Articolo 282 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 281Articolo 238
Versione
1 gennaio 2006
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Versione
30 giugno 2015
Art. 282. (( (Gruppi e societa' non iscritte all'albo) )) (( 1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti delle societa' per le quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo di cui all'articolo 210-ter. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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