto dalla stessa concessionaria, consistito nella riorganizzazione della propria rete di vendita e di riduzione del numero di concessionari.
La risoluzione contrattuale del 14.7.2014 era altrettanto lecita, ai sensi dell'art. 24 del contratto, il quale aveva disciplinato la clausola risolutiva espressa nel caso di mancato pagamento di crediti maturati dalla concedente casa madre.
Le restanti, pregresse, vicende societarie, ad avviso del Tribunale, neppure vedevano alcuna evidente condotta di Controparte_4
produttiva di danno, sia in quanto la scissione era stata originata dalle condotte dei soci;
sia in quanto la stessa attrice aveva ammesso che sino al 2013 il rapporto con la concedente si era svolto
“con reciproca soddisfazione”; sia in quanto non era stato dimostrato alcun atto della concessionaria – in costanza di rapporto
– volto a dare diffusione della notizia “ della revoca del mandato”
o a intralciare le vendite o l'avviamento dell'attrice.
Era stato invece provato il credito di richiesto in Controparte_4
via riconvenzionale.
Nel valido contraddittorio delle parti, il Fallimento della società attrice, dichiarato con sentenza n. 163/2019 del Tribunale di Bari, depositata il 2.12.2019, ha rinnovato dinanzi a questa Corte la
7 domanda quale in epigrafe riassunta, impugnando la sentenza di primo grado sotto diversi profili, riassunti nella sentenza non definitiva pronunciata da questa Corte, n. 6151/2023.
Con quest'ultima sentenza, questa Corte, ha accolto l'appello nei seguenti termini: ha dichiarato illegittima la risoluzione per inadempimento intimata da ed efficace dal 14.7.2014 nei confronti di Controparte_4
in bonis relativamente ai contratti di concessione e Parte_1
vendita dei veicoli, ritenendo che il contratto doveva proseguire sino al 24.10.2015, sua scadenza naturale;
ha respinto le domande relative al preteso illegittimo recesso comunicato da il 24.10.2013 dai contratti di Controparte_4
concessione e vendita di veicoli, ritenendo che – sebbene legittimo
– il recesso, per come esercitato dalla casa madre, sarebbe divenuto efficace dal 24.10.2015; ha ritenuto che “… l'attrice abbia subito unicamente il danno derivato dalla illegittima risoluzione e, quindi, dalla impossibilità di continuare l'esecuzione del contratto sino alla sua scadenza naturale, cioè sino al 24 ottobre 2015” .
Ha precisato quanto di seguito riportato: “… dovendo la domanda risarcitoria limitarsi al danno subito in conseguenza della risoluzione, avvenuta circa un anno e 3 mesi prima della scadenza naturale del contratto, il danno non può che ravvisarsi nel mancato
8 guadagno inerente a tale periodo e nel danno derivato dalla
immediata cessazione del rapporto negoziale, nel luglio 2014, concretizzatasi nella rimozione dei veicoli e dei segni distintivi
, ottenuta anche tramite il ricorso a i provvedimenti d'urgenza CP_4
emessi dal tribunale di Bari e nella comunicazione anche tramite i giornali della cessazione del rapporto di concessione in capo CP_4
a ”. Parte_3
La Corte ha infine rimesso alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese processuali.
La Corte ha disposto in ordine al prosieguo del giudizio, provvedendo alla nomina del c.t.u., in ordine alla domanda di risarcimento del danno come da separata ordinanza del 26.9.23, secondo cui: “Ritenuto, per le ragioni esposte nella propria sentenza non definitiva, necessario ai fini del decidere disporre
c.t.u. la quale, sulla base degli atti e dei documenti di causa, accerti quale sia stato il guadagno effettivo della società in Parte_1
bonis nell'anno 2013, distinto per ciascun mese;
P.T.M.
c.t.u. il dott. ”. CP_6 Persona_3
Depositata la c.t.u., all'udienza collegiale odierna, del 7.1.2025, previamente sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, la causa è stata nuovamente riservata in decisione.
9 E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.Conviene brevemente riassumere che il giudizio è proseguito al fine dell'accertamento descritto nell'ordinanza collegiale richiamata in narrativa;
cioè al fine di stabilire se e quale sarebbe stato il guadagno dell'attrice nel periodo compreso tra la risoluzione illegittimamente intimata e la scadenza naturale del contratto – in data 24.10.2015 – in conseguenza del recesso, legittimo, ma efficace solo a partire da tale data, intimato dalla casa madre.
Nella propria sentenza non definitiva questa Corte ha escluso l'illegittimità del recesso, cosicché la domanda risarcitoria, fondata su tale pretesa illegittimità, non può in ogni caso ritenersi fondata.
Questa Corte, a pagina 34 della sentenza non definitiva, ha limitato l'esame della domanda risarcitoria al danno subito in conseguenza della risoluzione avvenuta circa un anno e 3 mesi prima della scadenza naturale del contratto, argomentando nei modi riassunti in narrativa.
La Corte, quindi, ravvisato il danno nel mancato guadagno suddetto, ha in tal modo inteso parametrare il mancato guadagno relativo a tutto il periodo in cui il rapporto negoziale sarebbe proseguito ai mesi del 2013 ed all'anno 2013.
L'anno precedente alla illegittima risoluzione ha costituito cioè il parametro del danno lamentato nel 2014, mentre nel 2014 il
10 rapporto negoziale era stato illegittimamente risolto, cosicché non poteva costituire un lasso temporale utile ai fini del calcolo del mancato guadagno mensile e/o annuale, da utilizzare per il suo accertamento definitivo.
3.Nello svolgimento dell'incarico il c.t.u. ha esaminato la documentazione presente in atti e la documentazione inviata dalla nel corso delle operazioni peritali: Controparte_4
il bilancio al 31.12.2013 della Parte_1
i rendiconti gestionali “ ” della società del CP_7 Parte_1
2013.
Con riferimento ai rendiconti “ ”, anche se non sono tra gli atti CP_7
e i documenti di causa previamente prodotti, conviene osservare quanto segue.
La Corte di Cassazione (Cass. S.U. 3086/2022) ha ritenuto che il c.t.u. possa e debba acquisire, ai fini della migliore risposta al quesito, anche informazioni documentali estranee al perimetro degli atti di causa, “ a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”.
Nel caso che ci occupa, il c.t.u., tenuto conto che il report gestionale
“ ” relativo all'anno 2013 conteneva dati estrapolati dalla CP_7
11 contabilità della stessa tra cui anche gli utili netti Parte_1
mensili, ha ritenuto corretto eseguire il conteggio del “guadagno effettivo” sulla base dei valori desumibili dal predetto report.
In ogni caso, il c.t.u. ha elaborato una seconda ipotesi di calcolo che tiene conto del “guadagno effettivo” mensile, determinato sulla base del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013.
In entrambe le ipotesi di calcolo il consulente ha tenuto conto delle imposte correnti relative all'Irap indicate nel bilancio di esercizio pari ad euro 4.951.
Con riferimento alla prima ipotesi di calcolo, sono stati estrapolati dal report gestionale ” della per l'anno 2013 CP_7 Parte_1
i valori mensili relativi a: “Fatturato”, “Utile lordo”, “Spese di vendita reparti”, “Spese indirette” ed “Altri ricavi o costi”. Sulla base di tale ipotesi di calcolo, quindi, la società risulta aver prodotto una perdita complessiva di euro 167.797, che il c.t.u. ha distinto per ciascun mese(cfr. tabella pag. 8 c.t.u.).
Con riferimento alla seconda ipotesi di calcolo, che tiene conto dell'utile/perdita risultante dal bilancio di esercizio chiuso al
31.12.2013, è stato evidenziato che la Società ha prodotto una perdita complessiva pari ad euro 189.964, della quale il c.t.u. ha calcolato la media mensile (cfr. tabella pag. 8 c.t.u.).
12 Mentre l'appellata non ha contestato la c.t.u., l'appellante l'ha contestata, sostenendo che doveva essere considerata anche la perizia del dott. . Per_1
Ritiene la Corte che quest'ultima relazione ha avuto ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per i costi sostenuti dalla Parte_1
dall'anno 2005 all'anno 2013, mentre il quesito ha richiesto di
[...]
quantificare il “guadagno effettivo” mensile relativo al solo anno
2013.
Condividendo, in conclusione, questa Corte l'operato del c.t.u. – le cui conclusioni sono peraltro sovrapponibili ai fini che interessano, sia che si prendano a base i documenti offerti da Controparte_4
sia che prendano a base i bilanci di – emerge che nel Parte_1
2013 la società non ha prodotto guadagni;
essa invero ha operato in perdita.
Seppur quindi il rapporto negoziale fosse proseguito sino alla sua naturale scadenza, l'assenza di guadagni nel 2013 rende del tutto evidente che tale assenza sarebbe proseguita anche sino all'ottobre
2015.
Non può pertanto riconoscersi alcun mancato guadagno, che la società avrebbe ritratto dal prosieguo dell'attività, se questa fosse proseguita sino alla naturale scadenza del contratto.
Tale valutazione necessariamente prognostica, che – come detto - non può che affidarsi al periodo pregresso di attività della società,
13 appunto all'anno 2013, non è peraltro contrastata da alcun dato di segno contrario.
Resta da esaminare la seconda voce di danno che nell' “an” è stata riconosciuta nella sentenza non definitiva e cioè lo “ smantellamento” immediato di ogni riferimento alla CP_4
all'indomani della illegittima risoluzione contrattuale: rimozione dei veicoli e dei segni distintivi e comunicazione anche tramite CP_4
i giornali della cessazione del rapporto di concessione, interruzione di qualsivoglia rapporto negoziale tra le parti.
La relativa domanda è fondata nei termini che seguono.
Mentre invero, come ritenuto dalla Corte nella propria sentenza non definitiva, il lungo lasso temporale concesso per l'efficacia del recesso, avrebbe consentito a di riorganizzare la Parte_1
propria attività d'impresa, l'illegittima ed improvvisa cessazione del rapporto di concessione, con le modalità riassunte, ha prodotto un danno alla società.
La condotta di , per le modalità di svolgimento e la repentina e CP_4
brusca interruzione di ogni possibile “ contatto” negoziale tra le due società, tale da impedire ai terzi di collegare a Parte_1 CP_4
all'indomani della intimata risoluzione, ha evidentemente avuto l'idoneità a generare nei clienti, negli altri fornitori, nei partners commerciali di la convinzione che quest'ultima Parte_1
avesse posto in essere condotte talmente gravi o scorrette o in
14 termini generali o negli specifici confronti della “ casa madre”, tali da necessitare dell'immediata cesura tra essa e , in guisa tale CP_4
che non fosse più possibile nel futuro alcun collegamento tra le due società.
Tutto ciò contrariamente al vero, in quanto l'illegittimità risiedeva unicamente nella risoluzione intimata da . CP_4
Ritiene questa Corte che si sia trattato di una condotta produttiva di danno, non solo per le ragioni poco prima esposte, comportando l'allontanamento di clienti e fornitori, ma anche perché essa ha avuto evidenti ricadute negative nell'attività di “riconversione” che avrebbe potuto porre in essere, nel periodo Parte_1
intertemporale prima dell'efficacia del recesso: l'apparente brusca interruzione del rapporto negoziale privilegiato con la casa madre ben invero può essere stata letta dai potenziali futuri partners commerciali - non a conoscenza delle vicende tra le parti e che avrebbero avuto interesse ad instaurare un autonomo rapporto concessorio con la società- come un evento grave e tale da privare di fiducia, di affidabilità e di “ credito commerciale” l'imprenditore che, contrariamente al vero, ne è apparso l'autore.
Ritiene la Corte che, provato il danno nei termini ora visti, esso deve essere liquidato in via equitativa, in euro 50.000, comprensivi di rivalutazione ed interessi.
15 Oltre ai parametri sin qui esposti, deve aggiungersi che, come si legge nella sentenza non definitiva emessa da questa Corte ( pag.
24 sgg.) era un'azienda di medie dimensioni, dotata Parte_1
di beni strumentali anche immobili di non piccole dimensioni, caratterizzata da un'attività variegata, costellata da pubblicità e dalla “ movimentazione” mensile di decine di vetture, la quale pertanto appariva dotata dell' “inerzia” imprenditoriale e dell'avviamento che meglio le avrebbe consentito di riorganizzare la propria attività all'indomani dei recesso.
Invece, la brusca interruzione del rapporto con si è tradotta CP_4
in un rilevante pregiudizio alla propria credibilità commerciale, nei termini sopra esposti.
E' appena il caso di notare che tale voce di danno può essere provata anche per presunzioni ( cfr., tra le varie Cass. del 2024 n. 29252 e
Cass. del 2023 n. 19551).
Non vi sono i presupposti di cui all'art. 120 c.p.c. per disporre la pubblicazione della sentenza, evento che non può contribuire a riparare ulteriormente il danno, in quanto è Parte_1
attualmente dichiarata fallita.
3.L'appellata, soccombente, deve condannarsi al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, in base alla domanda accolta.
Si provvede come in dispositivo.
16 Restano a carico dell'appellata le spese della c.t.u. disposta in appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto dal nei confronti di Parte_1 CP_4
in riforma della sentenza appellata:
[...]
condanna l'appellata al pagamento della somma di euro 50.000 comprensivi di rivalutazione ed interessi in favore dell'appellante; condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in euro 15.600 per onorari oltre spese generali e liquidate per l'appello in euro 18.500 per onorari oltre spese generali, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Pantaleo che se ne è dichiarato anticipatario;
dispone che restino a carico dell'appellata le spese di c.t.u.
Roma, 7.1.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
17 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3780 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 7.1.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie tra le parti ex art. 127 ter c.p.c., come da decreto di questa Corte del 3.12.2024, vertente tra:
in persona Parte_1
dei Curatori Avv. e Dott. Controparte_1 Controparte_2
autorizzati dal G.D. del Fallimento in data 6.7.2020
1 dom.to in Roma, via Asiago n.2 presso lo studio CP_3
dell'Avvocato Francesco Pantaleo che lo rappresenta e difende per procura allegata all'appello
APPELLANTE
E
in persona del suo Procuratore speciale P.I.V.A. Controparte_4
P.IVA_1
dom.ta in Roma, via del Corso n. 4, rapp.ta e difesa
[...]
dall'Avvocato Massimo Manfredonia per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
8208/2020 pubblicata il 5.6.2020.
Conclusioni: per l'appellante, in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare illegittimo il recesso operato da il CP_4 CP_4
24.10.2013 dai contratti di concessione per la vendita di autoveicoli e mezzi commerciali in essere tra le parti;
accertare e dichiarare illegittima la risoluzione contrattuale operato da il Controparte_4
14.7.2014, la violazione dei doveri di correttezza e buona fede e
2 l'abuso del diritto in occasione del recesso da parte di CP_4
accertarne e dichiararne l'abuso di posizione dominante e la
[...]
violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale da parte dell'appellata, anche ai sensi degli artt. 3 e
7 della legge nazionale antitrust;
in via gradata, accertare che l'appellata, attraverso il mandato di concessione di vendita, ha esercitato notevole influenza condizionando di fatto le scelte di
“identificando la fattispecie di cui all'art. 2359 Parte_1
comma III c.c.; conseguentemente, anche applicando l'art. 2043 c.c.
e ravvisando il dolo e/o la colpa grave dell'appellata, condannarla al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro
3.408.677,42 e/o nella diversa somma di giustizia, per i costi sostenuti richiamati dalla perizia di parte del dott. prodotta Per_1
in atti;
conseguentemente, anche applicando l'art. 2043 c.c. e ravvisando il dolo e/o la colpa grave dell'appellata, condannarla al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 950.000
o nella diversa domma ritenuta di giustizia per i maggiori costi sostenuti per ampliare l'immobile agli standard imposti dalla casa madre, quali richiamati in via esemplificativa dalla perizia di parte dell'ing. prodotta in primo grado;
in ogni caso, condannare Per_2
l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 20.186.060 a titolo di risarcimento del danno anche ex art. 2043 c.c., quantificato in base alla perizia di parte del dott. Per_1
3 già prodotta in atti o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre alla condanna dell'appellata al risarcimento del danno in favore dell'appellante per la perdita dell'avviamento, di immagine aziendale e lo sviamento di clientela, in via equitativa, con pubblicazione della sentenza;
rigetto dell'eventuale appello incidentale, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario, rassegnando conclusioni anche in via istruttoria;
nella memoria conclusionale di replica l'appellante ha rinunciato al V motivo di appello ed alle domande connesse;
ha concluso infine come da note depositate il 25.9.2023 ed il 3.1.2025; per l'appellata, respingere l'appello, con vittoria delle spese processuali, conclusioni ribadite nelle note depositate il 23.12.2024.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1. Con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale di Roma:
ha respinto la domanda proposta in primo grado dall'attrice in concordato preventivo, riproposta in appello dal Parte_1
fallimento della medesima società;
ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da CP_4
condannando in bonis al pagamento in
[...] Parte_1
4 favore della convenuta della somma di euro 412.905,03, oltre interessi ex lgs. 231/2002 a titolo di saldo del prezzo di vendita di ricambi ed autoveicoli.
L'attrice aveva dapprima ampiamente premesso di essere divenuta concessionaria nel 1987, abbandonando il marchio Alfa CP_4
Romeo e di essere stata indotta dalla stessa ad acquistare un CP_4
nuovo immobile da adibire a sede dell'azienda, nonché a cedere gratuitamente il marchio Land Rover, nonché ad ampliare all'intera provincia di Bari la propria area commerciale;
aveva aggiunto che nel 2005 “subiva” la scissione da parte del socio paritario, sig.
operazione che era stata diretta e controllata dalla casa Pt_2
madre e che aveva avuto quale effetto la creazione di due società: avente quale bacino di clientela la città di Modugno Parte_1
– pari al 25% di quello originario – e avente quale Controparte_5
bacino Bari, ben più ampio.
L'attrice aveva di seguito lamentato che il Controparte_4
24.10.2013 aveva intimato dapprima il recesso dal contratto di concessione, con preavviso di soli due anni, mentre il 14.7.2014 le aveva intimato la risoluzione del contratto di concessione, dopo averle richiesto – solo 7 giorni prima – il pagamento della somma di euro 236.229,73 a titolo di crediti maturati al 7.7.2014.
5 Secondo la prospettazione attrice la scissione, il recesso e la risoluzione contrattuale avrebbero concretizzato un'unitaria operazione da parte della casa madre, consistita nella riduzione dei propri concessionari di vendita in Italia, da 300 e circa 120 e, quindi, nell'estromissione di dalla rete di concessionari Parte_1 [...]
, dapprima concorrendo a limitare l' ambito territoriale di CP_4
operatività di in seguito, facendo circolare negli Parte_1
ambienti bancari e commerciali la notizia del recesso, richiedendo l'immediato pagamento dei crediti e risolvendo il contratto, approfittando della difficoltà finanziaria della società, che la stessa aveva concorso a creare. Controparte_4
Il Tribunale, in contraddittorio con che aveva Controparte_4
ampiamente contestato la domanda, proponendo la domanda riconvenzionale su riassunta, ha osservato che: il contratto di concessione e vendita di autoveicoli era un contratto- quadro o di tipo normativo, al quale era connaturata una certa ingerenza del concedente nell'organizzazione imprenditoriale del concessionario. Questi doveva eseguire specifici investimenti rispondenti alle esigenze di promozione e vendita del concedente e,
d'altro canto, ben poteva incontrare maggiori difficoltà di reperire analoghe iniziative imprenditoriali idonee a conservare gli investimenti eseguiti;
6 aveva esercitato il recesso disciplinato dall'art. 23 Controparte_4
I comma del contratto, accordando il termine di due anni di preavviso, per un motivo del tutto lecito, riconosciuto dalla stessa concessionaria, consistito nella riorganizzazione della propria rete di vendita e di riduzione del numero di concessionari.
La risoluzione contrattuale del 14.7.2014 era altrettanto lecita, ai sensi dell'art. 24 del contratto, il quale aveva disciplinato la clausola risolutiva espressa nel caso di mancato pagamento di crediti maturati dalla concedente casa madre.
Le restanti, pregresse, vicende societarie, ad avviso del Tribunale, neppure vedevano alcuna evidente condotta di Controparte_4
produttiva di danno, sia in quanto la scissione era stata originata dalle condotte dei soci;
sia in quanto la stessa attrice aveva ammesso che sino al 2013 il rapporto con la concedente si era svolto
“con reciproca soddisfazione”; sia in quanto non era stato dimostrato alcun atto della concessionaria – in costanza di rapporto
– volto a dare diffusione della notizia “ della revoca del mandato”
o a intralciare le vendite o l'avviamento dell'attrice.
Era stato invece provato il credito di richiesto in Controparte_4
via riconvenzionale.
Nel valido contraddittorio delle parti, il Fallimento della società attrice, dichiarato con sentenza n. 163/2019 del Tribunale di Bari, depositata il 2.12.2019, ha rinnovato dinanzi a questa Corte la
7 domanda quale in epigrafe riassunta, impugnando la sentenza di primo grado sotto diversi profili, riassunti nella sentenza non definitiva pronunciata da questa Corte, n. 6151/2023.
Con quest'ultima sentenza, questa Corte, ha accolto l'appello nei seguenti termini: ha dichiarato illegittima la risoluzione per inadempimento intimata da ed efficace dal 14.7.2014 nei confronti di Controparte_4
in bonis relativamente ai contratti di concessione e Parte_1
vendita dei veicoli, ritenendo che il contratto doveva proseguire sino al 24.10.2015, sua scadenza naturale;
ha respinto le domande relative al preteso illegittimo recesso comunicato da il 24.10.2013 dai contratti di Controparte_4
concessione e vendita di veicoli, ritenendo che – sebbene legittimo
– il recesso, per come esercitato dalla casa madre, sarebbe divenuto efficace dal 24.10.2015; ha ritenuto che “… l'attrice abbia subito unicamente il danno derivato dalla illegittima risoluzione e, quindi, dalla impossibilità di continuare l'esecuzione del contratto sino alla sua scadenza naturale, cioè sino al 24 ottobre 2015” .
Ha precisato quanto di seguito riportato: “… dovendo la domanda risarcitoria limitarsi al danno subito in conseguenza della risoluzione, avvenuta circa un anno e 3 mesi prima della scadenza naturale del contratto, il danno non può che ravvisarsi nel mancato
8 guadagno inerente a tale periodo e nel danno derivato dalla
immediata cessazione del rapporto negoziale, nel luglio 2014, concretizzatasi nella rimozione dei veicoli e dei segni distintivi
, ottenuta anche tramite il ricorso a i provvedimenti d'urgenza CP_4
emessi dal tribunale di Bari e nella comunicazione anche tramite i giornali della cessazione del rapporto di concessione in capo CP_4
a ”. Parte_3
La Corte ha infine rimesso alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese processuali.
La Corte ha disposto in ordine al prosieguo del giudizio, provvedendo alla nomina del c.t.u., in ordine alla domanda di risarcimento del danno come da separata ordinanza del 26.9.23, secondo cui: “Ritenuto, per le ragioni esposte nella propria sentenza non definitiva, necessario ai fini del decidere disporre
c.t.u. la quale, sulla base degli atti e dei documenti di causa, accerti quale sia stato il guadagno effettivo della società in Parte_1
bonis nell'anno 2013, distinto per ciascun mese;
P.T.M.
c.t.u. il dott. ”. CP_6 Persona_3
Depositata la c.t.u., all'udienza collegiale odierna, del 7.1.2025, previamente sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, la causa è stata nuovamente riservata in decisione.
9 E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.Conviene brevemente riassumere che il giudizio è proseguito al fine dell'accertamento descritto nell'ordinanza collegiale richiamata in narrativa;
cioè al fine di stabilire se e quale sarebbe stato il guadagno dell'attrice nel periodo compreso tra la risoluzione illegittimamente intimata e la scadenza naturale del contratto – in data 24.10.2015 – in conseguenza del recesso, legittimo, ma efficace solo a partire da tale data, intimato dalla casa madre.
Nella propria sentenza non definitiva questa Corte ha escluso l'illegittimità del recesso, cosicché la domanda risarcitoria, fondata su tale pretesa illegittimità, non può in ogni caso ritenersi fondata.
Questa Corte, a pagina 34 della sentenza non definitiva, ha limitato l'esame della domanda risarcitoria al danno subito in conseguenza della risoluzione avvenuta circa un anno e 3 mesi prima della scadenza naturale del contratto, argomentando nei modi riassunti in narrativa.
La Corte, quindi, ravvisato il danno nel mancato guadagno suddetto, ha in tal modo inteso parametrare il mancato guadagno relativo a tutto il periodo in cui il rapporto negoziale sarebbe proseguito ai mesi del 2013 ed all'anno 2013.
L'anno precedente alla illegittima risoluzione ha costituito cioè il parametro del danno lamentato nel 2014, mentre nel 2014 il
10 rapporto negoziale era stato illegittimamente risolto, cosicché non poteva costituire un lasso temporale utile ai fini del calcolo del mancato guadagno mensile e/o annuale, da utilizzare per il suo accertamento definitivo.
3.Nello svolgimento dell'incarico il c.t.u. ha esaminato la documentazione presente in atti e la documentazione inviata dalla nel corso delle operazioni peritali: Controparte_4
il bilancio al 31.12.2013 della Parte_1
i rendiconti gestionali “ ” della società del CP_7 Parte_1
2013.
Con riferimento ai rendiconti “ ”, anche se non sono tra gli atti CP_7
e i documenti di causa previamente prodotti, conviene osservare quanto segue.
La Corte di Cassazione (Cass. S.U. 3086/2022) ha ritenuto che il c.t.u. possa e debba acquisire, ai fini della migliore risposta al quesito, anche informazioni documentali estranee al perimetro degli atti di causa, “ a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”.
Nel caso che ci occupa, il c.t.u., tenuto conto che il report gestionale
“ ” relativo all'anno 2013 conteneva dati estrapolati dalla CP_7
11 contabilità della stessa tra cui anche gli utili netti Parte_1
mensili, ha ritenuto corretto eseguire il conteggio del “guadagno effettivo” sulla base dei valori desumibili dal predetto report.
In ogni caso, il c.t.u. ha elaborato una seconda ipotesi di calcolo che tiene conto del “guadagno effettivo” mensile, determinato sulla base del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013.
In entrambe le ipotesi di calcolo il consulente ha tenuto conto delle imposte correnti relative all'Irap indicate nel bilancio di esercizio pari ad euro 4.951.
Con riferimento alla prima ipotesi di calcolo, sono stati estrapolati dal report gestionale ” della per l'anno 2013 CP_7 Parte_1
i valori mensili relativi a: “Fatturato”, “Utile lordo”, “Spese di vendita reparti”, “Spese indirette” ed “Altri ricavi o costi”. Sulla base di tale ipotesi di calcolo, quindi, la società risulta aver prodotto una perdita complessiva di euro 167.797, che il c.t.u. ha distinto per ciascun mese(cfr. tabella pag. 8 c.t.u.).
Con riferimento alla seconda ipotesi di calcolo, che tiene conto dell'utile/perdita risultante dal bilancio di esercizio chiuso al
31.12.2013, è stato evidenziato che la Società ha prodotto una perdita complessiva pari ad euro 189.964, della quale il c.t.u. ha calcolato la media mensile (cfr. tabella pag. 8 c.t.u.).
12 Mentre l'appellata non ha contestato la c.t.u., l'appellante l'ha contestata, sostenendo che doveva essere considerata anche la perizia del dott. . Per_1
Ritiene la Corte che quest'ultima relazione ha avuto ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per i costi sostenuti dalla Parte_1
dall'anno 2005 all'anno 2013, mentre il quesito ha richiesto di
[...]
quantificare il “guadagno effettivo” mensile relativo al solo anno
2013.
Condividendo, in conclusione, questa Corte l'operato del c.t.u. – le cui conclusioni sono peraltro sovrapponibili ai fini che interessano, sia che si prendano a base i documenti offerti da Controparte_4
sia che prendano a base i bilanci di – emerge che nel Parte_1
2013 la società non ha prodotto guadagni;
essa invero ha operato in perdita.
Seppur quindi il rapporto negoziale fosse proseguito sino alla sua naturale scadenza, l'assenza di guadagni nel 2013 rende del tutto evidente che tale assenza sarebbe proseguita anche sino all'ottobre
2015.
Non può pertanto riconoscersi alcun mancato guadagno, che la società avrebbe ritratto dal prosieguo dell'attività, se questa fosse proseguita sino alla naturale scadenza del contratto.
Tale valutazione necessariamente prognostica, che – come detto - non può che affidarsi al periodo pregresso di attività della società,
13 appunto all'anno 2013, non è peraltro contrastata da alcun dato di segno contrario.
Resta da esaminare la seconda voce di danno che nell' “an” è stata riconosciuta nella sentenza non definitiva e cioè lo “ smantellamento” immediato di ogni riferimento alla CP_4
all'indomani della illegittima risoluzione contrattuale: rimozione dei veicoli e dei segni distintivi e comunicazione anche tramite CP_4
i giornali della cessazione del rapporto di concessione, interruzione di qualsivoglia rapporto negoziale tra le parti.
La relativa domanda è fondata nei termini che seguono.
Mentre invero, come ritenuto dalla Corte nella propria sentenza non definitiva, il lungo lasso temporale concesso per l'efficacia del recesso, avrebbe consentito a di riorganizzare la Parte_1
propria attività d'impresa, l'illegittima ed improvvisa cessazione del rapporto di concessione, con le modalità riassunte, ha prodotto un danno alla società.
La condotta di , per le modalità di svolgimento e la repentina e CP_4
brusca interruzione di ogni possibile “ contatto” negoziale tra le due società, tale da impedire ai terzi di collegare a Parte_1 CP_4
all'indomani della intimata risoluzione, ha evidentemente avuto l'idoneità a generare nei clienti, negli altri fornitori, nei partners commerciali di la convinzione che quest'ultima Parte_1
avesse posto in essere condotte talmente gravi o scorrette o in
14 termini generali o negli specifici confronti della “ casa madre”, tali da necessitare dell'immediata cesura tra essa e , in guisa tale CP_4
che non fosse più possibile nel futuro alcun collegamento tra le due società.
Tutto ciò contrariamente al vero, in quanto l'illegittimità risiedeva unicamente nella risoluzione intimata da . CP_4
Ritiene questa Corte che si sia trattato di una condotta produttiva di danno, non solo per le ragioni poco prima esposte, comportando l'allontanamento di clienti e fornitori, ma anche perché essa ha avuto evidenti ricadute negative nell'attività di “riconversione” che avrebbe potuto porre in essere, nel periodo Parte_1
intertemporale prima dell'efficacia del recesso: l'apparente brusca interruzione del rapporto negoziale privilegiato con la casa madre ben invero può essere stata letta dai potenziali futuri partners commerciali - non a conoscenza delle vicende tra le parti e che avrebbero avuto interesse ad instaurare un autonomo rapporto concessorio con la società- come un evento grave e tale da privare di fiducia, di affidabilità e di “ credito commerciale” l'imprenditore che, contrariamente al vero, ne è apparso l'autore.
Ritiene la Corte che, provato il danno nei termini ora visti, esso deve essere liquidato in via equitativa, in euro 50.000, comprensivi di rivalutazione ed interessi.
15 Oltre ai parametri sin qui esposti, deve aggiungersi che, come si legge nella sentenza non definitiva emessa da questa Corte ( pag.
24 sgg.) era un'azienda di medie dimensioni, dotata Parte_1
di beni strumentali anche immobili di non piccole dimensioni, caratterizzata da un'attività variegata, costellata da pubblicità e dalla “ movimentazione” mensile di decine di vetture, la quale pertanto appariva dotata dell' “inerzia” imprenditoriale e dell'avviamento che meglio le avrebbe consentito di riorganizzare la propria attività all'indomani dei recesso.
Invece, la brusca interruzione del rapporto con si è tradotta CP_4
in un rilevante pregiudizio alla propria credibilità commerciale, nei termini sopra esposti.
E' appena il caso di notare che tale voce di danno può essere provata anche per presunzioni ( cfr., tra le varie Cass. del 2024 n. 29252 e
Cass. del 2023 n. 19551).
Non vi sono i presupposti di cui all'art. 120 c.p.c. per disporre la pubblicazione della sentenza, evento che non può contribuire a riparare ulteriormente il danno, in quanto è Parte_1
attualmente dichiarata fallita.
3.L'appellata, soccombente, deve condannarsi al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, in base alla domanda accolta.
Si provvede come in dispositivo.
16 Restano a carico dell'appellata le spese della c.t.u. disposta in appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto dal nei confronti di Parte_1 CP_4
in riforma della sentenza appellata:
[...]
condanna l'appellata al pagamento della somma di euro 50.000 comprensivi di rivalutazione ed interessi in favore dell'appellante; condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in euro 15.600 per onorari oltre spese generali e liquidate per l'appello in euro 18.500 per onorari oltre spese generali, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Pantaleo che se ne è dichiarato anticipatario;
dispone che restino a carico dell'appellata le spese di c.t.u.
Roma, 7.1.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
17 18