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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/09/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5966 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Debora Castellani , giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Terni, via del Rivo, 204;
-opponente-
contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difessa dall'avv. Gennaro Ferrecchia e dall'avv. Massimiliano Silvestri, giusta procura in calce al ricorso per dcreto ingiuntivo.ec elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulia Nicolò in Velletri, via Mammucari, 32;
-opposta-
OGGETTO: contratti bancari;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalla parte attrice ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. recepite nell'ordinanza del 29.4.2025 con cui la causa è stata assunta in decisione.
PREMESSO IN FATTO CHE
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo, d'ora in avanti, “ ) otteneva dal Tribunale Controparte_1 CP_1 di Velletri il D.I. n. 1122/2021, emesso in data 19.05.2021, con il quale si ingiungeva al Sig. Parte_1
il pagamento della somma complessiva di € 29.800,35, di cui € 25.565,79 a titolo di saldo residuo
[...] del prestito personale n. 17943308 ed € 4.234,56 per l'utilizzo della carta di credito n. 32167464460, oltre interessi e spese.
Avverso tale provvedimento, il Sig. con atto di citazione notificato in data 14.09.2021, proponeva Parte_1 rituale opposizione, eccependo, in sintesi:
1) l'infondatezza della pretesa creditoria per carenza di prova;
2)la nullità del contratto di finanziamento per: - difetto di forma scritta (c.d. monofirma); -indeterminatezza dell'oggetto stante l'assenza del piano di ammortamento;
- violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria (art. 125-bis T.U.B.) ed in particolare, la difformità tra TAEG dichiarato ed effettivo a causa della mancata inclusione dei costi delle polizze assicurative e per l'applicazione degli interessi usurari;
3) la nullità del contratto di carta credito per indeterminatezza dell'oggetto e per l'applicazione di interessi anatocistici.
Chiedeva inoltre, previa ogni opportuna declaratoria in ordine all'invalidità e/o nullità del contratto di finanziamento, accertarsi il proprio diritto ad ottenere il rimborso degli oneri non maturati nè goduti, corrisposti in relazione al contratto di finanzaimento e da questa indebitamente percetti all'atto dell'estinzione anticipata degli stessi;
chiedeva quindi la rideterminazione del credito.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le difese avversarie e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite .
In particolare, l'odierna opposta evidenziava la piena prova del credito, in particolare:
1) la validità dei contratti sottoscritti 2) l'idoneità della documentazione offerta (contratto di finanziamento, estratto contabile certificato ex art. 50 TUB, contratti di cessione del credito) a giustificare, ex artt. 633 e ss.
c.p.c., la pronuncia del decreto ingiuntivo, così come pure a valere quale prova del credito nella presente fase d'opposizione;
3) la natura facoltativa delle polizze assicurative;
4) la legittimità dei tassi applicati, evidenziando come sia onere dell'opponente allegare e dimostrare specificamente l'asserito superamento del tasso soglia di usura, superamento che è comunque da escludere, risultando le condizioni del prestito coerenti con la soglia usura e dovendosi escludere la rilevanza a tale fine del tasso moratorio o comunque la sua sommatoria con il tasso corrispettivo e dovendo essere apprezzata l'entità del tasso moratorio, semmai, in confronto con il tasso soglia aumentato della maggiorazione di 2,1 punti previsto dai decreti ministeriali trimestrali;
5) l'insussistenza di anatocismo, producendo altresì i conteggi di estinzione del precedente finanziamento.
Alla prima udienza, il Giudice, con provvedimento del 16.02.2022, accoglieva l'istanza di provvisoria esecuzione e assegnava i termini per l'esperimento del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
2 Disponeva quindi CTU contabile, nominando la Dott.ssa al fine di verificare la regolarità dei Persona_1 rapporti contrattuali (in particolare, la legittimità dei tassi di interesse applicati, l'eventuale superamento del tasso soglia usura e la presenza di anatocismo) e di rideterminare il dare/avere tra le parti.
La causa è stata posta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 29.04.2025 (per la quale le parti hanno depositato le note scritte di udienza, rassegnando le proprie conclusioni alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare, degli esiti della CTU), con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO CHE
L' opposizione proposta dagli opponenti in epigrafe è fondata solo in minima parte e va quindi accolta entro i limiti e per i motivi che di seguito si vanno ad esporre.
Deve anzitutto premettersi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si limita a una verifica di validità del provvedimento monitorio, ma instaura un ordinario processo di cognizione nel quale il creditore opposto, assumendo la posizione sostanziale di attore, ha l'onere di provare l'esistenza, la validità e l'esatto ammontare del proprio credito .
Infatti, il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno
2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto in termini generali, nel caso di specie, si osserva che la CA opposta ha assolto l'onere su di essa incombente di provare il credito quale ab initio risultante dall'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. e oggetto dell'ingiunzione.
3 Ed invero, nel caso in esame, la CA creditrice ha prodotto i contratti sottoscritti dal debitore e degli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B., documentazione ulteriormente integrata in sede di costituzione con il deposito degli estratti conto analitici per l'intera durata dei rapporti. Per il tramite della predetta documentazione, dunque, la banca opposta ha assolto l'onere della prova in relazione alla pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Ciò premesso in via generale, va innanzitutto rilevato, con riferimento alla fattispecie per cui è causa, come risulti accertato, sulla scorta delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie presenti in atti, che abbia stipulato con la il contratto di finanziamento per cui è causa, contratto concluso, Parte_1 CP_1 nello specifico, in data 02.8.2017.
Preliminarmente, va osservato che, è inammissibile l'eccezione di nullità per mancata sottoscrizione del contratto (c.d. "contratto monofirma) da parte della banca perchè contraria al consolidato orientamento giurisprudenziale. Invero, a dispetto delle doglianze svolte al riguardo dall'opponente, come rilevato dalla stessa CTU, il contratto prodotto reca la firma dell'incaricato (cfr. Pag. 25 e 38 doc. 7 allegato alla CP_1 comparsa). Ad ogni modo, anche qualora così non fosse, l'eccezione sarebbe comunque da respingersi alla luce del condivisibile orientamento espresso dalla Cassazione la quale ha chiarito che il requisito della forma scritta ex art. 117 T.U.B. è posto a tutela del cliente e la sua finalità è assolta quando il contratto sia redatto per iscritto, una copia sia consegnata al cliente e quest'ultimo lo abbia sottoscritto (Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, n. 898 del 16 gennaio 2018).
In particolare, a seguito di questa fondamentale pronuncia, la mancata sottoscrizione del contratto da parte del funzionario della banca o dell'intermediario finanziario non determina la nullità del contratto per difetto di forma scritta, a condizione che il contratto sia stato redatto per iscritto, sottoscritto dal cliente, una copia sia stata consegnata a quest'ultimo e il rapporto abbia avuto concreta esecuzione.
La giurisprudenza ha superato un'interpretazione meramente "strutturale" del requisito della forma scritta, che avrebbe richiesto la sottoscrizione di entrambe le parti sullo stesso documento, per approdare a un'interpretazione "funzionale".
Si legge nella sentenza della Corte: «in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass. S.U. n. 898/2018).
«In tema di contratti bancari, la prescrizione della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 1, TUB, ha una funzione di protezione del contraente debole e non determina la nullità del contratto in caso di mancata sottoscrizione da parte della banca, purché il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente». (Cass. Civ., Sez. 1, N. 9196/2021).
4 «In materia di contratti bancari, la mancanza della forma scritta non determina automaticamente la nullità del contratto, qualora vi siano comportamenti concludenti da parte dell'istituto di credito che dimostrino la volontà di avvalersi del contratto stesso. La forma scritta deve essere interpretata in modo funzionale, garantendo la conoscenza del contratto da parte del cliente, e può ritenersi rispettata anche in assenza di sottoscrizione da parte della banca, se vi è prova di esecuzione del contratto e di comunicazioni tra le parti che attestino la volontà contrattuale».(Cass. Civ., Sez. 1, N. 17725/2022)
In definitiva, un contratto che presenti queste caratteristiche (il contratto sia stato redatto per iscritto;
- il cliente lo abbia sottoscritto;
- una copia del documento contrattuale sia stata consegnata al cliente;
-la banca abbia tenuto comportamenti concludenti, come la pacifica esecuzione del rapporto, che dimostrino in modo inequivocabile la sua volontà di essere vincolata dalle condizioni contenute nel documento sottoscritto dal solo cliente), non può essere dichiarato nullo per difetto di forma scritta a causa della sola assenza della firma della banca.
Il consenso della banca può desumersi da comportamenti concludenti, quali l'erogazione del finanziamento e, soprattutto, la produzione in giudizio del documento contrattuale, che costituisce la massima espressione della volontà di avvalersene. La clausola contrattuale che prevede "l'accettazione scritta" è pienamente soddisfatta da tali comportamenti, che manifestano in modo inequivocabile la volontà dell'istituto.
Applicando tali principi al caso di specie, emergono pacificamente la sottoscrizione da parte dell'opponente,
l'avvenuta consegna del contratto al cliente ed il consenso dell'istituto di credito, che può essere desunto da comportamenti concludenti che manifestano in modo inequivocabile la sua volontà di avvalersi del contratto, come l'erogazione del finanziamento, l'apertura del conto corrente o l'invio degli estratti conto periodici;
pertanto non opera alcuna nullità di protezione .
Sulla scorta di tali risultanze, risulta dunque compiutamente dimostrata l'intervenuta conclusione inter partes del contratto di finanziamento, nella forma scritta prevista, in via generale, dall'art. 117 TUB, così come è stata provata, parimenti, l'avvenuta erogazione del prestito, erogazione che, oltretutto, mai è stata contestata nei suoi scritti difensivi da parte di Parte_1
Con riguardo all'ulteriore eccezione di parte opponente relativa alla mancanza del piano di ammortamento, va osservato che la questione della mancata allegazione del piano di ammortamento al contratto di mutuo e della sua datazione successiva alla stipula del contratto stesso solleva profili di trasparenza e validità contrattuale, che la giurisprudenza ha affrontato in modo consolidato, distinguendo tra violazione di norme di comportamento e vizi genetici del contratto che ne comportano la nullità.
La giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde nel qualificare il piano di ammortamento non come un elemento essenziale del contratto di mutuo, la cui assenza determini la nullità del negozio, ma piuttosto come un documento con valore esplicativo ed esecutivo delle condizioni economiche già pattuite nel contratto stesso.
Sulla base della qualificazione sopra esposta, la giurisprudenza prevalente esclude che la mancata allegazione o consegna del piano di ammortamento al momento della stipula del contratto possa determinare la nullità del contratto o della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza dell'oggetto.
5 Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 395 del 10 maggio 2024, ha stabilito che "il piano di ammortamento non costituisce un elemento essenziale del contratto e la sua mancanza non impedisce al cliente di avere contezza di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, laddove le stesse siano riportate all'interno delle clausole contrattuali".
La conseguenza di tale omissione non è la nullità, ma la possibile configurazione di una violazione di una
"mera norma di comportamento", che potrebbe al più dar luogo a una responsabilità precontrattuale o contrattuale, qualora il cliente dimostri di aver subito un danno specifico.
La circostanza poi che, come nel caso che ci occupa, il piano di ammortamento rechi una data successiva a quella di sottoscrizione del contratto di mutuo non modifica le conclusioni sopra esposte e, anzi, appare come una questione di minor rilievo rispetto alla totale assenza del documento.
Se la giurisprudenza ritiene che la mancata allegazione non infici la validità del contratto, a maggior ragione un piano di ammortamento esistente, sebbene formalmente datato in un momento successivo, non può essere considerato causa di nullità. La datazione successiva potrebbe dipendere da mere prassi amministrative o dal momento in cui il documento viene generato informaticamente.
L'elemento giuridicamente rilevante non è la data del documento "piano di ammortamento", ma la prova che le condizioni economiche in esso sviluppate (e che devono coincidere con quelle contrattuali) siano state oggetto di accordo tra le parti al momento della stipula del contratto. Se il contratto principale contiene tutti gli elementi necessari a determinare l'obbligazione del mutuatario (importo, tasso, durata, periodicità), la successiva formalizzazione del piano di sviluppo del debito non ne inficia la validità originaria.
Nel caso di specie, pertanto, l'asserita mancanza del citato documento -che non costituisce un elemento essenziale del contratto- non ha impedito al cliente di avere contezza di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, atteso che le stesse sono riportate all'interno delle clausole contrattuali .
Quanto alla natura e alle caratteristiche del finanziamento oggetto del rapporto per cui è causa, l'opponente ha contestato la quota di finanziamento destinata all'estinzione di un precedente rapporto, lamentando la mancata produzione del relativo contratto e la violazione del diritto alla riduzione dei costi (c.d. principio "Lexitor", sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 11.09.2019, causa C-383/18, sull'ambito di operatività dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori).
Quindi, ha chiesto l'esatto ammontare dell'importo che è tenuta a rimborsare ad a titolo CP_1 Parte_1 di oneri relativi al contratto di finanziamento di cui è causa, pagati anticipatamente e non maturati, né goduti,
a seguito dell'anticipata estinzione dello stesso.
Sul punto va osservato che la sola produzione dei conteggi di estinzione anticipata da parte del finanziatore, che pur è avvenuta, non è di per sé sufficiente a determinare in modo definitivo e corretto la riduzione del credito spettante al consumatore.
La correttezza di tali conteggi dipende dal rispetto di due principi fondamentali, consolidati dalla normativa europea e dalla giurisprudenza nazionale: l'inclusione di tutti i costi del credito nella base di calcolo per la riduzione e l'applicazione di un criterio di calcolo proporzionale corretto.
6 Il punto di partenza è il diritto del consumatore a ottenere una riduzione che comprenda non solo gli interessi, ma la totalità dei costi sostenuti per il finanziamento, in proporzione alla vita residua del contratto.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la celebre sentenza "Lexitor" (C-383/18), ha stabilito che l'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata include tutti i costi posti a suo carico, compresi quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto (i cosiddetti costi up-front).
Questo principio è stato recepito e confermato a più riprese dalla giurisprudenza italiana.
La Corte di cassazione ha sancito che la distinzione tra costi up-front (costi che si esauriscono con l'erogazione del finanziamento, come le spese di istruttoria o di intermediazione) e costi recurring (costi che maturano nel tempo, come le spese di incasso rata) è irrilevante ai fini del diritto alla riduzione. (Cass. Civ., Sez. 2, N. 25977 del 06-09-2023); Cass. Civ., Sez. 1, N. 3460 del 07-02-2024).
L'articolo 125-sexies, comma 1, del Testo Unico CArio (D.Lgs. 385/1993), come modificato dal D.L.
73/2021, riflette pienamente questo orientamento, prevedendo che il consumatore:
"...ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte."
Di conseguenza, qualsiasi clausola contrattuale che escluda dal rimborso determinate categorie di costi in caso di estinzione anticipata è da considerarsi nulla.
Pertanto, un conteggio di estinzione anticipata che non includa nella riduzione proporzionale tutti i costi (ad eccezione delle imposte), basandosi su clausole contrattuali che ne prevedono l'esclusione, è illegittimo e può essere contestato (Cass. Civ., Sez. 2, N. 25977 del 06-09-2023).
Ora, nel caso di specie, a fronte del richiamo di parte opponente di questo principio cardine, l'opposta ha sostenuto che l'utilizzo delle somme erogate al fine di estinguere il precedente finanziamento, costituisce inequivoca accettazione degli importi indicati dalla banca e che, quindi, ogni contestazione relativa al rapporto pregresso sia tardiva ed extra petitum.
Tale deduzione è errata nei presupposti, poichè non tiene in conto del principio del collegamento negoziale, in virtù del quale “la validità e l'efficacia del nuovo contratto sono strettamente dipendenti dalla regolarità del rapporto che esso è destinato a sostituire o estinguere” (Cass. Civ., Sez. 3, N. 18006 del 02-07-2025).
Più precisamente, il collegamento negoziale si verifica quando due o più contratti, pur mantenendo la loro autonomia strutturale, sono concepiti e voluti dalle parti come funzionalmente connessi per il raggiungimento di un unico scopo economico. In questo scenario, le vicende di un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione) si ripercuotono sull'altro, secondo il principio simul stabunt, simul cadent. (cfr. Tribunale Ordinario Bari, sez.
2, sentenza n. 2287/2019);
Nel caso di un nuovo finanziamento concesso specificamente per estinguere un debito preesistente, il collegamento è intrinseco. Il nuovo contratto si configura come un mutuo di scopo, dove la causa concreta non
è semplicemente la fornitura di liquidità, ma la precisa finalità di estinguere una determinata passività.
La Corte di cassazione e la giurisprudenza di merito hanno più volte riconosciuto che l'analisi di tali operazioni non può prescindere da una valutazione complessiva (Cass. Civ., Sez. 1, N. 4050 del 14-02-2024), osservando
7 che “Il collegamento funzionale comporta che i diversi e distinti negozi, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, siano tuttavia concepiti e voluti avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno si ripercuotano sull'altro, condizionandone la validità e
l'efficacia” (Cass. n. 7524/2007).
Quanto poc'anzi osservato sul riconoscimento del collegamento funzionale ha conseguenze processuali e sostanziali di primaria importanza, che escludono la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (extra petitum).
Se il debito originario, che il nuovo finanziamento è destinato a estinguere, risulta parzialmente o totalmente inesistente (ad esempio, perché basato su clausole nulle come l'applicazione di interessi anatocistici o usurari), tale vizio si trasmette al nuovo contratto. Il nuovo finanziamento sarà affetto da nullità parziale derivata per una parte del suo oggetto, in quanto fondato su una causa parzialmente illecita o inesistente.
Pertanto, nell'ipotesi in cui il nuovo finanziamento era stato erogato per estinguere un vecchio finanziamento e venga accertato che il saldo del conto era stato "gonfiato" da addebiti illegittimi,” il Giudice ridetermina il corretto saldo, dichiara la nullità parziale derivata del contratto di finanziamento limitatamente all'importo eccedente il debito effettivamente dovuto e ricalcola il debito residuo del nuovo finanziamento sulla base dell'importo epurato”. (Tribunale di Verbania, Sentenza n.250 del 7 maggio 2024)
Questo dimostra che l'analisi del rapporto pregresso non solo è permessa, ma è necessaria per determinare la validità e l'esatto ammontare dell'obbligazione sorta dal nuovo contratto.
Il collegamento negoziale consente al debitore di opporre, nell'ambito del giudizio sul nuovo finanziamento, le eccezioni relative al rapporto originario. Pertanto, il giudice investito della causa sul nuovo contratto, ha il potere e il dovere di esaminare il rapporto precedente per verificare la fondatezza di tali eccezioni.
La Cassazione ha precisato che, in operazioni di rifinanziamento, è necessaria una "più ampia valutazione, comprendente anche un raffronto tra le condizioni concordate tra le parti e quelle alle quali erano stati accordati i precedenti mutui" (Cassazione Civile n. 4695 del 22/02/2021).
Ignorare il rapporto pregresso significherebbe giudicare il nuovo contratto in un vuoto giuridico ed economico, contravvenendo alla necessità di valutare l'operazione economica nella sua interezza.
In conclusione, nel caso di specie, l'assunto dell'opponente secondo cui l'esame del rapporto di finanziamento pregresso non costituisce una pronuncia extra petitum in un giudizio sul nuovo finanziamento sostitutivo, è pienamente fondato. Il collegamento funzionale tra i due contratti, insito nella causa di scopo del nuovo finanziamento, impone al giudice di valutare l'operazione nel suo complesso. Lungi dall'essere extra petitum, tale indagine rientra pienamente nell'oggetto del contendere, poiché la validità e l'efficacia del nuovo rapporto obbligatorio dipendono direttamente dalla legittimità di quello che lo ha preceduto e che ne costituisce il presupposto causale.
Orbene, nella valutazione complessiva dei due rapporti emerge un'operazione di rifinanziamento (con l'erogazione di nuova liquidità); la Corte di Cassazione ha chiarito che un'operazione di questo tipo si distingue da una semplice sostituzione di un debito chirografario con uno garantito (o comunque rinegoziato)
8 proprio per la presenza di nuova finanza. L'erogazione di nuova liquidità è l'elemento che caratterizza una vera e propria ristrutturazione del debito.
In questo senso, la Cassazione ha affermato che «l'elemento caratteristico di tali operazioni è l'effettiva erogazione di nuova liquidità da parte della banca, funzionale non solo (e non tanto), quindi, all'azzeramento della preesistente esposizione debitoria [...] ma a rimodulare, per il tramite di nuove condizioni negoziali per esempio afferenti il tasso di interesse o rinnovate tempistiche dei pagamenti, l'assetto complessivo del debito nel contesto di una nuova veste giuridico-economica degli anteriori rapporti» (Cassazione civile sez. I -
22/02/2021, n. 4694).
Ebbene, quando, come nel caso che ci occupa, “l'operazione non è preordinata esclusivamente all'estinzione del debito precedente, ma include nuova liquidità, la banca svolge la sua funzione tipica di fornire credito, assumendo un nuovo rischio. Al contrario, un'operazione senza nuova finanza, volta solo a ripianare un'esposizione, può essere considerata una mera "operazione di natura contabile" (Cass. Civ., Sez. 1, N. 4694 del 22-02-2021)
In questa ipotesi la causa del nuovo contratto di finanziamento non è più unicamente quella di estinguere un debito pregresso (mutuo di scopo per ripianamento), ma assume una natura duale:
-causa di ripianamento: per la parte di capitale destinata a estinguere il debito precedente.
-causa di finanziamento: per la parte di capitale erogata come nuova liquidità al cliente.
Questa complessità causale è fondamentale per valutare le conseguenze di eventuali vizi del rapporto originario.
Si badi bene, però, che l'erogazione di nuova liquidità non recide il legame con il contratto precedente. La giurisprudenza ha affrontato la questione se una simile operazione complessa possa dar vita a un'«obbligazione autonoma e indipendente dalle precedenti», concludendo che la questione è complessa e non può essere risolta in modo automatico, riconoscendo di fatto la persistenza di un collegamento (Cass. Civ., Sez. 1, N. 4694 del
22-02-2021).
Il principio della nullità parziale derivata, già analizzato in precedenza, rimane pienamente applicabile, ma il suo effetto è circoscritto alla sola porzione del nuovo finanziamento destinata al ripianamento del debito originario.
Sul piano pratico e processuale pertanto:
1. andrà accertata l'illegittimità di addebiti nel rapporto originario e rideterminato il saldo debitorio effettivo;
2. eventualmente dichiarata la nullità parziale derivata del nuovo contratto di finanziamento, "limitatamente alla determinazione dell'importo oggetto del contratto"
3. ricalcolato l'intero piano di ammortamento del nuovo finanziamento partendo da un capitale mutuato epurato, corrispondente alla somma del debito originario legittimo e della nuova liquidità erogata.
Una volta stabilito che (tutti) i costi devono essere ridotti, il secondo elemento di verifica riguarda il criterio matematico utilizzato per calcolare la proporzione.
9 Il nuovo testo dell'articolo 125-sexies, comma 2, del TUB stabilisce che i contratti di credito devono indicare chiaramente i criteri per la riduzione, specificando se si applica il criterio della proporzionalità lineare (noto anche come pro-rata temporis) o il criterio del costo ammortizzato .
Il criterio Pro Rata Temporis (o Lineare) è il metodo più semplice e intuitivo. L'importo totale di un costo viene diviso per il numero totale delle rate previste dal piano di ammortamento e poi moltiplicato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione. Tale criterio è da considerarsi il più aderente alla finalità di tutela del consumatore, specialmente in assenza di chiare pattuizioni diverse.
La giurisprudenza ha chiarito che, se il contratto prevede espressamente un criterio di calcolo, questo deve essere applicato, per trasparenza contrattuale. In caso di clausole opache o di assenza di pattuizioni, come nel caso di pecie, si tende a favorire l'interpretazione più vantaggiosa per il consumatore, spesso applicando il criterio lineare pro-rata temporis .
Orbene, dagli atti di causa, emerge che in data 02.08.2017 è stato stipulato un nuovo prestito personale (n.
17943308) con Parte di questo nuovo finanziamento è stata utilizzata per estinguere Controparte_1 anticipatamente un precedente contratto di finanziamento, erogato in data 06.08.2015 (cfr. fasc. monitorio).
Il documento (“conteggi di estinzione anticipata”, fasc.di parte opposta) prodotto da si riferisce CP_1 specificamente all' ultimo finanziamento e fornisce i dettagli del calcolo effettuato da per CP_1
l'estinzione, avvenuta con 24 rate residue. Da tale conteggio si evince che la finanziaria ha provveduto a stornare:
• Gli interessi non maturati per la vita residua del contratto, per un importo di € 1.642,64.
• Le spese di incasso e gestione pratica, per un importo di € 24,00 (corrispondenti a € 1,00 per ciascuna delle 24 rate residue).
Tuttavia, il medesimo documento mostra che non è stato effettuato alcuno storno per altre voci di costo, come si evince dalle voci:
• "Storno servizi assicurativi e altro": € 0,00
• "Storno spese istruttoria finanziate": € 0,00
Questo conferma che la finanziaria ha limitato la riduzione del costo del credito ai soli oneri recurring, omettendo la quota parte dei costi up-front di competenza del periodo non goduto a causa dell'estinzione anticipata.
Tale operato non appare conforme ai principi giuridici sopra esposti, per cui a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento oggetto d'esame quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale(commissioni ed oneri di recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri up front), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito. .
Per calcolare la riduzione spettante, secondo il criterio pro-rata temporis, è necessario riproporzionare i costi in base alla vita residua del contratto rispetto alla sua durata originaria. La formula è la seguente: (Costo Totale
/ Numero Totale di Rate) * Numero di Rate Residue = Importo da Rimborsare.
10 I documenti forniti, tuttavia, non contengono il contratto originario del finanziamento del 2015, né un dettaglio dei costi up-front ad esso associati (es. spese di istruttoria, commissioni, premi assicurativi).
Il contratto allegato al ricorso monitorio si riferisce infatti al nuovo finanziamento del 2017 (cfr. fasc. monitorio).
In assenza dei dati specifici del contratto estinto, non è quindi possibile effettuare il calcolo esatto degli importi da rimborsare.
Sul punto va osservato che parte opponente non ha prodotto, come era suo onere, il contratto di finanziamento del 2015 né ha formulato valida richiesta ex art. 210 c.p.c. in relazione a tale contratto (essendo stata rigettata per genericità la richiesta ex art. 210 formulata nelle sue memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. - trattandosi per altro di documentazione reperibile autonomamente dall'opponente con richiesta alla banca ex art. 119
TUB, non formulata né prima né in corso di causa).
Ne consegue che non potendosi accertare i costi up front pattuiti nel contratto di finanziamento del 2015 la domanda in esame va rigettata.
Quanto poi alla questione eccepita dall'opponente relativa alla polizza assicurativa inclusa nel contratto di finanziamento oggetto di causa, la Suprema Corte ha ritenuto che “Ai fini della verifica dell'usurarietà di un contratto di mutuo, devono essere computate nel calcolo del TAEG tutte le spese collegate all'erogazione del credito, comprese quelle per le polizze assicurative stipulate contestualmente al finanziamento, purché vi sia un collegamento con la concessione del credito, che può essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova e si presume in caso di contestualità tra spesa assicurativa ed erogazione del mutuo. Tale principio, fondato sull'art. 644 c.p., comma 4, e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, si applica anche se le istruzioni della
CA d'IT per la rilevazione del TEGM non includono tali costi, in quanto il TAEG rappresenta l'indice complessivo che esprime l'incidenza di tutti i costi, esclusi solo imposte e tasse, collegati all'erogazione del credito. La mancata inclusione di tali costi nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non esclude la loro rilevanza ai fini della verifica dell'usurarietà, che deve essere effettuata conformemente alla legge penale
e civile”. (Cass. Civ., Sez. 1, N. 15114 del 06-06-2025)
Questo orientamento, sebbene nato in [...] usura, è stato esteso per analogia anche alla verifica della correttezza del TAEG.
“Pertanto, la verifica della correttezza del TAEG deve tener conto per analogia di questo orientamento nato in [...] usura, includendo tutti gli oneri accessori collegati al credito, per evitare la nullità delle clausole contrattuali che prevedano interessi superiori al tasso soglia” (Cass. Civ., Sez. 1, N. 15114 del 06-06-2025).
Di conseguenza, spetta al cliente dimostrare l'esistenza di indici presuntivi che suggeriscano l'obbligatorietà della polizza (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.5013 del 27 dicembre 2023).
Tali indici, oltre alla contestualità, includono:
1) la funzione di copertura del credito: la polizza è volta a garantire il rimborso del finanziamento in caso di eventi avversi (morte, perdita del lavoro, etc.), tutelando così primariamente l'interesse del creditore.
2) la pari durata: il contratto di assicurazione ha la stessa durata del piano di ammortamento del finanziamento.
11 3) la parametrazione dell'indennizzo: l'importo dell'indennizzo assicurativo è calcolato in base al debito residuo del finanziamento.
4) Il beneficiario della polizza: il beneficiario dell'indennizzo è l'istituto finanziatore.
Una volta che il cliente ha fornito prove basate su tali presunzioni "gravi, precise e concordanti", l'onere della prova si inverte: spetta all'intermediario finanziario dimostrare che la polizza era effettivamente facoltativa
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.5013 del 27 dicembre 2023).
Orbene, tale prova non risulta essere stata fornita da atteso che: la durata del contratto di prestito Parte_1 in oggetto è pari a 72 mesi, pertanto la possibilità per il contraente di recedere dal contratto di assicurazione prima della scadenza del contratto di finanziamento prova inconfutabilmente che la persistenza del primo non fosse determinante ai fini della prosecuzione del secondo.
Inoltre, come correttamente obiettato da il debitore è il beneficiario degli eventuali rimborsi CP_1 assicurativi, nel caso in cui gli eventi (aleatori) coperti dalla polizza si fossero verificati, pertanto non vi è dubbio che egli abbia volontariamente acquistato specifica polizza nel proprio personale interesse.
Da una disamina degli atti di causa, non risulta accertato, pertanto, che le polizze fossero sostanzialmente obbligatorie, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente alcuna difformità tra il TAEG dichiarato e quello effettivo.
Per quanto concerne, infine, le eccezioni relative ai tassi ed all'anatocismo, la Consulenza Tecnica d'Ufficio
(CTU) depositata nel procedimento R.G. 5966/2021 del Tribunale di Velletri ha fornito un'analisi dettagliata dei rapporti di finanziamento intercorsi tra e oggetto di Parte_1 Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo.
Le conclusioni del CTU Dott.ssa basate sui quesiti posti dal Giudice, delineano un quadro che Persona_1 smentisce in larga parte le doglianze dell'opponente.
La CTU, innanzitutto, ha esaminato separatamente i due rapporti contrattuali: il prestito personale n. 17943308
e la carta di credito revolving n. 32167464460.
A. Prestito Personale n. 17943308
1-Pattuizione degli Interessi: Il CTU ha accertato che il saggio di interesse applicato, sebbene superiore a quello legale, è stato espressamente e validamente pattuito per iscritto tra le parti, in conformità con la normativa vigente [cfr. elaborato CTU].
2-Verifica dell'Usura Corrispettiva: La doglianza principale dell'opponente, relativa all'applicazione di tassi usurari, è stata respinta. Il CTU ha proceduto al calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) del finanziamento, utilizzando la formula del Tasso Interno di Rendimento (TIR.X) e includendo, oltre agli interessi, i costi connessi all'erogazione del credito.
3- Inclusione dei Costi Assicurativi: Di particolare rilievo è la decisione del CTU di includere nel calcolo del
TEG il costo della polizza assicurativa MetLife CPI (Creditor Protection Insurance) di € 1.682,64. Nonostante la polizza fosse contrattualmente definita "facoltativa", il CTU ha ritenuto, sulla base dell'acronimo CPI e richiamando un provvedimento dell'AGCM, che la sua finalità fosse quella di garantire il rimborso del debito, rendendola di fatto connessa al finanziamento ai sensi delle Istruzioni della CA d'IT [cfr. elaborato CTU].
12 4- Esito del Calcolo: anche includendo tale costo, il TEG del finanziamento è stato calcolato nella misura dell'11,95%. Tale valore è risultato nettamente inferiore al tasso soglia applicabile al momento della stipula
(3° trimestre 2017) per la categoria "Crediti personali", che era pari al 16,9125% (cfr. elaborato CTU). Di conseguenza, il contratto di prestito personale non presenta profili di usura originaria.
5- Verifica dell'Usura Moratoria: Il CTU ha altresì verificato il tasso di mora previsto contrattualmente, pari all'1% mensile (12% annuo) sulla quota capitale del debito residuo. Tale tasso è risultato inferiore sia alla soglia usuraria per gli interessi corrispettivi, sia alla soglia specifica per gli interessi di mora, calcolata secondo la metodologia indicata dalla CA d'IT (pari al 19,5375%) (cfr. elaborato CTU).
6-Anatocismo: Non è stata riscontrata alcuna pratica anatocistica. La richiesta della banca, in sede di decreto ingiuntivo, di interessi legali sull'importo delle rate scadute (comprensive della quota interessi) è stata ritenuta legittima ai sensi della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, in quanto espressamente prevista dalle condizioni generali di contratto (cfr. elaborato CTU).
B. Carta di Credito Revolving n. 32167464460
1-Pattuizione degli Interessi: anche per questo rapporto, il tasso di interesse (TAN 19,20%) è risultato regolarmente pattuito per iscritto (cfr. elaborato CTU).
2-Verifica dell'Usura Corrispettiva: Il CTU ha condotto un'analisi trimestrale, calcolando il TEG per ogni periodo di riferimento secondo la formula prevista dalle Istruzioni della CA d'IT per i finanziamenti a utilizzo flessibile. In nessuno dei trimestri analizzati il TEG applicato ha superato il relativo tasso soglia (cfr. elaborato CTU). Il CTU ha correttamente escluso dal calcolo le commissioni per l'anticipo contante, in aderenza alle Istruzioni della CA d'IT che le qualificano come costi relativi all'utilizzo dello strumento di pagamento e non all'erogazione del credito (cfr. elaborato CTU).
3-Verifica dell'Usura Moratoria: il tasso di mora contrattualmente previsto (tasso corrispettivo maggiorato del
20%, per un totale del 23,04%) è risultato inferiore alle soglie di legge (cfr. elaborato CTU).
4-Anatocismo: su questo punto, la CTU ha rilevato una parziale fondatezza delle doglianze dell'opponente.
L'analisi dei movimenti ha evidenziato una capitalizzazione mensile degli interessi di competenza. Il CTU ha confutato le osservazioni del consulente di parte della banca, dimostrando che, a causa delle diverse date di valuta tra l'addebito degli interessi (fine mese) e l'accredito delle rate di rimborso (15 del mese successivo), si generava un calcolo di interessi su interessi per un periodo di 15 giorni. L'importo degli interessi anatocistici
è stato quantificato in € 21,49 (cfr. elaborato CTU).
Con riferimento al contratto di credito revolving deve poi osservarsi la non fondatezza dell'eccezione di nullità per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto ai sensi degli artt. 2346 e 1418 c.c. mancando le indicazioni per la determinazione dell'ammontare del rimborso. Sul punto, come anche riscontrato dal CTU, tale contratto individua il tasso fisso per il rimborso, pari al 19,20%, la periodicità delle rate di rientro (il 15 del mese successivo a quello di emissione dell'estratto conto), le rate del piano (cfr. art. 9 delle condizioni generali di contratto) parametrato al saldo sussistente. Ne consegue che risulta determinabili e determinate le condizioni (variabili) di rientro dal credito concesso in forza di tale contratto.
13 Alla luce dell'esito della CTU, condotta secondo criteri e parametri del tutto condivisibili, le domande centrali dell'opposizione, volte a far dichiarare la nullità dei contratti per usura con la conseguente gratuità dei finanziamenti (art. 1815, co. 2, c.c.), sono quindi destinate al rigetto.
L'unico profilo di illegittimità riscontrato dal CTU riguarda la pratica anatocistica sulla carta di credito, per un importo irrisorio di € 21,49.
Sebbene l'importo sia minimo, l'accertamento di un credito inferiore a quello ingiunto comporta, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia, la revoca non implica il rigetto della pretesa creditoria della banca.
Il giudizio di opposizione, infatti, si configura come un ordinario giudizio di cognizione sul merito del credito,
e il giudice, revocato il decreto, è tenuto a condannare l'opponente al pagamento della somma effettivamente dovuta, come rideterminata in corso di causa.
Alla luce dei suesposti rilievi, la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo va parzialmente accolta, tenuto conto dell'importo degli interessi anatocistici accertati dalla CTU e quantificato in € 21,49, dovendo essere rigettata per il resto, dovendosi rideterminare il credito vantato dall'opposta in € 29.778,86 (decurtato dell'importo di € 21,49).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa come accertato a seguito del riscontro della parziale fondatezza dell'opposizione ed applicati i parametri minimi (essendo il valore della causa appena superiore allo scaglione di riferimento), unitamente alle spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste a carico di parte opponente in base al principio della soccombenza, risultando in gran parte infondata l'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
• accoglie l'opposizione di nei limiti indicati e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo 1122/2021 emesso dal Tribunale di Velletri in data 19.5.2021 e notificato in data 06.07.2021;
• accertata la diversa misura del credito in favore dell'opposta per le ragioni di cui in motivazione, CP_1 conseguentemente , condanna l'opponente a corrispondere alla opposta-convenuta la somma di € 29.778,86
(già decurtata dell'importo di € 21,49) oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo;
• condanna parte opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite liquidate in € 2.540 per compensi, oltre accessori di legge;
• pone definitivamente a carico di parte opponente i costi della CTU come liquidati in atti.
Così deciso in Velletri in data 25 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Trimani 14 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5966 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Debora Castellani , giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Terni, via del Rivo, 204;
-opponente-
contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difessa dall'avv. Gennaro Ferrecchia e dall'avv. Massimiliano Silvestri, giusta procura in calce al ricorso per dcreto ingiuntivo.ec elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulia Nicolò in Velletri, via Mammucari, 32;
-opposta-
OGGETTO: contratti bancari;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalla parte attrice ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. recepite nell'ordinanza del 29.4.2025 con cui la causa è stata assunta in decisione.
PREMESSO IN FATTO CHE
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo, d'ora in avanti, “ ) otteneva dal Tribunale Controparte_1 CP_1 di Velletri il D.I. n. 1122/2021, emesso in data 19.05.2021, con il quale si ingiungeva al Sig. Parte_1
il pagamento della somma complessiva di € 29.800,35, di cui € 25.565,79 a titolo di saldo residuo
[...] del prestito personale n. 17943308 ed € 4.234,56 per l'utilizzo della carta di credito n. 32167464460, oltre interessi e spese.
Avverso tale provvedimento, il Sig. con atto di citazione notificato in data 14.09.2021, proponeva Parte_1 rituale opposizione, eccependo, in sintesi:
1) l'infondatezza della pretesa creditoria per carenza di prova;
2)la nullità del contratto di finanziamento per: - difetto di forma scritta (c.d. monofirma); -indeterminatezza dell'oggetto stante l'assenza del piano di ammortamento;
- violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria (art. 125-bis T.U.B.) ed in particolare, la difformità tra TAEG dichiarato ed effettivo a causa della mancata inclusione dei costi delle polizze assicurative e per l'applicazione degli interessi usurari;
3) la nullità del contratto di carta credito per indeterminatezza dell'oggetto e per l'applicazione di interessi anatocistici.
Chiedeva inoltre, previa ogni opportuna declaratoria in ordine all'invalidità e/o nullità del contratto di finanziamento, accertarsi il proprio diritto ad ottenere il rimborso degli oneri non maturati nè goduti, corrisposti in relazione al contratto di finanzaimento e da questa indebitamente percetti all'atto dell'estinzione anticipata degli stessi;
chiedeva quindi la rideterminazione del credito.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le difese avversarie e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite .
In particolare, l'odierna opposta evidenziava la piena prova del credito, in particolare:
1) la validità dei contratti sottoscritti 2) l'idoneità della documentazione offerta (contratto di finanziamento, estratto contabile certificato ex art. 50 TUB, contratti di cessione del credito) a giustificare, ex artt. 633 e ss.
c.p.c., la pronuncia del decreto ingiuntivo, così come pure a valere quale prova del credito nella presente fase d'opposizione;
3) la natura facoltativa delle polizze assicurative;
4) la legittimità dei tassi applicati, evidenziando come sia onere dell'opponente allegare e dimostrare specificamente l'asserito superamento del tasso soglia di usura, superamento che è comunque da escludere, risultando le condizioni del prestito coerenti con la soglia usura e dovendosi escludere la rilevanza a tale fine del tasso moratorio o comunque la sua sommatoria con il tasso corrispettivo e dovendo essere apprezzata l'entità del tasso moratorio, semmai, in confronto con il tasso soglia aumentato della maggiorazione di 2,1 punti previsto dai decreti ministeriali trimestrali;
5) l'insussistenza di anatocismo, producendo altresì i conteggi di estinzione del precedente finanziamento.
Alla prima udienza, il Giudice, con provvedimento del 16.02.2022, accoglieva l'istanza di provvisoria esecuzione e assegnava i termini per l'esperimento del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
2 Disponeva quindi CTU contabile, nominando la Dott.ssa al fine di verificare la regolarità dei Persona_1 rapporti contrattuali (in particolare, la legittimità dei tassi di interesse applicati, l'eventuale superamento del tasso soglia usura e la presenza di anatocismo) e di rideterminare il dare/avere tra le parti.
La causa è stata posta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 29.04.2025 (per la quale le parti hanno depositato le note scritte di udienza, rassegnando le proprie conclusioni alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare, degli esiti della CTU), con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO CHE
L' opposizione proposta dagli opponenti in epigrafe è fondata solo in minima parte e va quindi accolta entro i limiti e per i motivi che di seguito si vanno ad esporre.
Deve anzitutto premettersi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si limita a una verifica di validità del provvedimento monitorio, ma instaura un ordinario processo di cognizione nel quale il creditore opposto, assumendo la posizione sostanziale di attore, ha l'onere di provare l'esistenza, la validità e l'esatto ammontare del proprio credito .
Infatti, il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno
2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto in termini generali, nel caso di specie, si osserva che la CA opposta ha assolto l'onere su di essa incombente di provare il credito quale ab initio risultante dall'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. e oggetto dell'ingiunzione.
3 Ed invero, nel caso in esame, la CA creditrice ha prodotto i contratti sottoscritti dal debitore e degli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B., documentazione ulteriormente integrata in sede di costituzione con il deposito degli estratti conto analitici per l'intera durata dei rapporti. Per il tramite della predetta documentazione, dunque, la banca opposta ha assolto l'onere della prova in relazione alla pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Ciò premesso in via generale, va innanzitutto rilevato, con riferimento alla fattispecie per cui è causa, come risulti accertato, sulla scorta delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie presenti in atti, che abbia stipulato con la il contratto di finanziamento per cui è causa, contratto concluso, Parte_1 CP_1 nello specifico, in data 02.8.2017.
Preliminarmente, va osservato che, è inammissibile l'eccezione di nullità per mancata sottoscrizione del contratto (c.d. "contratto monofirma) da parte della banca perchè contraria al consolidato orientamento giurisprudenziale. Invero, a dispetto delle doglianze svolte al riguardo dall'opponente, come rilevato dalla stessa CTU, il contratto prodotto reca la firma dell'incaricato (cfr. Pag. 25 e 38 doc. 7 allegato alla CP_1 comparsa). Ad ogni modo, anche qualora così non fosse, l'eccezione sarebbe comunque da respingersi alla luce del condivisibile orientamento espresso dalla Cassazione la quale ha chiarito che il requisito della forma scritta ex art. 117 T.U.B. è posto a tutela del cliente e la sua finalità è assolta quando il contratto sia redatto per iscritto, una copia sia consegnata al cliente e quest'ultimo lo abbia sottoscritto (Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, n. 898 del 16 gennaio 2018).
In particolare, a seguito di questa fondamentale pronuncia, la mancata sottoscrizione del contratto da parte del funzionario della banca o dell'intermediario finanziario non determina la nullità del contratto per difetto di forma scritta, a condizione che il contratto sia stato redatto per iscritto, sottoscritto dal cliente, una copia sia stata consegnata a quest'ultimo e il rapporto abbia avuto concreta esecuzione.
La giurisprudenza ha superato un'interpretazione meramente "strutturale" del requisito della forma scritta, che avrebbe richiesto la sottoscrizione di entrambe le parti sullo stesso documento, per approdare a un'interpretazione "funzionale".
Si legge nella sentenza della Corte: «in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass. S.U. n. 898/2018).
«In tema di contratti bancari, la prescrizione della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 1, TUB, ha una funzione di protezione del contraente debole e non determina la nullità del contratto in caso di mancata sottoscrizione da parte della banca, purché il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente». (Cass. Civ., Sez. 1, N. 9196/2021).
4 «In materia di contratti bancari, la mancanza della forma scritta non determina automaticamente la nullità del contratto, qualora vi siano comportamenti concludenti da parte dell'istituto di credito che dimostrino la volontà di avvalersi del contratto stesso. La forma scritta deve essere interpretata in modo funzionale, garantendo la conoscenza del contratto da parte del cliente, e può ritenersi rispettata anche in assenza di sottoscrizione da parte della banca, se vi è prova di esecuzione del contratto e di comunicazioni tra le parti che attestino la volontà contrattuale».(Cass. Civ., Sez. 1, N. 17725/2022)
In definitiva, un contratto che presenti queste caratteristiche (il contratto sia stato redatto per iscritto;
- il cliente lo abbia sottoscritto;
- una copia del documento contrattuale sia stata consegnata al cliente;
-la banca abbia tenuto comportamenti concludenti, come la pacifica esecuzione del rapporto, che dimostrino in modo inequivocabile la sua volontà di essere vincolata dalle condizioni contenute nel documento sottoscritto dal solo cliente), non può essere dichiarato nullo per difetto di forma scritta a causa della sola assenza della firma della banca.
Il consenso della banca può desumersi da comportamenti concludenti, quali l'erogazione del finanziamento e, soprattutto, la produzione in giudizio del documento contrattuale, che costituisce la massima espressione della volontà di avvalersene. La clausola contrattuale che prevede "l'accettazione scritta" è pienamente soddisfatta da tali comportamenti, che manifestano in modo inequivocabile la volontà dell'istituto.
Applicando tali principi al caso di specie, emergono pacificamente la sottoscrizione da parte dell'opponente,
l'avvenuta consegna del contratto al cliente ed il consenso dell'istituto di credito, che può essere desunto da comportamenti concludenti che manifestano in modo inequivocabile la sua volontà di avvalersi del contratto, come l'erogazione del finanziamento, l'apertura del conto corrente o l'invio degli estratti conto periodici;
pertanto non opera alcuna nullità di protezione .
Sulla scorta di tali risultanze, risulta dunque compiutamente dimostrata l'intervenuta conclusione inter partes del contratto di finanziamento, nella forma scritta prevista, in via generale, dall'art. 117 TUB, così come è stata provata, parimenti, l'avvenuta erogazione del prestito, erogazione che, oltretutto, mai è stata contestata nei suoi scritti difensivi da parte di Parte_1
Con riguardo all'ulteriore eccezione di parte opponente relativa alla mancanza del piano di ammortamento, va osservato che la questione della mancata allegazione del piano di ammortamento al contratto di mutuo e della sua datazione successiva alla stipula del contratto stesso solleva profili di trasparenza e validità contrattuale, che la giurisprudenza ha affrontato in modo consolidato, distinguendo tra violazione di norme di comportamento e vizi genetici del contratto che ne comportano la nullità.
La giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde nel qualificare il piano di ammortamento non come un elemento essenziale del contratto di mutuo, la cui assenza determini la nullità del negozio, ma piuttosto come un documento con valore esplicativo ed esecutivo delle condizioni economiche già pattuite nel contratto stesso.
Sulla base della qualificazione sopra esposta, la giurisprudenza prevalente esclude che la mancata allegazione o consegna del piano di ammortamento al momento della stipula del contratto possa determinare la nullità del contratto o della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza dell'oggetto.
5 Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 395 del 10 maggio 2024, ha stabilito che "il piano di ammortamento non costituisce un elemento essenziale del contratto e la sua mancanza non impedisce al cliente di avere contezza di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, laddove le stesse siano riportate all'interno delle clausole contrattuali".
La conseguenza di tale omissione non è la nullità, ma la possibile configurazione di una violazione di una
"mera norma di comportamento", che potrebbe al più dar luogo a una responsabilità precontrattuale o contrattuale, qualora il cliente dimostri di aver subito un danno specifico.
La circostanza poi che, come nel caso che ci occupa, il piano di ammortamento rechi una data successiva a quella di sottoscrizione del contratto di mutuo non modifica le conclusioni sopra esposte e, anzi, appare come una questione di minor rilievo rispetto alla totale assenza del documento.
Se la giurisprudenza ritiene che la mancata allegazione non infici la validità del contratto, a maggior ragione un piano di ammortamento esistente, sebbene formalmente datato in un momento successivo, non può essere considerato causa di nullità. La datazione successiva potrebbe dipendere da mere prassi amministrative o dal momento in cui il documento viene generato informaticamente.
L'elemento giuridicamente rilevante non è la data del documento "piano di ammortamento", ma la prova che le condizioni economiche in esso sviluppate (e che devono coincidere con quelle contrattuali) siano state oggetto di accordo tra le parti al momento della stipula del contratto. Se il contratto principale contiene tutti gli elementi necessari a determinare l'obbligazione del mutuatario (importo, tasso, durata, periodicità), la successiva formalizzazione del piano di sviluppo del debito non ne inficia la validità originaria.
Nel caso di specie, pertanto, l'asserita mancanza del citato documento -che non costituisce un elemento essenziale del contratto- non ha impedito al cliente di avere contezza di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, atteso che le stesse sono riportate all'interno delle clausole contrattuali .
Quanto alla natura e alle caratteristiche del finanziamento oggetto del rapporto per cui è causa, l'opponente ha contestato la quota di finanziamento destinata all'estinzione di un precedente rapporto, lamentando la mancata produzione del relativo contratto e la violazione del diritto alla riduzione dei costi (c.d. principio "Lexitor", sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 11.09.2019, causa C-383/18, sull'ambito di operatività dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori).
Quindi, ha chiesto l'esatto ammontare dell'importo che è tenuta a rimborsare ad a titolo CP_1 Parte_1 di oneri relativi al contratto di finanziamento di cui è causa, pagati anticipatamente e non maturati, né goduti,
a seguito dell'anticipata estinzione dello stesso.
Sul punto va osservato che la sola produzione dei conteggi di estinzione anticipata da parte del finanziatore, che pur è avvenuta, non è di per sé sufficiente a determinare in modo definitivo e corretto la riduzione del credito spettante al consumatore.
La correttezza di tali conteggi dipende dal rispetto di due principi fondamentali, consolidati dalla normativa europea e dalla giurisprudenza nazionale: l'inclusione di tutti i costi del credito nella base di calcolo per la riduzione e l'applicazione di un criterio di calcolo proporzionale corretto.
6 Il punto di partenza è il diritto del consumatore a ottenere una riduzione che comprenda non solo gli interessi, ma la totalità dei costi sostenuti per il finanziamento, in proporzione alla vita residua del contratto.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la celebre sentenza "Lexitor" (C-383/18), ha stabilito che l'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata include tutti i costi posti a suo carico, compresi quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto (i cosiddetti costi up-front).
Questo principio è stato recepito e confermato a più riprese dalla giurisprudenza italiana.
La Corte di cassazione ha sancito che la distinzione tra costi up-front (costi che si esauriscono con l'erogazione del finanziamento, come le spese di istruttoria o di intermediazione) e costi recurring (costi che maturano nel tempo, come le spese di incasso rata) è irrilevante ai fini del diritto alla riduzione. (Cass. Civ., Sez. 2, N. 25977 del 06-09-2023); Cass. Civ., Sez. 1, N. 3460 del 07-02-2024).
L'articolo 125-sexies, comma 1, del Testo Unico CArio (D.Lgs. 385/1993), come modificato dal D.L.
73/2021, riflette pienamente questo orientamento, prevedendo che il consumatore:
"...ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte."
Di conseguenza, qualsiasi clausola contrattuale che escluda dal rimborso determinate categorie di costi in caso di estinzione anticipata è da considerarsi nulla.
Pertanto, un conteggio di estinzione anticipata che non includa nella riduzione proporzionale tutti i costi (ad eccezione delle imposte), basandosi su clausole contrattuali che ne prevedono l'esclusione, è illegittimo e può essere contestato (Cass. Civ., Sez. 2, N. 25977 del 06-09-2023).
Ora, nel caso di specie, a fronte del richiamo di parte opponente di questo principio cardine, l'opposta ha sostenuto che l'utilizzo delle somme erogate al fine di estinguere il precedente finanziamento, costituisce inequivoca accettazione degli importi indicati dalla banca e che, quindi, ogni contestazione relativa al rapporto pregresso sia tardiva ed extra petitum.
Tale deduzione è errata nei presupposti, poichè non tiene in conto del principio del collegamento negoziale, in virtù del quale “la validità e l'efficacia del nuovo contratto sono strettamente dipendenti dalla regolarità del rapporto che esso è destinato a sostituire o estinguere” (Cass. Civ., Sez. 3, N. 18006 del 02-07-2025).
Più precisamente, il collegamento negoziale si verifica quando due o più contratti, pur mantenendo la loro autonomia strutturale, sono concepiti e voluti dalle parti come funzionalmente connessi per il raggiungimento di un unico scopo economico. In questo scenario, le vicende di un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione) si ripercuotono sull'altro, secondo il principio simul stabunt, simul cadent. (cfr. Tribunale Ordinario Bari, sez.
2, sentenza n. 2287/2019);
Nel caso di un nuovo finanziamento concesso specificamente per estinguere un debito preesistente, il collegamento è intrinseco. Il nuovo contratto si configura come un mutuo di scopo, dove la causa concreta non
è semplicemente la fornitura di liquidità, ma la precisa finalità di estinguere una determinata passività.
La Corte di cassazione e la giurisprudenza di merito hanno più volte riconosciuto che l'analisi di tali operazioni non può prescindere da una valutazione complessiva (Cass. Civ., Sez. 1, N. 4050 del 14-02-2024), osservando
7 che “Il collegamento funzionale comporta che i diversi e distinti negozi, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, siano tuttavia concepiti e voluti avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno si ripercuotano sull'altro, condizionandone la validità e
l'efficacia” (Cass. n. 7524/2007).
Quanto poc'anzi osservato sul riconoscimento del collegamento funzionale ha conseguenze processuali e sostanziali di primaria importanza, che escludono la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (extra petitum).
Se il debito originario, che il nuovo finanziamento è destinato a estinguere, risulta parzialmente o totalmente inesistente (ad esempio, perché basato su clausole nulle come l'applicazione di interessi anatocistici o usurari), tale vizio si trasmette al nuovo contratto. Il nuovo finanziamento sarà affetto da nullità parziale derivata per una parte del suo oggetto, in quanto fondato su una causa parzialmente illecita o inesistente.
Pertanto, nell'ipotesi in cui il nuovo finanziamento era stato erogato per estinguere un vecchio finanziamento e venga accertato che il saldo del conto era stato "gonfiato" da addebiti illegittimi,” il Giudice ridetermina il corretto saldo, dichiara la nullità parziale derivata del contratto di finanziamento limitatamente all'importo eccedente il debito effettivamente dovuto e ricalcola il debito residuo del nuovo finanziamento sulla base dell'importo epurato”. (Tribunale di Verbania, Sentenza n.250 del 7 maggio 2024)
Questo dimostra che l'analisi del rapporto pregresso non solo è permessa, ma è necessaria per determinare la validità e l'esatto ammontare dell'obbligazione sorta dal nuovo contratto.
Il collegamento negoziale consente al debitore di opporre, nell'ambito del giudizio sul nuovo finanziamento, le eccezioni relative al rapporto originario. Pertanto, il giudice investito della causa sul nuovo contratto, ha il potere e il dovere di esaminare il rapporto precedente per verificare la fondatezza di tali eccezioni.
La Cassazione ha precisato che, in operazioni di rifinanziamento, è necessaria una "più ampia valutazione, comprendente anche un raffronto tra le condizioni concordate tra le parti e quelle alle quali erano stati accordati i precedenti mutui" (Cassazione Civile n. 4695 del 22/02/2021).
Ignorare il rapporto pregresso significherebbe giudicare il nuovo contratto in un vuoto giuridico ed economico, contravvenendo alla necessità di valutare l'operazione economica nella sua interezza.
In conclusione, nel caso di specie, l'assunto dell'opponente secondo cui l'esame del rapporto di finanziamento pregresso non costituisce una pronuncia extra petitum in un giudizio sul nuovo finanziamento sostitutivo, è pienamente fondato. Il collegamento funzionale tra i due contratti, insito nella causa di scopo del nuovo finanziamento, impone al giudice di valutare l'operazione nel suo complesso. Lungi dall'essere extra petitum, tale indagine rientra pienamente nell'oggetto del contendere, poiché la validità e l'efficacia del nuovo rapporto obbligatorio dipendono direttamente dalla legittimità di quello che lo ha preceduto e che ne costituisce il presupposto causale.
Orbene, nella valutazione complessiva dei due rapporti emerge un'operazione di rifinanziamento (con l'erogazione di nuova liquidità); la Corte di Cassazione ha chiarito che un'operazione di questo tipo si distingue da una semplice sostituzione di un debito chirografario con uno garantito (o comunque rinegoziato)
8 proprio per la presenza di nuova finanza. L'erogazione di nuova liquidità è l'elemento che caratterizza una vera e propria ristrutturazione del debito.
In questo senso, la Cassazione ha affermato che «l'elemento caratteristico di tali operazioni è l'effettiva erogazione di nuova liquidità da parte della banca, funzionale non solo (e non tanto), quindi, all'azzeramento della preesistente esposizione debitoria [...] ma a rimodulare, per il tramite di nuove condizioni negoziali per esempio afferenti il tasso di interesse o rinnovate tempistiche dei pagamenti, l'assetto complessivo del debito nel contesto di una nuova veste giuridico-economica degli anteriori rapporti» (Cassazione civile sez. I -
22/02/2021, n. 4694).
Ebbene, quando, come nel caso che ci occupa, “l'operazione non è preordinata esclusivamente all'estinzione del debito precedente, ma include nuova liquidità, la banca svolge la sua funzione tipica di fornire credito, assumendo un nuovo rischio. Al contrario, un'operazione senza nuova finanza, volta solo a ripianare un'esposizione, può essere considerata una mera "operazione di natura contabile" (Cass. Civ., Sez. 1, N. 4694 del 22-02-2021)
In questa ipotesi la causa del nuovo contratto di finanziamento non è più unicamente quella di estinguere un debito pregresso (mutuo di scopo per ripianamento), ma assume una natura duale:
-causa di ripianamento: per la parte di capitale destinata a estinguere il debito precedente.
-causa di finanziamento: per la parte di capitale erogata come nuova liquidità al cliente.
Questa complessità causale è fondamentale per valutare le conseguenze di eventuali vizi del rapporto originario.
Si badi bene, però, che l'erogazione di nuova liquidità non recide il legame con il contratto precedente. La giurisprudenza ha affrontato la questione se una simile operazione complessa possa dar vita a un'«obbligazione autonoma e indipendente dalle precedenti», concludendo che la questione è complessa e non può essere risolta in modo automatico, riconoscendo di fatto la persistenza di un collegamento (Cass. Civ., Sez. 1, N. 4694 del
22-02-2021).
Il principio della nullità parziale derivata, già analizzato in precedenza, rimane pienamente applicabile, ma il suo effetto è circoscritto alla sola porzione del nuovo finanziamento destinata al ripianamento del debito originario.
Sul piano pratico e processuale pertanto:
1. andrà accertata l'illegittimità di addebiti nel rapporto originario e rideterminato il saldo debitorio effettivo;
2. eventualmente dichiarata la nullità parziale derivata del nuovo contratto di finanziamento, "limitatamente alla determinazione dell'importo oggetto del contratto"
3. ricalcolato l'intero piano di ammortamento del nuovo finanziamento partendo da un capitale mutuato epurato, corrispondente alla somma del debito originario legittimo e della nuova liquidità erogata.
Una volta stabilito che (tutti) i costi devono essere ridotti, il secondo elemento di verifica riguarda il criterio matematico utilizzato per calcolare la proporzione.
9 Il nuovo testo dell'articolo 125-sexies, comma 2, del TUB stabilisce che i contratti di credito devono indicare chiaramente i criteri per la riduzione, specificando se si applica il criterio della proporzionalità lineare (noto anche come pro-rata temporis) o il criterio del costo ammortizzato .
Il criterio Pro Rata Temporis (o Lineare) è il metodo più semplice e intuitivo. L'importo totale di un costo viene diviso per il numero totale delle rate previste dal piano di ammortamento e poi moltiplicato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione. Tale criterio è da considerarsi il più aderente alla finalità di tutela del consumatore, specialmente in assenza di chiare pattuizioni diverse.
La giurisprudenza ha chiarito che, se il contratto prevede espressamente un criterio di calcolo, questo deve essere applicato, per trasparenza contrattuale. In caso di clausole opache o di assenza di pattuizioni, come nel caso di pecie, si tende a favorire l'interpretazione più vantaggiosa per il consumatore, spesso applicando il criterio lineare pro-rata temporis .
Orbene, dagli atti di causa, emerge che in data 02.08.2017 è stato stipulato un nuovo prestito personale (n.
17943308) con Parte di questo nuovo finanziamento è stata utilizzata per estinguere Controparte_1 anticipatamente un precedente contratto di finanziamento, erogato in data 06.08.2015 (cfr. fasc. monitorio).
Il documento (“conteggi di estinzione anticipata”, fasc.di parte opposta) prodotto da si riferisce CP_1 specificamente all' ultimo finanziamento e fornisce i dettagli del calcolo effettuato da per CP_1
l'estinzione, avvenuta con 24 rate residue. Da tale conteggio si evince che la finanziaria ha provveduto a stornare:
• Gli interessi non maturati per la vita residua del contratto, per un importo di € 1.642,64.
• Le spese di incasso e gestione pratica, per un importo di € 24,00 (corrispondenti a € 1,00 per ciascuna delle 24 rate residue).
Tuttavia, il medesimo documento mostra che non è stato effettuato alcuno storno per altre voci di costo, come si evince dalle voci:
• "Storno servizi assicurativi e altro": € 0,00
• "Storno spese istruttoria finanziate": € 0,00
Questo conferma che la finanziaria ha limitato la riduzione del costo del credito ai soli oneri recurring, omettendo la quota parte dei costi up-front di competenza del periodo non goduto a causa dell'estinzione anticipata.
Tale operato non appare conforme ai principi giuridici sopra esposti, per cui a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento oggetto d'esame quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale(commissioni ed oneri di recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri up front), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito. .
Per calcolare la riduzione spettante, secondo il criterio pro-rata temporis, è necessario riproporzionare i costi in base alla vita residua del contratto rispetto alla sua durata originaria. La formula è la seguente: (Costo Totale
/ Numero Totale di Rate) * Numero di Rate Residue = Importo da Rimborsare.
10 I documenti forniti, tuttavia, non contengono il contratto originario del finanziamento del 2015, né un dettaglio dei costi up-front ad esso associati (es. spese di istruttoria, commissioni, premi assicurativi).
Il contratto allegato al ricorso monitorio si riferisce infatti al nuovo finanziamento del 2017 (cfr. fasc. monitorio).
In assenza dei dati specifici del contratto estinto, non è quindi possibile effettuare il calcolo esatto degli importi da rimborsare.
Sul punto va osservato che parte opponente non ha prodotto, come era suo onere, il contratto di finanziamento del 2015 né ha formulato valida richiesta ex art. 210 c.p.c. in relazione a tale contratto (essendo stata rigettata per genericità la richiesta ex art. 210 formulata nelle sue memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. - trattandosi per altro di documentazione reperibile autonomamente dall'opponente con richiesta alla banca ex art. 119
TUB, non formulata né prima né in corso di causa).
Ne consegue che non potendosi accertare i costi up front pattuiti nel contratto di finanziamento del 2015 la domanda in esame va rigettata.
Quanto poi alla questione eccepita dall'opponente relativa alla polizza assicurativa inclusa nel contratto di finanziamento oggetto di causa, la Suprema Corte ha ritenuto che “Ai fini della verifica dell'usurarietà di un contratto di mutuo, devono essere computate nel calcolo del TAEG tutte le spese collegate all'erogazione del credito, comprese quelle per le polizze assicurative stipulate contestualmente al finanziamento, purché vi sia un collegamento con la concessione del credito, che può essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova e si presume in caso di contestualità tra spesa assicurativa ed erogazione del mutuo. Tale principio, fondato sull'art. 644 c.p., comma 4, e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, si applica anche se le istruzioni della
CA d'IT per la rilevazione del TEGM non includono tali costi, in quanto il TAEG rappresenta l'indice complessivo che esprime l'incidenza di tutti i costi, esclusi solo imposte e tasse, collegati all'erogazione del credito. La mancata inclusione di tali costi nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non esclude la loro rilevanza ai fini della verifica dell'usurarietà, che deve essere effettuata conformemente alla legge penale
e civile”. (Cass. Civ., Sez. 1, N. 15114 del 06-06-2025)
Questo orientamento, sebbene nato in [...] usura, è stato esteso per analogia anche alla verifica della correttezza del TAEG.
“Pertanto, la verifica della correttezza del TAEG deve tener conto per analogia di questo orientamento nato in [...] usura, includendo tutti gli oneri accessori collegati al credito, per evitare la nullità delle clausole contrattuali che prevedano interessi superiori al tasso soglia” (Cass. Civ., Sez. 1, N. 15114 del 06-06-2025).
Di conseguenza, spetta al cliente dimostrare l'esistenza di indici presuntivi che suggeriscano l'obbligatorietà della polizza (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.5013 del 27 dicembre 2023).
Tali indici, oltre alla contestualità, includono:
1) la funzione di copertura del credito: la polizza è volta a garantire il rimborso del finanziamento in caso di eventi avversi (morte, perdita del lavoro, etc.), tutelando così primariamente l'interesse del creditore.
2) la pari durata: il contratto di assicurazione ha la stessa durata del piano di ammortamento del finanziamento.
11 3) la parametrazione dell'indennizzo: l'importo dell'indennizzo assicurativo è calcolato in base al debito residuo del finanziamento.
4) Il beneficiario della polizza: il beneficiario dell'indennizzo è l'istituto finanziatore.
Una volta che il cliente ha fornito prove basate su tali presunzioni "gravi, precise e concordanti", l'onere della prova si inverte: spetta all'intermediario finanziario dimostrare che la polizza era effettivamente facoltativa
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.5013 del 27 dicembre 2023).
Orbene, tale prova non risulta essere stata fornita da atteso che: la durata del contratto di prestito Parte_1 in oggetto è pari a 72 mesi, pertanto la possibilità per il contraente di recedere dal contratto di assicurazione prima della scadenza del contratto di finanziamento prova inconfutabilmente che la persistenza del primo non fosse determinante ai fini della prosecuzione del secondo.
Inoltre, come correttamente obiettato da il debitore è il beneficiario degli eventuali rimborsi CP_1 assicurativi, nel caso in cui gli eventi (aleatori) coperti dalla polizza si fossero verificati, pertanto non vi è dubbio che egli abbia volontariamente acquistato specifica polizza nel proprio personale interesse.
Da una disamina degli atti di causa, non risulta accertato, pertanto, che le polizze fossero sostanzialmente obbligatorie, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente alcuna difformità tra il TAEG dichiarato e quello effettivo.
Per quanto concerne, infine, le eccezioni relative ai tassi ed all'anatocismo, la Consulenza Tecnica d'Ufficio
(CTU) depositata nel procedimento R.G. 5966/2021 del Tribunale di Velletri ha fornito un'analisi dettagliata dei rapporti di finanziamento intercorsi tra e oggetto di Parte_1 Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo.
Le conclusioni del CTU Dott.ssa basate sui quesiti posti dal Giudice, delineano un quadro che Persona_1 smentisce in larga parte le doglianze dell'opponente.
La CTU, innanzitutto, ha esaminato separatamente i due rapporti contrattuali: il prestito personale n. 17943308
e la carta di credito revolving n. 32167464460.
A. Prestito Personale n. 17943308
1-Pattuizione degli Interessi: Il CTU ha accertato che il saggio di interesse applicato, sebbene superiore a quello legale, è stato espressamente e validamente pattuito per iscritto tra le parti, in conformità con la normativa vigente [cfr. elaborato CTU].
2-Verifica dell'Usura Corrispettiva: La doglianza principale dell'opponente, relativa all'applicazione di tassi usurari, è stata respinta. Il CTU ha proceduto al calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) del finanziamento, utilizzando la formula del Tasso Interno di Rendimento (TIR.X) e includendo, oltre agli interessi, i costi connessi all'erogazione del credito.
3- Inclusione dei Costi Assicurativi: Di particolare rilievo è la decisione del CTU di includere nel calcolo del
TEG il costo della polizza assicurativa MetLife CPI (Creditor Protection Insurance) di € 1.682,64. Nonostante la polizza fosse contrattualmente definita "facoltativa", il CTU ha ritenuto, sulla base dell'acronimo CPI e richiamando un provvedimento dell'AGCM, che la sua finalità fosse quella di garantire il rimborso del debito, rendendola di fatto connessa al finanziamento ai sensi delle Istruzioni della CA d'IT [cfr. elaborato CTU].
12 4- Esito del Calcolo: anche includendo tale costo, il TEG del finanziamento è stato calcolato nella misura dell'11,95%. Tale valore è risultato nettamente inferiore al tasso soglia applicabile al momento della stipula
(3° trimestre 2017) per la categoria "Crediti personali", che era pari al 16,9125% (cfr. elaborato CTU). Di conseguenza, il contratto di prestito personale non presenta profili di usura originaria.
5- Verifica dell'Usura Moratoria: Il CTU ha altresì verificato il tasso di mora previsto contrattualmente, pari all'1% mensile (12% annuo) sulla quota capitale del debito residuo. Tale tasso è risultato inferiore sia alla soglia usuraria per gli interessi corrispettivi, sia alla soglia specifica per gli interessi di mora, calcolata secondo la metodologia indicata dalla CA d'IT (pari al 19,5375%) (cfr. elaborato CTU).
6-Anatocismo: Non è stata riscontrata alcuna pratica anatocistica. La richiesta della banca, in sede di decreto ingiuntivo, di interessi legali sull'importo delle rate scadute (comprensive della quota interessi) è stata ritenuta legittima ai sensi della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, in quanto espressamente prevista dalle condizioni generali di contratto (cfr. elaborato CTU).
B. Carta di Credito Revolving n. 32167464460
1-Pattuizione degli Interessi: anche per questo rapporto, il tasso di interesse (TAN 19,20%) è risultato regolarmente pattuito per iscritto (cfr. elaborato CTU).
2-Verifica dell'Usura Corrispettiva: Il CTU ha condotto un'analisi trimestrale, calcolando il TEG per ogni periodo di riferimento secondo la formula prevista dalle Istruzioni della CA d'IT per i finanziamenti a utilizzo flessibile. In nessuno dei trimestri analizzati il TEG applicato ha superato il relativo tasso soglia (cfr. elaborato CTU). Il CTU ha correttamente escluso dal calcolo le commissioni per l'anticipo contante, in aderenza alle Istruzioni della CA d'IT che le qualificano come costi relativi all'utilizzo dello strumento di pagamento e non all'erogazione del credito (cfr. elaborato CTU).
3-Verifica dell'Usura Moratoria: il tasso di mora contrattualmente previsto (tasso corrispettivo maggiorato del
20%, per un totale del 23,04%) è risultato inferiore alle soglie di legge (cfr. elaborato CTU).
4-Anatocismo: su questo punto, la CTU ha rilevato una parziale fondatezza delle doglianze dell'opponente.
L'analisi dei movimenti ha evidenziato una capitalizzazione mensile degli interessi di competenza. Il CTU ha confutato le osservazioni del consulente di parte della banca, dimostrando che, a causa delle diverse date di valuta tra l'addebito degli interessi (fine mese) e l'accredito delle rate di rimborso (15 del mese successivo), si generava un calcolo di interessi su interessi per un periodo di 15 giorni. L'importo degli interessi anatocistici
è stato quantificato in € 21,49 (cfr. elaborato CTU).
Con riferimento al contratto di credito revolving deve poi osservarsi la non fondatezza dell'eccezione di nullità per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto ai sensi degli artt. 2346 e 1418 c.c. mancando le indicazioni per la determinazione dell'ammontare del rimborso. Sul punto, come anche riscontrato dal CTU, tale contratto individua il tasso fisso per il rimborso, pari al 19,20%, la periodicità delle rate di rientro (il 15 del mese successivo a quello di emissione dell'estratto conto), le rate del piano (cfr. art. 9 delle condizioni generali di contratto) parametrato al saldo sussistente. Ne consegue che risulta determinabili e determinate le condizioni (variabili) di rientro dal credito concesso in forza di tale contratto.
13 Alla luce dell'esito della CTU, condotta secondo criteri e parametri del tutto condivisibili, le domande centrali dell'opposizione, volte a far dichiarare la nullità dei contratti per usura con la conseguente gratuità dei finanziamenti (art. 1815, co. 2, c.c.), sono quindi destinate al rigetto.
L'unico profilo di illegittimità riscontrato dal CTU riguarda la pratica anatocistica sulla carta di credito, per un importo irrisorio di € 21,49.
Sebbene l'importo sia minimo, l'accertamento di un credito inferiore a quello ingiunto comporta, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia, la revoca non implica il rigetto della pretesa creditoria della banca.
Il giudizio di opposizione, infatti, si configura come un ordinario giudizio di cognizione sul merito del credito,
e il giudice, revocato il decreto, è tenuto a condannare l'opponente al pagamento della somma effettivamente dovuta, come rideterminata in corso di causa.
Alla luce dei suesposti rilievi, la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo va parzialmente accolta, tenuto conto dell'importo degli interessi anatocistici accertati dalla CTU e quantificato in € 21,49, dovendo essere rigettata per il resto, dovendosi rideterminare il credito vantato dall'opposta in € 29.778,86 (decurtato dell'importo di € 21,49).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa come accertato a seguito del riscontro della parziale fondatezza dell'opposizione ed applicati i parametri minimi (essendo il valore della causa appena superiore allo scaglione di riferimento), unitamente alle spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste a carico di parte opponente in base al principio della soccombenza, risultando in gran parte infondata l'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
• accoglie l'opposizione di nei limiti indicati e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo 1122/2021 emesso dal Tribunale di Velletri in data 19.5.2021 e notificato in data 06.07.2021;
• accertata la diversa misura del credito in favore dell'opposta per le ragioni di cui in motivazione, CP_1 conseguentemente , condanna l'opponente a corrispondere alla opposta-convenuta la somma di € 29.778,86
(già decurtata dell'importo di € 21,49) oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo;
• condanna parte opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite liquidate in € 2.540 per compensi, oltre accessori di legge;
• pone definitivamente a carico di parte opponente i costi della CTU come liquidati in atti.
Così deciso in Velletri in data 25 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Trimani 14 15