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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16024/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione IV CIVILE
Il giudice Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 16024 dell'anno 2021
TRA
P.IV , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IV_1 Torino, Via Delle Alpi n. 4, presso lo studio professionale dell'Avv. Matteo Valenza, che la difende e rappresenta in forza di procura versata in atti;
ATTRICE
e
BIS Controparte_1 TORINO, C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore Geom. P.IV_2 [...]
elettivamente domiciliato in Torino, Via Dante di Nanni n. 4, presso lo studio Controparte_2 dell'Avv. Brunello Manfredi, che lo difende e rappresenta per delega del 21.12.2021 versata in atti;
e
C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_3 P.IV_3
Rag. elettivamente domiciliato in Torino, Piazza Statuto n. 10, presso lo studio Controparte_4 degli Avv. Andrea Pellissier e Giusi Irene Rita La Ferrara, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di delega del 14.4.2022 versata in atti.
CONVENUTI
OGGETTO: responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c.;
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria
In via principale:
Accertare e dichiarare il BIS (c.f. Controparte_5
) in persona dell'Amministratore pro tempore, il Geom. , con P.IV_2 Controparte_2 [...]
sito in Torino (TO), Via Isonzo, n.8 int. 8 responsabile delle infiltrazioni e/o degli CP_6 ammaloramenti e/o dei fenomeni dannosi descritti in narrativa e oggetto di C.T.U. (nel procedimento per ATP R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino) e per l'effetto condannare il CONDOMINIO DI VIA BARLETTA N.117-119-123-125-125 BIS (c.f. in persona dell'Amministratore pro P.IV_2 tempore, Geom. , con sito in Torino (TO), Via Isonzo, n.8 Controparte_2 Controparte_6 alla rimozione delle cause di infiltrazione e/o di ammaloramento e/o dei fenomeni dannosi descritti in narrativa e oggetto di C.T.U. (R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino) oltre che al risarcimento di tutti i danni subiti dalla (P.I.V.A.: ), in persona Parte_1 P.IV_1 del legale rappresentate pro tempore, il sig. , con sede in Torino (TO), Parte_1 CP_1
che allo stato si indicano in complessivi euro 34.401,08 + IV (come indicato nella C.T.U.
[...] relativa al procedimento R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino) e relativi alla porzione immobiliare e meglio distinta al NCEU del Comune di Torino al Fg.1343, Part. 238, Sub.59 o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Accertare e dichiarare il (c.f. ) in persona Controparte_3 P.IV_3 dell'Amministratore pro tempore, il RE , con Studio Professionale in Torino Controparte_4
(TO) - C.so Orbassano, n. 183 anch'esso responsabile delle infiltrazioni e/o degli ammaloramenti e/o dei fenomeni dannosi descritti in narrativa e oggetto di C.T.U. (R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino) e per l'effetto condannare il (c.f. ) in persona Controparte_3 P.IV_3 dell'Amministratore pro tempore, il , con Studio Professionale in Torino Parte_2
(TO) - C.so Orbassano, n. 183, in base alla propria quota millesimale ed unitamente e/o in solido e/o congiuntamente al (c.f. Controparte_7
) in persona dell'Amministratore pro tempore, il Geom. , con P.IV_2 Controparte_2 [...]
sito in Torino (TO), Via Isonzo, n.8 alla rimozione delle cause di infiltrazione e/o di CP_6 ammaloramento e/o dei fenomeni dannosi descritti in narrativa e oggetto di C.T.U. (R.G. 16168/2020
Tribunale di Torino) oltre che al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Parte_1
P.I.V.A.: ), in persona del legale rappresentate pro tempore, il sig.
[...] P.IV_1
, con sede in Torino (TO), che allo stato si indicano in complessivi Parte_1 Controparte_1 euro 34.401,08 + IV (come indicato nella C.T.U. relativa al procedimento R.G. 16168/2020
Tribunale di Torino) e relativi alla porzione immobiliare e meglio distinta al NCEU del Comune di
Torino al Fg.1343, Part. 238, Sub.59 o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
In via istruttoria:
Ammettere quale mezzo di prova e versare in atti ai sensi dell'art. 698 c.p.c la relazione peritale del consulente tecnico d'ufficio, NG. , espletata durante la procedura di accertamento tecnico Persona_1 preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino ed il relativo fascicolo;
Ammettere quale mezzo di prova la relazione di consulenza tecnica del 10 luglio 2023 e riferita alla causa R.G. 16024/2021, ritualmente versata in atti in data 11 luglio 2023 ed espletata dal consulente tecnico d'ufficio, NG. , così come disposto dal G.I. dott.ssa V. Di Donato, ad integrare la Persona_1
pagina 2 di 17 CTU effettuata durante l'ATP in relazione al punto 1) del quesito disposto sempre in sede di ATP (R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino);
Ammettere le istanze istruttorie, anche a prova contraria ed anche eventualmente in subordine, formulate da parte attrice nella propria memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., del 24 dicembre 2022 e nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma VI, n.3 del 16 gennaio 2023;
Respingere/Rigettare tulle le istanze istruttorie, anche a prova contraria ed anche eventualmente in subordine, formulate dalle controparti per i motivi evidenziati da parte attrice nella propria memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., comma VI, n.3 del 16 gennaio 2023 con particolare attenzione alla richiesta di rinnovazione della CTU espletata durante l'ATP (R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino) avanzata da entrambe le controparti nonché all'ammissione come mezzo di prova della CTP dell'NG. avanzata dal CONDOMINIO DI VIA BARLETTA N.117-119-123-125-125 BIS Controparte_8 (c.f. ) in persona dell'Amministratore pro tempore, il Geom. , con P.IV_2 Controparte_2
sito in Torino (TO), Via Isonzo, n.8 int. 8; Controparte_6
In ogni caso:
Condannare, per i motivi di cui in narrativa, il Parte_3
(c.f. in persona dell'Amministratore pro tempore, il Geom.
[...] P.IV_2 CP_2
, con sito in Torino (TO), Via Isonzo, n.8 int. 8 al rimborso di tutte le
[...] Controparte_6 spese di lite, comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo ex 696 bis c.p.c., R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino e comprese quelle relative alla relazione di consulenza tecnica del 10 luglio 2023
e riferita alla causa R.G. 16024/2021, ritualmente versata in atti in data 11 luglio 2023 ed espletata dal consulente tecnico d'ufficio, NG. , così come disposto dal G.I. dott.ssa V. Di Donato, Persona_1 ad integrare la CTU effettuata durante l'ATP in relazione al punto 1) del quesito disposto sempre in sede di ATP (R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino) oltre al pagamento di C.P.A. ed al rimborso forfettario nei termini di legge;
Condannare, per i motivi di cui in narrativa, il (c.f. Controparte_3
) in persona dell'Amministratore pro tempore, il , con P.IV_3 Parte_2
in Torino (TO) - C.so Orbassano, n. 183 unitamente e/o in solido e/o Controparte_6 congiuntamente al CONDOMINIO DI VIA BARLETTA N.117-119-123-125-125 BIS (c.f.
) in persona dell'Amministratore pro tempore, il Geom. , con P.IV_2 Controparte_2 [...]
sito in Torino (TO), Via Isonzo, n.8 int. 8 al rimborso di tutte le spese di lite, comprese CP_6 quelle dell'accertamento tecnico preventivo ex 696 bis c.p.c., R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino e comprese quelle relative alla relazione di consulenza tecnica riferita alla causa R.G. 16024/2021 datata 10 luglio 2023 e ritualmente versata in atti in data 11 luglio 2023 ed espletata dal consulente tecnico d'ufficio, NG. , disposta dal G.I. dott.ssa V. Di Donato ad integrare la CTU Persona_1 effettuata durante l'ATP in relazione al punto 1) del quesito disposto sempre in sede di ATP oltre al pagamento di C.P.A. ed al rimborso forfettario nei termini di legge (R.G. 16168/2020 Tribunale di
Torino).
PER IL CONVENUTO COUTENZA DEL CONDOMINIO DI VIA BARLETTA NN. 117-119- 123-125-125 BIS TORINO:
“contrariis rejectis e previe le declaratorie di rito e del caso, previa rimessione della causa sul Ruolo,
a) darsi atto che la COUTENZA convenuta ha dichiarato con la 1° Memoria ex art. 183 c.p.c., di accettare la rinuncia agli atti formulata dalla parte Attrice nel confronti del
[...]
, rapp.to e difeso dall'Avv. Marcello MEZZANOGLIO, chiamato in causa Controparte_9 dalla Parte_1
pagina 3 di 17 b) darsi altresì atto che la convenuta principale, NON ritiene di essere tenuta ad CP_1 effettuare i lavori indicati dal C.T.U. NG. , in considerazione del fatto che la Proprietà é Persona_1 in capo alla e al e la é tenuta a pagare, per espressa Parte_1 CP_10 CP_1 previsione del Regolamento di Condominio, solamente la pro quota delle spese di manutenzione;
c) disporsi il rinnovo di una nuova disponenda C.T.U., per i motivi già esposti in Comparsa Costitutiva
e nelle depositate Memorie ex art. 183 c.p.c.; e/o di ulteriore integrazione della stessa;
d) diversamente, dichiarare tenuta la COUTENZA convenuta principale, al pagamento dei soli danni come indicati dal C.T.P. della COUTENZA convenuta, NG. ; Controparte_8 e) ammettersi quale mezzo di prova, ai sensi dell'art. 698 c.p.c., la C.T.P. dell'NG. CP_8
(cfr. doc. 7 prodotto), espletata durante la procedura di A..T.P. ex art. 696 bis c.p.c., R.G. n°
[...]
16168/2020 Tribunale di Torino, con le ulteriori Osservazioni del 28/06/2023, allegate dal C.T.U. NG.
nella Relazione integrativa del 10/07/2023 laddove, alla pag. 30, PUNTO 9 ALLEGATI, Persona_1 Allegato 1, si dichiarano fra gli altri allegati all'elaborato redatto i Documenti 1, 2 (Osservazioni del CT di parte convenuta In. Controparte_11 CP_8
);
[...]
f) Ammettersi i Capi di prova per interpello e occorrendo testi già dedotti nella 2° e 3° Memoria ex art.
183 c.p.c. del 22/12/2022 e del 15/01/2023;
g) Spese di C.T.U. a carico solidale delle parti. Quanto sopra atteso che il precedente G.U., ritenendo parzialmente fondate le doglianze formulate dalla convenuta principale, aveva disposto con Ordinanza del 14/03/2023, pur rigettando CP_1 l'istanza di rinnovazione di C.T.U. proposta in atti da parte della stessa, l'integrazione della stessa;
h) Respingersi in tutto o in parte, rideterminando se del caso, gli importi ritenuti dovuti a carico della convenuta principale, in relazione alle richieste come formulate da parte Attrice in Atto CP_1 di Citazione. i) Spese di lite a carico di parte Attrice, o con compensazione integrale e/o parziale delle stesse.
PER IL CONVENUTO Controparte_3
In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Controparte_12
(C.F. ), in persona dell'amministratore Rag. , per i motivi
[...] P.IV_3 Controparte_4 tutti di cui in premessa;
In via principale, nel merito: in ogni caso, respingere tutte le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di dichiarazione di un quota di corresponsabilità del
[...]
convenuto, liquidare il danno nella minore misura in causa liquidabile, per la Controparte_12 sola quota di pertinenza, con diminuzione del quantum ex art. 1227 c.c. in ragione della condotta colposa e/o negligente di parte attrice. In via istruttoria: disporre CTU su cause ed entità dei danni lamentati da parte attrice, con particolare riferimento all'aggravamento dei danni causasti dalla condotta negligente di parte attrice ex art. 1227 c.c., dato atto che la CTU depositata in sede di ATP non è opponibile al Condominio convenuto per violazione del principio del contraddittorio. In ogni caso, con il favore delle spese, Iva e Cpa di legge.
pagina 4 di 17 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31.07.2021 la Parte_1 da qui in avanti anche solo ” o ” o “AUTORIMESSA”) ha convenuto in
[...] Pt_1 Parte_1 giudizio il CONDOMINIO DI VIA BARLETTA NN. 117-119-123-125-125 BIS, per prassi denominato (per brevità, da qui in avanti anche Controparte_13
” o ”) e ha rappresentato: Controparte_13 CP_14
1. di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Torino, , fabbricato a 7 f.t. Controparte_1
(meglio distinta al NCEU del Comune di Torino al Fg.1343, Part. 238, Sub.59), posizionata nel piano seminterrato del Condominio sito in Torino (TO), Via Barletta n. 117-119-123-125-125 bis e che la destinazione d'uso impressa a detto immobile è quella di autorimessa privata, svolgendo, la società attrice, l'attività di gestione di autorimessa pubblica, riparazione e lavaggio autoveicoli;
2. che detto immobile è interessato da svariate problematiche (in particolare: umidità ed infiltrazioni d'acqua sul solaio dell'unità immobiliare;
umidità ed infiltrazioni su parte delle pareti perimetrali;
danneggiamento delle strutture portanti del fabbricato, le quali, in caso di perseveranza nel corso del tempo delle attuali condizioni di degrado, potrebbero essere oggetto di gravi episodi di degrado anche strutturale provocati da attacchi chimico- fisici e derivanti dalla corrosione delle armature delle strutture;
il solaio presenta macchie di umidità con efflorescenze, lacune di varie dimensioni, perdita di materiale e caduta di calcinacci con potenziali danni a cose o persone) che ne compromettono l'utilizzabilità e che dette criticità sono causa diretta della mancata manutenzione della zona soprastante l'autorimessa e, più specificamente, del manto bituminoso costituente lo strato esterno della pavimentazione della da cui permea acqua al locale sottostante;
Controparte_13
3. di aver più volte chiesto che dette criticità venissero rappresentate in assemblea condominiale, posto che la manutenzione della zona soprastante l'autorimessa è di esclusiva competenza del
, senza, tuttavia, sortire l'effetto sperato;
CP_14
4. di aver per tale inerzia depositato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti della
[...]
così incardinando avanti a questo Ufficio il procedimento R.G. 16168/2020, CP_1 culminato nella relazione peritale del CTU, NG. che, in risposta ai quesiti assegnati dal giudice e Per_1 alle osservazioni mosse dai CCTTPP, ha accertato:
- che l'unità immobiliare di proprietà attorea “posta al piano interrato dell'edificio a destinazione residenziale e commerciale, facente capo al civico 115 .. ed ai civici 119, 121, 123, 125 e 125 bis della
Via Barletta a Torino” oltre ad essere “..sottostante ad un edificio adibito a box auto (nel seguito denominato “condominio box”) a cui si accede tramite il cortile condominiale della
[...]
(n.d.r.) e pacificamente estraneo alla presente ATP.”; CP_1
- che detta autorimessa “..risulta diffusamente caratterizzata da ammaloramenti riconducibili ad infiltrazioni d'acqua in corrispondenza, SIA delle superfici sottostanti il condominio resistente, SIA Con delle superfici sottostanti il cortile a servizio del civico , SIA (in misura minore) delle superfici sottostanti il condominio “box auto”;
- che la causa delle infiltrazioni che interessano la porzione di immobile (autorimessa) sottostante il cortile della deve rintracciarsi nel “..grave degrado dello strato guaina- Controparte_1 manto bituminoso accertata e l'inefficace e carente regimentazione delle acque superficiali captate dalla superficie del cortile (ivi comprese quelle riversate sulla stessa dai pluviali a servizio dell'adiacente “condominio box”).”;
- che onde far fronte alle suddette criticità si rende necessario “..il completo rifacimento SIA del manto bituminoso, SIA della guaina impermeabilizzate..” che il costo “...degli interventi necessari ad eliminare la causa delle infiltrazioni (relativamente alla sola superficie riconducibile alla
pagina 5 di 17 ed esclusa quindi quella relativa al cortile a servizio del civico Controparte_15 115) risulta quantificabile in complessivi 24.876,99 € + IV di cui circa 9.400 € + IV in riferimento agli interventi relativi alla rimozione e posa della sola guaina impermeabilizzante”, e che “gli interventi necessari a ripristinare le superfici dell'autorimessa ricorrente sottostanti il cortile a Con servizio del condominio resistente (esclusa quindi quelle sottostanti il cortile a servizio del civico risultano quantificabili in 9.525,09 € + IV;
” e che l'espletamento di detti lavori richiederebbe “..un periodo di circa 15 giorni lavorativi (tre settimane) nel corso dei quali NON risulterà fruibile la sola porzione interessata dagli stessi (rampe e stalli di sosta prospicenti la parete nord)”; mentre, Con relativamente alla superficie a servizio del civico e della relativa porzione di autorimessa, ha rilevato che: “i) allo scopo di eseguire un intervento a regola d'arte sarebbe necessario ripristinare contestualmente anche la guaina e il manto bituminoso caratterizzante il cortile a servizio del civico Con;
ii) per il ripristino della superficie costituente il cortile a servizio del civico 115 risulta valutabile un importo di circa 10.850,00 € + IV (di cui circa 4.300,00 € + IV per la rimozione e posa della guaina impermeabilizzante); iii) per l'eliminazione degli ammaloramenti sottostanti il civico 115 risulta quantificabile un importo di circa 4.400,00 € + IV e, indicativamente, 10 giorni lavorativi (due settimane), nel corso dei quali la porzione di autorimessa interessata NON risulterebbe fruibile.”.
5. che, malgrado le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'ambito di detto procedimento la non ha posto in essere attività utile e necessaria alla Controparte_13 rimessione in pristino dei luoghi e a risarcire il danno patrimoniale cagionato.
Tanto premesso ed esposto, la difesa attorea ha concluso chiedendo, nel merito in via principale, l'accertamento e la conseguente condanna della al Controparte_13 risarcimento dei danni subiti, nonché alla rimozione delle cause dei danni patiti e patiendi.
Con comparsa del 30.12.2021 si è costituito in giudizio il CONDOMINIO DI VIA BARLETTA NN.
117-119-123-125-125 BIS non contestando i punti nn.
1. e 4. di cui sopra, confermando la propria natura di “SUPERCONDOMINIO” – essendo costituito da “..una pluralità di edifici aventi aree, impianti e servizi comuni che necessitano di una regolamentazione specifica come il cortile e la relativa pavimentazione soprastante l'autorimessa di proprietà della ” - e nel richiamare CP_16 il contenuto della comparsa del 23.10.2020 depositata in sede di ATP, nonché le successive note scritte del 29.12.2020, ha rappresentato: a. in via preliminare, di aver convocato assemblea straordinaria al ricevimento dell'atto introduttivo del presente giudizio per il 25/11/2021 e che, malgrado, in quella sede, non venivano raggiunti i m/m necessari per deliberare, al solo scopo di evitare di incorrere in giudizio;
b. nel merito:
- la parziale carenza di legittimazione passiva del convenuto, posto che da CP_14 atto di citazione - come dal pregresso Ricorso - non risulta l'indicazione del c.n. 121 che, pur non risultando nel Regolamento di condominio, di fatto esiste ed è amministrato come , CP_1 Con nonché del c.n. , che, pur non facendo parte della -essendo di proprietà esclusiva della CP_1 società , della dott.ssa , 10129, Torino- andrebbe CP_17 Parte_4 coinvolta nel presente giudizio, viste le riflessioni svolte dal CTU in merito alla superficie a servizio di tale ultimo civico;
- che il CTU nominato nell'ambito della procedura per ATP, NG. avrebbe omesso di tenere Per_1 nella giusta considerazione le osservazioni formulate dal CTP, che, fra l'altro, ha avuto modo di precisare che il ” – a vario titolo nominato nel corpus dell'elaborato peritale - risulta CP_10 essere amministrato dallo di Via Cassini n° 19 Torino e partecipa alla CP_18 CP_1 Cont in quanto i proprietari dei vi accedono attraverso il passo carraio posto al civico n° 117- Box , Con mentre il civico non fa parte della , se non per riscaldamento e acqua potabile, CP_1
pagina 6 di 17 essendo di esclusiva proprietà della;
Controparte_19
- che gli artt. 4 e 5 del Regolamento condominiale attribuiscono all'autorimessa privata la proprietà della soletta, il relativo uso e, dunque, ogni onere manutentivo che la riguarda, compresa la sua
“impermeabilizzazione”, con la precisazione che la pavimentazione – alla cui manutenzione concorrono i singoli numeri civici, oltre che, in quota parte (200 m/m), la stessa autorimessa - non assolve a tale ultima funzione e che non può escludersi che il diffuso degrado attorno alle superfici dei lucernari, realizzati dalla odierna attrice, rappresentino una fonte di infiltrazioni. Parte convenuta ha concluso instando, in via preliminare, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei CONDOMINII di Via BARLETTA c.n. 121 e 115; in via istruttoria, insistendo per il rinnovo della CTU espletata in sede di ATP e nel merito per il rigetto delle domande attoree. In corso di causa, con Ordinanza del 18.03.2022 il Giudice ha disposto l'integrazione del Con contraddittorio nei confronti dei e . Controparte_20
A seguito della estensione del contraddittorio così disposta è intervenuto in giudizio anche il (da qui in avanti, per brevità, anche solo Controparte_3 CP_21
o ) che, con comparsa di risposta dell'8.07.2022, ha eccepito: CP_3
I. preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva;
II. nel merito, in via principale, la violazione, da parte della , dell'obbligo su di sé gravante Parte_1 di manutenere il bene in proprietà, con conseguentemente perdita del diritto a ottenere il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza imposta dalla legge, ex art. 1227 c.c.; III. l'inopponibilità della contestata CTU svolta in luogo del procedimento per ATP cui non ha preso parte, per violazione del principio del contraddittorio nel predetto procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
Parte terza interveniente iussu judicis ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva, e nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree, ritenute infondate in fatto e in diritto e, in subordine - in caso di accertamento di corresponsabilità - contenersi quanto eventualmente dovuto a titolo di risarcimento danni nella minore misura liquidabile, con diminuzione ex art. 1227 c.c. del quantum eventualmente dovuto, in ragione della condotta colposa e/o negligente di parte attrice. All'udienza del 06.09.2022 il difensore del ha dato atto Controparte_22 di un accordo transattivo intercorso con la parte attrice e, con ordinanza del 14.4.2023, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra e il Parte_1
Controparte_22
Assegnati i termini ex art 183 comma VI c.p.c., è stata disposta integrazione della CTU già espletata nel procedimento per ATP al cui avvenuto deposito, senza alcuna ulteriore attività istruttoria, le parti hanno quindi precisato le rispettive conclusione – come in epigrafe riportate - mediante scambio di note scritte nel entro il termine del 30.1.2025 loro assegnato ex art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche
MOTIVTO IN DIRITTO
1. Sulla legittimazione passiva dei convenuti.
Per ragioni di ordine logico si impone, in via preliminare, la trattazione dell'eccezione sollevata da entrambi i Condomini convenuti, che nei rispettivi atti di costituzione hanno eccepita la propria carenza di legittimazione passiva proponendo varie pagina 7 di 17 argomentazioni a supporto della propria estraneità alla pretesa azionata. In particolare, la ha denunciato la propria parziale Controparte_1 inidoneità soggettiva a resistere nel presente giudizio, sull'assunto della mancata indicazione, nell'atto di citazione, dei numeri civici 121 e 115. Posto che con ordinanza del 18.03.2022 il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti condominii, l'istanza – non reiterata nei successivi atti – non ha più ragion d'essere. Il ha dal canto suo denunciato il proprio difetto di legittimazione passiva CP_21 sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- in primo luogo, l'art. 5 del Regolamento condominiale, attribuendo la proprietà del cortile alla solleverebbe dall'onere di intervenire sull'area cortilizia i Parte_1
Condomini che, dunque, mancherebbero dei poteri di signoria utili e necessari a porre in essere interventi manutentivi ordinari e/o straordinari, essendo tenuti, costoro, solo a sostenere le spese relative alla pavimentazione di detta area;
- in secondo luogo, esso non sarebbe evocabile in giudizio come soggetto autonomo – bensì come facente in realtà parte della – posto che, Controparte_1 sebbene il Regolamento condominiale del non riporti CP_14 espressamente l'indicazione del numero civico 121 di Via Barletta, quest'ultimo è stato
“..costantemente convocato alle assemblee della ”, ha “...sempre partecipato e CP_1 partecipa alla ripartizione delle spese della stessa” e non è dotato di un CP_1 autonomo regolamento condominiale (Cfr. pag. 4 della Comparsa conclusionale). Tale eccezione è priva di fondamento. Le argomentazioni invocate dal a sostegno della propria tesi, CP_3 infatti, non sono condivisibili, perché meramente assertive, oltre che errate nel presupposto: la dedotta carenza della titolarità degli obblighi di manutenzione e gestione dell'area cortilizia in questione, più che investire il profilo della sussistenza della legittimazione passiva, attiene al merito della causa, esplicandosi, di fatto, nell'accertamento della fondatezza della domanda. Mentre, infatti, la legittimatio ad causam attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio e costituisce il presupposto per procedere alla trattazione del merito della causa, la cui verifica - essendo intesa a prevenire il rischio di emissione di una pronuncia inutiliter data in violazione del principio di cui all'art. 81 c.p.c. - deve essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio, (v. Cass., 18 novembre 2005, n. 24457; Cass., 3 luglio 2003, n. 10551; Cass., 17 giugno 2003, n. 9678; Cass., 27 ottobre 1995, n. 11190.; Cass., 12 agosto 2005, n. 16878), l'effettiva titolarità del rapporto dedotto costituisce questione di merito, esaminabile dal giudice solo se eccepita e dedotta con le modalità e nei termini di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c.. Inoltre, la documentazione versata in atti, ed in particolare il Regolamento condominiale
“Delle case site in Torino Via Barletta 117-119-123-125-e 125 bis”, all'art.
1 - nel pagina 8 di 17 prevedere che “L'immobile di cui è oggetto il presente regolamento di condominio è sito in Torino Via Barletta n.ri 117-119-123-125 e 125 bis” - non contempla anche il CIVICO 121. Del pari, tra le tabelle millesimali allegate al suddetto regolamento, non compare alcun riferimento al CIVICO 121. E allora, sebbene una recente pronuncia del Supremo Consesso abbia chiarito che, al pari del condominio, anche il c.d.
“supercondominio” venga in essere ipso iure et facto, come la stessa Corte ha precisato, tale configurazione de facto opera a condizione che “..il titolo non disponga altrimenti” (Cass. civ. sent. n. 1344/2018).
Ebbene, il già citato Regolamento condominiale, siccome intestato alle sole utenze indicate e ricomprese in intestazione, nonché la circostanza che le allegate tabelle millesimali non contemplino l'utenza 121, depongono nel senso di poter affermare che il CIVICO 121, ai fini del presente giudizio, deve essere considerato soggetto autonomo rispetto al . CP_14
Né, deve ancora osservarsi, il fatto che il non sia dotato di CP_3 autonomo regolamento induce a diversa conclusione: l'art. 1138 c.c., infatti, ne facoltizza l'adozione ove il numero dei condomini sia inferiore a dieci, come nel caso di specie. Si apprende, infatti, dal doc. 3 del ossia un “Verbale CP_21 dell'Assemblea straordinaria del ” che esso si compone Controparte_3 di numero 9 condomini.
2. Sull'opponibilità della CTU espletata in sede di ATP al CP_3
Il convenuto ha eccepito l'inopponibilità della CTU espletata in CP_3 sede di ATP, procedimento cui lo stesso non ha “potuto prendere parte, invocando, a sostegno della propria tesi, la violazione del principio del contraddittorio. Anche tale eccezione, ad un attento vaglio della documentazione in atti, si palesa infondata. Occorre anzitutto osservare che l'elaborato e le conclusioni assunte dal CTU in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., prodotta agli atti di causa su iniziativa dell'odierna società attrice (doc. 10 fascicolo attoreo), non è stata fatta oggetto di specifiche e puntuali censure, essendosi limitato, il convenuto a contestarne CP_3 genericamente il contenuto e a ribadire come la stessa “...non sia (n.d.r.) opponibile al Condominio convenuto” (Comparsa, pag. 5). Si richiama, sul punto, il principio di diritto secondo cui il giudice può tener conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (tra le tante, Cass. n. 9843/2014), come nel caso di specie. Tale documento è dunque pienamente utilizzabile in questa sede ai fini della decisione, quale prova atipica regolarmente sottoposta al contraddittorio delle parti.
pagina 9 di 17 Non solo: con ordinanza del 14.04.2023 è stata disposta in questo giudizio l'integrazione della CTU in relazione al punto 1) dell'incarico conferito in sede di ATP. Con memoria del 19.04.2023 il CIVICO 121 ha nominato dell'Arch. Persona_2 quale proprio consulente tecnico di parte;
il predetto CTP, come risulta dalla perizia depositata in data 11.07.2023, ha preso parte alle operazioni peritali ed ha svolto osservazioni in merito alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, di fatto condividendole. Tanto comprova come il convenuto sia stato ampiamente messo CP_3 nelle condizioni di contraddire in ordine alle domande svolte e di formulare osservazioni nel merito della CTU de qua, e come il diritto di difesa di questi sia stato rispettato. Per tali ragioni, anche l'eccezione in esame va rigettata.
3. Sulla responsabilità per le infiltrazioni patite dall'immobile di proprietà di
Parte_1
Come anticipato, la relazione peritale depositata in sede di ATP aveva accertato la presenza, in relazione all'immobile di proprietà della , di ammaloramenti Parte_1 riconducibili ad infiltrazioni d'acqua la cui scaturigine secondo il CTU ing. Persona_1 va rintracciata nel “..grave degrado dello strato guaina-manto bituminoso”, nonché nella “inefficace e carente regimentazione delle acque superficiali captate dalla superficie del cortile”
Il CTU ha avuto modo di precisare che per “guaina impermeabilizzante” si intende
“…l'elemento posto al di sopra della soletta – ossia “l'elemento strutturale costituente il solaio” – “…necessario ad impedire le infiltrazioni d'acqua”, e che l'erosione “…del manto bituminoso del cortile (in diversi punti ormai non più presente)..” ne favorisce il degrado, specie in considerazione del fatto che “..in un cortile soggetto al passaggio di persone e mezzi, l'assenza di porzioni di asfalto risulta particolarmente significativo ai fini del danneggiamento della guaina.” (CTU, pag. 37/50).
A tal proposito ha inoltre indicato, quale unico intervento risolutivo delle suddette criticità, “il completo rifacimento SIA del manto bituminoso, SIA della guaina impermeabilizzate”, valutando invece privo di pregio tecnico e comunque non risolutivo qualunque altro intervento, posta l'impossibilità di “..effettuare qualsivoglia intervento sulla guaina impermeabilizzante senza rimuovere interamente il soprastante manto bituminoso”.
Dalla superiore constatazione deriva la necessità di individuare i soggetti tenuti alla manutenzione del cortile come descritta dal CTU e cioè di mantenere la pavimentazione in modalità tali da prevenire - ed allo stato attuale anche rimediare - i fenomeni infiltrativi che il CTU ha descritto come origine del degrado nel locale della società ricorrente. E ciò anche in considerazione delle contestazioni e sofisticati distinguo tra “strato bituminoso” e “strati di impermeabilizzazione” nei quali si pagina 10 di 17 articolerebbe e comporrebbe quella “pavimentazione” alle cui spese si riferisce l'art. 5 del regolamento di condominio;
l'operatività del quale nella presente vicenda processuale è invocata e comunque non contestata da tutte le parti in giudizio.
Priva di rilievo in proposito è la doglianza sollevata dal convenuto CP_23 secondo cui la proprietà del cortile spetta alla autorimessa pubblica che, in quanto tale e in ossequio alle regole dello statuto proprietario, sarebbe l'unica tenuta a sostenere le relative spese.
In senso contrario depone, anzitutto, l'espressa previsione dell'art. 5 del Regolamento condominiale che ripartisce le spese relative alla pavimentazione ai lotti A-B-C-D-E-F, così operando un distinguo tra le spese inerenti il cortile strictu sensu inteso e quelle per la pavimentazione di detta area. La pavimentazione non può non comprendere anche gli strati con funzione di impermeabilizzazione, e la sua inidoneità ed ammaloramento costituisce causa della “condizione di grave degrado dello strato guaina-manto bitumoso…rappresenta la causa delle infiltrazioni interessanti la sottostante soletta”, che, a ben vedere e come prima accennato, funge da copertura dell'immobile- seminterrato di proprietà . Parte_1
I soggetti più sopra individuati sono dunque tenuti a concorrere nelle spese di rifacimento della impermeabilizzazione e del manto bitumoso in primo luogo in forza del Regolamento condominiale, che, pacificamente, pone detto onere in capo ai suddetti lotti nelle misure per millesimi pro quota ivi indicati;
inoltre essi – a motivo dell'inadempimento di detto obbligo regolamentare che integra anche violazione degli obblighi di custodia ex art. 2051 c.p.c. - sono chiamati a risarcire parte attrice per le spese di ripristino dei sottostanti locali attorei dal momento che l'inerzia serbata – consistita nel non ripristinare tempestivamente il pavimento del cortile – ha cagionato danni alla porzione di soffitto del locale attoreo. Con ripartizione anche di tale spesa in base ai millesimi indicati nel regolamento condominiale Tale conclusione, oltre che prevista dal regolamento condominiale più volte evocato, è conforme al principio di diritto ancora recentemente ribadito dalle Cassazione che, sul presupposto per cui alle spese di rifacimento/manutenzione del lastrico solare sono tenuti a concorrere tutti i condomini anche ove appartenga o sia attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini - posto che ciò non svilisce la funzione di copertura dell'intero fabbricato che gli è propria (SS.UU., Sent. n. 2672/1997) - ha precisato che
“In tema di condominio, le spese di riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio
facente anche da copertura per i locali sotterranei CP_24 di proprietà esclusiva di un singolo condomino, non vanno ripartite in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., dovendosi applicare analogicamente l'art. 1125 c.c., che, in virtù del generale principio dettato dall'art. 1123, comma 2, c.c., accolla per intero le spese di manutenzione della parte della struttura complessa, identificantesi con il
pagina 11 di 17 pavimento del piano superiore, a chi, con l'uso esclusivo della stessa, ne rende necessaria la manutenzione” (Cass. civ. sez. II, sent. n. 23250/23). Principio pertinente ed applicabile alla decisione in esame, non senza evidenziare, per quanto possa qui rilevare, che la ridetta previsione dell'art. 5 regolamento condominiale
- comunque vincolante per le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. - è conforme e va letta alla luce del predetto principio che la Suprema Corte ha avuto modo in altre pronunce di ribadire - nei termini qui sopra riportati - in molteplici fattispecie analoghe a quella per cui è causa;
ad esempio laddove ha sottolineato che “in materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., (nel presupposto dell'equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell'immobile condominiale, ma al servizio di questo, ad una terrazza a livello), ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123 c.c., comma 2” (così Cass. n. 18194 del 14/9/2005).
Con l'ulteriore definitiva constatazione che “tale disposizione (l'art. 1125 c,c,) accolla per intero le spese relative alla manutenzione di una parte di una struttura complessa (il pavimento del piano superiore) a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità di tale manutenzione, per cui si può dire che costituisce una applicazione particolare del principio dettato dall'art. 1123 cod. civ., comma 2"
Orbene, proprio dal tenore delle decisioni sopra richiamata può trarsi al regola juris circa il corretto contenuto degli interventi manutentivi che erano e sono richiesti come posti a carico dei convenuti;
interventi che non possono certo – come CP_20 parrebbe paventarsi in taluni passaggi delle difese svolte - essere limitati a “rappezzi” dell'asfalto prescindendo completamente dalla manutenzione e conservazione anche degli strati di impermeabilizzazione sottostanti, sul rilievo che la “pavimentazione” menzionata dalla normativa condominiale non comprenderebbe anche la funzione di impermeabilizzazione perché detta copertura sarebbe “di proprietà” del lotto autorimessa pubblica.
4. L'accoglimento delle domande di condanna all'esecuzione delle opere ed al risarcimento danni
Tornando all'elaborato peritale, si presenta dunque corretta ed in attuazione a quanto sopra l'operato del CTU in sede di ATP circa la quantificazione di tutti i costi di tali interventi, ove si specifica che essi comprendono: “Il costo degli interventi
pagina 12 di 17 necessari ad eliminare la causa delle infiltrazioni (relativamente alla sola superficie riconducibile al condominio resistente ed esclusa quindi quella relativa al cortile a Cont servizio del civico ), quantificabile in complessivi 24.876,99 € + IV di cui circa 9.400 € + IV in riferimento agli interventi relativi alla rimozione e posa della sola guaina impermeabilizzante.”, oltre al costo degli “interventi necessari a ripristinare le superfici dell'autorimessa ricorrente sottostanti il cortile a servizio del condominio Cont resistente (esclusa quindi quelle sottostanti il cortile a servizio del civico ) – ovverosia, a eliminare i danni cagionati all'autorimessa - quantificabili in 9.525,09 € + IV”.
L'elaborato peritale depositato nella procedura ex art. 696 bis cpc aveva già descritto il complesso degli interventi necessari, con la specificazione che “previa verifica dello stato dei componenti strutturali, occorrerà segnatamente posare a perfetta regola d'arte lo strato impermeabilizzante, in particolare garantendo: la continuità dello stesso, la piena aderenza al supporto sottostante, la messa in opera di idonee soluzioni tecniche nei punti caratterizzati da discontinuità geometrica (ad esempio in corrispondenza dei lucernai e delle linee di raccordo tra superficie orizzontale e verticali)”; e che solo all'esito dell'esecuzione di tutti gli interventi necessari ad eliminare la causa delle infiltrazioni sarà possibile ripristinare lo stato delle superfici ammalorate dell'autorimessa ricorrente.
Ad integrazione del predetto elaborato peritale – che delinea(va) il contenuto dell'obbligazione di ripristino cui vanno condannati i convenuti e ne stimava all'epoca i relativi costi - il CTU, NG. , come detto, è stato incaricato in questo giudizio di Per_1 merito di determinare i soggetti a cui secondo regolamento CP_24 compet(eva)no gli interventi ed a ripartire i costi di esecuzione delle opere ritenute necessarie – con particolare riferimento sia alle lavorazione da effettuare, sia alle relative spese – tenuto conto del regime previsto dall'art. 5 del Regolamento di Condominio più volte evocato e che, relativamente al cortile, testualmente dispone che
“i rispettivi lotti sono tenuto alle spese relative alla pavimentazione fin d'ora fissate nella misura seguente: lotto A, millesimi 130; lotti B.C.D.E, millesimi 180 ciascuno;
lotto F, millesimi 150. Per i residui 200 millesimi è tenuto a concorrere anche il lotto
“autorimessa pubblica”. […]”. In evasione di detto ulteriore incarico - previamente ribadendo come l'origine dell'attuale situazione di degrado lamentata dalla vada individuata Parte_1
“...nell'inerzia di tutte le parti coinvolte nell'effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria della superficie costituente il cortile e quindi SIA del manto bituminoso costituente la “pavimentazione”, SIA del sottostante strato impermeabilizzante.” e come
“..risulterebbe quantomeno privo di pregio discernere gli interventi tra
“pavimentazione” ed “impermeabilizzazione..” – il CTU ha concluso affermando pagina 13 di 17 che, ai fini della rimozione della causa delle infiltrazioni, “..l'intero importo – come determinato in sede di ATP - non possa che essere suddiviso per le rispettive quote tra tutte le odierne parti (ivi compresa la parte attrice ed il cosiddetto condominio box). Posto, poi, che “..gli ammaloramenti occorsi alle partizioni murarie interrate NON possano che essere tecnicamente ricondotti all'inerzia di tutte le Parti nello svolgimento di qualsivoglia intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria della superficie costituente il cortile.”, in risposta al quesito assegnatogli, ha quindi ripartito i costi complessivi dei due interventi in base alle quote millesimali come segue: Cont Cont
“• Al , , 125 e spetterebbero Controparte_1 CP_27 complessivamente 820 millesimi dei 1.200 complessivi (130+180+180+180+150), pari al 68,33 % dell'importo complessivo.
• Al spetterebbero 180 millesimi dei 1.200 Controparte_3 complessivi, pari al 15 % dell'importo complessivo.
• All'AUTORIMESSA ATTOREA spetterebbero 120 millesimi dei 1.200 complessivi, pari al 10% dell'importo complessivo.
• Al cosiddetto spetterebbero 80 millesimi dei 1.200 complessivi, CP_10 pari al 6,67% dell'importo complessivo.”.
Tenuto conto di ciò, “l'importo degli interventi necessari ad eliminare la causa delle infiltrazioni (cfr. 24.876,99 € + IV pari a 27.364,69 € IV 10% COMPRESA) risulta suddivisibile come segue:
• e 125 bis (68,33 % dell'importo Controparte_28 complessivo): 16.998,45 € + IV pari a 18.698,30 € IV 10% COMPRESA.
• Al (15 % dell'importo complessivo): 3.731,55 € Controparte_3
+ IV pari a 4.104,70 € IV 10% COMPRESA.
• All'AUTORIMESSA ATTOREA (10% dell'importo complessivo): 2.487,70 € + IV pari a 2.736,47 € IV 10% COMPRESA.
• Al cosiddetto CONDOMINIO BOX (6,67% dell'importo complessivo): 1.659,30 € + IV pari a 1.825,22 € IV 10% COMPRESA.”; mentre “Il quantum degli interventi necessari ad eliminare i danni cagionati all'autorimessa (9.525,09 € + IV, pari a 10.477,60 € IV 10 % COMPRESA) risulterebbe invece suddivisibile come segue:
• (68,33 % dell'importo Controparte_29 complessivo): 6.508,49 € + IV pari a 7.159,34 € IV 10% COMPRESA.
• Al (15 % dell'importo complessivo): 1.428,76 € Controparte_3
+ IV pari a 1.571,64 € IV 10% COMPRESA.
• All'AUTORIMESSA ATTOREA (10% dell'importo complessivo): 952,51 € + IV pari a 1.047,76 € IV 10% COMPRESA.
pagina 14 di 17 • Al cosiddetto BOX (6,67% dell'importo complessivo): 635,32 € + IV CP_3 pari a 698,85 € IV 10% COMPRESA.”. Il prospetto di ripartizione qui richiamato è condivisibile, esente da vizi logici ed adeguatamente motivate anche con riferimento alle osservazioni svolte dai consulenti tecnici di parte.
Per l'effetto, tutti i soggetti da ultimo indicati, compreso la società attrice, saranno tenuti a concorrere nelle spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e - parte attrice, per questo secondo profilo, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c - alle spese per le opere di ripristino Conclusivamente, considerato che nel caso di specie il cortile funge anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di CP_24
, e che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento condominiale l'uso sulle aree Parte_1 destinate a cortile spetta esclusivamente ai condomini – ivi compreso l'odierno attore – l'obbligo di provvedere al rifacimento e manutenzione di detta area va posto in capo – oltre che alla medesima società attrice - al e al CP_14 CP_21 nelle quote indicate dal CTU. Per quanto precede, in accoglimento di specifica domanda di condanna ad un facere formulata a tal proposito, i due Condomini convenuti vanno condannati ad eseguire a loro cura – attivando le relative procedure decisorie assembleari – ed a loro spese nelle quote indicate – concorrenti con quella in capo a parte attrice, ciascuno per quanto di spettanza nei termini come sopra specificati - alla esecuzione, di intesa ed in concorso con la (per la sua quota), delle opere Parte_1 meglio elencate e descritte nella relazione di CTU a firma dell'ing. Persona_1 datata 14.5.2021, da intendersi qui integralmente richiamata. I convenuti vanno inoltre condannati a risarcire la società attrice dei costi di CP_20 eliminazione dei danni e di ripristino nella misura stimata e ripartita dal CTU come sopra specificata, e quindi:
- il ) Controparte_30 pe 9.
- Il 1.428,76 € + IV (pari al 15 % Controparte_3 de
Quanto al essendo emerso in corso di causa che esso concorre nelle spese CP_21 condominiali a carico della “ (Cfr. Doc. 20 fascicolo attoreo) CP_1
e non essendovi in atti documentazione regolante i rapporti interni con il
, onde evitare che il predetto convenuto sia chiamato a CP_14 sostenere dette spese due volte – ossia quale utenza a sé stante e come soggetto chiamato alla ripartizione con gli altri Condomini facenti parte della “ - si rende CP_1 opportuno precisare espressamente che il pagamento diretto dell'importo sopra pagina 15 di 17 specificato esclude che il possa essere destinatario anche Controparte_3 di riparto interno dell'importo il cui pagamento è condannata la CP_1
5. La decisione sulle spese di lite
La decisione sulle spese segue la regola della soccombenza. Cont Cont I Condomini convenuti di , , 125 e ) e Controparte_1 Controparte_30
vanno pertanto condannati – in misura Controparte_3 proporzionale alle loro responsabilità da rapportarsi alle rispettive quote, e che si ritiene equo qui determinare e ripartire nelle misure rispettivamente di tre quarti ed un quarto - a rimborsare alla gli importi che – anche in Parte_1 Parte_1 relazione alla fase ante causam – vengono liquidati a tale titolo per l'intero come in dispositivo, nonché a farsi carico in via definitiva delle spese di CTU nella misura che risulta essere stata liquidata e posta a carico di parte ricorrente nella procedura per ATP
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando,
• condanna i convenuti Controparte_29
e ad eseguirea loro cura e con
[...] Controparte_3 spese ripartite nelle quote indicate (rispettivamente 68,33 % e 15 %) - ciascuno per quanto di spettanza, nei termini come sopra specificati - alla esecuzione, di intesa ed in concorso con la (per la sua Parte_1 quota), delle opere meglio descritte (ed ivi in allora stimate per costo di Euro 24.876,99) nella relazione di CTU a firma dell'ing. depositata il Persona_1
14.5.2021, da intendersi qui integralmente richiamata;
• condanna i predetti convenuti a risarcire la società attrice dei costi di CP_20 eliminazione dei danni e di ripristino (nella misura stimata per l'intero dal CTU e come ivi ripartita) e per l'effetto al pagamento in favore della attrice delle segue
- il e Euro Controparte_28 CP_27
6.
- il Euro 1.428,76 € + IV;
Controparte_3
• condanna i convenuti , 125 e Controparte_28
e a rimborsare a parte attrice le CP_27 Controparte_3 spese di lite, nella misura rispettivamente di tre quarti ed un quarto, degli importi che per l'intero vengono liquidati come segue:
pagina 16 di 17 - per la fase ante causam Euro 3.200,00 per onorari ed Euro 953,19 per esposti (di cui Euro 800,00 per rimborso CTP), oltre accessori di legge;
- per la presente fase di merito Euro € 8.000,00 per compensi – di cui Euro 1.800,00 per la fase di studio, Euro 1.400,00 per la fase introduttiva, Euro 1.800,00 per la fase istruttoria ed Euro 3.000,00 ,per la fase della decisione - ed € 1.218,00 ,00 per esborsi (di cui Euro 700,00 per rimborso CTP), oltre 15% Spese Generali, IV e CPA co
- pone definitivamente a carico dei convenuti, nella medesima CP_20 proporzione di tre quarti ed un quart i CTU nelle misure liquidate in sede di ATP e nel presente giudizio Torino, 30 maggio 2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
Provvedimento predisposto con il contributo di Addetta all'Ufficio del Processo
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione IV CIVILE
Il giudice Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 16024 dell'anno 2021
TRA
P.IV , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IV_1 Torino, Via Delle Alpi n. 4, presso lo studio professionale dell'Avv. Matteo Valenza, che la difende e rappresenta in forza di procura versata in atti;
ATTRICE
e
BIS Controparte_1 TORINO, C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore Geom. P.IV_2 [...]
elettivamente domiciliato in Torino, Via Dante di Nanni n. 4, presso lo studio Controparte_2 dell'Avv. Brunello Manfredi, che lo difende e rappresenta per delega del 21.12.2021 versata in atti;
e
C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_3 P.IV_3
Rag. elettivamente domiciliato in Torino, Piazza Statuto n. 10, presso lo studio Controparte_4 degli Avv. Andrea Pellissier e Giusi Irene Rita La Ferrara, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di delega del 14.4.2022 versata in atti.
CONVENUTI
OGGETTO: responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c.;
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria
In via principale:
Accertare e dichiarare il BIS (c.f. Controparte_5
) in persona dell'Amministratore pro tempore, il Geom. , con P.IV_2 Controparte_2 [...]
sito in Torino (TO), Via Isonzo, n.8 int. 8 responsabile delle infiltrazioni e/o degli CP_6 ammaloramenti e/o dei fenomeni dannosi descritti in narrativa e oggetto di C.T.U. (nel procedimento per ATP R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino) e per l'effetto condannare il CONDOMINIO DI VIA BARLETTA N.117-119-123-125-125 BIS (c.f. in persona dell'Amministratore pro P.IV_2 tempore, Geom. , con sito in Torino (TO), Via Isonzo, n.8 Controparte_2 Controparte_6 alla rimozione delle cause di infiltrazione e/o di ammaloramento e/o dei fenomeni dannosi descritti in narrativa e oggetto di C.T.U. (R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino) oltre che al risarcimento di tutti i danni subiti dalla (P.I.V.A.: ), in persona Parte_1 P.IV_1 del legale rappresentate pro tempore, il sig. , con sede in Torino (TO), Parte_1 CP_1
che allo stato si indicano in complessivi euro 34.401,08 + IV (come indicato nella C.T.U.
[...] relativa al procedimento R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino) e relativi alla porzione immobiliare e meglio distinta al NCEU del Comune di Torino al Fg.1343, Part. 238, Sub.59 o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Accertare e dichiarare il (c.f. ) in persona Controparte_3 P.IV_3 dell'Amministratore pro tempore, il RE , con Studio Professionale in Torino Controparte_4
(TO) - C.so Orbassano, n. 183 anch'esso responsabile delle infiltrazioni e/o degli ammaloramenti e/o dei fenomeni dannosi descritti in narrativa e oggetto di C.T.U. (R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino) e per l'effetto condannare il (c.f. ) in persona Controparte_3 P.IV_3 dell'Amministratore pro tempore, il , con Studio Professionale in Torino Parte_2
(TO) - C.so Orbassano, n. 183, in base alla propria quota millesimale ed unitamente e/o in solido e/o congiuntamente al (c.f. Controparte_7
) in persona dell'Amministratore pro tempore, il Geom. , con P.IV_2 Controparte_2 [...]
sito in Torino (TO), Via Isonzo, n.8 alla rimozione delle cause di infiltrazione e/o di CP_6 ammaloramento e/o dei fenomeni dannosi descritti in narrativa e oggetto di C.T.U. (R.G. 16168/2020
Tribunale di Torino) oltre che al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Parte_1
P.I.V.A.: ), in persona del legale rappresentate pro tempore, il sig.
[...] P.IV_1
, con sede in Torino (TO), che allo stato si indicano in complessivi Parte_1 Controparte_1 euro 34.401,08 + IV (come indicato nella C.T.U. relativa al procedimento R.G. 16168/2020
Tribunale di Torino) e relativi alla porzione immobiliare e meglio distinta al NCEU del Comune di
Torino al Fg.1343, Part. 238, Sub.59 o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
In via istruttoria:
Ammettere quale mezzo di prova e versare in atti ai sensi dell'art. 698 c.p.c la relazione peritale del consulente tecnico d'ufficio, NG. , espletata durante la procedura di accertamento tecnico Persona_1 preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino ed il relativo fascicolo;
Ammettere quale mezzo di prova la relazione di consulenza tecnica del 10 luglio 2023 e riferita alla causa R.G. 16024/2021, ritualmente versata in atti in data 11 luglio 2023 ed espletata dal consulente tecnico d'ufficio, NG. , così come disposto dal G.I. dott.ssa V. Di Donato, ad integrare la Persona_1
pagina 2 di 17 CTU effettuata durante l'ATP in relazione al punto 1) del quesito disposto sempre in sede di ATP (R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino);
Ammettere le istanze istruttorie, anche a prova contraria ed anche eventualmente in subordine, formulate da parte attrice nella propria memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., del 24 dicembre 2022 e nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma VI, n.3 del 16 gennaio 2023;
Respingere/Rigettare tulle le istanze istruttorie, anche a prova contraria ed anche eventualmente in subordine, formulate dalle controparti per i motivi evidenziati da parte attrice nella propria memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., comma VI, n.3 del 16 gennaio 2023 con particolare attenzione alla richiesta di rinnovazione della CTU espletata durante l'ATP (R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino) avanzata da entrambe le controparti nonché all'ammissione come mezzo di prova della CTP dell'NG. avanzata dal CONDOMINIO DI VIA BARLETTA N.117-119-123-125-125 BIS Controparte_8 (c.f. ) in persona dell'Amministratore pro tempore, il Geom. , con P.IV_2 Controparte_2
sito in Torino (TO), Via Isonzo, n.8 int. 8; Controparte_6
In ogni caso:
Condannare, per i motivi di cui in narrativa, il Parte_3
(c.f. in persona dell'Amministratore pro tempore, il Geom.
[...] P.IV_2 CP_2
, con sito in Torino (TO), Via Isonzo, n.8 int. 8 al rimborso di tutte le
[...] Controparte_6 spese di lite, comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo ex 696 bis c.p.c., R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino e comprese quelle relative alla relazione di consulenza tecnica del 10 luglio 2023
e riferita alla causa R.G. 16024/2021, ritualmente versata in atti in data 11 luglio 2023 ed espletata dal consulente tecnico d'ufficio, NG. , così come disposto dal G.I. dott.ssa V. Di Donato, Persona_1 ad integrare la CTU effettuata durante l'ATP in relazione al punto 1) del quesito disposto sempre in sede di ATP (R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino) oltre al pagamento di C.P.A. ed al rimborso forfettario nei termini di legge;
Condannare, per i motivi di cui in narrativa, il (c.f. Controparte_3
) in persona dell'Amministratore pro tempore, il , con P.IV_3 Parte_2
in Torino (TO) - C.so Orbassano, n. 183 unitamente e/o in solido e/o Controparte_6 congiuntamente al CONDOMINIO DI VIA BARLETTA N.117-119-123-125-125 BIS (c.f.
) in persona dell'Amministratore pro tempore, il Geom. , con P.IV_2 Controparte_2 [...]
sito in Torino (TO), Via Isonzo, n.8 int. 8 al rimborso di tutte le spese di lite, comprese CP_6 quelle dell'accertamento tecnico preventivo ex 696 bis c.p.c., R.G. 16168/2020 Tribunale di Torino e comprese quelle relative alla relazione di consulenza tecnica riferita alla causa R.G. 16024/2021 datata 10 luglio 2023 e ritualmente versata in atti in data 11 luglio 2023 ed espletata dal consulente tecnico d'ufficio, NG. , disposta dal G.I. dott.ssa V. Di Donato ad integrare la CTU Persona_1 effettuata durante l'ATP in relazione al punto 1) del quesito disposto sempre in sede di ATP oltre al pagamento di C.P.A. ed al rimborso forfettario nei termini di legge (R.G. 16168/2020 Tribunale di
Torino).
PER IL CONVENUTO COUTENZA DEL CONDOMINIO DI VIA BARLETTA NN. 117-119- 123-125-125 BIS TORINO:
“contrariis rejectis e previe le declaratorie di rito e del caso, previa rimessione della causa sul Ruolo,
a) darsi atto che la COUTENZA convenuta ha dichiarato con la 1° Memoria ex art. 183 c.p.c., di accettare la rinuncia agli atti formulata dalla parte Attrice nel confronti del
[...]
, rapp.to e difeso dall'Avv. Marcello MEZZANOGLIO, chiamato in causa Controparte_9 dalla Parte_1
pagina 3 di 17 b) darsi altresì atto che la convenuta principale, NON ritiene di essere tenuta ad CP_1 effettuare i lavori indicati dal C.T.U. NG. , in considerazione del fatto che la Proprietà é Persona_1 in capo alla e al e la é tenuta a pagare, per espressa Parte_1 CP_10 CP_1 previsione del Regolamento di Condominio, solamente la pro quota delle spese di manutenzione;
c) disporsi il rinnovo di una nuova disponenda C.T.U., per i motivi già esposti in Comparsa Costitutiva
e nelle depositate Memorie ex art. 183 c.p.c.; e/o di ulteriore integrazione della stessa;
d) diversamente, dichiarare tenuta la COUTENZA convenuta principale, al pagamento dei soli danni come indicati dal C.T.P. della COUTENZA convenuta, NG. ; Controparte_8 e) ammettersi quale mezzo di prova, ai sensi dell'art. 698 c.p.c., la C.T.P. dell'NG. CP_8
(cfr. doc. 7 prodotto), espletata durante la procedura di A..T.P. ex art. 696 bis c.p.c., R.G. n°
[...]
16168/2020 Tribunale di Torino, con le ulteriori Osservazioni del 28/06/2023, allegate dal C.T.U. NG.
nella Relazione integrativa del 10/07/2023 laddove, alla pag. 30, PUNTO 9 ALLEGATI, Persona_1 Allegato 1, si dichiarano fra gli altri allegati all'elaborato redatto i Documenti 1, 2 (Osservazioni del CT di parte convenuta In. Controparte_11 CP_8
);
[...]
f) Ammettersi i Capi di prova per interpello e occorrendo testi già dedotti nella 2° e 3° Memoria ex art.
183 c.p.c. del 22/12/2022 e del 15/01/2023;
g) Spese di C.T.U. a carico solidale delle parti. Quanto sopra atteso che il precedente G.U., ritenendo parzialmente fondate le doglianze formulate dalla convenuta principale, aveva disposto con Ordinanza del 14/03/2023, pur rigettando CP_1 l'istanza di rinnovazione di C.T.U. proposta in atti da parte della stessa, l'integrazione della stessa;
h) Respingersi in tutto o in parte, rideterminando se del caso, gli importi ritenuti dovuti a carico della convenuta principale, in relazione alle richieste come formulate da parte Attrice in Atto CP_1 di Citazione. i) Spese di lite a carico di parte Attrice, o con compensazione integrale e/o parziale delle stesse.
PER IL CONVENUTO Controparte_3
In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Controparte_12
(C.F. ), in persona dell'amministratore Rag. , per i motivi
[...] P.IV_3 Controparte_4 tutti di cui in premessa;
In via principale, nel merito: in ogni caso, respingere tutte le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di dichiarazione di un quota di corresponsabilità del
[...]
convenuto, liquidare il danno nella minore misura in causa liquidabile, per la Controparte_12 sola quota di pertinenza, con diminuzione del quantum ex art. 1227 c.c. in ragione della condotta colposa e/o negligente di parte attrice. In via istruttoria: disporre CTU su cause ed entità dei danni lamentati da parte attrice, con particolare riferimento all'aggravamento dei danni causasti dalla condotta negligente di parte attrice ex art. 1227 c.c., dato atto che la CTU depositata in sede di ATP non è opponibile al Condominio convenuto per violazione del principio del contraddittorio. In ogni caso, con il favore delle spese, Iva e Cpa di legge.
pagina 4 di 17 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31.07.2021 la Parte_1 da qui in avanti anche solo ” o ” o “AUTORIMESSA”) ha convenuto in
[...] Pt_1 Parte_1 giudizio il CONDOMINIO DI VIA BARLETTA NN. 117-119-123-125-125 BIS, per prassi denominato (per brevità, da qui in avanti anche Controparte_13
” o ”) e ha rappresentato: Controparte_13 CP_14
1. di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Torino, , fabbricato a 7 f.t. Controparte_1
(meglio distinta al NCEU del Comune di Torino al Fg.1343, Part. 238, Sub.59), posizionata nel piano seminterrato del Condominio sito in Torino (TO), Via Barletta n. 117-119-123-125-125 bis e che la destinazione d'uso impressa a detto immobile è quella di autorimessa privata, svolgendo, la società attrice, l'attività di gestione di autorimessa pubblica, riparazione e lavaggio autoveicoli;
2. che detto immobile è interessato da svariate problematiche (in particolare: umidità ed infiltrazioni d'acqua sul solaio dell'unità immobiliare;
umidità ed infiltrazioni su parte delle pareti perimetrali;
danneggiamento delle strutture portanti del fabbricato, le quali, in caso di perseveranza nel corso del tempo delle attuali condizioni di degrado, potrebbero essere oggetto di gravi episodi di degrado anche strutturale provocati da attacchi chimico- fisici e derivanti dalla corrosione delle armature delle strutture;
il solaio presenta macchie di umidità con efflorescenze, lacune di varie dimensioni, perdita di materiale e caduta di calcinacci con potenziali danni a cose o persone) che ne compromettono l'utilizzabilità e che dette criticità sono causa diretta della mancata manutenzione della zona soprastante l'autorimessa e, più specificamente, del manto bituminoso costituente lo strato esterno della pavimentazione della da cui permea acqua al locale sottostante;
Controparte_13
3. di aver più volte chiesto che dette criticità venissero rappresentate in assemblea condominiale, posto che la manutenzione della zona soprastante l'autorimessa è di esclusiva competenza del
, senza, tuttavia, sortire l'effetto sperato;
CP_14
4. di aver per tale inerzia depositato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti della
[...]
così incardinando avanti a questo Ufficio il procedimento R.G. 16168/2020, CP_1 culminato nella relazione peritale del CTU, NG. che, in risposta ai quesiti assegnati dal giudice e Per_1 alle osservazioni mosse dai CCTTPP, ha accertato:
- che l'unità immobiliare di proprietà attorea “posta al piano interrato dell'edificio a destinazione residenziale e commerciale, facente capo al civico 115 .. ed ai civici 119, 121, 123, 125 e 125 bis della
Via Barletta a Torino” oltre ad essere “..sottostante ad un edificio adibito a box auto (nel seguito denominato “condominio box”) a cui si accede tramite il cortile condominiale della
[...]
(n.d.r.) e pacificamente estraneo alla presente ATP.”; CP_1
- che detta autorimessa “..risulta diffusamente caratterizzata da ammaloramenti riconducibili ad infiltrazioni d'acqua in corrispondenza, SIA delle superfici sottostanti il condominio resistente, SIA Con delle superfici sottostanti il cortile a servizio del civico , SIA (in misura minore) delle superfici sottostanti il condominio “box auto”;
- che la causa delle infiltrazioni che interessano la porzione di immobile (autorimessa) sottostante il cortile della deve rintracciarsi nel “..grave degrado dello strato guaina- Controparte_1 manto bituminoso accertata e l'inefficace e carente regimentazione delle acque superficiali captate dalla superficie del cortile (ivi comprese quelle riversate sulla stessa dai pluviali a servizio dell'adiacente “condominio box”).”;
- che onde far fronte alle suddette criticità si rende necessario “..il completo rifacimento SIA del manto bituminoso, SIA della guaina impermeabilizzate..” che il costo “...degli interventi necessari ad eliminare la causa delle infiltrazioni (relativamente alla sola superficie riconducibile alla
pagina 5 di 17 ed esclusa quindi quella relativa al cortile a servizio del civico Controparte_15 115) risulta quantificabile in complessivi 24.876,99 € + IV di cui circa 9.400 € + IV in riferimento agli interventi relativi alla rimozione e posa della sola guaina impermeabilizzante”, e che “gli interventi necessari a ripristinare le superfici dell'autorimessa ricorrente sottostanti il cortile a Con servizio del condominio resistente (esclusa quindi quelle sottostanti il cortile a servizio del civico risultano quantificabili in 9.525,09 € + IV;
” e che l'espletamento di detti lavori richiederebbe “..un periodo di circa 15 giorni lavorativi (tre settimane) nel corso dei quali NON risulterà fruibile la sola porzione interessata dagli stessi (rampe e stalli di sosta prospicenti la parete nord)”; mentre, Con relativamente alla superficie a servizio del civico e della relativa porzione di autorimessa, ha rilevato che: “i) allo scopo di eseguire un intervento a regola d'arte sarebbe necessario ripristinare contestualmente anche la guaina e il manto bituminoso caratterizzante il cortile a servizio del civico Con;
ii) per il ripristino della superficie costituente il cortile a servizio del civico 115 risulta valutabile un importo di circa 10.850,00 € + IV (di cui circa 4.300,00 € + IV per la rimozione e posa della guaina impermeabilizzante); iii) per l'eliminazione degli ammaloramenti sottostanti il civico 115 risulta quantificabile un importo di circa 4.400,00 € + IV e, indicativamente, 10 giorni lavorativi (due settimane), nel corso dei quali la porzione di autorimessa interessata NON risulterebbe fruibile.”.
5. che, malgrado le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'ambito di detto procedimento la non ha posto in essere attività utile e necessaria alla Controparte_13 rimessione in pristino dei luoghi e a risarcire il danno patrimoniale cagionato.
Tanto premesso ed esposto, la difesa attorea ha concluso chiedendo, nel merito in via principale, l'accertamento e la conseguente condanna della al Controparte_13 risarcimento dei danni subiti, nonché alla rimozione delle cause dei danni patiti e patiendi.
Con comparsa del 30.12.2021 si è costituito in giudizio il CONDOMINIO DI VIA BARLETTA NN.
117-119-123-125-125 BIS non contestando i punti nn.
1. e 4. di cui sopra, confermando la propria natura di “SUPERCONDOMINIO” – essendo costituito da “..una pluralità di edifici aventi aree, impianti e servizi comuni che necessitano di una regolamentazione specifica come il cortile e la relativa pavimentazione soprastante l'autorimessa di proprietà della ” - e nel richiamare CP_16 il contenuto della comparsa del 23.10.2020 depositata in sede di ATP, nonché le successive note scritte del 29.12.2020, ha rappresentato: a. in via preliminare, di aver convocato assemblea straordinaria al ricevimento dell'atto introduttivo del presente giudizio per il 25/11/2021 e che, malgrado, in quella sede, non venivano raggiunti i m/m necessari per deliberare, al solo scopo di evitare di incorrere in giudizio;
b. nel merito:
- la parziale carenza di legittimazione passiva del convenuto, posto che da CP_14 atto di citazione - come dal pregresso Ricorso - non risulta l'indicazione del c.n. 121 che, pur non risultando nel Regolamento di condominio, di fatto esiste ed è amministrato come , CP_1 Con nonché del c.n. , che, pur non facendo parte della -essendo di proprietà esclusiva della CP_1 società , della dott.ssa , 10129, Torino- andrebbe CP_17 Parte_4 coinvolta nel presente giudizio, viste le riflessioni svolte dal CTU in merito alla superficie a servizio di tale ultimo civico;
- che il CTU nominato nell'ambito della procedura per ATP, NG. avrebbe omesso di tenere Per_1 nella giusta considerazione le osservazioni formulate dal CTP, che, fra l'altro, ha avuto modo di precisare che il ” – a vario titolo nominato nel corpus dell'elaborato peritale - risulta CP_10 essere amministrato dallo di Via Cassini n° 19 Torino e partecipa alla CP_18 CP_1 Cont in quanto i proprietari dei vi accedono attraverso il passo carraio posto al civico n° 117- Box , Con mentre il civico non fa parte della , se non per riscaldamento e acqua potabile, CP_1
pagina 6 di 17 essendo di esclusiva proprietà della;
Controparte_19
- che gli artt. 4 e 5 del Regolamento condominiale attribuiscono all'autorimessa privata la proprietà della soletta, il relativo uso e, dunque, ogni onere manutentivo che la riguarda, compresa la sua
“impermeabilizzazione”, con la precisazione che la pavimentazione – alla cui manutenzione concorrono i singoli numeri civici, oltre che, in quota parte (200 m/m), la stessa autorimessa - non assolve a tale ultima funzione e che non può escludersi che il diffuso degrado attorno alle superfici dei lucernari, realizzati dalla odierna attrice, rappresentino una fonte di infiltrazioni. Parte convenuta ha concluso instando, in via preliminare, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei CONDOMINII di Via BARLETTA c.n. 121 e 115; in via istruttoria, insistendo per il rinnovo della CTU espletata in sede di ATP e nel merito per il rigetto delle domande attoree. In corso di causa, con Ordinanza del 18.03.2022 il Giudice ha disposto l'integrazione del Con contraddittorio nei confronti dei e . Controparte_20
A seguito della estensione del contraddittorio così disposta è intervenuto in giudizio anche il (da qui in avanti, per brevità, anche solo Controparte_3 CP_21
o ) che, con comparsa di risposta dell'8.07.2022, ha eccepito: CP_3
I. preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva;
II. nel merito, in via principale, la violazione, da parte della , dell'obbligo su di sé gravante Parte_1 di manutenere il bene in proprietà, con conseguentemente perdita del diritto a ottenere il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza imposta dalla legge, ex art. 1227 c.c.; III. l'inopponibilità della contestata CTU svolta in luogo del procedimento per ATP cui non ha preso parte, per violazione del principio del contraddittorio nel predetto procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
Parte terza interveniente iussu judicis ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva, e nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree, ritenute infondate in fatto e in diritto e, in subordine - in caso di accertamento di corresponsabilità - contenersi quanto eventualmente dovuto a titolo di risarcimento danni nella minore misura liquidabile, con diminuzione ex art. 1227 c.c. del quantum eventualmente dovuto, in ragione della condotta colposa e/o negligente di parte attrice. All'udienza del 06.09.2022 il difensore del ha dato atto Controparte_22 di un accordo transattivo intercorso con la parte attrice e, con ordinanza del 14.4.2023, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra e il Parte_1
Controparte_22
Assegnati i termini ex art 183 comma VI c.p.c., è stata disposta integrazione della CTU già espletata nel procedimento per ATP al cui avvenuto deposito, senza alcuna ulteriore attività istruttoria, le parti hanno quindi precisato le rispettive conclusione – come in epigrafe riportate - mediante scambio di note scritte nel entro il termine del 30.1.2025 loro assegnato ex art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche
MOTIVTO IN DIRITTO
1. Sulla legittimazione passiva dei convenuti.
Per ragioni di ordine logico si impone, in via preliminare, la trattazione dell'eccezione sollevata da entrambi i Condomini convenuti, che nei rispettivi atti di costituzione hanno eccepita la propria carenza di legittimazione passiva proponendo varie pagina 7 di 17 argomentazioni a supporto della propria estraneità alla pretesa azionata. In particolare, la ha denunciato la propria parziale Controparte_1 inidoneità soggettiva a resistere nel presente giudizio, sull'assunto della mancata indicazione, nell'atto di citazione, dei numeri civici 121 e 115. Posto che con ordinanza del 18.03.2022 il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti condominii, l'istanza – non reiterata nei successivi atti – non ha più ragion d'essere. Il ha dal canto suo denunciato il proprio difetto di legittimazione passiva CP_21 sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- in primo luogo, l'art. 5 del Regolamento condominiale, attribuendo la proprietà del cortile alla solleverebbe dall'onere di intervenire sull'area cortilizia i Parte_1
Condomini che, dunque, mancherebbero dei poteri di signoria utili e necessari a porre in essere interventi manutentivi ordinari e/o straordinari, essendo tenuti, costoro, solo a sostenere le spese relative alla pavimentazione di detta area;
- in secondo luogo, esso non sarebbe evocabile in giudizio come soggetto autonomo – bensì come facente in realtà parte della – posto che, Controparte_1 sebbene il Regolamento condominiale del non riporti CP_14 espressamente l'indicazione del numero civico 121 di Via Barletta, quest'ultimo è stato
“..costantemente convocato alle assemblee della ”, ha “...sempre partecipato e CP_1 partecipa alla ripartizione delle spese della stessa” e non è dotato di un CP_1 autonomo regolamento condominiale (Cfr. pag. 4 della Comparsa conclusionale). Tale eccezione è priva di fondamento. Le argomentazioni invocate dal a sostegno della propria tesi, CP_3 infatti, non sono condivisibili, perché meramente assertive, oltre che errate nel presupposto: la dedotta carenza della titolarità degli obblighi di manutenzione e gestione dell'area cortilizia in questione, più che investire il profilo della sussistenza della legittimazione passiva, attiene al merito della causa, esplicandosi, di fatto, nell'accertamento della fondatezza della domanda. Mentre, infatti, la legittimatio ad causam attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio e costituisce il presupposto per procedere alla trattazione del merito della causa, la cui verifica - essendo intesa a prevenire il rischio di emissione di una pronuncia inutiliter data in violazione del principio di cui all'art. 81 c.p.c. - deve essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio, (v. Cass., 18 novembre 2005, n. 24457; Cass., 3 luglio 2003, n. 10551; Cass., 17 giugno 2003, n. 9678; Cass., 27 ottobre 1995, n. 11190.; Cass., 12 agosto 2005, n. 16878), l'effettiva titolarità del rapporto dedotto costituisce questione di merito, esaminabile dal giudice solo se eccepita e dedotta con le modalità e nei termini di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c.. Inoltre, la documentazione versata in atti, ed in particolare il Regolamento condominiale
“Delle case site in Torino Via Barletta 117-119-123-125-e 125 bis”, all'art.
1 - nel pagina 8 di 17 prevedere che “L'immobile di cui è oggetto il presente regolamento di condominio è sito in Torino Via Barletta n.ri 117-119-123-125 e 125 bis” - non contempla anche il CIVICO 121. Del pari, tra le tabelle millesimali allegate al suddetto regolamento, non compare alcun riferimento al CIVICO 121. E allora, sebbene una recente pronuncia del Supremo Consesso abbia chiarito che, al pari del condominio, anche il c.d.
“supercondominio” venga in essere ipso iure et facto, come la stessa Corte ha precisato, tale configurazione de facto opera a condizione che “..il titolo non disponga altrimenti” (Cass. civ. sent. n. 1344/2018).
Ebbene, il già citato Regolamento condominiale, siccome intestato alle sole utenze indicate e ricomprese in intestazione, nonché la circostanza che le allegate tabelle millesimali non contemplino l'utenza 121, depongono nel senso di poter affermare che il CIVICO 121, ai fini del presente giudizio, deve essere considerato soggetto autonomo rispetto al . CP_14
Né, deve ancora osservarsi, il fatto che il non sia dotato di CP_3 autonomo regolamento induce a diversa conclusione: l'art. 1138 c.c., infatti, ne facoltizza l'adozione ove il numero dei condomini sia inferiore a dieci, come nel caso di specie. Si apprende, infatti, dal doc. 3 del ossia un “Verbale CP_21 dell'Assemblea straordinaria del ” che esso si compone Controparte_3 di numero 9 condomini.
2. Sull'opponibilità della CTU espletata in sede di ATP al CP_3
Il convenuto ha eccepito l'inopponibilità della CTU espletata in CP_3 sede di ATP, procedimento cui lo stesso non ha “potuto prendere parte, invocando, a sostegno della propria tesi, la violazione del principio del contraddittorio. Anche tale eccezione, ad un attento vaglio della documentazione in atti, si palesa infondata. Occorre anzitutto osservare che l'elaborato e le conclusioni assunte dal CTU in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., prodotta agli atti di causa su iniziativa dell'odierna società attrice (doc. 10 fascicolo attoreo), non è stata fatta oggetto di specifiche e puntuali censure, essendosi limitato, il convenuto a contestarne CP_3 genericamente il contenuto e a ribadire come la stessa “...non sia (n.d.r.) opponibile al Condominio convenuto” (Comparsa, pag. 5). Si richiama, sul punto, il principio di diritto secondo cui il giudice può tener conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (tra le tante, Cass. n. 9843/2014), come nel caso di specie. Tale documento è dunque pienamente utilizzabile in questa sede ai fini della decisione, quale prova atipica regolarmente sottoposta al contraddittorio delle parti.
pagina 9 di 17 Non solo: con ordinanza del 14.04.2023 è stata disposta in questo giudizio l'integrazione della CTU in relazione al punto 1) dell'incarico conferito in sede di ATP. Con memoria del 19.04.2023 il CIVICO 121 ha nominato dell'Arch. Persona_2 quale proprio consulente tecnico di parte;
il predetto CTP, come risulta dalla perizia depositata in data 11.07.2023, ha preso parte alle operazioni peritali ed ha svolto osservazioni in merito alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, di fatto condividendole. Tanto comprova come il convenuto sia stato ampiamente messo CP_3 nelle condizioni di contraddire in ordine alle domande svolte e di formulare osservazioni nel merito della CTU de qua, e come il diritto di difesa di questi sia stato rispettato. Per tali ragioni, anche l'eccezione in esame va rigettata.
3. Sulla responsabilità per le infiltrazioni patite dall'immobile di proprietà di
Parte_1
Come anticipato, la relazione peritale depositata in sede di ATP aveva accertato la presenza, in relazione all'immobile di proprietà della , di ammaloramenti Parte_1 riconducibili ad infiltrazioni d'acqua la cui scaturigine secondo il CTU ing. Persona_1 va rintracciata nel “..grave degrado dello strato guaina-manto bituminoso”, nonché nella “inefficace e carente regimentazione delle acque superficiali captate dalla superficie del cortile”
Il CTU ha avuto modo di precisare che per “guaina impermeabilizzante” si intende
“…l'elemento posto al di sopra della soletta – ossia “l'elemento strutturale costituente il solaio” – “…necessario ad impedire le infiltrazioni d'acqua”, e che l'erosione “…del manto bituminoso del cortile (in diversi punti ormai non più presente)..” ne favorisce il degrado, specie in considerazione del fatto che “..in un cortile soggetto al passaggio di persone e mezzi, l'assenza di porzioni di asfalto risulta particolarmente significativo ai fini del danneggiamento della guaina.” (CTU, pag. 37/50).
A tal proposito ha inoltre indicato, quale unico intervento risolutivo delle suddette criticità, “il completo rifacimento SIA del manto bituminoso, SIA della guaina impermeabilizzate”, valutando invece privo di pregio tecnico e comunque non risolutivo qualunque altro intervento, posta l'impossibilità di “..effettuare qualsivoglia intervento sulla guaina impermeabilizzante senza rimuovere interamente il soprastante manto bituminoso”.
Dalla superiore constatazione deriva la necessità di individuare i soggetti tenuti alla manutenzione del cortile come descritta dal CTU e cioè di mantenere la pavimentazione in modalità tali da prevenire - ed allo stato attuale anche rimediare - i fenomeni infiltrativi che il CTU ha descritto come origine del degrado nel locale della società ricorrente. E ciò anche in considerazione delle contestazioni e sofisticati distinguo tra “strato bituminoso” e “strati di impermeabilizzazione” nei quali si pagina 10 di 17 articolerebbe e comporrebbe quella “pavimentazione” alle cui spese si riferisce l'art. 5 del regolamento di condominio;
l'operatività del quale nella presente vicenda processuale è invocata e comunque non contestata da tutte le parti in giudizio.
Priva di rilievo in proposito è la doglianza sollevata dal convenuto CP_23 secondo cui la proprietà del cortile spetta alla autorimessa pubblica che, in quanto tale e in ossequio alle regole dello statuto proprietario, sarebbe l'unica tenuta a sostenere le relative spese.
In senso contrario depone, anzitutto, l'espressa previsione dell'art. 5 del Regolamento condominiale che ripartisce le spese relative alla pavimentazione ai lotti A-B-C-D-E-F, così operando un distinguo tra le spese inerenti il cortile strictu sensu inteso e quelle per la pavimentazione di detta area. La pavimentazione non può non comprendere anche gli strati con funzione di impermeabilizzazione, e la sua inidoneità ed ammaloramento costituisce causa della “condizione di grave degrado dello strato guaina-manto bitumoso…rappresenta la causa delle infiltrazioni interessanti la sottostante soletta”, che, a ben vedere e come prima accennato, funge da copertura dell'immobile- seminterrato di proprietà . Parte_1
I soggetti più sopra individuati sono dunque tenuti a concorrere nelle spese di rifacimento della impermeabilizzazione e del manto bitumoso in primo luogo in forza del Regolamento condominiale, che, pacificamente, pone detto onere in capo ai suddetti lotti nelle misure per millesimi pro quota ivi indicati;
inoltre essi – a motivo dell'inadempimento di detto obbligo regolamentare che integra anche violazione degli obblighi di custodia ex art. 2051 c.p.c. - sono chiamati a risarcire parte attrice per le spese di ripristino dei sottostanti locali attorei dal momento che l'inerzia serbata – consistita nel non ripristinare tempestivamente il pavimento del cortile – ha cagionato danni alla porzione di soffitto del locale attoreo. Con ripartizione anche di tale spesa in base ai millesimi indicati nel regolamento condominiale Tale conclusione, oltre che prevista dal regolamento condominiale più volte evocato, è conforme al principio di diritto ancora recentemente ribadito dalle Cassazione che, sul presupposto per cui alle spese di rifacimento/manutenzione del lastrico solare sono tenuti a concorrere tutti i condomini anche ove appartenga o sia attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini - posto che ciò non svilisce la funzione di copertura dell'intero fabbricato che gli è propria (SS.UU., Sent. n. 2672/1997) - ha precisato che
“In tema di condominio, le spese di riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio
facente anche da copertura per i locali sotterranei CP_24 di proprietà esclusiva di un singolo condomino, non vanno ripartite in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., dovendosi applicare analogicamente l'art. 1125 c.c., che, in virtù del generale principio dettato dall'art. 1123, comma 2, c.c., accolla per intero le spese di manutenzione della parte della struttura complessa, identificantesi con il
pagina 11 di 17 pavimento del piano superiore, a chi, con l'uso esclusivo della stessa, ne rende necessaria la manutenzione” (Cass. civ. sez. II, sent. n. 23250/23). Principio pertinente ed applicabile alla decisione in esame, non senza evidenziare, per quanto possa qui rilevare, che la ridetta previsione dell'art. 5 regolamento condominiale
- comunque vincolante per le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. - è conforme e va letta alla luce del predetto principio che la Suprema Corte ha avuto modo in altre pronunce di ribadire - nei termini qui sopra riportati - in molteplici fattispecie analoghe a quella per cui è causa;
ad esempio laddove ha sottolineato che “in materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., (nel presupposto dell'equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell'immobile condominiale, ma al servizio di questo, ad una terrazza a livello), ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123 c.c., comma 2” (così Cass. n. 18194 del 14/9/2005).
Con l'ulteriore definitiva constatazione che “tale disposizione (l'art. 1125 c,c,) accolla per intero le spese relative alla manutenzione di una parte di una struttura complessa (il pavimento del piano superiore) a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità di tale manutenzione, per cui si può dire che costituisce una applicazione particolare del principio dettato dall'art. 1123 cod. civ., comma 2"
Orbene, proprio dal tenore delle decisioni sopra richiamata può trarsi al regola juris circa il corretto contenuto degli interventi manutentivi che erano e sono richiesti come posti a carico dei convenuti;
interventi che non possono certo – come CP_20 parrebbe paventarsi in taluni passaggi delle difese svolte - essere limitati a “rappezzi” dell'asfalto prescindendo completamente dalla manutenzione e conservazione anche degli strati di impermeabilizzazione sottostanti, sul rilievo che la “pavimentazione” menzionata dalla normativa condominiale non comprenderebbe anche la funzione di impermeabilizzazione perché detta copertura sarebbe “di proprietà” del lotto autorimessa pubblica.
4. L'accoglimento delle domande di condanna all'esecuzione delle opere ed al risarcimento danni
Tornando all'elaborato peritale, si presenta dunque corretta ed in attuazione a quanto sopra l'operato del CTU in sede di ATP circa la quantificazione di tutti i costi di tali interventi, ove si specifica che essi comprendono: “Il costo degli interventi
pagina 12 di 17 necessari ad eliminare la causa delle infiltrazioni (relativamente alla sola superficie riconducibile al condominio resistente ed esclusa quindi quella relativa al cortile a Cont servizio del civico ), quantificabile in complessivi 24.876,99 € + IV di cui circa 9.400 € + IV in riferimento agli interventi relativi alla rimozione e posa della sola guaina impermeabilizzante.”, oltre al costo degli “interventi necessari a ripristinare le superfici dell'autorimessa ricorrente sottostanti il cortile a servizio del condominio Cont resistente (esclusa quindi quelle sottostanti il cortile a servizio del civico ) – ovverosia, a eliminare i danni cagionati all'autorimessa - quantificabili in 9.525,09 € + IV”.
L'elaborato peritale depositato nella procedura ex art. 696 bis cpc aveva già descritto il complesso degli interventi necessari, con la specificazione che “previa verifica dello stato dei componenti strutturali, occorrerà segnatamente posare a perfetta regola d'arte lo strato impermeabilizzante, in particolare garantendo: la continuità dello stesso, la piena aderenza al supporto sottostante, la messa in opera di idonee soluzioni tecniche nei punti caratterizzati da discontinuità geometrica (ad esempio in corrispondenza dei lucernai e delle linee di raccordo tra superficie orizzontale e verticali)”; e che solo all'esito dell'esecuzione di tutti gli interventi necessari ad eliminare la causa delle infiltrazioni sarà possibile ripristinare lo stato delle superfici ammalorate dell'autorimessa ricorrente.
Ad integrazione del predetto elaborato peritale – che delinea(va) il contenuto dell'obbligazione di ripristino cui vanno condannati i convenuti e ne stimava all'epoca i relativi costi - il CTU, NG. , come detto, è stato incaricato in questo giudizio di Per_1 merito di determinare i soggetti a cui secondo regolamento CP_24 compet(eva)no gli interventi ed a ripartire i costi di esecuzione delle opere ritenute necessarie – con particolare riferimento sia alle lavorazione da effettuare, sia alle relative spese – tenuto conto del regime previsto dall'art. 5 del Regolamento di Condominio più volte evocato e che, relativamente al cortile, testualmente dispone che
“i rispettivi lotti sono tenuto alle spese relative alla pavimentazione fin d'ora fissate nella misura seguente: lotto A, millesimi 130; lotti B.C.D.E, millesimi 180 ciascuno;
lotto F, millesimi 150. Per i residui 200 millesimi è tenuto a concorrere anche il lotto
“autorimessa pubblica”. […]”. In evasione di detto ulteriore incarico - previamente ribadendo come l'origine dell'attuale situazione di degrado lamentata dalla vada individuata Parte_1
“...nell'inerzia di tutte le parti coinvolte nell'effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria della superficie costituente il cortile e quindi SIA del manto bituminoso costituente la “pavimentazione”, SIA del sottostante strato impermeabilizzante.” e come
“..risulterebbe quantomeno privo di pregio discernere gli interventi tra
“pavimentazione” ed “impermeabilizzazione..” – il CTU ha concluso affermando pagina 13 di 17 che, ai fini della rimozione della causa delle infiltrazioni, “..l'intero importo – come determinato in sede di ATP - non possa che essere suddiviso per le rispettive quote tra tutte le odierne parti (ivi compresa la parte attrice ed il cosiddetto condominio box). Posto, poi, che “..gli ammaloramenti occorsi alle partizioni murarie interrate NON possano che essere tecnicamente ricondotti all'inerzia di tutte le Parti nello svolgimento di qualsivoglia intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria della superficie costituente il cortile.”, in risposta al quesito assegnatogli, ha quindi ripartito i costi complessivi dei due interventi in base alle quote millesimali come segue: Cont Cont
“• Al , , 125 e spetterebbero Controparte_1 CP_27 complessivamente 820 millesimi dei 1.200 complessivi (130+180+180+180+150), pari al 68,33 % dell'importo complessivo.
• Al spetterebbero 180 millesimi dei 1.200 Controparte_3 complessivi, pari al 15 % dell'importo complessivo.
• All'AUTORIMESSA ATTOREA spetterebbero 120 millesimi dei 1.200 complessivi, pari al 10% dell'importo complessivo.
• Al cosiddetto spetterebbero 80 millesimi dei 1.200 complessivi, CP_10 pari al 6,67% dell'importo complessivo.”.
Tenuto conto di ciò, “l'importo degli interventi necessari ad eliminare la causa delle infiltrazioni (cfr. 24.876,99 € + IV pari a 27.364,69 € IV 10% COMPRESA) risulta suddivisibile come segue:
• e 125 bis (68,33 % dell'importo Controparte_28 complessivo): 16.998,45 € + IV pari a 18.698,30 € IV 10% COMPRESA.
• Al (15 % dell'importo complessivo): 3.731,55 € Controparte_3
+ IV pari a 4.104,70 € IV 10% COMPRESA.
• All'AUTORIMESSA ATTOREA (10% dell'importo complessivo): 2.487,70 € + IV pari a 2.736,47 € IV 10% COMPRESA.
• Al cosiddetto CONDOMINIO BOX (6,67% dell'importo complessivo): 1.659,30 € + IV pari a 1.825,22 € IV 10% COMPRESA.”; mentre “Il quantum degli interventi necessari ad eliminare i danni cagionati all'autorimessa (9.525,09 € + IV, pari a 10.477,60 € IV 10 % COMPRESA) risulterebbe invece suddivisibile come segue:
• (68,33 % dell'importo Controparte_29 complessivo): 6.508,49 € + IV pari a 7.159,34 € IV 10% COMPRESA.
• Al (15 % dell'importo complessivo): 1.428,76 € Controparte_3
+ IV pari a 1.571,64 € IV 10% COMPRESA.
• All'AUTORIMESSA ATTOREA (10% dell'importo complessivo): 952,51 € + IV pari a 1.047,76 € IV 10% COMPRESA.
pagina 14 di 17 • Al cosiddetto BOX (6,67% dell'importo complessivo): 635,32 € + IV CP_3 pari a 698,85 € IV 10% COMPRESA.”. Il prospetto di ripartizione qui richiamato è condivisibile, esente da vizi logici ed adeguatamente motivate anche con riferimento alle osservazioni svolte dai consulenti tecnici di parte.
Per l'effetto, tutti i soggetti da ultimo indicati, compreso la società attrice, saranno tenuti a concorrere nelle spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e - parte attrice, per questo secondo profilo, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c - alle spese per le opere di ripristino Conclusivamente, considerato che nel caso di specie il cortile funge anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di CP_24
, e che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento condominiale l'uso sulle aree Parte_1 destinate a cortile spetta esclusivamente ai condomini – ivi compreso l'odierno attore – l'obbligo di provvedere al rifacimento e manutenzione di detta area va posto in capo – oltre che alla medesima società attrice - al e al CP_14 CP_21 nelle quote indicate dal CTU. Per quanto precede, in accoglimento di specifica domanda di condanna ad un facere formulata a tal proposito, i due Condomini convenuti vanno condannati ad eseguire a loro cura – attivando le relative procedure decisorie assembleari – ed a loro spese nelle quote indicate – concorrenti con quella in capo a parte attrice, ciascuno per quanto di spettanza nei termini come sopra specificati - alla esecuzione, di intesa ed in concorso con la (per la sua quota), delle opere Parte_1 meglio elencate e descritte nella relazione di CTU a firma dell'ing. Persona_1 datata 14.5.2021, da intendersi qui integralmente richiamata. I convenuti vanno inoltre condannati a risarcire la società attrice dei costi di CP_20 eliminazione dei danni e di ripristino nella misura stimata e ripartita dal CTU come sopra specificata, e quindi:
- il ) Controparte_30 pe 9.
- Il 1.428,76 € + IV (pari al 15 % Controparte_3 de
Quanto al essendo emerso in corso di causa che esso concorre nelle spese CP_21 condominiali a carico della “ (Cfr. Doc. 20 fascicolo attoreo) CP_1
e non essendovi in atti documentazione regolante i rapporti interni con il
, onde evitare che il predetto convenuto sia chiamato a CP_14 sostenere dette spese due volte – ossia quale utenza a sé stante e come soggetto chiamato alla ripartizione con gli altri Condomini facenti parte della “ - si rende CP_1 opportuno precisare espressamente che il pagamento diretto dell'importo sopra pagina 15 di 17 specificato esclude che il possa essere destinatario anche Controparte_3 di riparto interno dell'importo il cui pagamento è condannata la CP_1
5. La decisione sulle spese di lite
La decisione sulle spese segue la regola della soccombenza. Cont Cont I Condomini convenuti di , , 125 e ) e Controparte_1 Controparte_30
vanno pertanto condannati – in misura Controparte_3 proporzionale alle loro responsabilità da rapportarsi alle rispettive quote, e che si ritiene equo qui determinare e ripartire nelle misure rispettivamente di tre quarti ed un quarto - a rimborsare alla gli importi che – anche in Parte_1 Parte_1 relazione alla fase ante causam – vengono liquidati a tale titolo per l'intero come in dispositivo, nonché a farsi carico in via definitiva delle spese di CTU nella misura che risulta essere stata liquidata e posta a carico di parte ricorrente nella procedura per ATP
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando,
• condanna i convenuti Controparte_29
e ad eseguirea loro cura e con
[...] Controparte_3 spese ripartite nelle quote indicate (rispettivamente 68,33 % e 15 %) - ciascuno per quanto di spettanza, nei termini come sopra specificati - alla esecuzione, di intesa ed in concorso con la (per la sua Parte_1 quota), delle opere meglio descritte (ed ivi in allora stimate per costo di Euro 24.876,99) nella relazione di CTU a firma dell'ing. depositata il Persona_1
14.5.2021, da intendersi qui integralmente richiamata;
• condanna i predetti convenuti a risarcire la società attrice dei costi di CP_20 eliminazione dei danni e di ripristino (nella misura stimata per l'intero dal CTU e come ivi ripartita) e per l'effetto al pagamento in favore della attrice delle segue
- il e Euro Controparte_28 CP_27
6.
- il Euro 1.428,76 € + IV;
Controparte_3
• condanna i convenuti , 125 e Controparte_28
e a rimborsare a parte attrice le CP_27 Controparte_3 spese di lite, nella misura rispettivamente di tre quarti ed un quarto, degli importi che per l'intero vengono liquidati come segue:
pagina 16 di 17 - per la fase ante causam Euro 3.200,00 per onorari ed Euro 953,19 per esposti (di cui Euro 800,00 per rimborso CTP), oltre accessori di legge;
- per la presente fase di merito Euro € 8.000,00 per compensi – di cui Euro 1.800,00 per la fase di studio, Euro 1.400,00 per la fase introduttiva, Euro 1.800,00 per la fase istruttoria ed Euro 3.000,00 ,per la fase della decisione - ed € 1.218,00 ,00 per esborsi (di cui Euro 700,00 per rimborso CTP), oltre 15% Spese Generali, IV e CPA co
- pone definitivamente a carico dei convenuti, nella medesima CP_20 proporzione di tre quarti ed un quart i CTU nelle misure liquidate in sede di ATP e nel presente giudizio Torino, 30 maggio 2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
Provvedimento predisposto con il contributo di Addetta all'Ufficio del Processo
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