Ordinanza collegiale 19 maggio 2022
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 12/05/2023, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/05/2023
N. 00167/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di PA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2019, proposto da
IN UR, LO RI LA, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Teresa Farina, Cristian Immovilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggiolo, non costituito in giudizio;
nei confronti
NO AN, OL RN, CO CO, IR IN, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
- dell’inerzia del Comune di Reggiolo ad assumere provvedimenti per la violazione dell’art. 41-sexies L. 1150/1942 e quindi degli standard di parcheggi all’interno del cortile condominiale dello stabile sito in Reggiolo via Cantone n. 11-13, con difformità rispetto alla concessione edilizia del fabbricato;
- che persiste sul piano edilizio ed urbanistico la condizione di irregolarità dell’immobile in relazione ai titoli abilitativi, anche rispetto alla recinzione e alla carenza di dotazioni di parcheggi;
e per la condanna dell’Amministrazione comunale all’adozione dei provvedimenti conseguenti, ai sensi dell’art 34 del DPR n. 380/2001 e art. 15 L.R. Emilia-Romagna n. 23/2004, anche in ottemperanza all’ordinanza n. 89 del 2011;
nonché, per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Reggiolo, prot. n 10216 del 1° luglio 2019, comunicato con pec all’avvocato Immovilli il 3 luglio 2019 e in data 9 luglio 2019 al signor IN UR, con cui si ritiene, invece, sanata con il pagamento della sanzione pecuniaria, la difformità alla concessione edilizia dello stabile in cui si trova l’immobile di proprietà dei ricorrenti;
e per quanto possa occorrere,
- dell’ordinanza del Comune di Reggiolo n. 89 del 2011;
- dell’ordinanza del Comune di Reggiolo n. 92 del 2013;
- dell’ordinanza del Comune di Reggiolo n. 191 del 17 settembre 2013;
- delle ordinanze di proroga succedutesi nel tempo e da ultimo la lettera prot n 6526 del 15 aprile 2019, notificata all'amministratore del Condominio “Giglio”, con cui il Comune sollecita la presentazione di un elaborato grafico che evidenzi la porzione di area destinata a parcheggio nel cortile condominiale e per le diverse proroghe succedutesi nel tempo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori IN UR e LO RI LA, odierni ricorrenti, sono comproprietari di un immobile sito nello stabile del Condominio Giglio, ubicato nel Comune di Reggiolo, via Cantone 11/A, acquistato nel 1998.
Con riguardo al predetto Condominio, parte ricorrente afferma che la concessione edilizia del 1996 e la variante del 1997, rilasciate dal Comune al costruttore (soc. Edil Crea Padana srl), prevedevano la realizzazione nell’ambito del cortile condominiale di 75 mq di parcheggio privato, oltre a 54 mq di verde, prescritti sia dall’art. 41-sexies della legge n. 1150/1942 che dalle norme di piano.
Secondo parte ricorrente, però, la società costruttrice, in sede esecutiva, ha modificato il progetto originario, trasformando parte dell’area cortiliva destinata a parcheggio in area verde ed ha arretrato la recinzione, così riducendo l’area di proprietà nel retro del fabbricato.
Preso atto di tale situazione, gli odierni ricorrenti hanno sollecitato l’intervento del Comune di Reggiolo che ha emesso, in data 8 novembre 2011, ordinanza n. 89 con cui ha ordinato all’Amministratore del Condominio Giglio di ripristinare l’area a parcheggio privato o, in alternativa, presentare idoneo elaborato grafico ove fosse evidenziata la porzione di area cortiliva destinata a parcheggio privato.
Successivamente, con varie ordinanze del 2013 e 2014, il Comune di Reggiolo ha ordinato nuovamente all’Amministratore del predetto Condominio la presentazione di idoneo elaborato grafico ove fosse evidenziata la porzione di area cortiliva destinata a parcheggio privato.
In particolare, con l’ordinanza n. 92 del 18 maggio 2013, il Comune di Reggiolo chiedeva all’Amministratore del Condominio di presentare un “ idoneo elaborato grafico…ove sia evidenziata la porzione di area cortiliva destinata a parcheggio privato, dimensionata nel rispetto delle norme vigenti e della citata Concessione edilizia n. 75/96 ”; a tale ordinanza, come già detto sopra, sono poi seguite varie ordinanze di sollecito e proroga del termine per la presentazione della planimetria sopra menzionata.
Poco dopo l’emissione della sopra menzionata ordinanza, in data 17 settembre 2013, il Comune di Reggiolo ha emesso l’ordinanza n. 191 con cui ha ordinato ai vari condomini, fra cui anche gli odierni ricorrenti, il pagamento della somma di € 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione ed alla rimessione in pristino, per la realizzazione dell’immobile in posizione diversa all’interno del lotto nonché il pagamento della somma di € 1.000,00 per la diversa realizzazione della recinzione perimetrale rispetto a quanto rilevabile dagli elaborati tecnici.
Da ultimo, gli odierni ricorrenti, per il tramite del loro difensore, hanno poi sollecitato nuovamente un intervento del Comune di Reggiolo con nota del 13 giugno 2019, nota in cui hanno affermato che vi erano opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo, ossia la concessione edilizia n. 75/96, che tali opere sarebbero consistite nell’errato posizionamento della recinzione (mentre l’edificio sarebbe posizionato in modo corretto rispetto alla predetta concessione) e che tale errato posizionamento non aveva consentito la realizzazione in modo conforme delle aree di parcheggio e di quelle destinate a verde e, dunque, l’Amministrazione comunale era sollecitata ad intervenire ai sensi dell’art. 34 del DPR n. 380/2001 mediante l’emissione di una ordinanza di rimessione in pristino dei luoghi.
In data 1° luglio 2019, il Comune di Reggiolo ha risposto alla sopra menzionata nota con atto n. 10216, di cui in epigrafe, affermando che, per quanto concerne la difforme realizzazione della recinzione perimetrale, era stata comminata la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 con ordinanza n. 191 del 17 settembre 2013 e che, dunque, “ la difformità riscontrata riguardante la diversa disposizione della recinzione risultava sanata ” mentre, per quanto concerneva l’area da destinare a parcheggio privato, si era in attesa di un’ultima proposta da parte del Condominio che evidenziasse l’ubicazione della predetta area, pari a mq 75 (area che, dall’esame della situazione dei luoghi, risultava, a detta del Comune, “ essere ampiamente disponibile ”) e che, in difetto di tale proposta, il Comune di Reggiolo avrebbe individuato d’ufficio le aree “ all’interno delle quali delimitare gli spazi destinati a parcheggio privato di che trattasi ”.
Avverso il sopra menzionato atto hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 16 ottobre 2019, i signori IN UR e LO RI LA, chiedendone l’annullamento nonché l’accertamento dell’inerzia del Comune di Reggiolo ad assumere provvedimenti per la violazione degli standard di parcheggi all’interno del cortile condominiale, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art 41-sexies L. 1150/1942, artt. 27 e 34 DPR n. 380/2001 e 15 L.r Emilia-Romagna n. 23/2004; violazione dei principi di buon andamento della P.A., di legalità e di tipicità; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore nei presupposti di fatto e di diritto; sviamento di potere per illogicità e contraddittorietà; violazione dell’art. 36 del DPR n. 380/2001, eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, errore nei presupposti, difetto di istruttoria;
2) Violazione del DPR n. 1444/68, della legge n. 1150/42 in relazione alla vincolatività degli standard di parcheggio; eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alle norme di piano del Comune di Reggiolo sulle dotazioni urbanistiche in relazione agli standard dei parcheggi e dell'art. 3.2.5 del Regolamento edilizio del 2018; violazione dell’art. 6 del DPR n. 380/2001, eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto, carenza di istruttoria e di motivazione.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Reggiolo.
Parte ricorrente ha depositato documentazione in data 10 febbraio 2022 e, poi, in data 18 febbraio 2022, memoria finale.
All’esito dell’udienza pubblica del 23 marzo 2022, è stata emessa l’ordinanza n. 130/2022 con cui è stato ordinato a parte ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del Condominio Giglio e del Condominio Giglio medesimo mentre al Comune di Reggiolo è stato ordinato il deposito “ di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, con particolare e puntuale riferimento alla scansione temporale degli interventi e dei provvedimenti assunti dal medesimo Comune relativamente al Condominio Giglio ”.
Il Comune di Reggiolo ha adempiuto alla sopra menzionata ordinanza istruttoria depositando sintetica relazione in data 16 settembre 2022.
Parte ricorrente ha poi depositato documentazione in data 15 dicembre 2022 e memoria finale in data 23 dicembre 2022 e, infine, all’udienza pubblica del 25 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
2. - Il Collegio osserva che con i due motivi di ricorso parte ricorrente sostiene che “ Si discute di una difformità rispetto al titolo abilitativo ed in particolare della violazione della dotazione a parcheggio di un’area condominiale ”.
3.1. - In particolare, col primo motivo di ricorso i ricorrenti affermano che “ il Comune non avrebbe potuto autorizzare nuove costruzioni che non fossero corredate dalle previste aree a parcheggio, costituendo il rispetto della norma in esame condizione di legittimità del permesso di costruire ” e, dunque, “ Nella vicenda in esame l'originario costruttore ha violato tale norma ed ha privato il fabbricato di uno standard. Lo stabile è stato, quindi, realizzato senza il rispetto di una condizione essenziale per il rilascio della concessione edilizia del 1996 ”.
Secondo parte ricorrente, “ L'amministrazione comunale…ha prima ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, o la presentazione di un elaborato planimetrico (ordinanza n. 89 del 2011), e poi ha sanzionato la difforme realizzazione della recinzione perimetrale con misure pecuniarie (ordinanza n. 191 del 17/9/2013). A seguito del pagamento della sanzione ritiene che la difformità al titolo edilizio della recinzione sia sanata. Appare dubbio che l'art. 16 della L. R. Emilia Romagna richiamata nell’ordinanza 191/13 (doc. 4), possa aver introdotto un'ipotesi di sanatoria. Il pagamento della sanzione, in questi casi, ha solo la funzione di bloccare i poteri coattivi del Comune, persistendo la difformità. In ogni caso, il pagamento della sanzione non è ostativo al ripristino dei luoghi che il Comune deve eseguire coattivamente anche a spese dei proprietari ”.
3.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che con le due sanzioni pecuniarie di cui all’ordinanza n. 191 del 17 settembre 2013, il Comune di Reggiolo ha disposto, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del DPR n. 380/2001, il pagamento della sanzione pecuniaria alternativa rispetto alla demolizione di opere edilizie consistenti nella diversa posizione dell’immobile all’interno del lotto mentre, per quanto concerne la recinzione, ha disposto – ai sensi dell’art. 16 della Legge Reg. n. 23/2004 – il pagamento di altra sanzione pecuniaria “ per la diversa realizzazione della recinzione perimetrale ”; tale provvedimento, con ogni evidenza, costituisce esercizio dei poteri sanzionatori in materia edilizia da parte del Comune, poteri esercitati sia nei confronti dell’immobile che della recinzione perimetrale e che, dunque, non possono oggi nuovamente essere invocati nel loro esercizio al fine di dotare il Condominio dei parcheggi privati interni atteso che, nella ricostruzione di parte ricorrente, i predetti parcheggi non risultano presenti a causa del fatto che “ la difformità della recinzione perimetrale non consente di poter usufruire dei 75 mq dell'area di parcheggio e di avere il relativo spazio di manovra ”.
In altri termini, parte ricorrente sollecita nuovamente l’esercizio del potere repressivo del Comune di Reggiolo in materia edilizia con riferimento alla recinzione perimetrale del Condominio ma tale potere è stato già esercitato dal Comune con l’ordinanza n. 191/2013 nei termini sopra riportati, ordinanza che è stata comunicata anche agli odierni ricorrenti senza che gli stessi l’abbiano contestata in alcuna forma.
Ne deriva, dunque, che il potere sanzionatorio comunale rispetto alla recinzione perimetrale, di cui era stata constatata la diversa realizzazione rispetto alla concessione edilizia, è stato già esercitato con l’emissione di una sanzione pecuniaria e non può oggi il Comune esercitare nuovamente un diverso potere sanzionatorio (ossia ordinarne la rimozione), avendo lo stesso già valutato la situazione ed essendosi espresso sul punto con precisa sanzione che, si ribadisce, è stata accettata dai ricorrenti che non l’hanno impugnata al tempo e che ora, invece, di fatto ne deducono l’illegittimità in quanto la stessa non avrebbe ordinato il ripristino dei luoghi da essi richiesto.
4.1. - Col secondo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che sarebbe stata violata la norma di cui all’art. 41-sexies della legge n. 1150/1942 in quanto “ non è sufficiente che vi sia un generico spazio di 75 mq nell’area cortiliva per reputare soddisfatto lo standard urbanistico; occorre anche che gli spazi siano individuati in conformità alle norme tecniche (distanze, luci, spazi di manovra). La dotazione di parcheggi, come prevista dall'art 41 sexies della L. 1150 del 1942, era inoltre condizione di legittimità della concessione edilizia ”.
4.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che, fermo quanto sopra già statuito in via dirimente rispetto all’esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia da parte del Comune di Reggiolo, risulta chiaro, in base agli atti emessi nei vari anni da parte del Comune di Reggiolo, che sussiste per il Condominio la disponibilità della predetta area di mq 75 destinata a parcheggio privato; in particolare, ciò risulta affermato dal Comune di Reggiolo fin dall’ordinanza n. 89 dell’8 novembre 2011, anch’essa incontestata da parte dei ricorrenti, in cui il predetto Comune ha, dapprima, affermato che risultava trasformata a verde privato l’area di mq 75 “ originariamente destinata a parcheggio privato ”, così riconoscendo che la predetta area di mq 75 era presente, ed ha, poi, conseguentemente ordinato il ripristino di detta area a parcheggio.
5. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
6. - Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Reggiolo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di PA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Italo Caso |
IL SEGRETARIO