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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9954/2019
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 12.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
9954/2019 vertente
TRA
c.f. nato a Parte_1 C.F._1
Casamassima (BA) il 02.04.1956 e residente in [...], rappr. e dif. dall'Avv. BIRARDI Massimo, c.f. C.F._2
e dall'Avv. PORTACCIO Monica, c.f. C.F._3
RICORRENTE
1 E
in persona del legale rappr. Controparte_1
p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Fabiola FEDELE (C.f. ) e C.F._4
(C.f.: ) Controparte_2 C.F._5
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 29.08.2019 e tempestivamente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. La pare convenuta, costituendosi in giudizio invocava il rigetto della domanda. In data odierna, la causa, originariamente in carico ad altro giudice della Sezione (dott.ssa I. Calia) ed assegnata a codesto
Giudicante per l'udienza del 30.5.2022, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 ed assegnate a questo Giudice, nonché tutte le procedure urgenti anche ex art. 1, commi 47 e ss. l.
n. 92/2012 attribuite al Giudicante a seguito del trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari – dott.ssa , , Per_1 Per_2 CP_3
, , dott. , dott. , dott.ssa Calia, CP_4 Per_3 Per_4 Per_5
dott.ssa -, veniva decisa.Per_6
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito illustrati.
2 Osserva preliminarmente il Giudicante che il ricorrente impugnava il licenziamento irrogato dalla con lettera A/R del CP_1
18.02.2019, pervenuta il 05.03.2019, per superamento del periodo di comporto, invocandone la nullità e chiedendo la reintegra sul posto di lavoro. Esponeva che le assenze intervenute dal 18.07.2017 al 18.02.2019 erano state causate dall'infortunio occorsogli durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, per colpa ascrivibile al datore, pertanto da escludere dal comporto. Nello specifico, il
18.07.2017 in occasione del turno di lavoro Parte_1
dedicato al recupero dei rifiuti ingombranti, sollevava un frigorifero dal peso di circa 65 kg per caricarlo sul camion di raccolta, compiendo un notevole sforzo fisico che gli causava un “ictus cerebrale maligno nel territorio irrorato dall'arteria cerebrale media destra”. A seguito di detto evento violento, asseritamente causato dallo svolgimento delle mansioni lavorative e dalla nocività dell'ambiente di lavoro, benchè operato d'urgenza, il lavoratore rimaneva paraplegico, privo della capacità di deambulazione e di provvedere alla sua cura personale. Come risulta dalla corrispondenza intercorsa con la (cfr. lettera del CP_1
13.04.2018 e nota informativa malattia/infortunio) la società imputava ad infortunio le assenze che avevano determinato lo sconfinamento dal periodo di conservazione del posto.
Ebbene, un primo profilo di illegittimità dela condotta datoriale emerge sol che si analizzino le disposizioni del C.C.N.L. Igiene
Urbana aziende private del 06.12.2016 e succ. modd., applicate al contratto individuale di lavoro intercorso tra le parti.
Dalla lettura complessiva delle stesse si evince una netta distinzione tra il periodo di malattia comune e quello di malattia professionale/infortunio sul lavoro. L'art. 46 rubricato “Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro” definisce alla lettera A l'“evento morboso” come l'“infermità per
3 malattia o infortunio NON sul lavoro”. La successiva lettera B
“Determinazione del periodo di conservazione del posto di lavoro o periodo di comporto” dispone che “Nei casi di assenza dal servizio per eventi morbosi, debitamente certificata, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un complessivo periodo di comporto di 510 giorni calendariali, comprensivo dei giorni di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital. L'assenza dal servizio è comunicata dal lavoratore all'azienda prima dell'inizio dell'orario di lavoro del medesimo giorno, salvo il caso di comprovato impedimento.”
Dalla lettura delle suindicate disposizioni si evince che le parti contraenti hanno inteso stabilire che nel computo del termine massimo di conservazione del posto di lavoro pari a 510 giorni non rientrano le assenze causate dal datore di lavoro. Ciò in conformità al principio di non porre a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell'attività lavorativa espletata
(cfr. Cass. n. 14377 del 2012; Cass. n. 9187 del 1997; Cass. n.
6080 del 1985; Cass. n. 889 del 1983). Il successivo art 47 del
CCNL Igiene Ambientale (FISE) 06.12.2016 n. 2) dispone che: “In caso di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale, indennizzati dal competente istituto assicuratore, al lavoratore non in prova l'azienda conserva il posto fino alla guarigione clinica. Per tutta la durata dell'assenza, l'azienda assicura al lavoratore una integrazione di quanto lo stesso percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, dall'istituto assicuratore fino al raggiungimento della sua retribuzione globale mensile netta;
fatto salvo il trattamento economico per i primi tre giorni a carico dell'azienda stessa, pari al 100% della retribuzione globale mensile netta del lavoratore”.
Nel caso di specie, il datore di lavoro, come si evince nella lettera di licenziamento, dal 18.07.2017 al 13.02.2019, ha ritenuto che
4 l'assenza del lavoratore fosse ascrivibile ad infortunio sul lavoro, salvo poi, derubricare l'assenza in malattia comune a seguito del provvedimento comunicato dall' il 22.01.2019, che riteneva CP_5
l'evento di competenza dell'INPS per insussistenza della causa violenta. A seguito di tale atto dell' , avverso il quale CP_5
l'infortunato ha presentato comunque ricorso, il datore di lavoro, dopo il superamento del periodo di comporto, ha ritenuto l'assenza causata da malattia comune anziché da infortunio.
Ora, avendo la resistente in primis riconosciuto l'evento come infortunio sul lavoro, non avrebbe potuto licenziare il ricorrente per superamento del periodo di comporto, dopo aver commutato l'assenza per infortunio in assenza per malattia a seguito del mancato riconoscimento ex post della malattia da parte dell' . CP_5
Ciò in quanto nel caso di specie è la contrattazione collettiva (CCNL
Igiene Ambientale az. Private) ad escludere dal comporto le assenze per infortunio.
Ad ogni modo, anche a prescindere da tale primo profilo di illegittimità, è dirimente che in giudizio sia emerso che l'evento occorso al ricorrente nello svolgimento dell'attività lavorativa va qualificato come infortunio, attesa la condotta antigiuridica dell'azienda e la responsabilità del datore di lavoro per violazione del generale obbligo di protezione e/o di specifiche norme di legge ai sensi dell'art. 2087 c.c.. Tale articolo, come costantemente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
incombe pertanto al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e
5 solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (cfr.Cass. n.11136/23, n.22710/15, n.18626/13,
n.2038/13, n.13956/12). In tema di oneri di allegazione a carico del lavoratore la Corte di cassazione ha inoltre puntualizzato che l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo (cfr. Cass. n.
29909/2021).
Deriva dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame che il ricorrente ha dimostrato di aver subito un infortunio con relativo danno alla salute e ha anche allegato le violazioni delle norme di prevenzione.
Tanto emerge inoppugnabilmente dalla perizia di parte a firma del dott. il quale nelle conclusioni a pag. 17 evidenzia: Persona_7
“Orbene, nel caso specifico è accertato che il lavoratore in questione non è mai stato soggetto ai controlli sanitari previsti dalla normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08), ovvero non è mai stata accertata la sua idoneità alla attività lavorativa specifica, né è mai stato informato sui rischi specifici della sua attività lavorativa, tantomeno formato e dotato di dispositivi di protezione individuale e degli strumenti atti ad agevolare la sua attività specifica
e per la prevenzione degli infortuni: nell'evento specifico un sollevatore” (Nessun dubbio sull'utilizzabilità della CTP nel presente giudizio, difatti la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto
6 sottratta al divieto di cui all'articolo 345 del Cpc, è ammissibile anche in appello, cfr. Cass. 15 febbraio 2022 n. 4933). I giudici di legittimità, del resto, confermano pacificamente “che il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte” e che è tramite l'adempimento di detto obbligo che il datore “rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti”. Ove il datore di lavoro non adempia a tale fondamentale obbligo, “sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, laddove l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento”.
Disattendendo la regolamentazione in materia, in primo luogo, la società resistente ha impiegato assunto con la Parte_1 qualifica di operaio di cui al livello 2°A del C.C.N.L. del 21.03.2012 e qualifica di netturbino, in via prevalente nelle attività di rimozione e recupero ingombranti. Tale ultima mansione, non rientra nelle attività del netturbino, perché richiede l'utilizzo di macchinari e una formazione specifica sui rischi ad essi collegati, per i quali il suddetto profilo professionale non è stato preliminarmente informato e formato. Esso richiede inoltre uno specifico e preventivo giudizio di idoneità alla mansione e la visita periodica tesa ad accertare il permanere della idoneità del lavoratore alla specifica attività di lavoro alla quale è addetto. Ciò è dimostrato dal DVR (cfr. doc. 5) versato in atti dalla resistente, ove alla pag. 19 sono descritte la mansione di “operatore netturbino”, quale “figura preposta alla raccolta dei rifiuti e della pulizia di aree pubbliche. Raccoglie e spazza
i rifiuti in edifici, parchi, giardini e altri luoghi pubblici, utilizzando sistemi manuali o meccanizzati;
nel rispetto delle procedure di
7 sicurezza. Si occupa della raccolta di rifiuti pericolosi (tossici o nocivi) presenti in aree pubbliche;
realizza interventi di pulizia accessoria in aree pubbliche (derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscamento e diserbamento)”. Tra le mansioni su elencate non compare quella di rimozione degli ingombranti, mentre nell'elenco dei lavoratori appartenenti a tale profilo (netturbino) vi è Pt_1
Il suo nominativo è incluso anche nell'elenco dei
[...]
dipendenti che si occupano della raccolta dei cestini (pag. 24 del
DVR), nella pulizia dei mercati scoperti (pag. 26 del DVR), nello spazzamento stradale (pag. 28), nella pulizia e disinfezione dei servizi igienici (pag. 36) che utilizzano come attrezzatture il “Piaggio
Porter, la scopa, Bidoni, Palette per la raccolta, Spazzatrice aspirante, Soffiatore a zainetto, Spazzatrice aspirante, Spazzatrice
Dulevo 5000”.
Al contrario, la mansione di rimozione ingombranti è descritta alla pagina 30 del DVR, che prevede l'uso di macchinari come l'Autocarro 35C14 –pianale con pedana e l'Autocarro con gru. Tra i dipendenti assegnati al suddetto compito non vi è De UR US.
A ciò si aggiunga che alla pag. 208 del medesimo Documento di
Valutazione Rischi, nella sezione della descrizione e valutazione dei rischi collegati all'attività di sollevamento e trasporto dei rifiuti ingombranti è indicato che: “In relazione a questo rischio specifico i lavoratori dovranno ricevere un'adeguata formazione, informazione e istruzioni con particolare riguardo: L'informazione e la formazione di cui sopra sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
I lavoratori che svolgono compiti che implicano attività di movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di
8 patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorso lombare sono sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo i principi generali di cui all'articolo 41. La citata sorveglianza comprende: a) una visita medica preventiva effettuata prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione, al fine di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro b) una visita medica periodica effettuata di norma una volta l'anno o con periodicità diversa stabilita dal medico competente, per controllare lo stato di salute del lavoratore c) una visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata al rischio professionale o alle sue condizioni di salute. Nel caso di specie la non CP_1
solo non ha fornito al dipendente l'adeguata e specifica formazione in materia di sicurezza sul lavoro e sulla specifica movimentazione dei rifiuti ingombranti, ma ha anche disatteso l'obbligo di sorveglianza sanitaria specifica richiesta dalla gravosità di tali mansioni. La stessa visita del medico competente, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e il giudizio di idoneità che ne è scaturito, non ha considerato l'attività di recupero degli ingombranti alla quale era adibito l'infortunato, assente nel profilo professionale del netturbino. A ciò si aggiunga che “l'Attestato di frequenza” (doc. 4) depositato da parte resistente è sconfessato dal pedissequo
“Registro didattico e presenza allievi”, dal quale si evince che
[...] ha partecipato soltanto alla prima lezione del Parte_1
10/10/2016, frequentando 5 ore di 16 del corso teso alla formazione ex art. 37 D.lgs. 81/08.
Alla luce di quanto detto, non può che ritenersi il datore di lavoro responsabile ai sensi dell'art 2087 c.c., innanzitutto, per omessa formazione ed omessa sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente in materia.
Le prove testimoniali acquisite in corso di causa poi hanno confermato la responsabilità datoriale anche sotto altri profili.
9 Il teste , collega di lavoro dell'infortunato presente al Testimone_1
momento del sinistro, dichiarava: ”Confermo che Parte_1
a Casamassima era l'unico addetto alla rimozione e recupero degli ingombranti dismessi sul territorio. Tale attività veniva svolta da
[...]
due volte a settimana, il martedì e il venerdì… Il veicolo non era Pt_1 dotato di braccio di sollevamento meccanico, la pedana di sollevamento il giorno dell'infortunio non funzionava…..Preciso che pur avendo più volte segnalato il mal funzionamento della Pt_1
pedana basculante del furgone Iveco Daily, quel giorno con il mio ausilio tentò di riporre il frigorifero nel vano del mezzo….Anche in caso di mal o non funzionamento della pedana ci fu dato l'ordine di servizio di procedere al recupero degli ingombranti…” Palesemente inattendibile è la deposizione di che era il Testimone_2 responsabile della sicurezza del cantiere di Casamassima, stante l'evidente interesse diretto che aveva in materia infortunistica, essendo parte nel relativo giudizio risarcitorio. Inoltre le sue dichiarazioni risultano sconfessate dalle propalazioni degli altri testi escussi che confermano, invece, l'assunto difensivo dell'istante. Il teste dichiarava a sua volta: “sono andato in Testimone_3
pensione. De UR con frequenza di due volte a settimana, il martedì
e il venerdì si occupava del recupero degli ingombranti”; confermava poi di essere stato presente all'infortunio e che il mezzo che utilizzava il per il recupero degli ingombranti non era dotato Pt_1 di pedana sollevatrice e che il ricorrente aveva sempre utilizzato detto mezzo privo di pedana sollevatrice. Il teste aggiungeva che dopo l'incidente per cui è causa la società datrice di lavoro sostituì il furgone condotto dal ricorrente con un altro dotato di pedana basculante. Anche l'altro responsabile del cantiere di Casamassima
Paolo Perrini, dichiarava che il ricorrente si occupava del recupero degli ingombranti e che tale attività poteva essere svolta anche più di una volta a settimana. Il teste riferiva: ”posso dire che
10 precedentemente all'infortunio di non ricordo se questi Pt_1
utilizzasse l'Iveco Daily fornito di pedana sollevatrice;
posso però affermare che ricordo che tale mezzo è stato sicuramente utilizzato dopo l'infortunio occorso. Lo stesso teste confermava che l'Azienda aveva introdotto i mezzi dotati di pedana sollevatrice dopo l'incidente subito dal ricorrente. Il teste poi, Testimone_4 dichiarava: ” era il soggetto che nella zona dove lavoro Parte_2
si occupava del recupero degli ingombranti. Lui veniva sempre, cambiava il collega che lo accompagnava nel recupero degli ingombranti….Il Daily cassonato che utilizzava non era dotato di strumento di sollevazione meccanica. Preciso che il operava Pt_1
da solo o con il collega a seconda del peso dell'ingombrante, sempre manualmente. Preciso che ricordo che entrambi i tentativi di sollevamento del frigorifero furono posti in essere dal con il Pt_1 collega di lavoro, di cui non conosco il nome. Ho visto personalmente che subito dopo il secondo tentativo il Pt_1 barcollò e si sedette all'interno del Daily, lato guida e poggiò il capo sul volante senza dare alcun segno di vita”.
In definitiva, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti risulta dimostrata la responsabilità datoriale ex art. 2087. Nello specifico, la circostanza che il lavoratore fosse sempre adibito alla raccolta degli ingombranti, senza turnazione con altri colleghi come prescritto anche dal DVR, il mancato ausilio di strumenti meccanici di sollevamento come prescritto nel DVR, la circostanza che l'attività di recupero fosse eseguita manualmente, (con insorgenza dell'ictus subito dopo il secondo sforzo teso a sollevare manualmente il frigorifero per riporlo nel cassone del mezzo aziendale), l'adibizione a mansioni difformi da quelle per le quali risultava formalmente inquadrato, l'omessa valutazione dei rischi perché Parte_1
non risultava addetto al recupero degli ingombranti, l'omessa valutazione medica sia pre-assuntiva che periodica sulla specifica
11 mansione di recupero degli ingombranti, l'omessa formazione in riferimento al recupero degli ingombranti, l'inadeguatezza dei beni strumentali allo svolgimento della mansione specifica, sono tutti indici della condotta colposa datoriale e del nesso di causalità tra l'attività disimpegnata, la nocività dell'ambiente di lavoro e l'infortunio. Di contro, la convenuta non ha dimostrato, come suo onere, di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire gli infortuni, ovvero che l'infortunio sia stato causato da un fatto imprevedibile, inevitabile o dovuto esclusivamente al comportamento del ricorrente.
La società non può peraltro affermare di non essere a conoscenza delle condizioni del ricorrente, posto che il responsabile della sicurezza nell'occorso infortunio, aveva Testimone_2 personalmente trasportato l'istante dapprima nel presidio di pronto soccorso di Casamassima e successivamente presso l'Ospedale
“Miulli” di Acquaviva delle Fonti ove veniva diagnosticato l'ictus cerebrale che aveva lasciato il lavoratore su una sedia a rotelle per effetto della emiparesi residuata. A ciò si aggiunga la denunzia di infortunio sul lavoro presentata all' dalla società resistente a CP_5
seguito della patologia ictale, ritenuta dalla stessa datrice di lavoro causa dell'astensione dal lavoro considerata ai fini della consumazione del periodo di conservazione del posto.
La tesi di parte resistente relativa al fatto che nella specie si verta in tema di malattia comune non coglie nel segno. Sul punto è solo il caso di rammentare che l'infortunio sul lavoro si configura qualora il nesso di causalità sia tale che l'evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni, o comunque strettamente connesso o prodromico con il compimento delle medesime.
Precisamente “in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal
12 principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.” (cfr.
Cass. sez. lav. n. 13954 del 19/6/2014; anche Cass. sez. lav. n.
1575 del 26/1/2010). I fattori di servizio costituiscono concausa preponderante e necessaria di infermità o lesione invalidante ogni qualvolta abbiano, in modo prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, contribuito, sia pure influendo sull'ulteriore e ingravescente decorso nosologico, a determinare necessariamente l'effetto dannoso, necessariamente perchè, ove tali fattori fossero mancati,
l'effetto in parola sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato. Part
nell'eseguire la propria mansione di operatore Parte_1 netturbino, addetto alla raccolta porta a porta, sollevava e rimuoveva un frigorifero (rifiuto ingombrante e pesante) dalla zona alla cui pulizia era stato destinato dal preposto gerarchico. Tale sollevamento, in assenza dei presidi di sicurezza atti a tutelare e preservare la salute del lavoratore, senza la formazione sui rischi derivanti dal sollevamento e movimentazione dei carichi e giudizio di idoneità alla mansione, unitamente alla situazione di forte stress psico fisico correlato all'attività lavorativa che egli subiva a causa della inadeguatezza organizzativa della ha provocato CP_1
l'evento ictale (cfr. certificato medico dello specialista in
Neurochirurgia dott. , dell'Ospedale Reg. Gen. Miulli Persona_8
di Acquaviva delle Fonti che attesta: “Lo stresspsicofisico correlato all'attività lavorativa del paziente è compatibile concausa dell'evento ictale”). Orbene, in applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni, la concausa (stress psico fisico correlato al lavoro e il
13 sollevamento del peso) va considerata evidentemente causa per intero dell'evento anche in presenza di altre concause.
Infine, le difese di parte resistente, tese a confutare suddetta conclusione, non possono essere condivise. Infatti la società attribuisce al lavoratore patologie che sono insorte per effetto dell'ictus a seguito dell'infortunio, descrivendole invece come preesistenti all'evento. Invero, il “disturbo da circolo”, l'
”ipertensione arteriosa”, “il focolaio broncopneumonico” sono conseguenze dell'evento cerebrovascolare che ha colpito Pt_1
così come documentato nella cartella clinica allegata al ricorso introduttivo del giudizio.
Accertata, quindi, l'omessa adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza imposte dal D. Lgs. n. 81/2008, e ritenuta la responsabilità datoriale ex art. 2087 Cod. Civ., ne deriva che le assenze che la ha computato nel periodo di comporto CP_1 non potevano essere considerate a detti fini.
Ne consegue che il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato alla ricorrente è stato irrogato in violazione dell'art. 2110 c.c..
Come noto (cfr. Cass. SU, n. 12568/2018) il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, prima del superamento del periodo massimo di comporto, è nullo per violazione della norma imperativa prevista dall'articolo 2110 c.c.. Sul punto deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 22 maggio 2018, n. 12568 e 29 marzo 1980, n. 2072) ha ritenuto che il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, sia nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110,
14 secondo comma, cod. civ. «in combinata lettura con l'art. 1418 stesso codice».
Anche più recentemente la Corte di Cassazione, (cfr. Sez. Lav., sentenza n. 19661/19): “Nei rapporti di lavoro ai quali non si applica
l'art. 18 della l. n. 300 del 1970, secondo la normativa "ratione temporis" vigente, gli effetti del licenziamento dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 2110, comma 2, c.c., perché intimato in mancanza del superamento del periodo cd. di comporto, non sono regolati, in via di estensione analogica, dalla disciplina dettata dall'art. 8 della l. n. 604 del 1966, bensì, in assenza di una espressa regolamentazione, da quella generale del codice civile”. E ancora in termini analoghi anche la più recente sentenza n. 27334/2022 secondo cui “Nel sistema delineato dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l.
n. 92 del 2012, il licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c., è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo art. 18, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”. Le conclusioni non mutano anche per i licenziamenti ricadenti, come nel caso di specie, sotto la disciplina del dlgvo n.23/15.
Infatti, quanto alle conseguenze connesse al licenziamento nullo perché intimato in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110 c.c., deve evidenziarsi che nella fattispecie è pacifica l'operatività del regime di cui al D.Lgs. n. 23/2015.
In particolare, l'art. 2, D.lgs 23/2015 recita: “Il Giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione
15 del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del
16 datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione …”.
La norma è poi stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n.22/24 limitatamente alla parola «espressamente». La Corte ha dunque previsto va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, d.lg. 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola "espressamente", dovendosi ritenere tale disposizione illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo
2015), l'ha limitata alle nullità sancite "espressamente". Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla parola "espressamente", consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l'espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti. In motivazione, inoltre, si legge espressamente che oltre al caso oggetto del giudizio principale, tra le ulteriori ipotesi in cui manca un'espressa previsione della nullità, significative sono quelle del licenziamento in periodo di comporto per malattia in violazione dell'art. 2110 cod. civ..
Pertanto, l'accertata violazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 23/2015 implica la dichiarazione di nullità del licenziamento de quo perché intimato in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110 c.c., sicché, in applicazione del regime di tutela di cui alla citata norma, va ordinato alla parte convenuta di reintegrarla nel posto di lavoro;
la stessa convenuta dev'essere, inoltre, condannata al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento mediante
17 un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Il datore di lavoro va condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sulle suddette spettanze a titolo risarcitorio vanno altresì riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo, in base al combinato disposto degli artt.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
La rivalutazione monetaria va calcolata su tutte le somme dovute secondo gli indici ISTAT delle singole scadenze, mentre gli interessi in misura legale devono essere computati sulle varie componenti della sorte via via rivalutate.
Rivalutazione ed interessi spettano dal giorno di maturazione dei crediti sino al momento del saldo.
Conclusivamente, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dev'essere dichiarata la nullità del licenziamento intimato al ricorrente, sicché la società convenuta dev'essere condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno conseguentemente subito mediante un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
18
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,
- Dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna la società convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno conseguentemente subito mediante un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, oltre accessori come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna, infine, la parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.689,00, oltre spese generali,
IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 12.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
19
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 12.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
9954/2019 vertente
TRA
c.f. nato a Parte_1 C.F._1
Casamassima (BA) il 02.04.1956 e residente in [...], rappr. e dif. dall'Avv. BIRARDI Massimo, c.f. C.F._2
e dall'Avv. PORTACCIO Monica, c.f. C.F._3
RICORRENTE
1 E
in persona del legale rappr. Controparte_1
p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Fabiola FEDELE (C.f. ) e C.F._4
(C.f.: ) Controparte_2 C.F._5
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 29.08.2019 e tempestivamente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. La pare convenuta, costituendosi in giudizio invocava il rigetto della domanda. In data odierna, la causa, originariamente in carico ad altro giudice della Sezione (dott.ssa I. Calia) ed assegnata a codesto
Giudicante per l'udienza del 30.5.2022, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 ed assegnate a questo Giudice, nonché tutte le procedure urgenti anche ex art. 1, commi 47 e ss. l.
n. 92/2012 attribuite al Giudicante a seguito del trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari – dott.ssa , , Per_1 Per_2 CP_3
, , dott. , dott. , dott.ssa Calia, CP_4 Per_3 Per_4 Per_5
dott.ssa -, veniva decisa.Per_6
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito illustrati.
2 Osserva preliminarmente il Giudicante che il ricorrente impugnava il licenziamento irrogato dalla con lettera A/R del CP_1
18.02.2019, pervenuta il 05.03.2019, per superamento del periodo di comporto, invocandone la nullità e chiedendo la reintegra sul posto di lavoro. Esponeva che le assenze intervenute dal 18.07.2017 al 18.02.2019 erano state causate dall'infortunio occorsogli durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, per colpa ascrivibile al datore, pertanto da escludere dal comporto. Nello specifico, il
18.07.2017 in occasione del turno di lavoro Parte_1
dedicato al recupero dei rifiuti ingombranti, sollevava un frigorifero dal peso di circa 65 kg per caricarlo sul camion di raccolta, compiendo un notevole sforzo fisico che gli causava un “ictus cerebrale maligno nel territorio irrorato dall'arteria cerebrale media destra”. A seguito di detto evento violento, asseritamente causato dallo svolgimento delle mansioni lavorative e dalla nocività dell'ambiente di lavoro, benchè operato d'urgenza, il lavoratore rimaneva paraplegico, privo della capacità di deambulazione e di provvedere alla sua cura personale. Come risulta dalla corrispondenza intercorsa con la (cfr. lettera del CP_1
13.04.2018 e nota informativa malattia/infortunio) la società imputava ad infortunio le assenze che avevano determinato lo sconfinamento dal periodo di conservazione del posto.
Ebbene, un primo profilo di illegittimità dela condotta datoriale emerge sol che si analizzino le disposizioni del C.C.N.L. Igiene
Urbana aziende private del 06.12.2016 e succ. modd., applicate al contratto individuale di lavoro intercorso tra le parti.
Dalla lettura complessiva delle stesse si evince una netta distinzione tra il periodo di malattia comune e quello di malattia professionale/infortunio sul lavoro. L'art. 46 rubricato “Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro” definisce alla lettera A l'“evento morboso” come l'“infermità per
3 malattia o infortunio NON sul lavoro”. La successiva lettera B
“Determinazione del periodo di conservazione del posto di lavoro o periodo di comporto” dispone che “Nei casi di assenza dal servizio per eventi morbosi, debitamente certificata, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un complessivo periodo di comporto di 510 giorni calendariali, comprensivo dei giorni di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital. L'assenza dal servizio è comunicata dal lavoratore all'azienda prima dell'inizio dell'orario di lavoro del medesimo giorno, salvo il caso di comprovato impedimento.”
Dalla lettura delle suindicate disposizioni si evince che le parti contraenti hanno inteso stabilire che nel computo del termine massimo di conservazione del posto di lavoro pari a 510 giorni non rientrano le assenze causate dal datore di lavoro. Ciò in conformità al principio di non porre a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell'attività lavorativa espletata
(cfr. Cass. n. 14377 del 2012; Cass. n. 9187 del 1997; Cass. n.
6080 del 1985; Cass. n. 889 del 1983). Il successivo art 47 del
CCNL Igiene Ambientale (FISE) 06.12.2016 n. 2) dispone che: “In caso di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale, indennizzati dal competente istituto assicuratore, al lavoratore non in prova l'azienda conserva il posto fino alla guarigione clinica. Per tutta la durata dell'assenza, l'azienda assicura al lavoratore una integrazione di quanto lo stesso percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, dall'istituto assicuratore fino al raggiungimento della sua retribuzione globale mensile netta;
fatto salvo il trattamento economico per i primi tre giorni a carico dell'azienda stessa, pari al 100% della retribuzione globale mensile netta del lavoratore”.
Nel caso di specie, il datore di lavoro, come si evince nella lettera di licenziamento, dal 18.07.2017 al 13.02.2019, ha ritenuto che
4 l'assenza del lavoratore fosse ascrivibile ad infortunio sul lavoro, salvo poi, derubricare l'assenza in malattia comune a seguito del provvedimento comunicato dall' il 22.01.2019, che riteneva CP_5
l'evento di competenza dell'INPS per insussistenza della causa violenta. A seguito di tale atto dell' , avverso il quale CP_5
l'infortunato ha presentato comunque ricorso, il datore di lavoro, dopo il superamento del periodo di comporto, ha ritenuto l'assenza causata da malattia comune anziché da infortunio.
Ora, avendo la resistente in primis riconosciuto l'evento come infortunio sul lavoro, non avrebbe potuto licenziare il ricorrente per superamento del periodo di comporto, dopo aver commutato l'assenza per infortunio in assenza per malattia a seguito del mancato riconoscimento ex post della malattia da parte dell' . CP_5
Ciò in quanto nel caso di specie è la contrattazione collettiva (CCNL
Igiene Ambientale az. Private) ad escludere dal comporto le assenze per infortunio.
Ad ogni modo, anche a prescindere da tale primo profilo di illegittimità, è dirimente che in giudizio sia emerso che l'evento occorso al ricorrente nello svolgimento dell'attività lavorativa va qualificato come infortunio, attesa la condotta antigiuridica dell'azienda e la responsabilità del datore di lavoro per violazione del generale obbligo di protezione e/o di specifiche norme di legge ai sensi dell'art. 2087 c.c.. Tale articolo, come costantemente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
incombe pertanto al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e
5 solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (cfr.Cass. n.11136/23, n.22710/15, n.18626/13,
n.2038/13, n.13956/12). In tema di oneri di allegazione a carico del lavoratore la Corte di cassazione ha inoltre puntualizzato che l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo (cfr. Cass. n.
29909/2021).
Deriva dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame che il ricorrente ha dimostrato di aver subito un infortunio con relativo danno alla salute e ha anche allegato le violazioni delle norme di prevenzione.
Tanto emerge inoppugnabilmente dalla perizia di parte a firma del dott. il quale nelle conclusioni a pag. 17 evidenzia: Persona_7
“Orbene, nel caso specifico è accertato che il lavoratore in questione non è mai stato soggetto ai controlli sanitari previsti dalla normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08), ovvero non è mai stata accertata la sua idoneità alla attività lavorativa specifica, né è mai stato informato sui rischi specifici della sua attività lavorativa, tantomeno formato e dotato di dispositivi di protezione individuale e degli strumenti atti ad agevolare la sua attività specifica
e per la prevenzione degli infortuni: nell'evento specifico un sollevatore” (Nessun dubbio sull'utilizzabilità della CTP nel presente giudizio, difatti la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto
6 sottratta al divieto di cui all'articolo 345 del Cpc, è ammissibile anche in appello, cfr. Cass. 15 febbraio 2022 n. 4933). I giudici di legittimità, del resto, confermano pacificamente “che il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte” e che è tramite l'adempimento di detto obbligo che il datore “rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti”. Ove il datore di lavoro non adempia a tale fondamentale obbligo, “sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, laddove l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento”.
Disattendendo la regolamentazione in materia, in primo luogo, la società resistente ha impiegato assunto con la Parte_1 qualifica di operaio di cui al livello 2°A del C.C.N.L. del 21.03.2012 e qualifica di netturbino, in via prevalente nelle attività di rimozione e recupero ingombranti. Tale ultima mansione, non rientra nelle attività del netturbino, perché richiede l'utilizzo di macchinari e una formazione specifica sui rischi ad essi collegati, per i quali il suddetto profilo professionale non è stato preliminarmente informato e formato. Esso richiede inoltre uno specifico e preventivo giudizio di idoneità alla mansione e la visita periodica tesa ad accertare il permanere della idoneità del lavoratore alla specifica attività di lavoro alla quale è addetto. Ciò è dimostrato dal DVR (cfr. doc. 5) versato in atti dalla resistente, ove alla pag. 19 sono descritte la mansione di “operatore netturbino”, quale “figura preposta alla raccolta dei rifiuti e della pulizia di aree pubbliche. Raccoglie e spazza
i rifiuti in edifici, parchi, giardini e altri luoghi pubblici, utilizzando sistemi manuali o meccanizzati;
nel rispetto delle procedure di
7 sicurezza. Si occupa della raccolta di rifiuti pericolosi (tossici o nocivi) presenti in aree pubbliche;
realizza interventi di pulizia accessoria in aree pubbliche (derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscamento e diserbamento)”. Tra le mansioni su elencate non compare quella di rimozione degli ingombranti, mentre nell'elenco dei lavoratori appartenenti a tale profilo (netturbino) vi è Pt_1
Il suo nominativo è incluso anche nell'elenco dei
[...]
dipendenti che si occupano della raccolta dei cestini (pag. 24 del
DVR), nella pulizia dei mercati scoperti (pag. 26 del DVR), nello spazzamento stradale (pag. 28), nella pulizia e disinfezione dei servizi igienici (pag. 36) che utilizzano come attrezzatture il “Piaggio
Porter, la scopa, Bidoni, Palette per la raccolta, Spazzatrice aspirante, Soffiatore a zainetto, Spazzatrice aspirante, Spazzatrice
Dulevo 5000”.
Al contrario, la mansione di rimozione ingombranti è descritta alla pagina 30 del DVR, che prevede l'uso di macchinari come l'Autocarro 35C14 –pianale con pedana e l'Autocarro con gru. Tra i dipendenti assegnati al suddetto compito non vi è De UR US.
A ciò si aggiunga che alla pag. 208 del medesimo Documento di
Valutazione Rischi, nella sezione della descrizione e valutazione dei rischi collegati all'attività di sollevamento e trasporto dei rifiuti ingombranti è indicato che: “In relazione a questo rischio specifico i lavoratori dovranno ricevere un'adeguata formazione, informazione e istruzioni con particolare riguardo: L'informazione e la formazione di cui sopra sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
I lavoratori che svolgono compiti che implicano attività di movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di
8 patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorso lombare sono sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo i principi generali di cui all'articolo 41. La citata sorveglianza comprende: a) una visita medica preventiva effettuata prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione, al fine di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro b) una visita medica periodica effettuata di norma una volta l'anno o con periodicità diversa stabilita dal medico competente, per controllare lo stato di salute del lavoratore c) una visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata al rischio professionale o alle sue condizioni di salute. Nel caso di specie la non CP_1
solo non ha fornito al dipendente l'adeguata e specifica formazione in materia di sicurezza sul lavoro e sulla specifica movimentazione dei rifiuti ingombranti, ma ha anche disatteso l'obbligo di sorveglianza sanitaria specifica richiesta dalla gravosità di tali mansioni. La stessa visita del medico competente, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e il giudizio di idoneità che ne è scaturito, non ha considerato l'attività di recupero degli ingombranti alla quale era adibito l'infortunato, assente nel profilo professionale del netturbino. A ciò si aggiunga che “l'Attestato di frequenza” (doc. 4) depositato da parte resistente è sconfessato dal pedissequo
“Registro didattico e presenza allievi”, dal quale si evince che
[...] ha partecipato soltanto alla prima lezione del Parte_1
10/10/2016, frequentando 5 ore di 16 del corso teso alla formazione ex art. 37 D.lgs. 81/08.
Alla luce di quanto detto, non può che ritenersi il datore di lavoro responsabile ai sensi dell'art 2087 c.c., innanzitutto, per omessa formazione ed omessa sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente in materia.
Le prove testimoniali acquisite in corso di causa poi hanno confermato la responsabilità datoriale anche sotto altri profili.
9 Il teste , collega di lavoro dell'infortunato presente al Testimone_1
momento del sinistro, dichiarava: ”Confermo che Parte_1
a Casamassima era l'unico addetto alla rimozione e recupero degli ingombranti dismessi sul territorio. Tale attività veniva svolta da
[...]
due volte a settimana, il martedì e il venerdì… Il veicolo non era Pt_1 dotato di braccio di sollevamento meccanico, la pedana di sollevamento il giorno dell'infortunio non funzionava…..Preciso che pur avendo più volte segnalato il mal funzionamento della Pt_1
pedana basculante del furgone Iveco Daily, quel giorno con il mio ausilio tentò di riporre il frigorifero nel vano del mezzo….Anche in caso di mal o non funzionamento della pedana ci fu dato l'ordine di servizio di procedere al recupero degli ingombranti…” Palesemente inattendibile è la deposizione di che era il Testimone_2 responsabile della sicurezza del cantiere di Casamassima, stante l'evidente interesse diretto che aveva in materia infortunistica, essendo parte nel relativo giudizio risarcitorio. Inoltre le sue dichiarazioni risultano sconfessate dalle propalazioni degli altri testi escussi che confermano, invece, l'assunto difensivo dell'istante. Il teste dichiarava a sua volta: “sono andato in Testimone_3
pensione. De UR con frequenza di due volte a settimana, il martedì
e il venerdì si occupava del recupero degli ingombranti”; confermava poi di essere stato presente all'infortunio e che il mezzo che utilizzava il per il recupero degli ingombranti non era dotato Pt_1 di pedana sollevatrice e che il ricorrente aveva sempre utilizzato detto mezzo privo di pedana sollevatrice. Il teste aggiungeva che dopo l'incidente per cui è causa la società datrice di lavoro sostituì il furgone condotto dal ricorrente con un altro dotato di pedana basculante. Anche l'altro responsabile del cantiere di Casamassima
Paolo Perrini, dichiarava che il ricorrente si occupava del recupero degli ingombranti e che tale attività poteva essere svolta anche più di una volta a settimana. Il teste riferiva: ”posso dire che
10 precedentemente all'infortunio di non ricordo se questi Pt_1
utilizzasse l'Iveco Daily fornito di pedana sollevatrice;
posso però affermare che ricordo che tale mezzo è stato sicuramente utilizzato dopo l'infortunio occorso. Lo stesso teste confermava che l'Azienda aveva introdotto i mezzi dotati di pedana sollevatrice dopo l'incidente subito dal ricorrente. Il teste poi, Testimone_4 dichiarava: ” era il soggetto che nella zona dove lavoro Parte_2
si occupava del recupero degli ingombranti. Lui veniva sempre, cambiava il collega che lo accompagnava nel recupero degli ingombranti….Il Daily cassonato che utilizzava non era dotato di strumento di sollevazione meccanica. Preciso che il operava Pt_1
da solo o con il collega a seconda del peso dell'ingombrante, sempre manualmente. Preciso che ricordo che entrambi i tentativi di sollevamento del frigorifero furono posti in essere dal con il Pt_1 collega di lavoro, di cui non conosco il nome. Ho visto personalmente che subito dopo il secondo tentativo il Pt_1 barcollò e si sedette all'interno del Daily, lato guida e poggiò il capo sul volante senza dare alcun segno di vita”.
In definitiva, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti risulta dimostrata la responsabilità datoriale ex art. 2087. Nello specifico, la circostanza che il lavoratore fosse sempre adibito alla raccolta degli ingombranti, senza turnazione con altri colleghi come prescritto anche dal DVR, il mancato ausilio di strumenti meccanici di sollevamento come prescritto nel DVR, la circostanza che l'attività di recupero fosse eseguita manualmente, (con insorgenza dell'ictus subito dopo il secondo sforzo teso a sollevare manualmente il frigorifero per riporlo nel cassone del mezzo aziendale), l'adibizione a mansioni difformi da quelle per le quali risultava formalmente inquadrato, l'omessa valutazione dei rischi perché Parte_1
non risultava addetto al recupero degli ingombranti, l'omessa valutazione medica sia pre-assuntiva che periodica sulla specifica
11 mansione di recupero degli ingombranti, l'omessa formazione in riferimento al recupero degli ingombranti, l'inadeguatezza dei beni strumentali allo svolgimento della mansione specifica, sono tutti indici della condotta colposa datoriale e del nesso di causalità tra l'attività disimpegnata, la nocività dell'ambiente di lavoro e l'infortunio. Di contro, la convenuta non ha dimostrato, come suo onere, di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire gli infortuni, ovvero che l'infortunio sia stato causato da un fatto imprevedibile, inevitabile o dovuto esclusivamente al comportamento del ricorrente.
La società non può peraltro affermare di non essere a conoscenza delle condizioni del ricorrente, posto che il responsabile della sicurezza nell'occorso infortunio, aveva Testimone_2 personalmente trasportato l'istante dapprima nel presidio di pronto soccorso di Casamassima e successivamente presso l'Ospedale
“Miulli” di Acquaviva delle Fonti ove veniva diagnosticato l'ictus cerebrale che aveva lasciato il lavoratore su una sedia a rotelle per effetto della emiparesi residuata. A ciò si aggiunga la denunzia di infortunio sul lavoro presentata all' dalla società resistente a CP_5
seguito della patologia ictale, ritenuta dalla stessa datrice di lavoro causa dell'astensione dal lavoro considerata ai fini della consumazione del periodo di conservazione del posto.
La tesi di parte resistente relativa al fatto che nella specie si verta in tema di malattia comune non coglie nel segno. Sul punto è solo il caso di rammentare che l'infortunio sul lavoro si configura qualora il nesso di causalità sia tale che l'evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni, o comunque strettamente connesso o prodromico con il compimento delle medesime.
Precisamente “in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal
12 principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.” (cfr.
Cass. sez. lav. n. 13954 del 19/6/2014; anche Cass. sez. lav. n.
1575 del 26/1/2010). I fattori di servizio costituiscono concausa preponderante e necessaria di infermità o lesione invalidante ogni qualvolta abbiano, in modo prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, contribuito, sia pure influendo sull'ulteriore e ingravescente decorso nosologico, a determinare necessariamente l'effetto dannoso, necessariamente perchè, ove tali fattori fossero mancati,
l'effetto in parola sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato. Part
nell'eseguire la propria mansione di operatore Parte_1 netturbino, addetto alla raccolta porta a porta, sollevava e rimuoveva un frigorifero (rifiuto ingombrante e pesante) dalla zona alla cui pulizia era stato destinato dal preposto gerarchico. Tale sollevamento, in assenza dei presidi di sicurezza atti a tutelare e preservare la salute del lavoratore, senza la formazione sui rischi derivanti dal sollevamento e movimentazione dei carichi e giudizio di idoneità alla mansione, unitamente alla situazione di forte stress psico fisico correlato all'attività lavorativa che egli subiva a causa della inadeguatezza organizzativa della ha provocato CP_1
l'evento ictale (cfr. certificato medico dello specialista in
Neurochirurgia dott. , dell'Ospedale Reg. Gen. Miulli Persona_8
di Acquaviva delle Fonti che attesta: “Lo stresspsicofisico correlato all'attività lavorativa del paziente è compatibile concausa dell'evento ictale”). Orbene, in applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni, la concausa (stress psico fisico correlato al lavoro e il
13 sollevamento del peso) va considerata evidentemente causa per intero dell'evento anche in presenza di altre concause.
Infine, le difese di parte resistente, tese a confutare suddetta conclusione, non possono essere condivise. Infatti la società attribuisce al lavoratore patologie che sono insorte per effetto dell'ictus a seguito dell'infortunio, descrivendole invece come preesistenti all'evento. Invero, il “disturbo da circolo”, l'
”ipertensione arteriosa”, “il focolaio broncopneumonico” sono conseguenze dell'evento cerebrovascolare che ha colpito Pt_1
così come documentato nella cartella clinica allegata al ricorso introduttivo del giudizio.
Accertata, quindi, l'omessa adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza imposte dal D. Lgs. n. 81/2008, e ritenuta la responsabilità datoriale ex art. 2087 Cod. Civ., ne deriva che le assenze che la ha computato nel periodo di comporto CP_1 non potevano essere considerate a detti fini.
Ne consegue che il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato alla ricorrente è stato irrogato in violazione dell'art. 2110 c.c..
Come noto (cfr. Cass. SU, n. 12568/2018) il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, prima del superamento del periodo massimo di comporto, è nullo per violazione della norma imperativa prevista dall'articolo 2110 c.c.. Sul punto deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 22 maggio 2018, n. 12568 e 29 marzo 1980, n. 2072) ha ritenuto che il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, sia nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110,
14 secondo comma, cod. civ. «in combinata lettura con l'art. 1418 stesso codice».
Anche più recentemente la Corte di Cassazione, (cfr. Sez. Lav., sentenza n. 19661/19): “Nei rapporti di lavoro ai quali non si applica
l'art. 18 della l. n. 300 del 1970, secondo la normativa "ratione temporis" vigente, gli effetti del licenziamento dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 2110, comma 2, c.c., perché intimato in mancanza del superamento del periodo cd. di comporto, non sono regolati, in via di estensione analogica, dalla disciplina dettata dall'art. 8 della l. n. 604 del 1966, bensì, in assenza di una espressa regolamentazione, da quella generale del codice civile”. E ancora in termini analoghi anche la più recente sentenza n. 27334/2022 secondo cui “Nel sistema delineato dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l.
n. 92 del 2012, il licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c., è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo art. 18, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”. Le conclusioni non mutano anche per i licenziamenti ricadenti, come nel caso di specie, sotto la disciplina del dlgvo n.23/15.
Infatti, quanto alle conseguenze connesse al licenziamento nullo perché intimato in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110 c.c., deve evidenziarsi che nella fattispecie è pacifica l'operatività del regime di cui al D.Lgs. n. 23/2015.
In particolare, l'art. 2, D.lgs 23/2015 recita: “Il Giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione
15 del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del
16 datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione …”.
La norma è poi stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n.22/24 limitatamente alla parola «espressamente». La Corte ha dunque previsto va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, d.lg. 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola "espressamente", dovendosi ritenere tale disposizione illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo
2015), l'ha limitata alle nullità sancite "espressamente". Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla parola "espressamente", consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l'espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti. In motivazione, inoltre, si legge espressamente che oltre al caso oggetto del giudizio principale, tra le ulteriori ipotesi in cui manca un'espressa previsione della nullità, significative sono quelle del licenziamento in periodo di comporto per malattia in violazione dell'art. 2110 cod. civ..
Pertanto, l'accertata violazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 23/2015 implica la dichiarazione di nullità del licenziamento de quo perché intimato in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110 c.c., sicché, in applicazione del regime di tutela di cui alla citata norma, va ordinato alla parte convenuta di reintegrarla nel posto di lavoro;
la stessa convenuta dev'essere, inoltre, condannata al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento mediante
17 un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Il datore di lavoro va condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sulle suddette spettanze a titolo risarcitorio vanno altresì riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo, in base al combinato disposto degli artt.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
La rivalutazione monetaria va calcolata su tutte le somme dovute secondo gli indici ISTAT delle singole scadenze, mentre gli interessi in misura legale devono essere computati sulle varie componenti della sorte via via rivalutate.
Rivalutazione ed interessi spettano dal giorno di maturazione dei crediti sino al momento del saldo.
Conclusivamente, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dev'essere dichiarata la nullità del licenziamento intimato al ricorrente, sicché la società convenuta dev'essere condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno conseguentemente subito mediante un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,
- Dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna la società convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno conseguentemente subito mediante un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, oltre accessori come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna, infine, la parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.689,00, oltre spese generali,
IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 12.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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