Ordinanza cautelare 25 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 6 novembre 2024
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 10/06/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00931/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
DE-Agenzia delle Entrate- Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- delle intimazioni di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e assunte ai prott. n. -OMISSIS- (quanto al sig. -OMISSIS-) e n. -OMISSIS- (quanto al sig.-OMISSIS-), con le quali è stato richiesto ai ricorrenti, nella qualità di soci della -OMISSIS-società semplice, il pagamento della somma di € 1.081.385,28 su residuo ruolo dell’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019, relativamente a “prelievi latte”, “interessi” (anche di mora) e “oneri di riscossione”, in riferimento alla cartella dell’Ag.E.A. n. -OMISSIS- inerente ai prelievi latte imputati alla società dante causa dei ricorrenti e, quali soci, ai ricorrenti stessi per i periodi 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compreso il “residuo ruolo” emesso dall’Ag.E.A. ai sensi del D.L. n. 27/2019, posto a base delle intimazioni di pagamento sopra descritte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’DE-Agenzia delle Entrate- Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, soci della -OMISSIS-s.s., cancellata dal Registro delle imprese il 29.10.2003, hanno impugnato le intimazioni di pagamento in epigrafe indicate, con le quali è stato chiesto il pagamento della somma di € 1.081.385,28 relativa alla presupposta cartella di pagamento n. Agea n. -OMISSIS- a titolo di prelievo supplementare e interessi per le campagne 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002.
I motivi di ricorso possono essere sintetizzati e riordinati nei punti che seguono:
I) le intimazioni di pagamento impugnate riguardano debiti per prelievi supplementare del latte conteggiati dall’amministrazione italiana in aperta violazione dei regolamenti comunitari in materia (v., ex multis , Consiglio di Stato Sentenza n. 1311/2021, TAR Veneto Sentenza n. 996/2020, del TAR Emilia Romagna – Parma Sentenza n. 24/2021 e TAR Emilia Romagna – Bologna Sentenza n. 865/2021): - sia per effettuazione di compensazioni eseguite in violazione della normativa comunitaria, come ora definitivamente confermato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e 11 settembre 2019 in causa C-46/18; - sia perché presuppongono illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato italiano non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale (v. Sentenza Tribunale dell’Unione Europa del 2 dicembre 2014 in causa T-661/11 – Repubblica italiana / Commissione) e, addirittura, che in sede penale sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE;
II) le intimazioni di pagamento impugnate attengono ad una procedura di recupero per la quale risulta decorso il termine di decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73;
III) le intimazioni di pagamento impugnate riguardano comunque debiti per prelievo latte ampiamente prescritti;
IV) le intimazioni di pagamento impugnate sono state emesse in base ad un “residuo” ruolo totalmente illegittimo, posto che in base alle disposizioni che sovraintendono alla procedura esecutiva in materia di prelievo supplementare l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito, è quello che deriva dall’iscrizione nel Registro Debitori (v. art. 8- ter, 8- quater e 8- quinquies, L. n. 33/09), mentre AGEA non ha utilizzato quel ruolo, ma ad altro ruolo, all’evidenza illegittimamente duplicato;
V) le intimazioni di pagamento impugnate indicano a debito somme che risultano erroneamente iscritte a ruolo, per eccesso, sia a titolo di capitale e di interessi, il tutto anche perché ai sensi dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003 e dell’art. 8- ter , L. n. 33/09, in ogni caso e comunque, non sono dovuti gli interessi sui debiti per “prelievo latte” e perché AGEA ha già recuperato per compensazione con i premi PAC liquidati all’azienda agricola di cui i ricorrenti erano soci le corrispondenti somme;
VI) le intimazioni di pagamento impugnate riguardano somme iscritte a ruolo sulla base di provvedimenti presupposti per i quali è mancata la notifica ovvero per i quali la notifica è radicalmente nulla;
VII) le intimazioni di pagamento impugnate risultano viziate (nullità per mancanza dei requisiti essenziali) per mancata indicazione della data in cui il “residuo ruolo” formato da AGEA ex D.L. 27/19 è stato reso esecutivo;
VIII) le intimazioni di pagamento impugnate comunque mancano dei requisiti essenziali, indicano a debito somme non dovute e già annullate con sentenza definitiva, anche per interessi di mora e “Oneri di riscossione”, e comunque già pagate, e risultano totalmente illegittime anche per difetto di motivazione, anche in ordine alla quantificazione degli interessi, anche di mora, e degli “Oneri di Riscossione” ed alla data in cui è stato reso esecutivo il “residuo ruolo” formato da AGEA ex D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2019.
Al ricorso accede un’istanza finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno consequenziale nonché un’istanza diretta alla sospensione degli atti impugnati.
2. Questo Tribunale, con l’ordinanza n.-OMISSIS-, ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione delle intimazioni di pagamento impugnate.
3. In data 24.03.2023, l’intimata DE si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l’infondatezza nel merito. L’Agea, invece, non si è costituita in giudizio.
4. Successivamente, fissata l’udienza pubblica di discussione per il 31.10.2024, questo Tribunale, all’esito della medesima, con Ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il 06.11.2024, rilevato che le intimazioni impugnate riguardavano la cartella di pagamento AGEA n. -OMISSIS- notificata il 14.12.2018 alla società semplice -OMISSIS-cancellata dal registro delle imprese il 29.10.2003, cartella che risultava impugnata avanti al T.A.R. del Veneto nel giudizio R.G. n. 219/2020, rinviava la causa al 05.06.2025 per “ verificare gli sviluppi processuali del giudizio incardinato con ricorso R.G. n. 219/2020 prima di decidere il presente ”. All’udienza pubblica del 05.06.2025, infatti, è in discussione anche la causa R.G. n. 219/2020.
5. In vista della pubblica udienza, parte ricorrete, con le memorie ex art. 73 cpa, ha rinunciato alla richiesta di risarcimento danni ed ha chiesto, in via subordinata, al mancato accoglimento del ricorso, che venga disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 del TFUE, per chiarire le seguenti questioni interpretative: A) “ se, in particolare a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 - che, all’art. 34, par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario - e comunque nel rispetto dei principi unionali della certezza del diritto, di non discriminazione, di proporzionalità e di effettività, per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. (CE) n. 2988/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, ed in particolare i termini di prescrizione dettati dall’art. 3 di tale Regolamento” ; B) “ se gli artt. 260 e 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire che uno Stato membro, condannato per non aver saputo applicare il diritto UE relativo al regime di contingentamento delle c.d. “quote latte” (di cui ai Regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07) e dopo che la Corte di Giustizia UE ha interpretato i relativi Regolamenti chiarendo che norme del tipo di quelle applicate in tale Stato membro per la quantificazione dei prelievi supplementari non sono compatibili con il diritto UE, possa continuare a pretendere dai soggetti che hanno prodotto oltre la propria quota il pagamento dei prelievi latte calcolati sulla base di norme interne non compatibili con il diritto UE, senza prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza di condanna” ; C) “se i Regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07, che hanno confermato il regime di contingentamento per il latte vaccino in sede UE per i periodi dal 1995/96 al 2008/09, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire ad uno Stato membro, già condannato ai sensi dell’art. 260 del Trattato per non aver saputo dare applicazione dal regime dal 1995/96 al 2008/09, di mantenere in vigore una normativa incompatibile con il diritto UE e quindi di pretendere, solo da una parte di produttori, il pagamento dei prelievi che avrebbero dovuto essere imputati ad altri e quindi maggiori di quelli dovuti”.
6. La causa, infine, è stata chiamata alla pubblica udienza del 5.06.2025, in seno alla quale il Collegio ha rilevato, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di inammissibilità parziale del ricorso relativamente a tutti i motivi di ricorso attinenti alla presupposta cartella di pagamento.
7. In via preliminare, occorre osservare che l’intimazione di pagamento è atto autonomo e distinto, ancorché collegato, rispetto alla presupposta cartella di pagamento, motivo per cui la prima può essere impugnata solamente per vizi propri; i motivi di ricorso che ineriscono alla cartella di pagamento e non all’intimazione presupponente sono inammissibili, sia che si tratti di questioni già sollevate in pregressi contenziosi, sia che si tratti di questioni che in tali sedi non hanno trovato veste in un motivo di gravame.
Ciò precisato, nel caso di specie, come precisato nella parte in fatto, la cartella di pagamento presupposta all’intimazione di pagamento - qui impugnata – risulta impugnata avanti a questo Tribunale nel giudizio R.G. n. 219/2020.
Ad ogni modo ed a prescindere dall’avvenuta impugnazione degli atti presupposti all’intimazione di pagamento qui gravata, va rilevato che, sebbene non operi nel processo amministrativo la regola di stampo processual-civilista per cui la statuizione del Giudice compre il dedotto ed il deducibile, il rigido sistema di termini decadenziali che governa il D. Lgs 104/2010, in piena armonia con i principi di certezza del diritto nonché della ragionevole durata del processo, non consente di far valere i motivi di ricorso che avrebbero potuto essere sollevati avverso l’atto presupposto in occasione dell’impugnazione dell’atto presupponente; l’atto presupponente, pur adottato sulla base di quanto statuito da un pregresso provvedimento, non eredita i vizi di quest’ultimo dovendosi ritenere gli stessi, qualora all’epoca non impugnati, “sanati” dal decorso del tempo.
La conseguenza in diritto è la inammissibilità del motivo di ricorso che pretende di far valere il vizio, ormai sanato, del presupposto provvedimento in occasione dell’impugnazione del consequenziale atto presupponente, non potendosi rimettere in discussione all’infinito le situazioni ormai consolidate.
Quanto detto vale sia per i motivi di illegittimità di matrice interna che per quelli di derivazione eurounitaria, come del resto precisato anche di recente dal Consiglio di Stato, proprio nella materia delle c.d. “ Quote latte ”; quest’ultimo, infatti, nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’impugnativa non sia diretta alla cartella di pagamento ma alla presupponente intimazione di pagamento, ha affermato che “ gli atti inerenti a tale seconda fase (cartella esattoriale, intimazione di pagamento), pur devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell'art. 133 c.p.a., sono soggetti alle norme, alle preclusioni ed ai principi regolanti quella particolare procedura esecutiva rappresentata dalla riscossione mediante ruolo ” e che “ In disparte la qualificazione del vizio derivante dal contrasto della norma nazionale con quella comunitaria ed il connesso problema della disapplicabilità d'ufficio della prima, è dirimente considerare, ancora una volta, che tutte le questioni sollevate dalla parte appellata accedono ad una fase dell'azione amministrativa consolidatasi in atti presupposti oramai definitivi. In quanto concernenti l'an e il quantum del debito accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, le tematiche reiterate nel presente giudizio accedono a posizioni di interesse legittimo (Cass., Sez. Un., ord. nn. 31370 e 31371 del 2018) ed originano da provvedimenti autoritativi, emessi dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, come tali soggetti al regime del termine decadenziale che rende definitivo e non più contestabile l'atto non tempestivamente impugnato ” (Cons. Stato, Sez. III 17.5.22 n.3910).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, devono ritenersi inammissibili i motivi I, IV, V, VI, VII e parte dell’VIII.
Va infine aggiunto che l’inammissibilità evidenziata - andando a colpire, tra l’altro, i motivi di ricorso, al cui mancato accoglimento erano subordinate le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 del TFUE finalizzate a chiarire le questioni interpretative di cui alle lett. B) e C) indicate nella parte in fatto, che qui si richiamano - rende prive di rilievo, ai fini della decisione della presente controversia, le richiamate questioni interpretative, le quali, proprio perché pertinenti ai motivi di ricorso dichiarati inammissibili, potevano e dovevano essere proposte a mezzo del gravame degli atti presupposti e, quindi, nel caso di specie, nel ricorso straordinario mosso avverso la cartella di pagamento sulla cui base è stata adottata l’intimazione qui impugnata.
8. Individuate le censure attinte dall’evidenziato profilo di inammissibilità, è possibile scrutinare i residui motivi di ricorso. Con il motivo n. II, parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’intimazione di pagamento impugnata per essere decorso il termine di decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. Invero, il prelievo supplementare, ancorché riscosso con gli strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, non è un credito avente natura tributaria, e dunque non è sottoposto al termine di decadenza previsto dalla norma da ultimo menzionata (Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64, ove si precisa che: “ È vero che un rinvio all’art. 25 del DPR 602/1973 era contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del DL 5/2009, ma il richiamo era riferibile al solo strumento della cartella di pagamento come modalità di riscossione coattiva, oltre che alla competenza dell’AGEA, e in mancanza di qualsiasi specificazione di diritto sostanziale non poteva implicare né la rinuncia dello Stato al termine di prescrizione ordinario né il subentro di un termine decadenziale breve. Conferme successive sono ravvisabili sia nella nuova formulazione del comma 10-bis dell’art. 8-quinquies del DL 5/2009, che non contiene più alcun rinvio all’art. 25 del DPR 602/1973 ma disciplina direttamente i termini e le modalità di trasmissione telematica dei residui all'agente della riscossione, sia nella nuova formulazione del comma 10-ter, che fa riferimento ai termini di prescrizione, disponendone la sospensione, come si è visto sopra ”.
Di conseguenza, la notifica della cartella di pagamento oltre il secondo anno successivo alla conclusione delle campagne in esame appare irrilevante.
9. Con il III motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione del credito.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. Sotto tale profilo, va precisato che, nel caso di specie, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. per la somma imputata a titolo di capitale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 agosto 2023, n. 7609) e quinquennale quello per la somma imputata a titolo di interessi (ex art.2948, primo comma, n.4 c.c.).
Occorre ancora precisare che questo Collegio può prendere in considerazione solamente il lasso di tempo successivo alla notificazione della cartella di pagamento, perfezionatasi in data 13.12.2021., non essendo possibile lo scrutinio, in questa sede, del periodo antecedente, dovendo, rispetto al medesimo, l’eccezione di prescrizione essere sollevata a mezzo della impugnazione della presupposta cartella di pagamento; si rinvia, al riguardo, alle argomentazioni spese nel paragrafo 4.
Ciò posto, essendo la cartella di pagamento stata notificata in data 14.12.2018, quindi a distanza di poco meno di tre anni dalla notificazione dell’intimazione di pagamento, avvenuta in data 02.12.2021, risulta evidente come, nel caso di specie, per l’esiguo lasso di tempo intercorso tra gli atti appena richiamati, non è possibile ritenersi maturata la dedotta prescrizione.
Quanto detto rileva anche sotto il profilo dell’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 del TFUE finalizzata a chiarire la questione interpretativa indicata nella parte in fatto, che qui si richiama; la stessa, parimenti alle altre già scrutinate, deve ritenersi, nel caso di specie, prive di rilievo ai fini della decisione della presente controversia in quanto, anche per l’ipotesi di accoglimento della medesima, il credito, proprio per il richiamato esiguo lasso temporale intercorrente tra la notificazione della cartella di pagamento e la notificazione dell’intimazione di pagamento, non potrebbe dirsi prescritto.
10. Quanto, infine, all’ottavo motivo di ricorso, per la parte non attinta dalla causa di inammissibilità rilevata d’ufficio, il ricorrente si duole del fatto che la cartella di pagamento non sarebbe sorretta da una adeguata motivazione in violazione dell’art. 7 l. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dell’art. 3 l. 241/90, anche riguardo alla pretesa degli interessi.
10.1. Anche tale motivo di ricorso non è fondato.
10.2. Va al riguardo evidenziato che l’intimazione di pagamento richiama la motivazione formulata nella presupposta cartella di pagamento operando, quindi, un rinvio alla stessa. In particolare, l’amministrazione richiamando la cartella di pagamento e la data di avvenuta notifica della stessa dimostra, in piena armonia con l’art. 7, co. 1, D.L. 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente, di aver assolto all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 l. 241/1990, essendo il ricorrente già in possesso della motivazione al momento della ricezione dell’atto presupposto. Quanto agli eventuali vizi di motivazione della presupposta cartella di pagamento vale, invece, mutatis mutandis quanto detto intorno alla inammissibilità dei motivi di ricorso inerenti gli atti presupposti all’intimazione di pagamento.
Occorre comunque evidenziare che la cartella presupposta, oltre al recare il numero di ruolo cui sono collegate le pretese relative a tutte le annate in considerazione, contiene inequivoci riferimenti:
i) al titolo della pretesa, facendo riferimento:
-al “prelievo latte sulle consegne”, a titolo di capitale ed interessi (con i relativi codici tributo 2Y21 e 2Y22);
-al numero di riferimento delle comunicazioni inviate a suo tempo con raccomandata ai primi acquirenti del produttore;
ii) alle annate di riferimento della pretesa economica;
iii) all’ammontare delle pretese, nelle rispettive annate, quanto:
-al capitale;
-agli interessi richiesti;
-agli oneri di riscossione;
-ai diritti di segreteria.
La cartella di pagamento è dunque pienamente idonea a fare comprendere al produttore le ragioni della richiesta di pagamento, legata al “prelievo latte sulle consegne” delle annate in considerazione, ossia proprio a quel prelievo supplementare determinato dallo sforamento delle quote latte fissate dall’Unione Europea.
11. Alla luce di quanto esposto, pertanto, il ricorso non può essere accolto.
12. Le spese di causa possono essere compensate avuto riguardo alla peculiarità della vicenda ed alla presenza di orientamenti giurisprudenziali non omogenei in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Zampicinini | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO