Articolo 9 del Codice del consumo
Articolo 8Articolo 10
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23 ottobre 2005
Art. 9. Indicazioni in lingua italiana 1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in piu' lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilita' e leggibilita' non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
Entrata in vigore il 23 ottobre 2005
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