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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Rita Serri Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 754/2024 RGA riassunzione a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 23391/2024 emessa il 12.03.2024 e pubblicata il 30.08.2024, all'esito del giudizio di cui al r.g. n. 19548/2021; avente ad oggetto: applicazione premio speciale unitario/ripetizione d'indebito; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29/04/2025; promossa da:
(P.IVA: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Ziveri, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Parma, Viale Mariotti n. 1; ricorrente in riassunzione;
contro
Controparte_2
, (c.f. ), in persona del suo
[...] P.IVA_2
Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia-Romagna – (contumace); resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come
1 in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa è così sintetizzata nella gravata sentenza:
“(…) La cooperativa ricorrente esponeva di avere come oggetto sociale lo svolgimento di attività di facchinaggio e di aver regolarmente adempiuto agli obblighi assicurativi su di essa incombenti ex d.p.r. n. 1124/1965 pagando sino alla data del 31.12.2012 i c.d. "premi speciali unitari" secondo quanto previsto dall'art. 42 testo unico esponeva altresi che l'ente assicuratore, con nota CP_2 datata 13.03.2012, aveva preteso il pagamento di importi maggiori a titolo di premi assicurativi in relazione al periodo 2007-2012, determinandoli sulla base dei trattamenti retributivi dovuti ai soci lavoratori ai sensi della 1. n. 142/2001 e del d.lgs. n. 423/2001 e che, pur ritenendo tale richiesta indebita, aveva provveduto cautelativamente al pagamento rateale della maggior somma pretesa dall' salvo poi avanzare tempestivamente richiesta di restituzione delle CP_2 maggiori somme corrisposte, che veniva rigettata dall' con nota datata CP_2
25.11.2013.
Parte ricorrente adiva pertanto il Tribunale di Parma, sezione lavoro, chiedendo al Giudice, per i motivi illustrati nell'atto introduttivo del giudizio, in via principale, di accertare e dichiarare che la determinazione dei premi assicurativi di cui al d.p.r. n. 1124/1965 da essa dovuti all' in relazione ai propri soci CP_2 lavoratori è soggetta alla disciplina di cui all'art. 42 del suddetto decreto ed alla connessa normativa attuativa e, per l'effetto, di condannare l'ente assicuratore a restituirle la somma di euro 792.867,98 percepita indebitamente in relazione al periodo intercorrente dal 2007 al 2012, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche a titolo di risarcimento del danno conseguente al ritardo, dal dì del dovuto al saldo e, in via subordinata, previa declaratoria che i premi assicurativi spettanti all' ai sensi del d.p.r. n. 1124/1965 devono essere CP_2 determinati sulla base delle retribuzioni effettive, comunque non inferiori ai limiti minimi di legge, detratti i periodi di assenza dal lavoro degli assicurati nonché i periodi in relazione ai quali gli stessi non abbiano maturato il diritto a retribuzioni, compensi o ad altre somme, condannare l' alla restituzione in CP_2 suo favore dell'importo di euro 558.681,70 relativo al periodo intercorso dal 2007
2 al 2012, siccome indebito, ovvero quella diversa maggiore o minore somma risultante all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria delle spese di lite.
Provvedeva a costituirsi in giudizio l' al fine di chiedere, per le ragioni esposte CP_2 nella memoria difensiva, in via principale, il rigetto delle domande avanzate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di restituzione avanzata dalla cooperativa di limitare il diritto a ripetere i maggiori premi Controparte_1 versati all'importo ritenuto di giustizia all'esito del processo e comunque quantificato alla luce di una consulenza tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora, con rifusione dei compensi professionali.
La causa, istruita esclusivamente in via documentale, dopo plurimi rinvii disposti in attesa della decisione della Corte d'Appello di Bologna sulla questione giuridica per cui è causa, veniva infine discussa all'udienza del 20.12.2018 (…)”.
Il Tribunale di Parma con sentenza n. 254/2018 R.S., resa in data 20/12/2018 e pubblicata il 16/02/2019, ricostruita storia e ratio della normativa e richiamate precedenti pronunce di legittimità e di questa Corte d'Appello, respingeva le domande attoree, sia principale che subordinata.
Avverso detta sentenza proponeva gravame con ricorso Controparte_1 depositato in data 19/06/2019, radicando dinnanzi a questa Corte d'Appello – Sezione Lavoro, la causa n. R.G. 437/2019, reiterando la difesa in diritto non accolta in prime cure e sostenendo dunque che: “l'art. 42 TU costituisce .. una norma residuale che si pone in un rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale del premio ordinario … e che il soggetto deputato alla loro determinazione sia il Ministero del Lavoro con un decreto ad hoc su delibera dell'Istituto assicuratore”, al che conseguirebbe – sempre in tesi di parte appellante – che “… ogni modifica che venga ad incidere sulle disposizioni di carattere generale inerente i premi ordinari non può avere alcun valore rispetto alla normativa speciale”. L'appellante richiamava alcune pronunce di legittimità favorevoli alla propria interpretazione, valorizzava la specialità dell'ambito di operatività dell'ente ed evidenziava le conseguenze paradossali della diversa opzione ermeneutica, che finirebbe per obbligare le cooperative a “corrispondere
i contributi sul minimale retributivo anche per i periodi in cui tale retribuzione non è dovuta per assenza di prestazioni lavorative ovvero è inferiore al suddetto
3 minimale”.
Ancora, la società appellante contestava il rigetto della domanda svolta in via di subordine, per la necessità di ancorare la contribuzione assicurativa alla “effettività della retribuzione”, con quanto di conseguenza in ordine al calcolo del relativo ammontare laddove vi siano cause di legittima sospensione del rapporto.
Il riproponeva, dunque, le conclusioni respinte in primo Controparte_1 grado.
Si ricostituiva il contraddittorio con la costituzione dell' , che concludeva CP_2 per il rigetto del gravame.
Queste Corte di Appello con sentenza n. 576/ 2020, depositata il 19/01/2021 rigettava il gravame proposto dalla confermando Parte_1 integralmente la sentenza del Tribunale di Parma impugnata, compensando tra le parti le spese del grado. Questa Corte di Merito, in particolare, riteneva applicabile alla fattispecie in esame la disciplina del 2001 che espressamente prevedeva l'attività di facchinaggio tra le attività alle quali era applicabile il nuovo sistema contributivo, basato sul minimale di retribuzione.
Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione la per tre Parte_1 motivi, cui resisteva l' con controricorso. CP_2
Con il primo motivo la società ricorrente deduceva la violazione degli articoli 41 del testo unico i.l.m.p., 1 del decreto legislativo 423 del 2001 e 1 e 12 preleggi, per avere questa Corte territoriale affermato l'equiparazione del socio lavoratore al dipendente privato ed ammesso e liquidato il premio con un sistema ibrido.
Con il secondo motivo, la deduceva violazione degli articoli Parte_1
41 e 42 del testo unico nonché 1 e 4 del D.P.R . 602 del 70 e 1 e 3 del decreto legislativo 423 del 2001 nonché 4 della legge 142 del 2001, 12 e 15 delle preleggi, per avere questa Corte territoriale affermato l'incompatibilità della disciplina del premio speciale unitario con il decreto legislativo 423 del 2001 ed attribuito prevalenza a questa disciplina quale disciplina successiva.
Con il terzo motivo, la società ricorrente deduceva la violazione degli artt. 29, 41
e 42 del testo unico e 12 della preleggi, per avere il Giudice del gravame escluso le detrazioni previste dal regime ordinario allorché si verificano cause legali o convenzionali di astensione dal lavoro.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23391/2024, emessa il 12.03.2024 e pubblicata il 30.08.2024, ha accolto i primi due motivi di gravame, esaminati
4 congiuntamente ed ha considerato assorbito il terzo, dovendo ritenersi, in sintesi:
“ … che la disciplina del premio speciale unitario di cui all'art. 42, T.U. n.
1124/1965, quale risultante a seguito del d.m. 15.7.1987, possa essere modificata solo in conseguenza di un apposito decreto ministeriale, su delibera dell'istituto assicuratore”. La Suprema Corte, non avendo questa Corte di Appello rispettato tale principio di diritto con la sentenza n. 576/ 2020, ha cassato la pronuncia gravata, rinviando la vertenza a questo Ufficio, in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. P Con ricorso depositato telematicamente in data 15/11/2024, Controparte_1 ha provveduto a riassumere la controversia innanzi a questa Corte di Appello,
[...] chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate sin dal libello introduttivo del giudizio, il tutto con vittoria delle spese dei vari gradi del giudizio.
In prossimità dell'odierna udienza, la parte ricorrente in riassunzione ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto fra le parti a tacitazione di qualsivoglia pretesa dell'odierna società ricorrente, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate tra le parti, salvo quanto previsto sul punto nel sottoscritto accordo stragiudiziale.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'accordo transattivo sottoscritto fra le parti in causa risulta aver definito ogni aspetto controverso della vicenda, comportando, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Le spese del grado, come concordemente richiesto dalle parti in causa, vengono compensate tre le parti medesime, salvo quanto espressamente pattuito sul punto nel verbale di conciliazione fra le stesse sottoscritto.
Tenuto conto della natura della pronuncia non si applica alla fattispecie il dettato del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione della vertenza;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa, salvo quanto previsto sul punto nel sottoscritto accordo stragiudiziale.
5 Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 29.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Maria Rita Serri
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Rita Serri Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 754/2024 RGA riassunzione a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 23391/2024 emessa il 12.03.2024 e pubblicata il 30.08.2024, all'esito del giudizio di cui al r.g. n. 19548/2021; avente ad oggetto: applicazione premio speciale unitario/ripetizione d'indebito; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29/04/2025; promossa da:
(P.IVA: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Ziveri, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Parma, Viale Mariotti n. 1; ricorrente in riassunzione;
contro
Controparte_2
, (c.f. ), in persona del suo
[...] P.IVA_2
Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia-Romagna – (contumace); resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come
1 in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa è così sintetizzata nella gravata sentenza:
“(…) La cooperativa ricorrente esponeva di avere come oggetto sociale lo svolgimento di attività di facchinaggio e di aver regolarmente adempiuto agli obblighi assicurativi su di essa incombenti ex d.p.r. n. 1124/1965 pagando sino alla data del 31.12.2012 i c.d. "premi speciali unitari" secondo quanto previsto dall'art. 42 testo unico esponeva altresi che l'ente assicuratore, con nota CP_2 datata 13.03.2012, aveva preteso il pagamento di importi maggiori a titolo di premi assicurativi in relazione al periodo 2007-2012, determinandoli sulla base dei trattamenti retributivi dovuti ai soci lavoratori ai sensi della 1. n. 142/2001 e del d.lgs. n. 423/2001 e che, pur ritenendo tale richiesta indebita, aveva provveduto cautelativamente al pagamento rateale della maggior somma pretesa dall' salvo poi avanzare tempestivamente richiesta di restituzione delle CP_2 maggiori somme corrisposte, che veniva rigettata dall' con nota datata CP_2
25.11.2013.
Parte ricorrente adiva pertanto il Tribunale di Parma, sezione lavoro, chiedendo al Giudice, per i motivi illustrati nell'atto introduttivo del giudizio, in via principale, di accertare e dichiarare che la determinazione dei premi assicurativi di cui al d.p.r. n. 1124/1965 da essa dovuti all' in relazione ai propri soci CP_2 lavoratori è soggetta alla disciplina di cui all'art. 42 del suddetto decreto ed alla connessa normativa attuativa e, per l'effetto, di condannare l'ente assicuratore a restituirle la somma di euro 792.867,98 percepita indebitamente in relazione al periodo intercorrente dal 2007 al 2012, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche a titolo di risarcimento del danno conseguente al ritardo, dal dì del dovuto al saldo e, in via subordinata, previa declaratoria che i premi assicurativi spettanti all' ai sensi del d.p.r. n. 1124/1965 devono essere CP_2 determinati sulla base delle retribuzioni effettive, comunque non inferiori ai limiti minimi di legge, detratti i periodi di assenza dal lavoro degli assicurati nonché i periodi in relazione ai quali gli stessi non abbiano maturato il diritto a retribuzioni, compensi o ad altre somme, condannare l' alla restituzione in CP_2 suo favore dell'importo di euro 558.681,70 relativo al periodo intercorso dal 2007
2 al 2012, siccome indebito, ovvero quella diversa maggiore o minore somma risultante all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria delle spese di lite.
Provvedeva a costituirsi in giudizio l' al fine di chiedere, per le ragioni esposte CP_2 nella memoria difensiva, in via principale, il rigetto delle domande avanzate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di restituzione avanzata dalla cooperativa di limitare il diritto a ripetere i maggiori premi Controparte_1 versati all'importo ritenuto di giustizia all'esito del processo e comunque quantificato alla luce di una consulenza tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora, con rifusione dei compensi professionali.
La causa, istruita esclusivamente in via documentale, dopo plurimi rinvii disposti in attesa della decisione della Corte d'Appello di Bologna sulla questione giuridica per cui è causa, veniva infine discussa all'udienza del 20.12.2018 (…)”.
Il Tribunale di Parma con sentenza n. 254/2018 R.S., resa in data 20/12/2018 e pubblicata il 16/02/2019, ricostruita storia e ratio della normativa e richiamate precedenti pronunce di legittimità e di questa Corte d'Appello, respingeva le domande attoree, sia principale che subordinata.
Avverso detta sentenza proponeva gravame con ricorso Controparte_1 depositato in data 19/06/2019, radicando dinnanzi a questa Corte d'Appello – Sezione Lavoro, la causa n. R.G. 437/2019, reiterando la difesa in diritto non accolta in prime cure e sostenendo dunque che: “l'art. 42 TU costituisce .. una norma residuale che si pone in un rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale del premio ordinario … e che il soggetto deputato alla loro determinazione sia il Ministero del Lavoro con un decreto ad hoc su delibera dell'Istituto assicuratore”, al che conseguirebbe – sempre in tesi di parte appellante – che “… ogni modifica che venga ad incidere sulle disposizioni di carattere generale inerente i premi ordinari non può avere alcun valore rispetto alla normativa speciale”. L'appellante richiamava alcune pronunce di legittimità favorevoli alla propria interpretazione, valorizzava la specialità dell'ambito di operatività dell'ente ed evidenziava le conseguenze paradossali della diversa opzione ermeneutica, che finirebbe per obbligare le cooperative a “corrispondere
i contributi sul minimale retributivo anche per i periodi in cui tale retribuzione non è dovuta per assenza di prestazioni lavorative ovvero è inferiore al suddetto
3 minimale”.
Ancora, la società appellante contestava il rigetto della domanda svolta in via di subordine, per la necessità di ancorare la contribuzione assicurativa alla “effettività della retribuzione”, con quanto di conseguenza in ordine al calcolo del relativo ammontare laddove vi siano cause di legittima sospensione del rapporto.
Il riproponeva, dunque, le conclusioni respinte in primo Controparte_1 grado.
Si ricostituiva il contraddittorio con la costituzione dell' , che concludeva CP_2 per il rigetto del gravame.
Queste Corte di Appello con sentenza n. 576/ 2020, depositata il 19/01/2021 rigettava il gravame proposto dalla confermando Parte_1 integralmente la sentenza del Tribunale di Parma impugnata, compensando tra le parti le spese del grado. Questa Corte di Merito, in particolare, riteneva applicabile alla fattispecie in esame la disciplina del 2001 che espressamente prevedeva l'attività di facchinaggio tra le attività alle quali era applicabile il nuovo sistema contributivo, basato sul minimale di retribuzione.
Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione la per tre Parte_1 motivi, cui resisteva l' con controricorso. CP_2
Con il primo motivo la società ricorrente deduceva la violazione degli articoli 41 del testo unico i.l.m.p., 1 del decreto legislativo 423 del 2001 e 1 e 12 preleggi, per avere questa Corte territoriale affermato l'equiparazione del socio lavoratore al dipendente privato ed ammesso e liquidato il premio con un sistema ibrido.
Con il secondo motivo, la deduceva violazione degli articoli Parte_1
41 e 42 del testo unico nonché 1 e 4 del D.P.R . 602 del 70 e 1 e 3 del decreto legislativo 423 del 2001 nonché 4 della legge 142 del 2001, 12 e 15 delle preleggi, per avere questa Corte territoriale affermato l'incompatibilità della disciplina del premio speciale unitario con il decreto legislativo 423 del 2001 ed attribuito prevalenza a questa disciplina quale disciplina successiva.
Con il terzo motivo, la società ricorrente deduceva la violazione degli artt. 29, 41
e 42 del testo unico e 12 della preleggi, per avere il Giudice del gravame escluso le detrazioni previste dal regime ordinario allorché si verificano cause legali o convenzionali di astensione dal lavoro.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23391/2024, emessa il 12.03.2024 e pubblicata il 30.08.2024, ha accolto i primi due motivi di gravame, esaminati
4 congiuntamente ed ha considerato assorbito il terzo, dovendo ritenersi, in sintesi:
“ … che la disciplina del premio speciale unitario di cui all'art. 42, T.U. n.
1124/1965, quale risultante a seguito del d.m. 15.7.1987, possa essere modificata solo in conseguenza di un apposito decreto ministeriale, su delibera dell'istituto assicuratore”. La Suprema Corte, non avendo questa Corte di Appello rispettato tale principio di diritto con la sentenza n. 576/ 2020, ha cassato la pronuncia gravata, rinviando la vertenza a questo Ufficio, in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. P Con ricorso depositato telematicamente in data 15/11/2024, Controparte_1 ha provveduto a riassumere la controversia innanzi a questa Corte di Appello,
[...] chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate sin dal libello introduttivo del giudizio, il tutto con vittoria delle spese dei vari gradi del giudizio.
In prossimità dell'odierna udienza, la parte ricorrente in riassunzione ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto fra le parti a tacitazione di qualsivoglia pretesa dell'odierna società ricorrente, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate tra le parti, salvo quanto previsto sul punto nel sottoscritto accordo stragiudiziale.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'accordo transattivo sottoscritto fra le parti in causa risulta aver definito ogni aspetto controverso della vicenda, comportando, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Le spese del grado, come concordemente richiesto dalle parti in causa, vengono compensate tre le parti medesime, salvo quanto espressamente pattuito sul punto nel verbale di conciliazione fra le stesse sottoscritto.
Tenuto conto della natura della pronuncia non si applica alla fattispecie il dettato del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione della vertenza;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa, salvo quanto previsto sul punto nel sottoscritto accordo stragiudiziale.
5 Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 29.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Maria Rita Serri
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