Ordinanza 6 aprile 2022
Massime • 2
Quando il giudice dell'esecuzione, in seguito ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva, anche d'ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve - sentite le parti - dichiarare improseguibile l'esecuzione forzata e disporre la liberazione dei beni (a meno che non sia già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione) e, nell'espropriazione immobiliare, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 c.p.c., sulle spese dell'esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.; lo stesso giudice non può, invece, pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura della procedura.
È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. "estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..
Commentari • 2
- 1. CESSIONE EX ART. 58 TUB: il provvedimento di estinzione dell’esecuzione per carenza di legittimazione va impugnato ex art. 617 cpcAvv. Brunella Caniglia · https://www.expartecreditoris.it/ · 9 febbraio 2023
ISSN 2385-1376 Nell'ipotesi in cui il Giudice dell'esecuzione, ravvisata la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente in virtù di cessione in blocco ex art. 58 TUB, definisca il processo esecutivo con una pronuncia di “improseguibilità”, l'impugnazione va proposta attraverso il ricorso ex art. 617 c.p.c. e non con il reclamo ex art. 630 c.p.c.. La pronuncia di improseguibilità della proceduta esecutiva si pone come una causa di estinzione atipica del procedimento e pertanto il gravame potrà essere fatto valere solo attraverso l'opposizione agli atti esecutivi. Il reclamo disciplinato dall'art. 630, comma 3 c.p.c. è consentito solo con riferimento ai provvedimenti che …
Leggi di più… - 2. CHIUSURA ANTICIPATA PROCESSO ESECUTIVO: è inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c.Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 novembre 2022
ISSN 2385-1376 È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. “estinzione atipica”) del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/04/2022, n. 11241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11241 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2022 |
Testo completo
- ricorrente -
contro SINTHEMA PROFESSIONISTI ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avv. Marino Cavestro, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Maria Federica Olivieri in Roma, via Filippo Corridoni 25,
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 726/2019 della CORTE D’APPELLO DI VENE- ZIA, depositata il 27/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/2/2022 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI. Improcedibilità o improse- guibilità del processo ese- cutivo – Rimedio – Oppo- sizione agli atti esecutivi – Reclamo ex art. 630 c.p.c. – Inammissibilità. Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Civile Ord. Sez. 3 Num. 11241 Anno 2022 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 06/04/2022 2 FATTI DI CAUSA 1. Nella procedura esecutiva promossa nei confronti della AC Consul- ting S.r.l. la creditrice Sinthema Professionisti Associati, sulla scorta di un’ordinanza del Tribunale di Vicenza resa all’esito di un giudizio som- mario di cognizione, aveva pignorato – in data 12-13/10/2017 – i crediti vantati dalla debitrice nei confronti della IS S.r.l. 2. La Corte d’appello di Venezia, con decreto del 10/10/2017, poi confermato il 30/10/2017, aveva sospeso l’efficacia esecutiva del titolo azionato dalla Sinthema Professionisti Associati. 3. La AC TI proponeva, dunque, opposizione all’esecuzione domandando la declaratoria di inefficacia del pignoramento, in quanto compiuto dopo la sospensione dell’esecutorietà del titolo;
la Sinthema Professionisti Associati contestava tale domanda sostenendo che la so- spensione fosse subordinata alla notifica del decreto, avvenuta soltanto il 16/10/2017. 4. Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza dell’8-9/5/2018, osser- vava che il creditore era privo di un efficace titolo esecutivo al momento del pignoramento, in quanto l’effetto sospensivo si era prodotto col de- posito in cancelleria del decreto della Corte d’appello, e – pur dando ter- mine per l’introduzione del giudizio di merito – definiva il processo di esecuzione dichiarando inefficace l’atto di pignoramento e liberando dal vincolo le somme pignorate. 5. La Sinthema Professionisti Associati qualificava la predetta ordi- nanza quale provvedimento di estinzione “tipica” della procedura e, il 29/5/2018, proponeva reclamo a norma dell’art. 630 cod. proc. civ., mezzo del quale la AC TI eccepiva l’inammissibilità. 6. Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 17/9/2018, accoglieva il reclamo e disponeva la sospensione del processo esecutivo, assegnando un termine di 30 giorni per introdurre il giudizio di merito;
riteneva il giudice di primo grado che fosse illegittimo il provvedimento di chiusura Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 14556/2019 Numero sezionale 212/2022 Numero di raccolta generale 11241/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 3 adottato dal giudice dell’esecuzione (che si sarebbe dovuto limitare a so- spendere cautelarmente la procedura), sicché riformava la pronuncia di inefficacia del pignoramento e di liberazione del terzo pignorato. 7. La AC TI impugnava la decisione con appello ex art. 130 disp. att. cod. proc. civ.; reiterava l’eccezione di inammissibilità del re- clamo, in quanto proposto avverso un provvedimento di chiusura antici- pata, non già di estinzione del processo. 8. Con la sentenza n. 726 del 27/2/2019, la Corte d’appello di Vene- zia rigettava l’impugnazione, compensando le spese: la Corte territoriale, per quanto qui rileva, reputava tempestivo il reclamo nonostante il rifiuto dell’atto, inoltrato telematicamente, dovuto al mancato “agganciamento” al fascicolo della procedura;
aggiungeva poi che la sospensione dell’effi- cacia esecutiva del titolo, anche se intervenuta prima dell’inizio della pro- cedura, non determina l’automatica inefficacia del pignoramento ciono- nostante compiuto, né la chiusura del processo esecutivo;
confermava, dunque, la correttezza della pronuncia del Tribunale di Vicenza che – in riforma di un provvedimento del giudice dell’esecuzione, esorbitante dai poteri attribuitigli nella fase endoesecutiva dell’opposizione – aveva ac- colto il reclamo;
infine, rilevava che l’ordinanza con cui si dichiarava «de- finito il giudizio» poteva essere interpretata come declaratoria di estin- zione del processo, giustificandosi così la proposizione del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. 9. Avverso la suddetta sentenza la AC TI S.r.l. proponeva ricorso per cassazione (basato su un unico motivo), al quale resisteva con controricorso la Sinthema Professionisti Associati. Le parti hanno de- positato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si rileva che non ha partecipato al giudizio (neanche nel grado precedente) il terzo pignorato IS S.r.l., litiscon- sorte necessario (in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01). Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 14556/2019 Numero sezionale 212/2022 Numero di raccolta generale 11241/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 4 La non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del terzo pignorato determina un vizio rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e comporta, di regola, la cassazione della de- cisione impugnata con rinvio al giudice di merito. Tuttavia, il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del pro- cesso (art. 111 Cost.) impone al giudice di evitare soluzioni che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra le quali si deve in- cludere anche una pronuncia di rimessione al giudice di merito per sentir pronunciare in quella sede la declaratoria di inammissibilità del mezzo di impugnazione (il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ.) esperito dalla Sin- thema Professionisti Associati;
tale statuizione si tradurrebbe in un inu- tile dispendio di attività processuali e formalità superflue, in quanto non giustificate dall’esigenza di garantire, nel rispetto del contraddittorio, l’esercizio del diritto di difesa e di assicurare la partecipazione di tutti gli interessati, incluso il litisconsorte pretermesso, ad un processo il cui esito è idoneo a produrre effetti nella loro sfera giuridica (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 37847 del 01/12/2021, Rv. 663431-01). 2. La AC TI deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 484, 615, comma 2, 617, 630, comma 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito respinto l’eccezione di inammissibilità del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. pro- posto avverso un’ordinanza che, inequivocabilmente, non dichiarava l’estinzione del processo esecutivo, bensì espressamente lo definiva con un provvedimento di chiusura anticipata della procedura, peraltro libe- rando il terzo pignorato. Nella tesi della ricorrente sarebbe dunque erro- nea la qualificazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione for- nita dalla Corte d’appello, che ha invece confermato la decisione del Tri- bunale di accogliere il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. 3. La censura è fondata. 4. Il provvedimento del giudice dell’esecuzione di Vicenza che dichia- rava inefficace l’atto di pignoramento e chiudeva il processo esecutivo, Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 14556/2019 Numero sezionale 212/2022 Numero di raccolta generale 11241/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 5 peraltro esplicitamente disponendo la liberazione del terzo, non può es- sere considerato quale provvedimento di estinzione “tipica”. Infatti, come già statuito da questa Corte, «Nei casi in cui il giudice dell’esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiari l’improcedibilità (o l’estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di de- finizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza ori- ginaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il prov- vedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiu- sura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l’op- posizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in rela- zione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il prov- vedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo ese- cutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con reclamo ai sensi dell’art. 624 c.p.c. Al fine di distinguere tra le due ipotesi, deve ritenersi decisivo indice della natura definitiva del provvedimento la circostanza che, con esso, sia disposta (espressamente o, quanto meno, implicita- mente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati.» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15605 del 22/06/2017, Rv. 644810-01). È evidente, dunque, che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di Vi- cenza dovesse essere qualificata come provvedimento di chiusura anti- cipata (altrimenti detta improseguibilità o improcedibilità o, con defini- zione anodina, “estinzione atipica”) del processo esecutivo, la quale – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di primo grado – non è soltanto quella che si verifica quando il processo esecutivo ha già rag- giunto il suo scopo attraverso il pagamento integrale dei creditori. 5. Non incide sulla qualificazione del provvedimento adottato dal giu- dice dell’esecuzione la previa proposizione, da parte del debitore esecu- tato (nel caso de quo, da AC TI), di un’opposizione all’esecuzione fondata proprio sulla inefficacia del titolo esecutivo azionato. Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 14556/2019 Numero sezionale 212/2022 Numero di raccolta generale 11241/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 6 Difatti, se il giudice dell’esecuzione, investito di un’opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva d’ufficio (o, eventualmente, su istanza della parte ex art. 486 c.p.c.) i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo (ad esempio, per la carenza o l’inefficacia o la caducazione dell’indispensabile titolo esecutivo), deve – sentite le parti – dichiarare improcedibile (o improseguibile) il processo esecutivo e disporre la libe- razione dei beni (a meno che non sia già intervenuta l’aggiudicazione o l’assegnazione, stante il disposto dell’art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ.) e, nell’espropriazione immobiliare, la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 cod. proc. civ., sulle spese dell’esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tec- nica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.; quanto alla proposta opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., poi, il medesimo giudice non può pronunciarsi sull’eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 27/10/2011, Rv. 620241-01), il quale ultimo non risente della disposta chiusura della procedura esecu- tiva (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012, Rv. 621377-01). 6. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il provvedi- mento di chiusura anticipata (o improcedibilità o improseguibilità) – qua- lificazione che inequivocabilmente deve attribuirsi al provvedimento del giudice dell’esecuzione di Vicenza – non può essere impugnato col re- clamo ex art. 630 c.p.c., né tantomeno col ricorso straordinario per cas- sazione (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 24775 del 20/11/2014, Rv. 633270-01), in quanto esso è assoggettato al solo rimedio dell’opposi- zione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: «In caso di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice, è inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ., e Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 14556/2019 Numero sezionale 212/2022 Numero di raccolta generale 11241/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 7 ciò anche quando il provvedimento da impugnare indichi la necessità di tale rimedio» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25421 del 12/11/2013, Rv. 629122-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8404 del 29/04/2020, Rv. 657602-01). 7. A tale univoco orientamento si deve aggiungere che l’improponi- bilità del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. avverso il provvedimento di chiusura anticipata non è suscettibile di sanatoria mediante conversione in opposizione agli atti esecutivi. Sebbene una tesi dottrinale abbia prospettato la possibilità, per il collegio del reclamo, di trasformare la domanda in opposizione agli atti esecutivi e di rimettere (anche in sede di decisione) la causa davanti al giudice monocratico per la pronuncia sul merito, contro tale soluzione militano l’univoca definizione del mezzo impiegato come reclamo e, so- prattutto, la destinazione dell’atto al collegio, anziché al giudice dell’ese- cuzione il quale, stante l’indefettibile bifasicità dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-02), deve essere necessariamente (oltre che tempestivamente) investito dell’atto di opposizione. Su tali elementi, di per sé tali da precludere la riqualificazione del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. erroneamente proposto in un’opposi- zione agli atti esecutivi, si è peraltro fondata la precedente decisione di questa stessa Sezione – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25421 del 12/11/2013 – con cui si è affermata (in fattispecie analoga) la rilevabilità ex officio dell’inammissibilità ab origine del predetto reclamo e anche l’impossibilità di una «riqualificazione della domanda originaria (con at- tribuzione ad essa di una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte ed indicata dal giudice di primo grado)», concludendo così per la «cassazione senza rinvio della sentenza di secondo, ma anche di quella di primo grado, perché il processo non poteva iniziare con il reclamo, né proseguire con la disamina nel merito della domanda» (che era stata erroneamente riqualificata dalla Corte territoriale). Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48e10668d269ea7ad88fbe1113736fcf Numero registro generale 14556/2019 Numero sezionale 212/2022 Numero di raccolta generale 11241/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 8 8. In conclusione, dalla constatata inammissibilità originaria del re- clamo ex art. 630 cod. proc. civ. esperito dalla Sinthema Professionisti Associati avverso il provvedimento di chiusura anticipata dell’esecuzione deriva che il processo non poteva essere iniziato, né proseguito: perciò, in accoglimento del ricorso, a norma dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., devono cassarsi senza rinvio le pronunce di primo grado (del Tribunale di Vicenza in composizione collegiale) e d’ap- pello (della Corte di Venezia). 9. Ai sensi dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ. si provvede anche sulle spese dei gradi di merito, oltre che su quelle del giudizio di legitti- mità; dette spese sono liquidate a favore della AC TI nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio le pronunce del Tribunale di Vicenza e della Corte d’appello di Venezia seguite al reclamo proposto il 29/5/2018 da Sin- thema Professionisti Associati;
condanna la Sinthema Professionisti Associati a rifondere ad AC Con- sulting le spese del giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 (oltre a CPA, IVA e rimborso spese forfettarie) per il primo grado, in Euro 3.800,00 (oltre a CPA, IVA e rimborso spese forfettarie) per l’appello e in Euro 5.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi (oltre ad accessori di legge) per il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 1° febbraio 2022. Il Presidente (AN De FA) Numero registro generale 14556/2019 Numero sezionale 212/2022 Numero di raccolta generale 11241/2022 Data pubblicazione 06/04/2022