Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/04/2022, n. 11241
CASS
Ordinanza 6 aprile 2022

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Quando il giudice dell'esecuzione, in seguito ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva, anche d'ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve - sentite le parti - dichiarare improseguibile l'esecuzione forzata e disporre la liberazione dei beni (a meno che non sia già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione) e, nell'espropriazione immobiliare, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 c.p.c., sulle spese dell'esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.; lo stesso giudice non può, invece, pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura della procedura.

È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. "estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..

Commentari2

  • 1CESSIONE EX ART. 58 TUB: il provvedimento di estinzione dell’esecuzione per carenza di legittimazione va impugnato ex art. 617 cpc
    Avv. Brunella Caniglia · https://www.expartecreditoris.it/ · 9 febbraio 2023

    ISSN 2385-1376 Nell'ipotesi in cui il Giudice dell'esecuzione, ravvisata la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente in virtù di cessione in blocco ex art. 58 TUB, definisca il processo esecutivo con una pronuncia di “improseguibilità”, l'impugnazione va proposta attraverso il ricorso ex art. 617 c.p.c. e non con il reclamo ex art. 630 c.p.c.. La pronuncia di improseguibilità della proceduta esecutiva si pone come una causa di estinzione atipica del procedimento e pertanto il gravame potrà essere fatto valere solo attraverso l'opposizione agli atti esecutivi. Il reclamo disciplinato dall'art. 630, comma 3 c.p.c. è consentito solo con riferimento ai provvedimenti che …

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  • 2CHIUSURA ANTICIPATA PROCESSO ESECUTIVO: è inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c.
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 novembre 2022

    ISSN 2385-1376 È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. “estinzione atipica”) del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/04/2022, n. 11241
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11241
Data del deposito : 6 aprile 2022

Testo completo